CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17585 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR' ME nato a [...] il [...] OR IN nato a [...] il [...] ZU BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore QU SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni della parte civile, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CAVO;
lette le memorie dei difensori, avv. ANTONIO ALVARO nell'interesse di OR VI e avv. DARIO VANNETIELLO nell'interesse di ZU UN. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17585 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 16/2/22 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 17/7/2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato - tra gli altri - CO OR, VI OR e UN ZU in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena per CO OR, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per VI OR, avendolo assolto dal reato di cui al capo 14) limitatamente al porto in luogo pubblico delle armi ed escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per UN ZU, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n 3., cod. pen., oltre a quella della agevolazione dell'associazione di stampo mafioso. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. CO OR, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto associativo sub 1) ed ai delitti in materia di armi contestati ai capi 13), 14), 15) e 17). Più specificamente, in relazione ai reati sub 14), 15 e 17), rileva che le immagini estrapolate dalle telecamere che riprendono la pubblica via nei pressi dell'abitazione di famiglia del OR sono di qualità talmente scadente che non consentono l'identificazione dell'odierno imputato tra i soggetti ripresi la notte del 31 dicembre 2016, mentre esplodono colpi di arma da fuoco;
che, in secondo luogo, non risulta dalle immagini estrapolate dalla telecamera presente all'interno del fondo agricolo coltivato dal padre del ricorrente, il coimputato VI OR, che la sera del 31 dicembre del 2016 siano state prelevate dall'interno del fondo le armi utilizzate per i festeggiamenti di fine anno, risultando utilizzate in sentenza solo le videoriprese dell'arrivo al fondo alle ore 00.49 del 1 gennaio 2017 di CO OR per rimettere a posto le armi: da ciò l'illogicità della motivazione, in considerazione del fatto che risulterebbe dalle intercettazioni utilizzate che le armi sarebbero sempre state occultate nel fondo, di talché «per dimostrare quanto affermato in maniera più decisiva, la motivazione avrebbe dovuto riportare coerentemente la prova video ed audio del prelievo delle armi dal fondo agricolo la sera del 31 dicembre 2016, in uno con la asserita prova del successivo presunto riposizionamento dei fucili dopo i festeggiamenti di capodanno»; che parimenti illogico è il riferimento fatto da un soggetto rimasto ignoto all'odierno ricorrente, che si accingeva al trasporto delle armi, di fare attenzione alla luce, con ciò riferendosi al faro installato all'ingresso del fondo agricolo di OR VI, essendo impossibile credere che il figlio, che 2 pure frequentava assiduamente il fondo, non ne fosse a conoscenza;
che illogica ancora è la motivazione nella parte in cui ritiene che un boss indiscusso di una delle cosche operanti nel territorio di Locri - quale è ritenuto VI OR dunque, probabile destinatario di perquisizioni ed accertamenti anche assidui da parte delle forze dell'ordine, pensasse di occultare nel proprio fondo agricolo, quotidianamente da lui frequentato, delle armi;
che illogica è la motivazione anche nella parte in cui accede alla tesi non credibile che il capo di una cosca di 'ntrangheta corra il rischio di far prelevare le armi dell'organizzazione la notte di capodanno - quando i controlli sono notoriamente più serrati - per averle a casa, festeggiare platealmente il nuovo anno sparando colpi in aria sulla pubblica via, per poi ritirarsi in casa e lì custodirle per circa un'ora (incurante della probabilità elevata di perquisizioni da parte della polizia giudiziaria, la cui attenzione sarebbe stata attirata dall'uso improprio di tali armi all'esterno della casa di un boss mafioso), per poi farle riportare nel luogo abituale di custodia a bordo dell'autovettura del figlio, con il rischio di incorrere in un posto di blocco;
che altro profilo di illogicità della motivazione deve rinvenirsi laddove non si spiega perché il rumore dei colpi esplosi dalle ore 23.12 alle ore 23.35 non sia stato rilevato dal captatore occultato all'interno dell'autovettura in uso all'odierno ricorrente, che era parcheggiata davanti alla casa, essendo stato registrato il rumore di colpi di arma da fuoco solo dopo la mezzanotte;
che un ulteriore profilo di illogicità della motivazione deve essere rinvenuto nella parte in cui si tratta della attività di carico e di quelle successiva di scarico dei fucili: non è logico ritenere che si possano caricare e scaricare fucili dal cofano di una autovettura senza provocare i tipici rumori metallici da contatto tra le stesse armi, consegnate tutte in mano ad una sola persona, registrando invece solo il rumore dei sacchi di plastica in cui le stesse erano contenute. Anche in relazione al reato contestato al capo 13), osserva che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, atteso che non può pretendersi di attribuire ad un soggetto la detenzione ed il porto di un'arma da sparo sulla base di rumori captati in ambientale all'interno di un'autovettura, quale quello dello scarrellamento di una pistola semiautomatica e di un successivo cenno di assenso (Ok), atteso che - se anche ciò fosse - non sarebbe possibile stabilire se si tratti di una vera arma da fuoco ovvero di una replica tipo scacciacani o ancora di un'arma giocattolo;
che è illogico affermare che CO OR si sia recato il giorno 5 aprile 2016 presso l'abitazione sita alla via Foggia, prima in uso alla di lui nonna, sul presupposto che dalle riprese di una telecamera installata nei giorni successivi al 5 aprile 2016 era risultato che frequentasse quasi quotidianamente quell'abitazione; che del pari è illogico ritenere che nelle prime ore del 1 gennaio 2017 CO OR si sia recato presso l'abitazione di via 3 ( ;-) Foggia per riporre la predetta pistola, dopo aver occultato i fucili nel fondo agricolo di cui si è detto: ciò perché il termine utilizzato con riferimento all'oggetto da prendere dal cruscotto dell'autovettura, che si è incastrato, essendo declinato al maschile, non può essere riferito ad una pistola, che è sostantivo femminile. Analoghe doglianze di illogicità della motivazione sono mosse anche con riferimento al reato associativo contestato al capo 1). In particolare, si eccepisce che la sentenza impugnata fonda la responsabilità dell'imputato, in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, su elementi di esile rilevanza, suscettibili di diversa ed alternativa interpretazione: così, non appare seriamente sostenibile desumersi l'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta del OR dalla gestione quasi esclusiva della rappresentanza di un panificio e dalla distribuzione quotidiana del pane nel territorio di Locri, sol che si consideri che alcuna ritorsione si è potuta registrare in danno di quegli esercizi commerciali che non si rifornivano dall'imputato e che tale attività - lungi dall'essere fiorente - consente di ricavare appena il minimo per vivere;
deve, dunque, ritenersi illogica la motivazione nella parte in cui afferma che acquistare pane al OR, anche in minima quantità, rappresentava un segno di rispetto, al quale nessuno doveva sottrarsi, pena la mancata protezione del clan in caso di necessità, in quanto un siffatto ragionamento porterebbe ad esprimere un giudizio di nnafiosità sempre e comunque a carico del ricorrente. Altrettanto si rileva con riferimento all'episodio della barista del Bar Seicento di Locri, che avrebbe fottuto duecento euro a tale Luca, episodio che viene riferito a CO OR, il quale avrebbe esclamato: Ah, si! Devo venire a conoscerla, affermazione dalla quale - pur in assenza della manifestazione di intenti minacciosi - si traggono elementi di nnafiosità a suo carico. Più in generale, la sentenza nel ritenere mafiosi alcuni atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con le tipiche condotte criminali la sentenza dimostra tutta la sua illogicità. Del resto, non è logico ritenere che il ricorrente fosse organico al sodalizio criminale, tenuto conto che dalla sentenza emerge che tale SE IP, titolare di un autolavaggio, non solo non gli riconosceva tale ruolo, pretendendo il pagamento per il lavaggio della autovettura, ma addirittura, escusso a sommarie informazioni testimoniali, confermava agli inquirenti senza nessun timore detta circostanza. Ebbene, nemmeno in tale occasione, dal contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra l'imputato ed il padre VI, è mai emerso un atteggiamento tipico dell'affiliato mafioso, posto che non emerge mai dai dialoghi alcun tipo di minaccia o di intento ritorsivo negli sguardi del IP per il comportamento tenuto, così come non sono emerse violenze o intimidazioni nei confronti dei commercianti che non acquistavano il pane distribuito a Locri da CO 4 OR. Piuttosto, dalle conversazioni intercettate emerge la volontà del OR di scroccare qualche lavaggio della propria autovettura, non facendo valere in alcun modo la sua asserita posizione criminale, ma giustificando il mancato pagamento con il titolare del lavaggio, limitandosi ad affermare che poi sarebbe passato il padre a pagare. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non aver tenuto conto la Corte di appello nell'irrogare la pena della giovane età dell'imputato, della sua vita anteatta e di tutte le condizioni che hanno caratterizzato la condotta, non potendo il titolo del reato comportare per ciò solo un aumento abnorme della pena. Al contrario, gli elementi indicati avrebbero dovuto comportare l'irrogazione di una pena prossima ai minimi edittali. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Evidenzia in proposito che l'incensuratezza, la giovane età, la circostanza che fosse dedito ad una lecita attività lavorativa ed il ruolo marginale ricoperto sono tutti dati che avrebbero consentito la concessione al OR delle circostanze attenuanti generiche. 3. VI OR, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione ambientale per carenza dei presupposti di cui all'art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, segnatamente per l'assenza dei sufficienti indizi del reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Sottolinea in particolare che la sentenza impugnata non risponde alle doglianze evidenziate nei motivi di appello, ribadendo pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, così eludendo l'analisi delle specifiche critiche contenute nell'atto di appello, che avevano ad oggetto non tanto il deficit motivazionale dei decreti autorizzativi, quanto piuttosto la mancata indicazione negli stessi dei sufficienti indizi del reato di riciclaggio aggravato contestato. L'analisi della censura difensiva avrebbe dovuto incentrarsi sulla verifica della esistenza o meno del reato investigato che deve essere fondata su sufficienti, sicuri e obbiettivi elementi indiziari, da evidenziarsi nella motivazione del provvedimento autorizzativo. Tanto premesso, rileva la difesa che né il decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, né il successivo decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari indicano da quali elementi indiziari potesse trarsi l'esistenza del riciclaggio aggravato contestato, non potendosi considerare tali né l'ipotesi investigativa indicata nella nota della Guardia di Finanza, né le intestazioni fittizie ipotizzate dal giudice per le indagini preliminari, che si inseriscono in un quadro 5 indiziario del tutto carente. Ed invero, il contratto di locazione di gestione del bar sito nel distributore di carburanti di proprietà dell'Arzilli è del tutto inconferente rispetto all'ipotizzata attività di riciclaggio, posto che si tratta di un contratto di locazione a fronte del pagamento di un canone mensile dello stesso importo di quello previsto nel contratto con il precedente locatario. Tantomeno poteva essere dimostrativa dell'esistenza del reato la supposta (perché solo ipotizzata, in assenza di dati documentali, quali dichiarazioni fiscali o visure ipocatastali) sproporzione tra i beni mobili ed immobili intestati a RO RT e AN OM, altrettanto inconferente rispetto alla fattispecie di reato investigata. Identiche considerazioni devono essere svolte con riferimento alla segnalazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza (su cui si fonda il decreto autorizzativo d'urgenza e quello di convalida) che indicava come altamente sospetto il mancato pagamento al precedente locatario del bar dell'avviamento commerciale, posto che la relativa indennità è a carico del locatore (dunque, l'Arzilli), non del successivo locatario, nel caso di specie AN OM. A fronte del materiale indiziario sopra sintetizzato, dunque, con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato come l'intercettazione fosse stata autorizzata in mancanza dei sufficienti indizi di reato e che tale valutazione non poteva ritenersi superata dall'inconferente riferimento operato nel decreto di convalida dal giudice per le indagini preliminari a non meglio specificate intestazioni fittizie di attività commerciali emerse nel corso delle indagini. Dunque, a fronte di precise doglianze avanzate dal difensore, la Corte di appello non ha fornito una motivazione adeguata, né sotto il profilo normativo, né sotto quello logico-giuridico, che rende non attuabile il controllo di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è stata completamente omessa o, comunque, è di tipo apparente, proprio perché eccentrica rispetto a quanto dedotto dalla difesa: contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, il ricorrente non ha sindacato la motivazione dei provvedimenti autorizzativi perché non condivisi, ma ha censurato l'inesistenza della stessa in ordine alla indicazione dei sufficienti indizi dimostrativi dell'esistenza del reato di riciclaggio aggravato. In conclusione, poiché il contenuto delle intercettazioni incide direttamente sulla ricostruzione dei fatti ed è l'unica prova per la quale è stata ritenuta la penale responsabilità del ricorrente, la declaratoria di inutilizzabilità delle stesse renderebbe la sentenza impugnata priva di qualsiasi fondamento. 3.1 In data 15/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte nell'interesse di OR VI. 4. UN ZU, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per 6 cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. con riferimento sia alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., che all'art. 132 cod. pen. ed in ogni caso la manifesta illogicità della motivazione in riferimento ad entrambi i profili. In particolare, rileva il difensore che la Corte territoriale ha operato sulla pena base un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. superiore a quello effettuato dal giudice di primo grado, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante sotto il profilo del fine agevolativo. 4.1 Con il secondo motivo eccepisce l'omessa motivazione in relazione all'aumento effettuato per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quale seconda aggravante ad effetto speciale. 4.2. Con il terzo motivo eccepisce l'omessa motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante fosse stato evidenziata l'assenza dello ZU nella fase preparativa dei tre reati ascrittigli ed il ruolo di minima importanza ricoperto nel corso della esecuzione dei reati, atteso che si sarebbe limitato a farsi portavoce stressato delle richieste altrui, senza avere alcun tornaconto di natura economica. 4.3 Con il quarto motivo lamenta motivazione apparente con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ed invero, il provvedimento impugnato, dopo aver escluso il fine agevolativo ed evidenziato i modi concilianti del ricorrente, ha ritenuto la sussistenza del metodo mafioso sol perché sarebbero state insistenti, reiterate e protratte le richieste, con ciò rendendo una motivazione solo apparente e comunque manifestamente illogica. La Corte territoriale, del resto, pur affermando che vi sarebbe stata la evocazione dei gruppi criminali, non esplicita in cosa sarebbe consistita siffatta evocazione, anche considerato che gli esponenti mafiosi sarebbero rimasti ignoti. 4.4. Con il quinto motivo eccepisce motivazione omessa o comunque apparente in relazione alla affermazione di penale responsabilità dello ZU. In particolare, non è attendibile la principale fonte di accusa, AN IN, di cui viene evidenziata l'anomalia del percorso dichiarativo-collaborativo: escusso come persona informata sui fatti in data 4/6/2018, dunque in un momento successivo a quello in cui si sarebbero verificati gli episodi estorsivi in discorso, non vi aveva fatto minimo riferimento, ma addirittura aveva continuato a frequentare e ad avere rapporti lavorativi con lo ZU. In ordine a tali anomalie la Corte territoriale non fornisce una adeguata motivazione, così come non spiega perché, nonostante l'asserita posizione di soggezione, il IN abbia 7 avuto la possibilità di avere un debito documentato di circa undicimila euro nei confronti del suo ipotizzato estorsore. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 3), osserva che nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 25/7/2018 il IN aveva affermato che la somma di mille euro consegnata allo ZU era relativa al pagamento di una fornitura di cemento ed evidenzia che in ogni caso non corrisponderebbe al 3% dell'ammontare dei lavori, percentuale questa pretesa dagli estorsori. Rileva, altresì, che mancherebbe la violenza o la minaccia e, dunque, la circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che la persona offesa si sarebbe determinata a versare la somma di mille euro solo quando lo ZU gli aveva detto di aver dovuto consegnare lui stesso quella somma al OR, in quanto stressato dalle sue continue richieste. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 4), osserva che non vi è agli atti traccia del pagamento, circostanza questa che non avrebbe dovuto consentire di ritenere avvalorato il narrato della persona offesa. Peraltro, il mero concorso con persone allo stato non identificate avrebbe dovuto imporre una motivazione stringente in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 5), rileva che si tratterebbe di un reato impossibile, sol che si consideri l'impossibilità legale di subappaltare lavori pubblici a ditte non inserite in white list;
che tale circostanza era stata puntualmente eccepita con l'atto di appello, ma che sul punto la sentenza impugnata tace. Anche con riferimento all'imputazione sub 5), osserva che il mero concorso con persone allo stato non identificate avrebbe dovuto imporre una motivazione stringente in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e che avanzare la richiesta per conto di AN LD non equivale automaticamente ad avanzarla per conto del clan LD, posto che anche un ritenuto mafioso può porre in essere reati per fini personali e pure non mafiosi. 4.5 Con il sesto motivo eccepisce omessa o comunque apparente ovvero manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto dell'incensuratezza dello Zocco, del suo ruolo di mero intermediario, della circostanza di non aver avuto un ritorno economico dai reati per cui si procede, dell'assenza di violenza o minaccia esplicita, dati che avrebbero dovuto consentire l'irrogazione di una pena prossima ai minimi edittali e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata è ancor più manifestamente illogica nella parte in cui evidenzia la specifica gravità dei reati satellite, laddove il profitto dell'estorsione di cui al capo 3) sarebbe di appena 8 mille euro. Altrettanto ingiustificato è l'aumento per la continuazione, pari a due anni e sei mesi di reclusione, integrante addirittura la illegittima riforma in peius. Inoltre, l'allontanamento dal minimo edittale avrebbe imposto una motivazione anche sulla reale e concreta gravità dei reati posti in continuazione, specie se si considera che i reati sono stati posti in essere ai danni della stessa persona, peraltro con modalità prive di particolare disvalore. Infine, la sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali è stato necessario applicare anche l'aumento per la seconda aggravante ad effetto speciale. 4.6 In data 15/3/2023 è pervenuta memoria di replica del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti da CO OR e VI OR devono essere dichiarati inammissibili, mentre deve essere accolto nei limiti che seguono quello proposto da ZU UN. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CO OR. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché fondato esclusivamente su circostanze di fatto che si chiede al Collegio di rivalutare e perché reitera pedissequamente le doglianze già sottoposte al giudice di secondo grado, mancando di confrontarsi con il percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata in punto di penale responsabilità del ricorrente. Orbene, occorre in via preliminare osservare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nella fase di merito, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa 9 lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965 - 01). La Corte di appello ha puntualmente analizzato il compendio probatorio ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del OR del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle risultanze della attività di captazione e, per quanto riguarda il reato di cui al capo 14), degli esiti delle riprese della telecamera allocata nel fondo in cui le armi erano state occultate e dal verbale di perquisizione e sequestro delle armi. Le osservazioni della difesa, che peraltro tendono a parcellizzare il materiale probatorio, non consentono di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dello stesso per tutti i fatti oggetto di imputazione. 1.2 Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel 10 caso di specie - all'evidenza non ricorre, avendo fondato l'entità della pena sulla gravità dei fatti in contestazione e sulla intensità del dolo, desunto dalle modalità della condotta criminosa. 1.3 Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze generiche - essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). In particolare, va posto in risalto che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli di valutazione e per altro verso evidenziando la gravità delle condotte criminose, tenuto conto del numero di armi detenute e delle modalità di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di VI OR. 2.1 È manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato il ricorso, con il quale - come si è evidenziato - si lamenta il deficit motivazionale dei decreti autorizzativi sotto il profilo della mancata indicazione negli stessi dei sufficienti indizi in relazione al riciclaggio aggravato contestato. Ed invero, essi si evincono da plurimi elementi: dalla stipula di un contratto di locazione relativa alla gestione di una attività commerciale da parte di soggetto gravitante nell'orbita della criminalità organizzata locale, il cui patrimonio risulta sproporzionato al reddito dichiarato e che già gestisce analoga attività commerciale;
dalla circostanza per cui indagini in corso hanno ad oggetto diverse ipotesi di intestazione fittizia di attività commerciali, di fatto gestite da soggetti vicini alla criminalità organizzata. Il provvedimento autorizzativo, dunque, motiva sia pure succintamente sulla sproporzione patrimoniale, dedotta dall'interrogazione delle banche dati in uso alle forze dell'ordine e richiama gli sviluppi investigativi che hanno condotto ad ipotizzare l'intestazione fittizia di alcune attività commerciali. Dunque, il decreto autorizzativo evidenzia indizi sufficienti in ordine al riciclaggio aggravato, che meritavano di essere approfonditi mediante la 11 captazione delle conversazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti. Del resto, è stato condivisibilmente sostenuto che le intercettazioni vengono disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi, di talché la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione. Quando, pertanto, la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile (Sez. 4, n. 28966 del 21/5/2002, Dahriu, Rv. 221821 - 01; Sez. 5, n. 784 del 15/5/2000, Terracciano, Rv. 215731 - 01). Tutto ciò evidenziato, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio la motivazione, sia pure in modo sintetico ed a tratti implicito, contiene quegli elementi minimi, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter legittimamente autorizzare le operazioni di intercettazione, considerato che chiarisce le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini ed alla sussistenza dei sufficienti indizi di reato. Per gli stessi motivi anche il decreto di proroga è immune da vizi motivazionali, contenendo un rinvio per relationem agli atti di indagine, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte. Peraltro, nella fase cautelare questa Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui si discute, rispetto ai quali la difesa aveva eccepito gli stessi vizi. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di UN ZU è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio nei termini che seguono e manifestamente infondato nel resto. 3.1 Partendo per comodità espositiva dal secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso sia inammissibile, in quanto generico ed ai limiti della intellegibilità. Dalla indicazione in rubrica dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. sembrerebbe desumersi che si censura l'omessa motivazione in ordine all'aumento effettuato per la seconda aggravante ad effetto speciale (altrimenti non avrebbe senso il richiamo alla norma sul concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale). Ebbene, è sufficiente rilevare che la Corte di appello - avendo escluso sia la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., che quella di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - ha effettuato un solo aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo ritenuto l'utilizzo del metodo mafioso. Dunque, del tutto eccentrico si rivela il motivo di impugnazione. 12 3.2 Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si censura l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, dovendosi ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie. Sul punto, è sufficiente evidenziare che i giudici territoriali con motivazione esente da vizi hanno posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità le dichiarazioni accusatorie rese da IN AN - delle quali hanno compiutamente ripercorso la genesi ed indicato gli elementi che hanno condotto ad affermarne la attendibilità - confermate dai plurimi elementi, tra cui le risultanze delle intercettazioni telefoniche e della geolocalizzazione. La difesa, dunque, tende a parcellizzare gli elementi a carico ed a riproporne una diversa lettura. Orbene, valgano sul punto le considerazioni svolte a proposito della posizione di OR CO, dovendosi ribadire che è preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Né va, infine, trascurato che le Sezioni Unite, sul punto della credibilità della persona offesa dal reato, hanno statuito che tale valutazione «rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, che, come accennato, è del tutto assente nel caso di specie. 3.3 Analogamente inammissibili sono il terzo e l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta rispettivamente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Anche sul punto va ribadito che l'ampia motivazione, con cui la Corte territoriale alle pagine 59-61 dà conto del diniego delle circostanze attenuanti invocate e dei parametri cui si è attenuta per determinare la pena, è esente da vizi logici, il che la rende insindacabile in sede di legittimità, come sopra già evidenziato. Ed invero, il giudice di secondo grado ha messo in risalto come il contributo dello ZU nelle vicende estorsive non possa ritenersi marginale ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e come il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, unitamente alla gravità degli addebiti ed alla reiterazione delle condotte criminose, fossero di ostacolo alla concessione delle 13 circostanze attenuanti generiche, incidendo altresì sulla commisurazione della pena. Trattasi di elementi ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per escludere la concessione delle invocate circostanze attenuanti e per stabilire il trattamento sanzionatorio. 3.4 Inammissibile si palesa anche il quarto motivo, con cui il ricorrente eccepisce motivazione apparente con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva - dunque, non censurabile in questa sede - dà conto della sussistenza dei presupposti esistenti nel caso concreto che rendono configurabile la circostanza aggravante in discorso, ponendosi l'imputato quale intermediario tra la persona offesa e le famiglie mafiose locresi nel cui territorio ricadeva l'esecuzione dei lavori ed in nome e per conto delle quali rivolgeva la richiesta estorsiva, anche specificando il gruppo criminale di riferimento di volta in volta evocato dallo ZU. 3.5 Fondato, invece, è il primo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, risultando violato il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. proc. pen. Ed invero, nel giudizio di primo grado, il giudice - fissata la pena base per il reato più grave, individuato nel primo episodio estorsivo contestato al capo 4), in anni sette mesi sei di reclusione ed euro settemila di multa - aveva effettuato un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciuta in entrambe le declinazioni della agevolazione dell'attività dell'associazione e del metodo mafioso, pari ad un anno e sei mesi di reclusione e millecinquecento euro di multa (non avendo compiuto ulteriore aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., comunque ritenuta in motivazione), effettuando poi gli aumenti per la continuazione con gli altri reati contestati. La Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, invece, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (per la quale il primo giudice non aveva effettuato alcun aumento di pena) e quella di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (pag. 59 della sentenza impugnata) ed ha individuato la pena base in anni sei mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, dunque, in misura inferiore al giudice dell'udienza preliminare, procedendo tuttavia ad un aumento per la sola aggravante del metodo mafioso di due anni di reclusione e mille euro di multa, superiore all'aumento che il primo giudice aveva stabilito nel concorso di ulteriori due circostanze aggravanti, effettuando poi l'ulteriore aumento per la continuazione con gli altri reati. Tanto premesso in fatto, va richiamata la norma in tema di impugnazioni di cui all'art. 597 cod. proc. pen., che al comma 3 stabilisce che, quando il gravame 14 viene proposto dall'imputato, non si può modificare in peggio la pena prevista dalla precedente decisione di condanna e non può essere irrogata una sanzione più grave per specie o per quantità, mentre al successivo comma 4 dispone che, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Tali disposizioni costituiscono espressione del principio di portata generale del divieto di decidere in senso più sfavorevole al ricorrente, principio che impone al giudice di diminuire la pena complessiva in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. In altri termini, le diminuzioni devono essere rapportate all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti, alla concessione di circostanze attenuanti o - come nel caso oggetto di scrutinio - all'esclusione di circostanze aggravanti, in quanto le componenti che definiscono la pena sono tra loro autonome e distinte da quella principale ed il giudice non può intervenire su capi o su punti non coinvolti dai rilievi delle parti. Orbene, il legislatore ha inteso evitare proprio l'elusione di questa clausola di garanzia nelle applicazioni pratiche, dato che, con l'abrogato art. 515 cod. proc. pen. 1930, essa era valutata solo per quanto complessivamente inflitto, col conseguente rischio di disarmonia del sistema in caso di accoglimento dell'appello in punto di riconoscimento di circostanze attenuanti, di esclusione di circostanze aggravanti, di riqualificazione in melius di reati o di altri profili comunque incidenti sulla commisurazione della pena. Quale logica conseguenza dell'inquadramento sistematico dell'istituto, dunque, deriva l'impossibilità di intervenire in senso peggiorativo relativamente ai singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento della pena nel rispetto del principio del divieto della reformatio in peius, riguardante tutte le componenti della pena. In altri termini, detto divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, il suo risultato finale, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla (Sezioni Unite, n. 40910 del 27/9/2002, WI Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 4, n. 34342 del 24/6/2021, Bovati, Rv. 281829 - 01; Sez. 1, n. 37985 del 8/6/2021, Cavallo, Rv. 282145 - 01; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, Brajdic, Rv. 271182 - 01). Tale principio, peraltro, ha trovato diverse applicazioni nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sezioni Unite, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sezioni Unite, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). Alla luce delle considerazioni che precedono risulta allora evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, pur pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice dell'udienza preliminare (anni otto di 15 Il Presidente tìa Rosi IL FIVere5tik Clau DI'ZI Ar. 10 ;DEPOSITATO IN CANCELLEM --SECONDA SEZIONE PENALE 2 7 APR. 2023 reclusione ed euro cinquemila di multa a fronte degli anni otto mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa), nondimeno ha violato il principio del divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, atteso che l'aumento effettuato per la circostanza aggravante del metodo mafioso è addirittura superiore all'aumento disposto dal primo giudice nel concorso di tre circostanze aggravanti (due anni di reclusione e mille euro di multa a fronte di un anno e sei mesi di reclusione e nnillecinquecento euro di multa). 3.6 Dall'esito del giudizio discende anche la condanna dello ZU alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile AN IN, che si liquidano in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge. 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da CO OR e da VI OR segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZU UN limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibili i ricorsi di OR CO e di OR VI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 marzo 2023. Il Consigliere estensore NA D'RI 16 9 -)A2-) . -"L,- CI J -1 .)-I e, ‘; ,_<\CÚ1 \!\. 3, 1,1\ • 9.-- CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE A , Viti I T.J\,, .‘')._ 1---' ' i 9) - z, — 1 ' - ,...A, i \ , , , . r • i - 9 ), , \ - \"0,,-. : , • !.._ ,,_,1! - ,-,,',, --cuu: c;
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udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore QU SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni della parte civile, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CAVO;
lette le memorie dei difensori, avv. ANTONIO ALVARO nell'interesse di OR VI e avv. DARIO VANNETIELLO nell'interesse di ZU UN. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17585 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 16/2/22 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 17/7/2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato - tra gli altri - CO OR, VI OR e UN ZU in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena per CO OR, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per VI OR, avendolo assolto dal reato di cui al capo 14) limitatamente al porto in luogo pubblico delle armi ed escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per UN ZU, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n 3., cod. pen., oltre a quella della agevolazione dell'associazione di stampo mafioso. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. CO OR, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto associativo sub 1) ed ai delitti in materia di armi contestati ai capi 13), 14), 15) e 17). Più specificamente, in relazione ai reati sub 14), 15 e 17), rileva che le immagini estrapolate dalle telecamere che riprendono la pubblica via nei pressi dell'abitazione di famiglia del OR sono di qualità talmente scadente che non consentono l'identificazione dell'odierno imputato tra i soggetti ripresi la notte del 31 dicembre 2016, mentre esplodono colpi di arma da fuoco;
che, in secondo luogo, non risulta dalle immagini estrapolate dalla telecamera presente all'interno del fondo agricolo coltivato dal padre del ricorrente, il coimputato VI OR, che la sera del 31 dicembre del 2016 siano state prelevate dall'interno del fondo le armi utilizzate per i festeggiamenti di fine anno, risultando utilizzate in sentenza solo le videoriprese dell'arrivo al fondo alle ore 00.49 del 1 gennaio 2017 di CO OR per rimettere a posto le armi: da ciò l'illogicità della motivazione, in considerazione del fatto che risulterebbe dalle intercettazioni utilizzate che le armi sarebbero sempre state occultate nel fondo, di talché «per dimostrare quanto affermato in maniera più decisiva, la motivazione avrebbe dovuto riportare coerentemente la prova video ed audio del prelievo delle armi dal fondo agricolo la sera del 31 dicembre 2016, in uno con la asserita prova del successivo presunto riposizionamento dei fucili dopo i festeggiamenti di capodanno»; che parimenti illogico è il riferimento fatto da un soggetto rimasto ignoto all'odierno ricorrente, che si accingeva al trasporto delle armi, di fare attenzione alla luce, con ciò riferendosi al faro installato all'ingresso del fondo agricolo di OR VI, essendo impossibile credere che il figlio, che 2 pure frequentava assiduamente il fondo, non ne fosse a conoscenza;
che illogica ancora è la motivazione nella parte in cui ritiene che un boss indiscusso di una delle cosche operanti nel territorio di Locri - quale è ritenuto VI OR dunque, probabile destinatario di perquisizioni ed accertamenti anche assidui da parte delle forze dell'ordine, pensasse di occultare nel proprio fondo agricolo, quotidianamente da lui frequentato, delle armi;
che illogica è la motivazione anche nella parte in cui accede alla tesi non credibile che il capo di una cosca di 'ntrangheta corra il rischio di far prelevare le armi dell'organizzazione la notte di capodanno - quando i controlli sono notoriamente più serrati - per averle a casa, festeggiare platealmente il nuovo anno sparando colpi in aria sulla pubblica via, per poi ritirarsi in casa e lì custodirle per circa un'ora (incurante della probabilità elevata di perquisizioni da parte della polizia giudiziaria, la cui attenzione sarebbe stata attirata dall'uso improprio di tali armi all'esterno della casa di un boss mafioso), per poi farle riportare nel luogo abituale di custodia a bordo dell'autovettura del figlio, con il rischio di incorrere in un posto di blocco;
che altro profilo di illogicità della motivazione deve rinvenirsi laddove non si spiega perché il rumore dei colpi esplosi dalle ore 23.12 alle ore 23.35 non sia stato rilevato dal captatore occultato all'interno dell'autovettura in uso all'odierno ricorrente, che era parcheggiata davanti alla casa, essendo stato registrato il rumore di colpi di arma da fuoco solo dopo la mezzanotte;
che un ulteriore profilo di illogicità della motivazione deve essere rinvenuto nella parte in cui si tratta della attività di carico e di quelle successiva di scarico dei fucili: non è logico ritenere che si possano caricare e scaricare fucili dal cofano di una autovettura senza provocare i tipici rumori metallici da contatto tra le stesse armi, consegnate tutte in mano ad una sola persona, registrando invece solo il rumore dei sacchi di plastica in cui le stesse erano contenute. Anche in relazione al reato contestato al capo 13), osserva che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, atteso che non può pretendersi di attribuire ad un soggetto la detenzione ed il porto di un'arma da sparo sulla base di rumori captati in ambientale all'interno di un'autovettura, quale quello dello scarrellamento di una pistola semiautomatica e di un successivo cenno di assenso (Ok), atteso che - se anche ciò fosse - non sarebbe possibile stabilire se si tratti di una vera arma da fuoco ovvero di una replica tipo scacciacani o ancora di un'arma giocattolo;
che è illogico affermare che CO OR si sia recato il giorno 5 aprile 2016 presso l'abitazione sita alla via Foggia, prima in uso alla di lui nonna, sul presupposto che dalle riprese di una telecamera installata nei giorni successivi al 5 aprile 2016 era risultato che frequentasse quasi quotidianamente quell'abitazione; che del pari è illogico ritenere che nelle prime ore del 1 gennaio 2017 CO OR si sia recato presso l'abitazione di via 3 ( ;-) Foggia per riporre la predetta pistola, dopo aver occultato i fucili nel fondo agricolo di cui si è detto: ciò perché il termine utilizzato con riferimento all'oggetto da prendere dal cruscotto dell'autovettura, che si è incastrato, essendo declinato al maschile, non può essere riferito ad una pistola, che è sostantivo femminile. Analoghe doglianze di illogicità della motivazione sono mosse anche con riferimento al reato associativo contestato al capo 1). In particolare, si eccepisce che la sentenza impugnata fonda la responsabilità dell'imputato, in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, su elementi di esile rilevanza, suscettibili di diversa ed alternativa interpretazione: così, non appare seriamente sostenibile desumersi l'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta del OR dalla gestione quasi esclusiva della rappresentanza di un panificio e dalla distribuzione quotidiana del pane nel territorio di Locri, sol che si consideri che alcuna ritorsione si è potuta registrare in danno di quegli esercizi commerciali che non si rifornivano dall'imputato e che tale attività - lungi dall'essere fiorente - consente di ricavare appena il minimo per vivere;
deve, dunque, ritenersi illogica la motivazione nella parte in cui afferma che acquistare pane al OR, anche in minima quantità, rappresentava un segno di rispetto, al quale nessuno doveva sottrarsi, pena la mancata protezione del clan in caso di necessità, in quanto un siffatto ragionamento porterebbe ad esprimere un giudizio di nnafiosità sempre e comunque a carico del ricorrente. Altrettanto si rileva con riferimento all'episodio della barista del Bar Seicento di Locri, che avrebbe fottuto duecento euro a tale Luca, episodio che viene riferito a CO OR, il quale avrebbe esclamato: Ah, si! Devo venire a conoscerla, affermazione dalla quale - pur in assenza della manifestazione di intenti minacciosi - si traggono elementi di nnafiosità a suo carico. Più in generale, la sentenza nel ritenere mafiosi alcuni atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con le tipiche condotte criminali la sentenza dimostra tutta la sua illogicità. Del resto, non è logico ritenere che il ricorrente fosse organico al sodalizio criminale, tenuto conto che dalla sentenza emerge che tale SE IP, titolare di un autolavaggio, non solo non gli riconosceva tale ruolo, pretendendo il pagamento per il lavaggio della autovettura, ma addirittura, escusso a sommarie informazioni testimoniali, confermava agli inquirenti senza nessun timore detta circostanza. Ebbene, nemmeno in tale occasione, dal contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra l'imputato ed il padre VI, è mai emerso un atteggiamento tipico dell'affiliato mafioso, posto che non emerge mai dai dialoghi alcun tipo di minaccia o di intento ritorsivo negli sguardi del IP per il comportamento tenuto, così come non sono emerse violenze o intimidazioni nei confronti dei commercianti che non acquistavano il pane distribuito a Locri da CO 4 OR. Piuttosto, dalle conversazioni intercettate emerge la volontà del OR di scroccare qualche lavaggio della propria autovettura, non facendo valere in alcun modo la sua asserita posizione criminale, ma giustificando il mancato pagamento con il titolare del lavaggio, limitandosi ad affermare che poi sarebbe passato il padre a pagare. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non aver tenuto conto la Corte di appello nell'irrogare la pena della giovane età dell'imputato, della sua vita anteatta e di tutte le condizioni che hanno caratterizzato la condotta, non potendo il titolo del reato comportare per ciò solo un aumento abnorme della pena. Al contrario, gli elementi indicati avrebbero dovuto comportare l'irrogazione di una pena prossima ai minimi edittali. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Evidenzia in proposito che l'incensuratezza, la giovane età, la circostanza che fosse dedito ad una lecita attività lavorativa ed il ruolo marginale ricoperto sono tutti dati che avrebbero consentito la concessione al OR delle circostanze attenuanti generiche. 3. VI OR, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione ambientale per carenza dei presupposti di cui all'art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, segnatamente per l'assenza dei sufficienti indizi del reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Sottolinea in particolare che la sentenza impugnata non risponde alle doglianze evidenziate nei motivi di appello, ribadendo pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, così eludendo l'analisi delle specifiche critiche contenute nell'atto di appello, che avevano ad oggetto non tanto il deficit motivazionale dei decreti autorizzativi, quanto piuttosto la mancata indicazione negli stessi dei sufficienti indizi del reato di riciclaggio aggravato contestato. L'analisi della censura difensiva avrebbe dovuto incentrarsi sulla verifica della esistenza o meno del reato investigato che deve essere fondata su sufficienti, sicuri e obbiettivi elementi indiziari, da evidenziarsi nella motivazione del provvedimento autorizzativo. Tanto premesso, rileva la difesa che né il decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, né il successivo decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari indicano da quali elementi indiziari potesse trarsi l'esistenza del riciclaggio aggravato contestato, non potendosi considerare tali né l'ipotesi investigativa indicata nella nota della Guardia di Finanza, né le intestazioni fittizie ipotizzate dal giudice per le indagini preliminari, che si inseriscono in un quadro 5 indiziario del tutto carente. Ed invero, il contratto di locazione di gestione del bar sito nel distributore di carburanti di proprietà dell'Arzilli è del tutto inconferente rispetto all'ipotizzata attività di riciclaggio, posto che si tratta di un contratto di locazione a fronte del pagamento di un canone mensile dello stesso importo di quello previsto nel contratto con il precedente locatario. Tantomeno poteva essere dimostrativa dell'esistenza del reato la supposta (perché solo ipotizzata, in assenza di dati documentali, quali dichiarazioni fiscali o visure ipocatastali) sproporzione tra i beni mobili ed immobili intestati a RO RT e AN OM, altrettanto inconferente rispetto alla fattispecie di reato investigata. Identiche considerazioni devono essere svolte con riferimento alla segnalazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza (su cui si fonda il decreto autorizzativo d'urgenza e quello di convalida) che indicava come altamente sospetto il mancato pagamento al precedente locatario del bar dell'avviamento commerciale, posto che la relativa indennità è a carico del locatore (dunque, l'Arzilli), non del successivo locatario, nel caso di specie AN OM. A fronte del materiale indiziario sopra sintetizzato, dunque, con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato come l'intercettazione fosse stata autorizzata in mancanza dei sufficienti indizi di reato e che tale valutazione non poteva ritenersi superata dall'inconferente riferimento operato nel decreto di convalida dal giudice per le indagini preliminari a non meglio specificate intestazioni fittizie di attività commerciali emerse nel corso delle indagini. Dunque, a fronte di precise doglianze avanzate dal difensore, la Corte di appello non ha fornito una motivazione adeguata, né sotto il profilo normativo, né sotto quello logico-giuridico, che rende non attuabile il controllo di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è stata completamente omessa o, comunque, è di tipo apparente, proprio perché eccentrica rispetto a quanto dedotto dalla difesa: contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, il ricorrente non ha sindacato la motivazione dei provvedimenti autorizzativi perché non condivisi, ma ha censurato l'inesistenza della stessa in ordine alla indicazione dei sufficienti indizi dimostrativi dell'esistenza del reato di riciclaggio aggravato. In conclusione, poiché il contenuto delle intercettazioni incide direttamente sulla ricostruzione dei fatti ed è l'unica prova per la quale è stata ritenuta la penale responsabilità del ricorrente, la declaratoria di inutilizzabilità delle stesse renderebbe la sentenza impugnata priva di qualsiasi fondamento. 3.1 In data 15/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte nell'interesse di OR VI. 4. UN ZU, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per 6 cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. con riferimento sia alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., che all'art. 132 cod. pen. ed in ogni caso la manifesta illogicità della motivazione in riferimento ad entrambi i profili. In particolare, rileva il difensore che la Corte territoriale ha operato sulla pena base un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. superiore a quello effettuato dal giudice di primo grado, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante sotto il profilo del fine agevolativo. 4.1 Con il secondo motivo eccepisce l'omessa motivazione in relazione all'aumento effettuato per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quale seconda aggravante ad effetto speciale. 4.2. Con il terzo motivo eccepisce l'omessa motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante fosse stato evidenziata l'assenza dello ZU nella fase preparativa dei tre reati ascrittigli ed il ruolo di minima importanza ricoperto nel corso della esecuzione dei reati, atteso che si sarebbe limitato a farsi portavoce stressato delle richieste altrui, senza avere alcun tornaconto di natura economica. 4.3 Con il quarto motivo lamenta motivazione apparente con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ed invero, il provvedimento impugnato, dopo aver escluso il fine agevolativo ed evidenziato i modi concilianti del ricorrente, ha ritenuto la sussistenza del metodo mafioso sol perché sarebbero state insistenti, reiterate e protratte le richieste, con ciò rendendo una motivazione solo apparente e comunque manifestamente illogica. La Corte territoriale, del resto, pur affermando che vi sarebbe stata la evocazione dei gruppi criminali, non esplicita in cosa sarebbe consistita siffatta evocazione, anche considerato che gli esponenti mafiosi sarebbero rimasti ignoti. 4.4. Con il quinto motivo eccepisce motivazione omessa o comunque apparente in relazione alla affermazione di penale responsabilità dello ZU. In particolare, non è attendibile la principale fonte di accusa, AN IN, di cui viene evidenziata l'anomalia del percorso dichiarativo-collaborativo: escusso come persona informata sui fatti in data 4/6/2018, dunque in un momento successivo a quello in cui si sarebbero verificati gli episodi estorsivi in discorso, non vi aveva fatto minimo riferimento, ma addirittura aveva continuato a frequentare e ad avere rapporti lavorativi con lo ZU. In ordine a tali anomalie la Corte territoriale non fornisce una adeguata motivazione, così come non spiega perché, nonostante l'asserita posizione di soggezione, il IN abbia 7 avuto la possibilità di avere un debito documentato di circa undicimila euro nei confronti del suo ipotizzato estorsore. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 3), osserva che nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 25/7/2018 il IN aveva affermato che la somma di mille euro consegnata allo ZU era relativa al pagamento di una fornitura di cemento ed evidenzia che in ogni caso non corrisponderebbe al 3% dell'ammontare dei lavori, percentuale questa pretesa dagli estorsori. Rileva, altresì, che mancherebbe la violenza o la minaccia e, dunque, la circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che la persona offesa si sarebbe determinata a versare la somma di mille euro solo quando lo ZU gli aveva detto di aver dovuto consegnare lui stesso quella somma al OR, in quanto stressato dalle sue continue richieste. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 4), osserva che non vi è agli atti traccia del pagamento, circostanza questa che non avrebbe dovuto consentire di ritenere avvalorato il narrato della persona offesa. Peraltro, il mero concorso con persone allo stato non identificate avrebbe dovuto imporre una motivazione stringente in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. Con particolare e specifico riferimento al reato di cui al capo 5), rileva che si tratterebbe di un reato impossibile, sol che si consideri l'impossibilità legale di subappaltare lavori pubblici a ditte non inserite in white list;
che tale circostanza era stata puntualmente eccepita con l'atto di appello, ma che sul punto la sentenza impugnata tace. Anche con riferimento all'imputazione sub 5), osserva che il mero concorso con persone allo stato non identificate avrebbe dovuto imporre una motivazione stringente in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e che avanzare la richiesta per conto di AN LD non equivale automaticamente ad avanzarla per conto del clan LD, posto che anche un ritenuto mafioso può porre in essere reati per fini personali e pure non mafiosi. 4.5 Con il sesto motivo eccepisce omessa o comunque apparente ovvero manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto dell'incensuratezza dello Zocco, del suo ruolo di mero intermediario, della circostanza di non aver avuto un ritorno economico dai reati per cui si procede, dell'assenza di violenza o minaccia esplicita, dati che avrebbero dovuto consentire l'irrogazione di una pena prossima ai minimi edittali e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata è ancor più manifestamente illogica nella parte in cui evidenzia la specifica gravità dei reati satellite, laddove il profitto dell'estorsione di cui al capo 3) sarebbe di appena 8 mille euro. Altrettanto ingiustificato è l'aumento per la continuazione, pari a due anni e sei mesi di reclusione, integrante addirittura la illegittima riforma in peius. Inoltre, l'allontanamento dal minimo edittale avrebbe imposto una motivazione anche sulla reale e concreta gravità dei reati posti in continuazione, specie se si considera che i reati sono stati posti in essere ai danni della stessa persona, peraltro con modalità prive di particolare disvalore. Infine, la sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali è stato necessario applicare anche l'aumento per la seconda aggravante ad effetto speciale. 4.6 In data 15/3/2023 è pervenuta memoria di replica del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti da CO OR e VI OR devono essere dichiarati inammissibili, mentre deve essere accolto nei limiti che seguono quello proposto da ZU UN. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CO OR. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché fondato esclusivamente su circostanze di fatto che si chiede al Collegio di rivalutare e perché reitera pedissequamente le doglianze già sottoposte al giudice di secondo grado, mancando di confrontarsi con il percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata in punto di penale responsabilità del ricorrente. Orbene, occorre in via preliminare osservare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nella fase di merito, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa 9 lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965 - 01). La Corte di appello ha puntualmente analizzato il compendio probatorio ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del OR del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle risultanze della attività di captazione e, per quanto riguarda il reato di cui al capo 14), degli esiti delle riprese della telecamera allocata nel fondo in cui le armi erano state occultate e dal verbale di perquisizione e sequestro delle armi. Le osservazioni della difesa, che peraltro tendono a parcellizzare il materiale probatorio, non consentono di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dello stesso per tutti i fatti oggetto di imputazione. 1.2 Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel 10 caso di specie - all'evidenza non ricorre, avendo fondato l'entità della pena sulla gravità dei fatti in contestazione e sulla intensità del dolo, desunto dalle modalità della condotta criminosa. 1.3 Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze generiche - essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). In particolare, va posto in risalto che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli di valutazione e per altro verso evidenziando la gravità delle condotte criminose, tenuto conto del numero di armi detenute e delle modalità di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di VI OR. 2.1 È manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato il ricorso, con il quale - come si è evidenziato - si lamenta il deficit motivazionale dei decreti autorizzativi sotto il profilo della mancata indicazione negli stessi dei sufficienti indizi in relazione al riciclaggio aggravato contestato. Ed invero, essi si evincono da plurimi elementi: dalla stipula di un contratto di locazione relativa alla gestione di una attività commerciale da parte di soggetto gravitante nell'orbita della criminalità organizzata locale, il cui patrimonio risulta sproporzionato al reddito dichiarato e che già gestisce analoga attività commerciale;
dalla circostanza per cui indagini in corso hanno ad oggetto diverse ipotesi di intestazione fittizia di attività commerciali, di fatto gestite da soggetti vicini alla criminalità organizzata. Il provvedimento autorizzativo, dunque, motiva sia pure succintamente sulla sproporzione patrimoniale, dedotta dall'interrogazione delle banche dati in uso alle forze dell'ordine e richiama gli sviluppi investigativi che hanno condotto ad ipotizzare l'intestazione fittizia di alcune attività commerciali. Dunque, il decreto autorizzativo evidenzia indizi sufficienti in ordine al riciclaggio aggravato, che meritavano di essere approfonditi mediante la 11 captazione delle conversazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti. Del resto, è stato condivisibilmente sostenuto che le intercettazioni vengono disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi, di talché la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione. Quando, pertanto, la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile (Sez. 4, n. 28966 del 21/5/2002, Dahriu, Rv. 221821 - 01; Sez. 5, n. 784 del 15/5/2000, Terracciano, Rv. 215731 - 01). Tutto ciò evidenziato, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio la motivazione, sia pure in modo sintetico ed a tratti implicito, contiene quegli elementi minimi, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter legittimamente autorizzare le operazioni di intercettazione, considerato che chiarisce le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini ed alla sussistenza dei sufficienti indizi di reato. Per gli stessi motivi anche il decreto di proroga è immune da vizi motivazionali, contenendo un rinvio per relationem agli atti di indagine, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte. Peraltro, nella fase cautelare questa Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui si discute, rispetto ai quali la difesa aveva eccepito gli stessi vizi. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di UN ZU è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio nei termini che seguono e manifestamente infondato nel resto. 3.1 Partendo per comodità espositiva dal secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso sia inammissibile, in quanto generico ed ai limiti della intellegibilità. Dalla indicazione in rubrica dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. sembrerebbe desumersi che si censura l'omessa motivazione in ordine all'aumento effettuato per la seconda aggravante ad effetto speciale (altrimenti non avrebbe senso il richiamo alla norma sul concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale). Ebbene, è sufficiente rilevare che la Corte di appello - avendo escluso sia la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., che quella di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - ha effettuato un solo aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo ritenuto l'utilizzo del metodo mafioso. Dunque, del tutto eccentrico si rivela il motivo di impugnazione. 12 3.2 Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si censura l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, dovendosi ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie. Sul punto, è sufficiente evidenziare che i giudici territoriali con motivazione esente da vizi hanno posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità le dichiarazioni accusatorie rese da IN AN - delle quali hanno compiutamente ripercorso la genesi ed indicato gli elementi che hanno condotto ad affermarne la attendibilità - confermate dai plurimi elementi, tra cui le risultanze delle intercettazioni telefoniche e della geolocalizzazione. La difesa, dunque, tende a parcellizzare gli elementi a carico ed a riproporne una diversa lettura. Orbene, valgano sul punto le considerazioni svolte a proposito della posizione di OR CO, dovendosi ribadire che è preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Né va, infine, trascurato che le Sezioni Unite, sul punto della credibilità della persona offesa dal reato, hanno statuito che tale valutazione «rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, che, come accennato, è del tutto assente nel caso di specie. 3.3 Analogamente inammissibili sono il terzo e l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta rispettivamente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Anche sul punto va ribadito che l'ampia motivazione, con cui la Corte territoriale alle pagine 59-61 dà conto del diniego delle circostanze attenuanti invocate e dei parametri cui si è attenuta per determinare la pena, è esente da vizi logici, il che la rende insindacabile in sede di legittimità, come sopra già evidenziato. Ed invero, il giudice di secondo grado ha messo in risalto come il contributo dello ZU nelle vicende estorsive non possa ritenersi marginale ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e come il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, unitamente alla gravità degli addebiti ed alla reiterazione delle condotte criminose, fossero di ostacolo alla concessione delle 13 circostanze attenuanti generiche, incidendo altresì sulla commisurazione della pena. Trattasi di elementi ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per escludere la concessione delle invocate circostanze attenuanti e per stabilire il trattamento sanzionatorio. 3.4 Inammissibile si palesa anche il quarto motivo, con cui il ricorrente eccepisce motivazione apparente con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva - dunque, non censurabile in questa sede - dà conto della sussistenza dei presupposti esistenti nel caso concreto che rendono configurabile la circostanza aggravante in discorso, ponendosi l'imputato quale intermediario tra la persona offesa e le famiglie mafiose locresi nel cui territorio ricadeva l'esecuzione dei lavori ed in nome e per conto delle quali rivolgeva la richiesta estorsiva, anche specificando il gruppo criminale di riferimento di volta in volta evocato dallo ZU. 3.5 Fondato, invece, è il primo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, risultando violato il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. proc. pen. Ed invero, nel giudizio di primo grado, il giudice - fissata la pena base per il reato più grave, individuato nel primo episodio estorsivo contestato al capo 4), in anni sette mesi sei di reclusione ed euro settemila di multa - aveva effettuato un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciuta in entrambe le declinazioni della agevolazione dell'attività dell'associazione e del metodo mafioso, pari ad un anno e sei mesi di reclusione e millecinquecento euro di multa (non avendo compiuto ulteriore aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., comunque ritenuta in motivazione), effettuando poi gli aumenti per la continuazione con gli altri reati contestati. La Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, invece, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (per la quale il primo giudice non aveva effettuato alcun aumento di pena) e quella di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (pag. 59 della sentenza impugnata) ed ha individuato la pena base in anni sei mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, dunque, in misura inferiore al giudice dell'udienza preliminare, procedendo tuttavia ad un aumento per la sola aggravante del metodo mafioso di due anni di reclusione e mille euro di multa, superiore all'aumento che il primo giudice aveva stabilito nel concorso di ulteriori due circostanze aggravanti, effettuando poi l'ulteriore aumento per la continuazione con gli altri reati. Tanto premesso in fatto, va richiamata la norma in tema di impugnazioni di cui all'art. 597 cod. proc. pen., che al comma 3 stabilisce che, quando il gravame 14 viene proposto dall'imputato, non si può modificare in peggio la pena prevista dalla precedente decisione di condanna e non può essere irrogata una sanzione più grave per specie o per quantità, mentre al successivo comma 4 dispone che, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Tali disposizioni costituiscono espressione del principio di portata generale del divieto di decidere in senso più sfavorevole al ricorrente, principio che impone al giudice di diminuire la pena complessiva in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. In altri termini, le diminuzioni devono essere rapportate all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti, alla concessione di circostanze attenuanti o - come nel caso oggetto di scrutinio - all'esclusione di circostanze aggravanti, in quanto le componenti che definiscono la pena sono tra loro autonome e distinte da quella principale ed il giudice non può intervenire su capi o su punti non coinvolti dai rilievi delle parti. Orbene, il legislatore ha inteso evitare proprio l'elusione di questa clausola di garanzia nelle applicazioni pratiche, dato che, con l'abrogato art. 515 cod. proc. pen. 1930, essa era valutata solo per quanto complessivamente inflitto, col conseguente rischio di disarmonia del sistema in caso di accoglimento dell'appello in punto di riconoscimento di circostanze attenuanti, di esclusione di circostanze aggravanti, di riqualificazione in melius di reati o di altri profili comunque incidenti sulla commisurazione della pena. Quale logica conseguenza dell'inquadramento sistematico dell'istituto, dunque, deriva l'impossibilità di intervenire in senso peggiorativo relativamente ai singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento della pena nel rispetto del principio del divieto della reformatio in peius, riguardante tutte le componenti della pena. In altri termini, detto divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, il suo risultato finale, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla (Sezioni Unite, n. 40910 del 27/9/2002, WI Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 4, n. 34342 del 24/6/2021, Bovati, Rv. 281829 - 01; Sez. 1, n. 37985 del 8/6/2021, Cavallo, Rv. 282145 - 01; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, Brajdic, Rv. 271182 - 01). Tale principio, peraltro, ha trovato diverse applicazioni nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sezioni Unite, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sezioni Unite, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). Alla luce delle considerazioni che precedono risulta allora evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, pur pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice dell'udienza preliminare (anni otto di 15 Il Presidente tìa Rosi IL FIVere5tik Clau DI'ZI Ar. 10 ;DEPOSITATO IN CANCELLEM --SECONDA SEZIONE PENALE 2 7 APR. 2023 reclusione ed euro cinquemila di multa a fronte degli anni otto mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa), nondimeno ha violato il principio del divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, atteso che l'aumento effettuato per la circostanza aggravante del metodo mafioso è addirittura superiore all'aumento disposto dal primo giudice nel concorso di tre circostanze aggravanti (due anni di reclusione e mille euro di multa a fronte di un anno e sei mesi di reclusione e nnillecinquecento euro di multa). 3.6 Dall'esito del giudizio discende anche la condanna dello ZU alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile AN IN, che si liquidano in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge. 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da CO OR e da VI OR segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZU UN limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibili i ricorsi di OR CO e di OR VI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 marzo 2023. Il Consigliere estensore NA D'RI 16 9 -)A2-) . -"L,- CI J -1 .)-I e, ‘; ,_<\CÚ1 \!\. 3, 1,1\ • 9.-- CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE A , Viti I T.J\,, .‘')._ 1---' ' i 9) - z, — 1 ' - ,...A, i \ , , , . r • i - 9 ), , \ - \"0,,-. : , • !.._ ,,_,1! - ,-,,',, --cuu: c;
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