Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
AZ OS NA LI
RI IT TA SC
LE NO
IO RR
EL CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7366/2026
Roma, li, 24/02/2026
Presidente -
Sent. n. sez. 1/2026 UP 08/01/2026 R.G.N. 26898/2025
- Relatore -
sul ricorso proposto da:
AC NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Perla LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, che si è associato alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Aurelia DE NUNZIO, che si è riportata al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione (pronunciata in data 10 febbraio 2025) la Corte di appello di Napoli, a seguito di appello proposto dal solo imputato, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'odierno ricorrente per i reati di atti persecutori e minaccia (rispettivamente contestati ai capi 1 e 3), riconoscendo un'ipotesi di "assorbimento" del secondo reato in quello più grave di cui all'art. 612 bis cod.
pen.
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Il giudice di secondo grado ha di conseguenza proceduto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, riducendo la pena complessivamente applicata dal Tribunale di Napoli per i due reati in continuazione ma indicando, per il reato di atti persecutori, una pena leggermente superiore rispetto a quella applicata dal Tribunale per tale specifico titolo di reato.
2. Il ricorso proposto dall'imputato si articola in dieci motivi, raggruppati dallo stesso ricorrente per omogeneità di temi.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione delle norme processuali di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con il quale era stato dedotto, con l'atto di impugnazione, il difetto di correlazione tra la contestazione e la pronuncia di condanna per il reato di atti persecutori. Il ricorrente evidenzia che la contestazione relativa al reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. fa esplicito riferimento a condotte protrattesi dal mese di marzo fino al 2 ottobre 2019 ma che, nonostante il carattere "chiuso" della contestazione, il Tribunale di Napoli, in sede di ricostruzione del fatto storico e poi ai fini della sussistenza del reato, aveva fatto riferimento anche a condotte successive ed in particolare a due denunce sporte dall'imputato nei confronti della persona offesa in data 26 maggio e 24 luglio 2020 (all'origine di procedimenti poi archiviati). Nonostante lo specifico motivo di impugnazione proposto, la Corte di appello non aveva ravvisato un difetto di correlazione tra accusa e condanna, rilevando che, nella motivazione della sentenza impugnata, vi fosse stato un mero richiamo a fatti successivi di per sé consentito.
2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso (rispettivamente proposti ex art. 606 comma 1 lettere D, B ed E cod. proc. pen.) la difesa denuncia la mancata assunzione di due prove decisive, consistenti nella registrazione di una conversazione telefonica tra l'imputato ed il figlio minore del 20 luglio 2020 e negli screenshot dei messaggi whatsapp scambiati tra gli stessi soggetti nei periodi in contestazione;
comunicazioni nelle quali il figlio del ricorrente rappresentava al padre i maltrattamenti subiti dalla madre e, addirittura, attenzioni inopportune ricevute dagli zii materni (condotte che avevano determinato la presentazione delle due denunce da parte dell'imputato sopra indicate e quindi la nascita di procedimenti penali poi archiviati). Quanto alla conversazione telefonica, registrata dall'imputato all'insaputa del minore, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di acquisizione avanzata dalla difesa escludendo che si trattasse di un documento ex art. 234 cod. proc. pen., laddove, viceversa, la sua natura di prova documentale doveva ritenersi indiscutibile, trattandosi di colloquio tra presenti registrato da uno dei partecipanti
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e dunque mera forma di memorizzazione di un fatto storico, come ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità. La richiesta di acquisizione era stata reiterata in appello e disattesa dalla Corte di appello di Napoli sul rilievo, ritenuto dalla difesa del tutto assertivo, che il suo contenuto non fosse attendibile. Relativamente, invece, alla messaggistica Whatsapp, la richiesta di acquisizione formulata dalla difesa in sede di appello era stata respinta dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione. Le prove non assunte, secondo il ricorrente, avevano leso il proprio diritto di difesa, dal momento che il loro contenuto avrebbe potuto fornire una spiegazione dello stato psicologico dell'imputato e della sua buona fede nella presentazione delle denunce sporte contro la persona offesa a maggio e luglio 2020, erroneamente ritenute dai giudici di merito come indicative della sua volontà di vendicarsi per la fine della relazione e per le denunce subite.
2.3. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso (proposti ai sensi degli articoli 606, comma 1 lett. B, E, C cod. proc. pen.), viene denunciata erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché 612 bis cod. pen. e contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui, in assenza di un adeguato vaglio critico, sarebbero state ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa e scarsamente significative quelle rese dai fratelli dell'imputato, le quali, viceversa, supportavano pienamente la tesi difensiva secondo la quale le condotte del ricorrente costituivano una mera reazione agli ostacoli posti dalla persona offesa a che l'imputato potesse avere un rapporto con il figlio della coppia.
2.4. Con l'ottavo motivo, la difesa deduce la violazione della disposizione di cui all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. (c.d. divieto di reformatio in peius). Si deduce in particolare che la Corte di appello di Napoli, nel ritenere le condotte di minacce (contestate al capo 3), assorbite nel reato di atti persecutori (capo 1) e nel rideterminare la pena complessiva inflitta all'imputato, non avrebbe potuto applicare una pena più elevata di quella applicata dal Tribunale di Napoli per il reato di atti persecutori, in quanto il divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non riguarda solo il trattamento complessivo ma anche tutte le componenti autonome che concorrono alla determinazione della pena finale. Una volta ritenuto che il reato di cui al capo 3) fosse assorbito in quello di cui al capo 1), la Corte avrebbe dovuto limitarsi ad eliminare la pena corrispondente applicata per il reato assorbito, senza poter elevare quella per il reato residuo, a nulla rilevando che il trattamento complessivo risultasse comunque più favorevole.
2.5. Con il nono motivo (indicato solo come titolo), la difesa contesta l'omessa motivazione della Corte di appello sul "sesto motivo di appello" (riguardante la
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richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione in relazione al reato di cui al capo 3).
2.6. Con il decimo motivo viene dedotta infine la violazione delle norme sostanziali di cui agli articoli 612 bis, 165 comma 5, 2 cod. pen., 25 e 27 Cost., 7 Cedu, perché, pur verificandosi un'ipotesi di successione di norme penali nel tempo, sarebbe stata applicata all'imputato la disciplina meno favorevole, ovvero quella introdotta dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019. La difesa deduce che, dalla motivazione della sentenza di primo e secondo grado (nelle quali si fa riferimento all'applicazione di una pena "prossima al minimo edittale" e viene richiamata come obbligatoria l'applicazione della disposizione di cui all'art. 165, comma 5 cod. pen.), si desume che i giudici territoriali hanno applicato il trattamento sanzionatorio (meno favorevole) introdotto dalla legge n. 69 del 2019, benché la maggior parte delle condotte di atti persecutori addebitate all'imputato (da marzo al 2 ottobre 2019) si sarebbero consumate sotto il vigore della disciplina previgente dell'art. 612 bis cod. pen. Successivamente all'entrata in vigore delle modifiche legislative, in particolare, l'imputato avrebbe posto in essere un solo episodio (occorso a fine agosto 2019), di per sé non sufficiente ad integrare il reato abituale di atti persecutori e dunque non suscettibile di determinare l'applicazione del trattamento sanzionatorio più rigoroso introdotto dalla legge n. 69/2019, come evidenziato da una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui quella delle S.U. n. 40986/2018; nonché Sez. 5, n. 54308/2017, Sez. 5, n. 48268/2016, Sez. 5 n. 18999/2014, Sez. 5, n. 10388/2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: AZ OS NA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: IO RR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 506c1c1b3054ab Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito indicati.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato perché deduce un vizio che non trova in realtà riscontro negli atti processuali. Dalla lettura della sentenza di primo grado non emerge che la presentazione delle denunce contro la persona offesa da parte dell'imputato nel 2020 sia stata valutata come una delle condotte integrative del reato di atti persecutori o che si sia attribuito un qualsiasi rilievo, anche solo ai fini del trattamento sanzionatorio, ad episodi verificatisi successivamente all'arco temporale coperto dalla contestazione (marzo - 2 ottobre 2019) Le denunce presentate dal ricorrente nel 2020 vengono infatti richiamate (a pag. 9 della sentenza di primo grado) solo nell'ambito di una complessiva ricostruzione del rapporto intercorrente tra l'imputato e la persona offesa che va
dall'inizio della loro relazione nel 2007 (con il richiamo anche a pregresse denunce sporte dalla persona offesa nel 2018 ed oggetto di distinti procedimenti penali) fino alla situazione esistente al momento della decisione (come si desume dal riferimento al fatto che la persona offesa avesse "attualmente" l'affido esclusivo del minore), al fine di fornire una ricostruzione fattuale dettagliata dell'intera vicenda. Nell'esaminare specificamente il profilo della sussistenza del reato e poi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale di Napoli, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, evidenzia esplicitamente di dover fare riferimento esclusivamente all'arco temporale indicato in contestazione (si vedano sul punto le pp. 17 e 20 della sentenza di primo grado) e, del resto, tra tutti i comportamenti persecutori richiamati (*pedinamenti, appostamenti, innumerevoli telefonate, controllo maniacale della vita privata della vittima») non vengono mai citate le denunce sporte dall'imputato rivelatesi infondate. Anche il riferimento, contenuto in sentenza, al fatto che le condotte delittuose si sarebbero verificate in un arco temporale considerevole» non autorizza affatto a ritenere che il Tribunale intendesse riferirsi anche a quelle successive al 2 ottobre 2019, tenuto conto che un periodo di 7 mesi (dal marzo del 2019) di condotte persecutorie, nell'ambito di una relazione sentimentale ormai cessata dal 2012 e con una conflittualità iniziata dal 2018, può ragionevolmente ritenersi tale. Perfino nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale di Napoli ha valutato esplicitamente la "chiusura" della contestazione al 2 ottobre 2019, come una delle ragioni per le quali riconoscere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (p. 20). Correttamente, dunque, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto infondato e ha rigettato il motivo d'appello con il quale era stata denunciata la non correlazione tra contestazione e condanna, sottolineando la legittimità del mero riferimento ricostruttivo fatto dal Tribunale alle denunce del 2020 e la non rilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato in ordine ai motivi della presentazione di tali denunce rispetto alla sussistenza delle condotte persecutorie.
3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati e devono essere rigettati perché non è stato dato conto dell'essenzialità delle prove non assunte dai giudici di merito. Deve anzitutto convenirsi con la difesa che la registrazione di una conversazione telefonica ad opera di uno dei due interlocutori costituisca effettivamente un documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. U, n. 36747 del
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01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, 01; Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Occhineri, Rv.
28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466
Acanfora, Rv. 283977 268730-01).
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Analogamente, anche gli screenshot della messaggistica whatsapp effettuati dal destinatario dei messaggi e spontaneamente prodotti in giudizio possono essere considerati alla stregua di un'attività di mera documentazione di una conversazione telematica della quale si è stati parte, sicché gli stessi erano astrattamente acquisibili, anche in fase di appello. Senonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova nel corso del giudizio di merito, a prescindere dalla condivisibilità o meno della motivazione addotta da giudici territoriali per il rigetto della richiesta di acquisizione, può costituire motivo di ricorso per cassazione solo ove venga dedotta la sua essenzialità ai fini del giudizio. Ebbene, nel ricorso (si vedano in particolare le pp. 11 e 13) la rilevanza delle prove non acquisite viene essenzialmente ricondotta alla loro attitudine a fornire una spiegazione ed una giustificazione rispetto alla presentazione delle denunce del 2020 da parte dell'imputato contro la persona offesa, sull'erroneo assunto che tali condotte avessero avuto un qualche rilievo ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di atti persecutori o per la determinazione della pena, circostanza che viceversa, sulla base di quanto dedotto in precedenza, deve essere radicalmente escluso. Anche il fugace riferimento, contenuto in ricorso, al fatto che l'acquisizione della documentazione indicata avrebbe potuto avere una "ricaduta" sulla credibilità dei testi dell'accusa non viene in alcun modo esplicitato e non risulta intelligibile anche alla luce della specificazione, contenuta nello stesso ricorso, secondo cui le circostanze riferite dal minore al padre si sarebbero successivamente rivelate mendaci, di talché non si comprende in che modo l'acquisizione della documentazione dei dialoghi tra imputato e minore avrebbe potuto influire sul giudizio di credibilità degli altri testi escussi in dibattimento.
3. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità. Viene infatti sostanzialmente richiesto a questa Corte di rivalutare il complessivo quadro probatorio esaminato dai giudici di merito per giungere ad una nuova ricostruzione dei fatti, in assenza di elementi di illogicità o di carenze della motivazione della sentenza. La sentenza della Corte di appello e quella del Tribunale, che sono tra loro pienamente conformi quanto alla sussistenza del reato di atti persecutori, danno adeguatamente conto delle ragioni dell'affermazione della penale responsabilità
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Firmato Da: AZ OS NA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d51c63-Firmato Da: IO RR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 506c1c1b3054ab Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
dell'imputato ed in particolare quella di primo grado si caratterizza per essere estremamente esaustiva, anche nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa, dei riscontri al suo narrato e del rilievo limitato attribuibile alle deposizioni dei testi della difesa, non per un giudizio di inattendibilità degli stessi, ma perché tali testi si erano limitati a descrivere il legame tra l'imputato a suo figlio e le difficoltà incontrate dal ricorrente nel coltivare un rapporto con lo stesso, anche a causa dei comportamenti ostruzionistici frapposti dalla persona offesa;
circostanze, tuttavia, ritenute come non idonee a porre in dubbio l'effettiva consumazione delle condotte persecutorie e delle molestie narrate dalla persona offesa.
4. Con l'ottavo motivo il ricorrente contesta il fatto che la Corte di appello di Napoli abbia proceduto ad un innalzamento del trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 1 (relativo alla fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen.) rispetto alla pena applicata dal Tribunale per tale titolo di reato. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Il divieto di c.d. reformatio in peius, secondo l'indirizzo nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, nel caso di condanna relativa ad una pluralità di imputazioni, non riguarda infatti solo la pena finale applicata dal primo giudice, ma anche le singole componenti del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01. Tra le più recenti, Sez. 5, n. 26005 del 07/07/2025, Varesano, Rv. 288393 01; Sez. 6, n. 30625 del 01/07/2024, C., Rv. 286829 01; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738-01; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordi, Rv. 284531-01). L'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen., del resto, prevede espressamente che se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Tale disposizione ha una portata innovativa rispetto all'originaria previsione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 515 del codice di rito del 1930 perché, anziché limitarsi a vietare un inasprimento del trattamento sanzionatorio complessivo irrogato all'imputato, espressamente prevede che, nel caso di accoglimento dell'appello di quest'ultimo in relazione a circostanze aggravanti o reati concorrenti, debba necessariamente procedersi all'eliminazione del segmento di pena relativo al reato o alla circostanza elisi (attribuendo così rilievo alle singole componenti del trattamento sanzionatorio) ed in misura "corrispondente" a quella che era stata la pena applicata in relazione a tali elementi, senza dunque possibilità di procedere ad una riduzione di fatto "inferiore" perché bilanciata dall'aumento di altri segmenti della pena.
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
L'impossibilità da parte del giudice di secondo grado, in assenza di appello del Pubblico Ministero, di determinare in misura più grave la pena applicata dal primo giudice per le imputazioni residue si ricollega d'altronde all'effetto devolutivo previsto dal primo comma del medesimo art. 597 cod. proc. pen. che vincola la decisione allo specifico contenuto delle richieste presentate dall'appellante. La disposizione di cui all'art. 597 comma 4 cod. proc. pen. trova applicazione anche nell'ipotesi di "assorbimento" di un reato in una fattispecie più grave. Nel dichiarare il reato di minacce "assorbito" in quello di atti persecutori, la Corte di appello di Napoli ha in sostanza ritenuto sussistente un concorso apparente tra norme incriminatrici ed ha conseguentemente dato atto che l'intero disvalore della condotta fosse riconducibile alla più grave fattispecie contestata di atti persecutori, ex art. 612 cod. pen. Questa Corte di legittimità ha già in passato evidenziato che «la dichiarazione di assorbimento [...] equivale ad una pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto, perché implica che l'unico fatto esistente sia quello interamente valutato dalla norma incriminatrice (prevalente) a cui si dà applicazione» (Sez. 1, n. 51951 del 22/11/2019, Guzzardo, Rv. 277734 - 01; conf. Sez. 2, n. 23766 del 14/04/2021, Olivieri, Rv. 281624-01). Coerentemente a tale impostazione, si è ritenuto che vi fosse violazione del divieto di "reformatio in peius" nel caso di decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, dichiarasse l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato già assorbito in primo grado (cfr. già citata Sez. 1, n. 51951 del 22/11/2019) e nell'ipotesi in cui il giudice di secondo grado, riconoscendo l'erroneità dell'assorbimento dichiarato in primo grado, nel pronunciare sentenza di assoluzione per il reato più grave, ritenesse non coperto da giudicato l'avvenuto "proscioglimento" per il reato assorbito (cfr. la già citata Sez. 2, n. 23766 del 14/04/2021). In modo ancor più specifico si è osservato che: «In tema di continuazione, se l'aumento di pena per i reati in continuazione sia stato specificato in quantità correlative a ciascuno di essi ed il giudice dell'impugnazione dichiari estinto o assorbito taluno di detti reati, si ha l'automatica eliminazione delle quantità di pena, corrispondenti alle figure criminose dichiarate estinte o assorbite [...]» (Sez. 5, n. 11408 del 27/09/1991, Rv. 191219-01). Agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, l'assorbimento di un reato in un altro è equivalente ad una qualsiasi altra ipotesi di caducazione della fattispecie "assorbita", di talché essa non può giustificare, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, un innalzamento della pena applicata in primo grado per il reato più grave.
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Firmato Da: AZ OS NA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d812880d
L'aumento di pena illegittimamente applicato dalla Corte di appello di Napoli rispetto alla pena determinata in primo grado in relazione al reato di atti persecutori, individuabile nella misura di giomi 10 di reclusione (come indicata in dispositivo, a fronte di una indicazione contenuta in motivazione pari a giorni 20 di reclusione), può essere direttamente espunto da questa Corte senza necessità di procedere ad un rinvio alla Corte territoriale, ai sensi della disposizione di cui all'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. (cfr. ex multis Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019-01; nonché, con specifico riferimento all'ipotesi di "assorbimento" di un reato, Sez. 3, n. 2011 del 22/10/2014, dep. 2015, B., Rv. 261598-01).
5. Il nono motivo è privo di specificità.
Al di là dell'enunciazione del motivo di ricorso solo nel suo titolo e senza alcuna specificazione di contenuto, deve rilevarsi che la Corte di appello di Napoli ha preso in considerazione la doglianza difensiva sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e ne ha dato conto nella parte in cui ha ritenuto assorbito il reato di minacce in quello di atti persecutori, per il quale le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti con una motivazione esaustiva, coerente e del tutto adeguata in riferimento alla complessiva gravità dei fatti accertati rispetto agli elementi valutabili positivamente nei confronti del ricorrente.
6. Il decimo motivo di ricorso è infondato. La legge n. 69 del 19 luglio 2019 è entrata in vigore il 9 agosto 2019. La contestazione del reato di cui al capo 1) fa riferimento a condotte protrattesi sino al 2 ottobre 2019. Dalla sentenza di primo grado emerge che l'episodio persecutorio ritenuto più grave si è verificato a fine agosto 2019, con l'aggressione verbale dell'imputato alla persona offesa in un parco pubblico. Il 30 settembre dello stesso anno veniva applicata all'imputato la misura del divieto di avvicinamento e nei giorni seguenti il ricorrente violava la misura, come riferito dalla persona offesa, facendosi trovare fuori casa della donna e telefonandole (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli, p. 8; sentenza della Corte di appello di Napoli, p. 4). Diversamente da quanto dedotto in ricorso, dunque, anche dopo l'introduzione della nuova normativa che ha previsto un inasprimento sanzionatorio per il reato di atti persecutori, l'odierno ricorrente ha continuato a porre in essere una pluralità di atti persecutori e non solo quello consumatosi a fine agosto 2019.
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Al di là di tale assorbente considerazione, deve per di più rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte non è affatto orientata nel senso di ritenere che, nel caso di successione di norme penali in relazione a reati abituali (come quello in contestazione), la normativa più rigorosa sopravvenuta possa applicarsi solo nel caso in cui le condotte verificatesi successivamente all'entrata in vigore della nuova norma siano di per sé suscettibili di integrare il requisito della abitualità. Deve anzitutto osservarsi che il richiamo, contenuto in ricorso, alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 - 01, è improprio giacché la stessa fa riferimento a fattispecie totalmente diversa ed in particolare al caso in cui l'intera condotta delittuosa del soggetto venga posta in essere sotto il vigore della normativa precedente più favorevole e solo l'evento si verifichi successivamente all'entrata in vigore della nuova norma (il reato in contestazione, in particolare, era quello di omicidio stradale a seguito di investimento avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice di cui all'art. 589-bis cod. pen. ed evento occorso successivamente ad essa). Del pari inconferente è il richiamo alle sentenze pronunciate da questa stessa Sezione n. 54308/2017, n. 48268/2016, n. 18999/2014, n. 10388/2013, 10388/2012, perché tutte relative al tema della configurabilità del reato di atti persecutori in relazione a condotte iniziate prima dell'introduzione di tale specifica fattispecie di reato e originariamente integrative di reati del tutto diversi, quale quello di minaccia, violenza privata, ingiuria, ecc. Nel primo caso, esaminato dalle Sezioni Unite, si poneva un problema di prevedibilità e giustificabilità dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio più gravoso del tutto disancorato dalla condotta del soggetto agente, ormai totalmente esauritasi sotto il vigore della precedente normativa più favorevole. Nel secondo caso, quello relativo all'introduzione della nuova fattispecie di atti persecutori, si poneva invece un problema di applicazione retroattiva di una nuova fattispecie penale rispetto a condotte realizzatesi, almeno in parte, antecedentemente, in palese violazione del divieto di cui all'art. 25, comma 2,
Cost.
Diverso è evidentemente il caso in cui, nell'arco temporale in cui si sviluppa la consumazione di una condotta abituale, intervenga una nuova disposizione normativa che muti solo il trattamento sanzionatorio di una medesima fattispecie di reato, come verificatosi nel caso in esame. Rispetto a tale ultima ipotesi, l'orientamento decisamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità è quello di ritenere che, poiché nei reati abituali la consumazione del reato coincide con la realizzazione dell'ultimo segmento di condotta integrativo della fattispecie, nel caso di introduzione di una norma che
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preveda un trattamento sanzionatorio più gravoso, ai fini della sua applicazione è sufficiente che sotto il vigore della nuova norma vi sia il compimento anche di un singolo atto, senza che sia necessario il manifestarsi del carattere dell'abitualità (tra le più recenti, Sez. 5, n. 3427 del 19/10/2023, dep. 2024, C., Rv. 285848- 01, in materia di atti persecutori;
nonché Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616-01; Sez. 6, n. 41444 del 10/09/2024, B., Rv. 287197 - 01; Sez. 6, n. 2979 del 03/12/2020, C., Rv. 28059001, in materia di maltrattamenti in famiglia).
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Piuttosto isolata, allo stato, è invece la pronuncia della Sez. 6, n. 28218, S., Rv. 284788 01, secondo cui *In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato». Alla base di tale orientamento vi è la comprensibile preoccupazione di evitare che la disciplina sanzionatoria sopravvenuta più rigorosa trovi applicazione nei confronti di chi abbia posto in essere la condotta lesiva quasi interamente sotto la vigenza della precedente normativa più favorevole ma realizzi un ultimo segmento di condotta, "magari penalmente neutro", durante il vigore della nuova normativa. Ribadito che la questione, nello specifico caso in esame, non assume rilievo, ritiene il Collegio che il primo orientamento maggioritario sia preferibile. Il reato di atti persecutori è pacificamente ritenuto un reato abituale di "danno", integrato da una serie "reiterata" di condotte di minacce e molestie tali da cagionare uno degli eventi indicati dalla norma (ovvero, un grave e perdurante stato di ansia, un timore per la propria incolumità o per quella dei propri cari, un'alterazione delle proprie abitudini). Se è vero che il reato si perfeziona sin dal momento in cui la reiterazione dei comportamenti persecutori assume una connotazione sufficiente ad integrare il requisito dell'abitualità, l'indissolubilità tra le varie condotte e la conseguenziale unitarietà del reato fa sì che il momento consumativo dello stesso si perpetui sino alla cessazione della condotta, che segnerà dunque il momento al quale occorrerà far riferimento per individuare la normativa applicabile. L'applicazione del trattamento sanzionatorio più rigoroso non è tuttavia imposto solo da ragioni di coerenza sistematica rispetto all'individuazione del momento consumativo dei reati abituali, ma è giustificato dalla specifica natura di tali reati in generale e del reato di atti persecutori in particolare.
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La portata offensiva del reato abituale, in generale, non è determinata solo dalla sommatoria della capacità lesività dei singoli segmenti che lo compongono (tanto che per i c.d. reati abituali "propri" le singole condotte sarebbero perfino penalmente irrilevanti) giacché il suo specifico disvalore è determinato proprio dalla reiterazione delle condotte che si protraggono nel tempo ed acquisiscono una potenzialità lesiva progressiva. Ciò appare tanto più evidente per il reato di atti persecutori, nel quale è proprio la sequenzialità degli atti, la loro concatenazione e la loro protrazione a determinare, per un effetto di accumulo, una progressiva ingravescenza di effetti negativi sullo stato psicologico o sulle abitudini di vita della persona offesa (in tal senso anche Sez. 5, n. 3427 del 19/10/2023, dep. 2024, C., Rv. 285848 - 01; Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081-01).
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L'ultimo atto "persecutorio" - salvi i casi in cui lo stesso sia in realtà privo di una reale connotazione offensiva (tanto da non poter essere propriamente considerato tale) o, per una serie di motivi (anche di ordine temporale), non sia più realmente collegabile a tutte le condotte precedenti perde la propria connotazione autonoma e, saldandosi indissolubilmente con tutte le condotte precedenti, finisce per acquisire e rinnovare la portata lesiva di ciascuna di esse, con ciò giustificando, anche sotto il profilo della reale capacità offensiva, l'applicazione del trattamento sanzionatorio più rigoroso in caso di sopravvenienza di un trattamento sanzionatorio peggiorativo. Riguardo alla "prevedibilità" e alla "meritevolezza" di tale inasprimento sanzionatorio, non può del resto essere trascurato il fatto che il soggetto agente aveva la possibilità di prevedere le conseguenze del proprio agire ed astenersi dal porre in essere l'ultimo segmento della sua condotta. Aderendo all'opposta opinione, per contro, si finirebbe per frustrare totalmente le esigenze di prevenzione perseguite dal legislatore con l'introduzione del più severo regime punitivo a tutela, anzitutto, di chi è già vittima di tali condotte e si continuerebbe a sanzionare meno gravemente chi persiste nella consumazione del reato (in ipotesi anche ponendo in essere un singolo atto ma quello intrinsecamente più significativo sul piano lesivo), manifestando in tal modo una più accentuata colpevolezza, un maggior disprezzo verso il bene giuridico tutelato in modo rafforzato ed una particolare resistenza rispetto alle istanze di cessazione della condotta delittuosa in corso.
7. Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso può essere accolto limitatamente al motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio come effettuata dalla Corte di appello di Napoli, con l'eliminazione della quota di pena
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aggiunta dal giudice dell'impugnazione al reato di atti persecutori di cui al capo 1), rispetto a quella applicata in primo grado. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute per il presente grado di giudizio dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, che saranno liquidate dalla Corte di appello di Napoli (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De, Rv. 277760-01), da versarsi in favore dello Stato. Sul punto si richiama Sez. 6, n. 33136 del 10/09/2025, M., Rv. 288709 - 01: «L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.)». Tenuto conto del titolo del reato in contestazione, deve essere disposto l'oscuramento delle generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in anni uno e mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli, con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso in data 08/01/2026 Il Consigliere estensore Mario Morra
Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli
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