Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7366
CASS
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di correlazione tra contestazione e condanna

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché le denunce presentate dall'imputato nel 2020 sono state richiamate solo per una ricostruzione fattuale complessiva del rapporto e non come condotte integranti il reato o rilevanti ai fini sanzionatori. Il Tribunale ha fatto riferimento esclusivamente all'arco temporale contestato.

  • Rigettato
    Mancata assunzione di prove decisive

    La Corte ha ritenuto i motivi infondati poiché non è stata dimostrata l'essenzialità delle prove non assunte. La rilevanza delle prove è stata ricondotta alla loro attitudine a giustificare le denunce del 2020, condotte che non hanno avuto rilievo ai fini della responsabilità penale per atti persecutori. Il riferimento a una ricaduta sulla credibilità dei testi dell'accusa non è stato esplicitato.

  • Rigettato
    Valutazione delle prove e attendibilità dei testi

    La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché richiedono una rivalutazione del quadro probatorio. Le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato, valutando l'attendibilità della persona offesa e il riscontro al suo narrato, attribuendo un rilievo limitato alle deposizioni dei testi della difesa in quanto descrivevano il legame padre-figlio e le difficoltà di rapporto, ma non escludevano le condotte persecutorie.

  • Rigettato
    Applicazione della legge penale nel tempo

    Il motivo è infondato. La legge n. 69/2019 è entrata in vigore il 9 agosto 2019 e le condotte persecutorie sono proseguite fino al 2 ottobre 2019, includendo episodi successivi all'entrata in vigore della nuova norma. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nei reati abituali, per l'applicazione della norma più rigorosa sia sufficiente il compimento di un singolo atto sotto la sua vigenza, poiché il momento consumativo si perpetua fino alla cessazione della condotta.

  • Accolto
    Assorbimento del reato di minaccia nel reato di atti persecutori

    La Corte di appello ha dichiarato il reato di minacce assorbito nel reato di atti persecutori, ritenendo sussistente un concorso apparente di norme.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulle attenuanti generiche

    La Corte di appello ha preso in considerazione la doglianza difensiva sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e l'ha ritenuta assorbita nel reato di atti persecutori, per il quale le attenuanti generiche erano state riconosciute con giudizio di equivalenza.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    Il motivo è fondato. Il divieto di reformatio in peius, nel caso di impugnazione del solo imputato, non riguarda solo la pena complessiva ma anche le singole componenti del trattamento sanzionatorio. L'assorbimento di un reato in un altro non giustifica un innalzamento della pena per il reato più grave in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. L'aumento di pena illegittimamente applicato viene espunto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7366
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo