Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2004, n. 32428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32428 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 16/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 00818
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 013787/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NO N. IL 28/05/1948;
avverso ORDINANZA del 12/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. Angelo Cavaliere (Latina);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 12.3.2004, il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su un manufatto oggetto, secondo l'organo dell'accusa, di abusiva edificazione in violazione degli artt. 44 TU 380/2001, 163 D.Lvo 490/1999. A sostegno delle loro conclusione, i Giudici hanno rilevato che l'unico motivo di impugnazione - concernente la collocazione nel tempo dell'intervento e la prescrizione dei reati - è smentita dalle investigazioni finora espletate.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato NE NO ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'intervento è condonabile a sensi dell'art. 32 DL 269/2003 conv. L. 326/2003 per cui tutti i procedimenti, in qualsiasi fase, devono essere sospesi;
- che, in tale situazione, il sequestro non avrebbe potuto essere disposto, eseguito e convalidato;
- che l'edificazione risale al 1986, come provato dalla documentazione difensiva, e , pertanto, qualsiasi reato edilizio è estinto per prescrizione;
- che i lavori, in fieri al momento del sopralluogo, erano di ordinaria manutenzione non necessitanti di permesso di costruire per cui nessun reato è configurabile.
Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento.
Come già riferito, il ricorrente non contesta che il manufatto per cui è processo sia oggetto di abusiva edificazione, ma tende a fare risalire la condotta antidoverosa nel tempo con la conseguenza che i reati sono estinti per prescrizione e che le esigenze di cautela sono venute meno. Tale prospettazione è già stata presa in esame e confutata dal Giudice di merito il quale ha avuto cura di indicare le fonti probatorie (il contenuto del verbale di sequestro e le ammissioni dello stesso indagato) dalle quali ha tratto la conclusione che i lavori erano in corso all'epoca dell'accertamento dei reati (5.2.2000).
Queste emergenze sono sufficiente nella presente fase cautelare per contestare la tesi difensiva in quanto il Tribunale del riesame deve limitarsi alla verifica della sussumibilità della fattispecie concreta in una determinata ipotesi di reato non deve entrare nel merito della pretesa punitiva che forma oggetto di indagini nel processo principale. In tale contesto, il ricorrente (con censure al limite della inammissibilità perché in fatto) introduce il problema della esatta collocazione temporale dei lavori e formula censure che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte e saranno oggetto di indagini nella sede competente.
Per quanto concerne le residue deduzioni, è esatto il rilievo del ricorrente che, in attesa dei termini per proporre il condono, i procedimenti penali interessati dal beneficio devono essere sospesi a sensi dell'art. 32 DL 269/2003 conv L. 326/2003; tale norma non esautora il Giudice penale dal potere di disporre provvedimenti urgenti, quali sequestri preventivi o probatori, necessari per assicurare le prove o per evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. La mera possibilità che gli interventi siano condonabili o che per le contravvenzioni si sia maturato il periodo prescrizionale non ha immediata influenza nella presente fase cautelare in quanto le eventuali cause di estinzione dei reati non sono operative e dovranno, se del caso, essere dichiarare dal Giudice della cognizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004