CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25091 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTNZ sui ricorsi proposti da: DE NO NZ nato a [...] il [...] LA OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25091 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha parzialmente riformato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De NO NZ, sostituendola con la misura degli arresti domiciliari e confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di OL FO per il delitto di furto nell'abitazione di TT SP, di violenza privata e minaccia ai danni della medesima persona offesa, moglie del collaboratore di giustizia SA MA, delitti tutti aggravati dalla mafiosità ai sensi dell'ad 416 bis cp.l. Fatti di Ottobre 2019. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso le indagate tramite il comune difensore di fiducia articolando due distinti motivi. 1.In relazione alla posizione De NO si deduce errata applicazione dell'art 273 cpp e 624 bis cp, oltre che vizio di illogica motivazione con riguardo al tema della gravità indiziaria per il delitto di furto. La difesa premette di aver depositato memoria difensiva con la quale si era eccepita l'assenza di indizi circa la partecipazione dell'indagata al furto del 17 Ottobre 2019 in casa di SP TT. Il Tribunale non avrebbe fornito risposta, riferendosi solo ad intercettazioni, dalle quali non emerge la presenza della ricorrente in casa della persona offesa al momento della sottrazione dei beni, in quanto la frase riportata nel provvedimento impugnato sarebbe attribuibile ad altre persone. 2. Analoghe censure sono sviluppate quanto alla posizione di OL in punto di esigenze cautelari, poiché il Tribunale aveva giustificato la misura degli arresti domiciliari per la gravità delle condotte accertate, indicative della messa a disposizione del clan, come dichiarato anche dal collaboratore di giustizia SA. I giudici non avevano tenuto conto della lontananza nel tempo dei fatti, risalenti al 2019, dell'incensuratezza dell'indagata, dell'eccezionalità dell'evento e della natura secondaria della sua partecipazione ai reati. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa ha depositato memoria di replica in relazione alla posizione De NO, insistendo per l'accoglimento del ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 1.0ccorre premettere e chiarire che dal provvedimento impugnato si ricava che le incolpazioni mosse alle indagate sono di violenza privata e minaccia ai danni di SP TT ( capo 8) e furto nella sua abitazione (capo 14); gli episodi storici cui si riferiscono gli addebiti sono l'allontanamento coattivo di SP dalla propria casa, avvenuto il 12.10.2019; la minaccia di morte pronunziata anche dalle ricorrenti : ti meriti di finire in un pilastro di cemento;
il furto nell'abitazione del 17 ottobre 2019. 1 2.11 ricorso presentato nell'interesse di De NO riguarda esclusivamente il furto in abitazione. L'ordinanza del Tribunale dopo aver ricostruito chiaramente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa SP TT, moglie del collaborante, e di FR IS, oltre che di intercettazioni ambientali e telefoniche, le condotte violente e minatorie attribuite alle indagate in concorso con altri, ha considerato il furto in abitazione, di alcuni giorni successivo alle precedenti condotte. Il fatto è delineato molto scarnamente attraverso il riferimento a due conversazioni, delle quali si riportano poche, brevi ma - nel contesto indiziario ricostruito - inequivocabili parole circa l'impossessamento di alcuni beni da parte di qualcuno. Tuttavia, quanto ai probabili autori del furto nell'abitazione di SP, la giustificazione resa dai Giudici territoriali si limita a far riferimento al gruppo, che si era organizzato per procedere allo svuotamento dell'abitazione, ribadendo che sempre il gruppo danneggiava anche le pareti esterne. E' evidente la lacunosità della motivazione, che non può essere colmata dai precedenti riferimenti ai soggetti che nei giorni precedenti avevano cacciato dalla casa SP e l'avevano minacciata di morte, in quanto si legge nel provvedimento che in occasione della denunzia del 14 Ottobre e del successivo immediato intervento dei Carabinieri erano individuate ed identificate presso l'abitazione cinque persone : TO, RO, le attuali ricorrenti e Antonio Morino;
i medesimi soggetti che avevano minacciato di morte la persona offesa ( ci vediamo tutti domani mattina e ti ammazziamo ) e che, a quanto è dato leggere nel provvedimento, ancora in precedenza, ed al fine di fare pressioni su SP si erano messi alla ricerca di IS, che, una volta trovato era stato malmenato. 2.1. La giustificazione, che neppure contiene traccia di un tentativo di individuare i partecipi al furto, diversamente da quanto in precedenza affermato per le altre condotte delittuose, lascia, quindi, un grave dubbio su chi vi avesse perso parte, essendo - ovviamente - il riferimento al gruppo già in sé inidoneo allo scopo e nella fattispecie reso ancora più equivoco dalla accertata, da parte del Tribunale, composizione soggettiva dello stesso, essendo stato più volte ritenuto integrato il gruppo da almeno cinque persone indicate nominativamente. Sul punto va, altresì, osservato che con l'atto di ricorso - e con la nota di replica alle conclusioni del PG presso questa Corte - la difesa ha segnalato di aver proposto specifica doglianza al Tribunale, con memoria presentata in vista dell'udienza, circa l'assenza di indizi in relazione alla partecipazione della ricorrente al furto del 17 Ottobre, senza trovare risposta. Il Collegio ha doverosamente controllato l'assunto difensivo, tramite la consultazione degli atti a disposizione, ed ha verificato la formulazione della doglianza nei termini rappresentati anche in questa sede dalla difesa, alla quale il Tribunale non ha dato il necessario riscontro. 3. Sono da accogliere, altresì, le censure rappresentate nell'interesse di OL, alla quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, giustificata dalla gravità delle condotte e dalla messa a disposizione per il clan, a sua volta individuata nel mantenere i soldi del sodalizio su disposizione della madre del collaboratore SA, di cui ha riferito quest'ultimo. / 2 In proposito è utile ribadire l'orientamento interpretativo per il quale, pur in presenza di delitto associativo di stampo mafioso o di delitti aggravati ex art 416 bis.1 cp - come per i delitti di cui si discute - il Giudice del merito cautelare deve valutare il tempo trascorso dai fatti oggetto della misura. In tal senso ex multis : Sez. 1 , Sentenza n. 42714 del 19/07/2019 Cc. (dep. 17/10/2019 ) Rv. 277231, secondo la quale in tema dì misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738 - 01 Rv. 270738 - 01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919 - 01 Rv. 272919 - 01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727 - 01, N. 25670 del 2018 Rv. 273805 - 01, N. 36569 del 2016 Rv. 267995 - 01, N. 42630 del 2015 Rv. 264984 - 01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861. Applicando tali condivisi principi, ai quali il Collegio intende dar seguito, si osserva che i fatti di cui al procedimento risalgono al 2019 mentre l'ordinanza genetica è stata emessa nel Novembre 2022, lasso temporale che occorreva valutare al fine di verificare l'attualità delle esigenze di cautela, in relazione al comportamento mantenuto dall'indagata nel tempo intercorso tra i fatti oggetto di incolpazione provvisoria e l'adozione della misura custodiale domiciliare, mentre il tema è inesplorato nel provvedimento impugnato, a fronte di una specifica censura difensiva. Per altro verso la difesa prospetta l'incensuratezza dell'attuale ricorrente e l'assenza di procedimenti pendenti, argomenti che pure erano meritevoli di ponderazìone e riguardo ai quali la motivazione nulla ha osservato, se non il generico riferimento alla gravità delle condotte accertate, peraltro realizzate dall'intero gruppo di autori delle stesse. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dì Napoli, sezione del riesame. Deciso il 9.3.2023
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25091 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha parzialmente riformato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De NO NZ, sostituendola con la misura degli arresti domiciliari e confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di OL FO per il delitto di furto nell'abitazione di TT SP, di violenza privata e minaccia ai danni della medesima persona offesa, moglie del collaboratore di giustizia SA MA, delitti tutti aggravati dalla mafiosità ai sensi dell'ad 416 bis cp.l. Fatti di Ottobre 2019. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso le indagate tramite il comune difensore di fiducia articolando due distinti motivi. 1.In relazione alla posizione De NO si deduce errata applicazione dell'art 273 cpp e 624 bis cp, oltre che vizio di illogica motivazione con riguardo al tema della gravità indiziaria per il delitto di furto. La difesa premette di aver depositato memoria difensiva con la quale si era eccepita l'assenza di indizi circa la partecipazione dell'indagata al furto del 17 Ottobre 2019 in casa di SP TT. Il Tribunale non avrebbe fornito risposta, riferendosi solo ad intercettazioni, dalle quali non emerge la presenza della ricorrente in casa della persona offesa al momento della sottrazione dei beni, in quanto la frase riportata nel provvedimento impugnato sarebbe attribuibile ad altre persone. 2. Analoghe censure sono sviluppate quanto alla posizione di OL in punto di esigenze cautelari, poiché il Tribunale aveva giustificato la misura degli arresti domiciliari per la gravità delle condotte accertate, indicative della messa a disposizione del clan, come dichiarato anche dal collaboratore di giustizia SA. I giudici non avevano tenuto conto della lontananza nel tempo dei fatti, risalenti al 2019, dell'incensuratezza dell'indagata, dell'eccezionalità dell'evento e della natura secondaria della sua partecipazione ai reati. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa ha depositato memoria di replica in relazione alla posizione De NO, insistendo per l'accoglimento del ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 1.0ccorre premettere e chiarire che dal provvedimento impugnato si ricava che le incolpazioni mosse alle indagate sono di violenza privata e minaccia ai danni di SP TT ( capo 8) e furto nella sua abitazione (capo 14); gli episodi storici cui si riferiscono gli addebiti sono l'allontanamento coattivo di SP dalla propria casa, avvenuto il 12.10.2019; la minaccia di morte pronunziata anche dalle ricorrenti : ti meriti di finire in un pilastro di cemento;
il furto nell'abitazione del 17 ottobre 2019. 1 2.11 ricorso presentato nell'interesse di De NO riguarda esclusivamente il furto in abitazione. L'ordinanza del Tribunale dopo aver ricostruito chiaramente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa SP TT, moglie del collaborante, e di FR IS, oltre che di intercettazioni ambientali e telefoniche, le condotte violente e minatorie attribuite alle indagate in concorso con altri, ha considerato il furto in abitazione, di alcuni giorni successivo alle precedenti condotte. Il fatto è delineato molto scarnamente attraverso il riferimento a due conversazioni, delle quali si riportano poche, brevi ma - nel contesto indiziario ricostruito - inequivocabili parole circa l'impossessamento di alcuni beni da parte di qualcuno. Tuttavia, quanto ai probabili autori del furto nell'abitazione di SP, la giustificazione resa dai Giudici territoriali si limita a far riferimento al gruppo, che si era organizzato per procedere allo svuotamento dell'abitazione, ribadendo che sempre il gruppo danneggiava anche le pareti esterne. E' evidente la lacunosità della motivazione, che non può essere colmata dai precedenti riferimenti ai soggetti che nei giorni precedenti avevano cacciato dalla casa SP e l'avevano minacciata di morte, in quanto si legge nel provvedimento che in occasione della denunzia del 14 Ottobre e del successivo immediato intervento dei Carabinieri erano individuate ed identificate presso l'abitazione cinque persone : TO, RO, le attuali ricorrenti e Antonio Morino;
i medesimi soggetti che avevano minacciato di morte la persona offesa ( ci vediamo tutti domani mattina e ti ammazziamo ) e che, a quanto è dato leggere nel provvedimento, ancora in precedenza, ed al fine di fare pressioni su SP si erano messi alla ricerca di IS, che, una volta trovato era stato malmenato. 2.1. La giustificazione, che neppure contiene traccia di un tentativo di individuare i partecipi al furto, diversamente da quanto in precedenza affermato per le altre condotte delittuose, lascia, quindi, un grave dubbio su chi vi avesse perso parte, essendo - ovviamente - il riferimento al gruppo già in sé inidoneo allo scopo e nella fattispecie reso ancora più equivoco dalla accertata, da parte del Tribunale, composizione soggettiva dello stesso, essendo stato più volte ritenuto integrato il gruppo da almeno cinque persone indicate nominativamente. Sul punto va, altresì, osservato che con l'atto di ricorso - e con la nota di replica alle conclusioni del PG presso questa Corte - la difesa ha segnalato di aver proposto specifica doglianza al Tribunale, con memoria presentata in vista dell'udienza, circa l'assenza di indizi in relazione alla partecipazione della ricorrente al furto del 17 Ottobre, senza trovare risposta. Il Collegio ha doverosamente controllato l'assunto difensivo, tramite la consultazione degli atti a disposizione, ed ha verificato la formulazione della doglianza nei termini rappresentati anche in questa sede dalla difesa, alla quale il Tribunale non ha dato il necessario riscontro. 3. Sono da accogliere, altresì, le censure rappresentate nell'interesse di OL, alla quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, giustificata dalla gravità delle condotte e dalla messa a disposizione per il clan, a sua volta individuata nel mantenere i soldi del sodalizio su disposizione della madre del collaboratore SA, di cui ha riferito quest'ultimo. / 2 In proposito è utile ribadire l'orientamento interpretativo per il quale, pur in presenza di delitto associativo di stampo mafioso o di delitti aggravati ex art 416 bis.1 cp - come per i delitti di cui si discute - il Giudice del merito cautelare deve valutare il tempo trascorso dai fatti oggetto della misura. In tal senso ex multis : Sez. 1 , Sentenza n. 42714 del 19/07/2019 Cc. (dep. 17/10/2019 ) Rv. 277231, secondo la quale in tema dì misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738 - 01 Rv. 270738 - 01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919 - 01 Rv. 272919 - 01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727 - 01, N. 25670 del 2018 Rv. 273805 - 01, N. 36569 del 2016 Rv. 267995 - 01, N. 42630 del 2015 Rv. 264984 - 01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861. Applicando tali condivisi principi, ai quali il Collegio intende dar seguito, si osserva che i fatti di cui al procedimento risalgono al 2019 mentre l'ordinanza genetica è stata emessa nel Novembre 2022, lasso temporale che occorreva valutare al fine di verificare l'attualità delle esigenze di cautela, in relazione al comportamento mantenuto dall'indagata nel tempo intercorso tra i fatti oggetto di incolpazione provvisoria e l'adozione della misura custodiale domiciliare, mentre il tema è inesplorato nel provvedimento impugnato, a fronte di una specifica censura difensiva. Per altro verso la difesa prospetta l'incensuratezza dell'attuale ricorrente e l'assenza di procedimenti pendenti, argomenti che pure erano meritevoli di ponderazìone e riguardo ai quali la motivazione nulla ha osservato, se non il generico riferimento alla gravità delle condotte accertate, peraltro realizzate dall'intero gruppo di autori delle stesse. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dì Napoli, sezione del riesame. Deciso il 9.3.2023