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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1303/2024 R.G.
Tribunale di Torre IA Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre IA, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1303/2024 R.G., vertente
TRA elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Parte_1
Europa n. 127 presso lo studio dell'avvocato Francesco Iezza che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla via Scardillo n.
25, presso lo studio dell'avvocato Antonio Losco, che la rappresenta e difende in virtù di procura autenticata in data 18-12-2014 per Notar di Treviso, rep. Persona_1
n. 186905, racc. n. 30367.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 5422/2023
(risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
pag. 1 Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza resa in primo grado, con condanna della parte appellante al ristoro delle spese sostenute dalla compagnia per la resistenza nel presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5-2-2020, evocava in Parte_1 giudizio innanzi al giudice di pace di Gragnano, quale Impresa designata Controparte_1 dalla Consap s.p.a. per la gestione dei sinistri F.G.V.S Regione Campania, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 7-12-2018, alle ore 10:50 circa, in Terzigno (NA) al Corso
Alessandro Volta, altezza civico n. 6.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, era alla guida del motoveicolo tipo Honda SH cc. 150 tg. CV63527, di sua proprietà e si trovava a percorrere, mantenendo la destra e indossando il casco di protezione regolarmente allacciato, il Corso Alessandro Volta, strada a doppio senso di circolazione, proveniente dal
Corso LE Da CI e portante direzione ideale Via Passanti del Comune di Boscoreale
(NA); giunto nei pressi del distributore di carburanti “A.F.”, che si trovava, rispetto al suo senso di marcia, a destra, in prossimità del civico n. 6 del Corso Alessandro Volta, veniva colliso da un veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro il cui conducente, proveniente da tergo, nel sorpassarlo, causa l'elevata velocità mantenuta, perdeva il controllo del veicolo e lo collideva alla parte laterale sinistra, urtandolo e danneggiandolo con la propria parte laterale destra;
a seguito dell'urto, tentava di mantenere l'equilibrio e di non rovinare al suolo ma cadeva unitamente al motoveicolo condotto, sul proprio lato destro, riportando lesioni alla propria persona, tali da rendere necessario l'intervento del 118; veniva trasportato presso l' , P.O. “Boscotrecase – Torre del Greco” ove gli veniva Controparte_2 diagnosticato: “frattura di diafisi, esposta perone e tibia” con prognosi di giorni 20; il conducente del veicolo investitore di colore scuro, di grossa cilindrata, si dileguava, con direzione Via Passanti del Comune di Boscoreale (NA) e, sempre ad elevata velocità, faceva perdere le proprie tracce, rimanendo sconosciuto e non consentendo la sua identificazione;
veniva ricoverato in data 7-12-2018 presso l' , P.O. “Boscotrecase – Torre Controparte_2 del Greco” e veniva dimesso in data 17-12-2018; in data 22-5-2019, si sottoponeva a visita medica presso lo studio del dott. , sito in Napoli (NA); in data 22-10-2019, Persona_2
pag. 2 a seguito di ulteriore visita medica, veniva dichiarato clinicamente guarito, con postumi da valutare in sede medico-legale; in data 18-2-2019, per il tramite del suo procuratore, provvedeva a sporgere formale denuncia-querela contro ignoti, depositando in pari data il relativo atto presso gli Uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Torre IA
(NA); risultava vano ogni tentativo di bonario componimento della lite, nonostante le rituali richieste risarcitorie inoltrate con raccomandate a.r. sia alla in qualità Controparte_1 di impresa designata dalla Consap s.p.a. per la gestione dei sinistri, che alla Consap s.p.a., ex art. 283, comma I, lett. A d.lgs. n.209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 5422/2023 del 14-9-2023 il giudice di pace di Gragnano, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Avverso la sentenza, con atto di appello notificato in data 11-3-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, a nella indicata qualità, Controparte_1 Parte_1 proponeva appello e chiedeva, in riforma della decisione, l'accoglimento della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari.
Instauratosi il contradditorio, l'appellata contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
2. Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che il testimone escusso non aveva confermato i fatti prospettati e che le dichiarazioni da questi rese fossero generiche non avendo precisato la propria posizione, la velocità del veicolo investitore e le lesioni subite dal danneggiato.
L'appellante ha criticato la decisione lamentando la errata valutazione del materiale istruttorio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la errata applicazione degli artt. 2697 e
2054 e dell'art. 283 comma I del d.lgs. 209/2005, in quanto le dichiarazioni del teste erano particolareggiate, la convenuta non aveva provato il contrario ed era stato provato che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto.
L'appellata ha resistito all'appello osservando che il giudice di primo grado aveva correttamente ricostruito il fatto storico e ritenuto non provata la responsabilità del pag. 3 conducente del veicolo rimasto sconosciuto, confermata dalla documentazione allegata e dalle generiche ed imprecise dichiarazioni dei testi.
3. Le censure dell'appellante non sono fondate.
3.1. Anzitutto, giova ricordare che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr.
Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema
Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà
e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-
2020 n. 18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez. III, 17-2-2016
n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
È, dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di
Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto pag. 4 all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre IA sentenza n. 2906/2022 e n.
285/2022; Trib. Bari sentenza n. 917/2008).
3.2. Le dichiarazioni rese dal testimone escusso, , diversamente da quanto Testimone_1 affermato dal giudice di prime cure, sono risultate circostanziate.
In particolare, il testimone ha riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nel giorno dell' dell'anno 2018, verso le ore 11:00 del mattino, e di trovarsi in Persona_3
Terzigno a percorrere nella qualità di pedone, il Corso Alessandro Volta, strada a doppio senso di circolazione;
si trovava sul marciapiede sinistro di tale strada, per chi proviene dal
Comune di Boscoreale, ed era diretto verso il Corso LE Da CI;
Mentre costeggiava il distributore di carburante A.F, posto alla sua sinistra, vedeva che il conducente di un motoveicolo del tipo Honda SH di cilindrata superiore a 50 di colore grigio metallizzato, proveniente dal suo senso opposto di marcia - ossia proveniente dal Corso
LE Da CI e diretto verso la via Passanti del Comune di Boscoreale -, poco prima di giungere all'altezza del distributore di carburante, veniva sorpassato da tergo da un SUV di colore scuro che procedendo ad elevata velocità, sbandava invadendo e danneggiando con la sua fiancata destra, altezza parafango anteriore destro, la pedana poggiapiedi lato sinistro del predetto motoveicolo tipo Honda SH;
Precisava ancora che il conducente del motoveicolo tipo Honda SH, che indossava regolarmente il casco di protezione, viaggiava a velocità moderata e manteneva la propria mano destra, era stato urtato inaspettatamente e aveva invano cercato di mantenere l'equilibrio; quindi, a seguito del sinistro, cadeva al suolo unitamente al motoveicolo condotto, sul proprio lato destro.
Il conducente del veicolo investitore, sempre ad elevata velocità ed incurante di quanto accaduto, si dileguava dandosi alla fuga con direzione via Passanti del Comune di Boscoreale omettendo ogni tipo di soccorso pag. 5 Il teste, inoltre, ha dichiarato di trovarsi a circa undici metri dal luogo del sinistro sul marciapiede e che si era precipitato per prestare soccorso al conducente del motoveicolo aiutandolo a rialzarsi da terra;
il danneggiato lamentava dolori alla parte destra del corpo, in particolare forti dolori alla spalla destra, alla caviglia destra e alla gamba destra.
Tuttavia, le descritte dichiarazioni testimoniali non appaiono confortate da alcuna prova sufficiente che possa valorizzare le stesse.
Invero, appare significativa la circostanza che il teste – che aveva fornito le proprie generalità al figlio del danneggiato, sopraggiunto sul posto, per come da lui riferito – non è stato indicato nella lettera di costituzione in mora, né nella denunzia-querela contro ignoti sporta in data 18-2-2019 presso gli Uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di
Torre IA.
Secondo la giurisprudenza, se l'omessa denuncia oppure la presentazione di una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque, può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché l'omessa denuncia o una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato o si sia avverato con modalità diverse, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18-
06-2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04-11-2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17-02-
2016).
A tal fine, appare argomento di prova di segno contrario alla tesi dell'appellante, la significativa circostanza che nel verbale di accettazione di pronto soccorso n. 2018068080 del 7-12-2018 dell' , P.O. “Boscotrecase – Torre del Greco” – in cui risulta Controparte_2 che veniva condotto nell'immediatezza del sinistro (11:31) presso il Parte_1 pronto soccorso di tale nosocomio tramite 118 e che nei dati di accesso è indicata, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” avvenuto alle ore 10:50 in Terzigno e
“responsabilità terzi” – non è annotata la voce “omissione di soccorso” che, logicamente, doveva essere indicata e riportata nel verbale in base alla prospettazione dei fatti.
pag. 6 Tale lacuna non è stata giustificata e non può essere ricondotta alle condizioni di salute del danneggiato, che era cosciente e aveva risposto alle domande a lui poste e riportate nel verbale.
Ulteriore indizio contrario è la circostanza che nella scheda 18054105, dell'intervento del servizio 118 – evidenziata dal c.t.u., dott. , nella relazione Persona_4 depositata il 29-6-2022 innanzi al giudice di pace – è annotato “Trauma da incidente stradale. Riferisce caduta da motociclo…” ma in essa non vi è alcun riferimento alla verificazione di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato.
Né appare bastevole la compatibilità tra i danni e l'evento, emergente dal contenuto della c.t.u., per superare l'incertezza del materiale istruttorio, trattandosi della valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione di questo per come emerso nel processo.
Le emergenze istruttorie illustrate, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato sufficientemente il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; fase studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria: euro 851,00).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della pag. 7 sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in qualità di impresa designata per la Regione
[...] Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del CP_1
Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre IA, 20 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 8
Tribunale di Torre IA Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre IA, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1303/2024 R.G., vertente
TRA elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Parte_1
Europa n. 127 presso lo studio dell'avvocato Francesco Iezza che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla via Scardillo n.
25, presso lo studio dell'avvocato Antonio Losco, che la rappresenta e difende in virtù di procura autenticata in data 18-12-2014 per Notar di Treviso, rep. Persona_1
n. 186905, racc. n. 30367.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 5422/2023
(risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
pag. 1 Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza resa in primo grado, con condanna della parte appellante al ristoro delle spese sostenute dalla compagnia per la resistenza nel presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5-2-2020, evocava in Parte_1 giudizio innanzi al giudice di pace di Gragnano, quale Impresa designata Controparte_1 dalla Consap s.p.a. per la gestione dei sinistri F.G.V.S Regione Campania, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 7-12-2018, alle ore 10:50 circa, in Terzigno (NA) al Corso
Alessandro Volta, altezza civico n. 6.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, era alla guida del motoveicolo tipo Honda SH cc. 150 tg. CV63527, di sua proprietà e si trovava a percorrere, mantenendo la destra e indossando il casco di protezione regolarmente allacciato, il Corso Alessandro Volta, strada a doppio senso di circolazione, proveniente dal
Corso LE Da CI e portante direzione ideale Via Passanti del Comune di Boscoreale
(NA); giunto nei pressi del distributore di carburanti “A.F.”, che si trovava, rispetto al suo senso di marcia, a destra, in prossimità del civico n. 6 del Corso Alessandro Volta, veniva colliso da un veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro il cui conducente, proveniente da tergo, nel sorpassarlo, causa l'elevata velocità mantenuta, perdeva il controllo del veicolo e lo collideva alla parte laterale sinistra, urtandolo e danneggiandolo con la propria parte laterale destra;
a seguito dell'urto, tentava di mantenere l'equilibrio e di non rovinare al suolo ma cadeva unitamente al motoveicolo condotto, sul proprio lato destro, riportando lesioni alla propria persona, tali da rendere necessario l'intervento del 118; veniva trasportato presso l' , P.O. “Boscotrecase – Torre del Greco” ove gli veniva Controparte_2 diagnosticato: “frattura di diafisi, esposta perone e tibia” con prognosi di giorni 20; il conducente del veicolo investitore di colore scuro, di grossa cilindrata, si dileguava, con direzione Via Passanti del Comune di Boscoreale (NA) e, sempre ad elevata velocità, faceva perdere le proprie tracce, rimanendo sconosciuto e non consentendo la sua identificazione;
veniva ricoverato in data 7-12-2018 presso l' , P.O. “Boscotrecase – Torre Controparte_2 del Greco” e veniva dimesso in data 17-12-2018; in data 22-5-2019, si sottoponeva a visita medica presso lo studio del dott. , sito in Napoli (NA); in data 22-10-2019, Persona_2
pag. 2 a seguito di ulteriore visita medica, veniva dichiarato clinicamente guarito, con postumi da valutare in sede medico-legale; in data 18-2-2019, per il tramite del suo procuratore, provvedeva a sporgere formale denuncia-querela contro ignoti, depositando in pari data il relativo atto presso gli Uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Torre IA
(NA); risultava vano ogni tentativo di bonario componimento della lite, nonostante le rituali richieste risarcitorie inoltrate con raccomandate a.r. sia alla in qualità Controparte_1 di impresa designata dalla Consap s.p.a. per la gestione dei sinistri, che alla Consap s.p.a., ex art. 283, comma I, lett. A d.lgs. n.209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 5422/2023 del 14-9-2023 il giudice di pace di Gragnano, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Avverso la sentenza, con atto di appello notificato in data 11-3-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, a nella indicata qualità, Controparte_1 Parte_1 proponeva appello e chiedeva, in riforma della decisione, l'accoglimento della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari.
Instauratosi il contradditorio, l'appellata contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
2. Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che il testimone escusso non aveva confermato i fatti prospettati e che le dichiarazioni da questi rese fossero generiche non avendo precisato la propria posizione, la velocità del veicolo investitore e le lesioni subite dal danneggiato.
L'appellante ha criticato la decisione lamentando la errata valutazione del materiale istruttorio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la errata applicazione degli artt. 2697 e
2054 e dell'art. 283 comma I del d.lgs. 209/2005, in quanto le dichiarazioni del teste erano particolareggiate, la convenuta non aveva provato il contrario ed era stato provato che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto.
L'appellata ha resistito all'appello osservando che il giudice di primo grado aveva correttamente ricostruito il fatto storico e ritenuto non provata la responsabilità del pag. 3 conducente del veicolo rimasto sconosciuto, confermata dalla documentazione allegata e dalle generiche ed imprecise dichiarazioni dei testi.
3. Le censure dell'appellante non sono fondate.
3.1. Anzitutto, giova ricordare che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr.
Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema
Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà
e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-
2020 n. 18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez. III, 17-2-2016
n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
È, dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di
Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto pag. 4 all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre IA sentenza n. 2906/2022 e n.
285/2022; Trib. Bari sentenza n. 917/2008).
3.2. Le dichiarazioni rese dal testimone escusso, , diversamente da quanto Testimone_1 affermato dal giudice di prime cure, sono risultate circostanziate.
In particolare, il testimone ha riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nel giorno dell' dell'anno 2018, verso le ore 11:00 del mattino, e di trovarsi in Persona_3
Terzigno a percorrere nella qualità di pedone, il Corso Alessandro Volta, strada a doppio senso di circolazione;
si trovava sul marciapiede sinistro di tale strada, per chi proviene dal
Comune di Boscoreale, ed era diretto verso il Corso LE Da CI;
Mentre costeggiava il distributore di carburante A.F, posto alla sua sinistra, vedeva che il conducente di un motoveicolo del tipo Honda SH di cilindrata superiore a 50 di colore grigio metallizzato, proveniente dal suo senso opposto di marcia - ossia proveniente dal Corso
LE Da CI e diretto verso la via Passanti del Comune di Boscoreale -, poco prima di giungere all'altezza del distributore di carburante, veniva sorpassato da tergo da un SUV di colore scuro che procedendo ad elevata velocità, sbandava invadendo e danneggiando con la sua fiancata destra, altezza parafango anteriore destro, la pedana poggiapiedi lato sinistro del predetto motoveicolo tipo Honda SH;
Precisava ancora che il conducente del motoveicolo tipo Honda SH, che indossava regolarmente il casco di protezione, viaggiava a velocità moderata e manteneva la propria mano destra, era stato urtato inaspettatamente e aveva invano cercato di mantenere l'equilibrio; quindi, a seguito del sinistro, cadeva al suolo unitamente al motoveicolo condotto, sul proprio lato destro.
Il conducente del veicolo investitore, sempre ad elevata velocità ed incurante di quanto accaduto, si dileguava dandosi alla fuga con direzione via Passanti del Comune di Boscoreale omettendo ogni tipo di soccorso pag. 5 Il teste, inoltre, ha dichiarato di trovarsi a circa undici metri dal luogo del sinistro sul marciapiede e che si era precipitato per prestare soccorso al conducente del motoveicolo aiutandolo a rialzarsi da terra;
il danneggiato lamentava dolori alla parte destra del corpo, in particolare forti dolori alla spalla destra, alla caviglia destra e alla gamba destra.
Tuttavia, le descritte dichiarazioni testimoniali non appaiono confortate da alcuna prova sufficiente che possa valorizzare le stesse.
Invero, appare significativa la circostanza che il teste – che aveva fornito le proprie generalità al figlio del danneggiato, sopraggiunto sul posto, per come da lui riferito – non è stato indicato nella lettera di costituzione in mora, né nella denunzia-querela contro ignoti sporta in data 18-2-2019 presso gli Uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di
Torre IA.
Secondo la giurisprudenza, se l'omessa denuncia oppure la presentazione di una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque, può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché l'omessa denuncia o una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato o si sia avverato con modalità diverse, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18-
06-2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04-11-2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17-02-
2016).
A tal fine, appare argomento di prova di segno contrario alla tesi dell'appellante, la significativa circostanza che nel verbale di accettazione di pronto soccorso n. 2018068080 del 7-12-2018 dell' , P.O. “Boscotrecase – Torre del Greco” – in cui risulta Controparte_2 che veniva condotto nell'immediatezza del sinistro (11:31) presso il Parte_1 pronto soccorso di tale nosocomio tramite 118 e che nei dati di accesso è indicata, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” avvenuto alle ore 10:50 in Terzigno e
“responsabilità terzi” – non è annotata la voce “omissione di soccorso” che, logicamente, doveva essere indicata e riportata nel verbale in base alla prospettazione dei fatti.
pag. 6 Tale lacuna non è stata giustificata e non può essere ricondotta alle condizioni di salute del danneggiato, che era cosciente e aveva risposto alle domande a lui poste e riportate nel verbale.
Ulteriore indizio contrario è la circostanza che nella scheda 18054105, dell'intervento del servizio 118 – evidenziata dal c.t.u., dott. , nella relazione Persona_4 depositata il 29-6-2022 innanzi al giudice di pace – è annotato “Trauma da incidente stradale. Riferisce caduta da motociclo…” ma in essa non vi è alcun riferimento alla verificazione di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato.
Né appare bastevole la compatibilità tra i danni e l'evento, emergente dal contenuto della c.t.u., per superare l'incertezza del materiale istruttorio, trattandosi della valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione di questo per come emerso nel processo.
Le emergenze istruttorie illustrate, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato sufficientemente il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; fase studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria: euro 851,00).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della pag. 7 sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in qualità di impresa designata per la Regione
[...] Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del CP_1
Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre IA, 20 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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