Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 11994
CASS
Sentenza 30 gennaio 2013

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Si applicano le disposizioni del cod. pen. militare di pace ai reati militari commessi nell'ambito delle missioni previste dalla L. 4 agosto 2006 n. 247, anche se antecedenti alla data della sua entrata in vigore e quindi assoggettati alla più severa disciplina del cod. pen. militare di guerra prevista dalla precedente normativa, non rilevando la temporaneità di quest'ultima in quanto la regola derogatoria al regime di retroattività della "lex mitior" stabilita dall'art. 2, comma quinto cod. pen. non trova ragione di applicazione nel caso di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il periodo di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione di eccezionalità. (Fattispecie relativa ad azione civile esercitata dai superstiti e dai parenti delle vittime dell'attentato di Al Nassiriya).

In tema di reati colposi non è necessario che il giudice si avvalga di un perito al fine di definire il parametro dell'agente modello su cui operare il giudizio di prevedibilità dell'evento, potendo questi valutare la sufficienza del contributo informativo proveniente dal testimone esperto, le cui dichiarazioni sono ammissibili ed utilizzabili nella parte in cui riferiscano dati di fatto, sia pure nella percezione qualificata in ragione delle sue speciali conoscenze.

In ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e deve, pertanto, estendersi all'intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa sia all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno.

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    di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 11994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11994
Data del deposito : 30 gennaio 2013

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