Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2016, n. 16147
CASS
Sentenza 1 aprile 2016

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Massime1

In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, nella tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal d. lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica). (Conf. a sent. n. 16141/16 non massimata).

Commentario1

  • 1Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?
    Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016

    Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2016, n. 16147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16147
Data del deposito : 1 aprile 2016

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