Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38209
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

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Il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'operaio deceduto aveva agito in palese violazione delle specifiche prescrizioni impostegli dal suo datore di lavoro, ha precisato che, in tal caso, la condotta colposa del lavoratore assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38209
    Data del deposito : 7 luglio 2011

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