Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 48268
CASS
Sentenza 27 maggio 2016

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È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.

Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis cod. pen.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 48268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48268
Data del deposito : 27 maggio 2016

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