Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 2011
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena precisamente determinata o determinabile in relazione ad un reato satellite, ritenuto nel giudizio di legittimità interamente assorbito in altro reato più grave, deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen., limitatamente al reato assorbito, posto che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di cassazione può, in tal caso, limitarsi ad eliminare la relativa pena e a rideterminare il trattamento sanzionatorio in attuazione dell'originario accordo concluso tra le parti per il reato base. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento a titolo di continuazione per il reato di detenzione di materiale pornografico ritenuto assorbito in quello più grave di pornografia minorile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 2011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2011
    Data del deposito : 22 ottobre 2014

    Testo completo