CASS
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2024, n. 25555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25555 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata via pec il 13 maggio 2024 con la quale l'Avv. Manlio MO ha depositato il dispositivo della sentenza pronunciata in data 30 aprile 2024, anche nei confronti del ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di TU LO Penale Sent. Sez. 2 Num. 25555 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/05/2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 19 giugno 2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca dei provvedimenti di sequestro preventivo, ovvero di riduzione dell'importo delle somme e dei valori da sequestrare;
l'istante aveva lamentato la contraddittorietà del provvedimento di rigetto, oltre che il difetto di motivazione, con riguardo alle questioni derivanti dall'insussistenza del reato presupposto di peculato, nel momento in cui, secondo l'accusa, sarebbero state trasferite le somme dovute all'erario dal cd. gruppo Corallo, essendo pacifico che l'avvenuto versamento, pur se tardivo o incompleto, del P.R.E.U. aveva fatto venir meno il dato di illiceità delle somme che erano state trasferite, pacificamente dopo tali pagamenti, prima a TU ER e, poi, all'odierno ricorrente (secondo le contestazioni dei capi F), I) e 3); analogo difetto veniva censurato in relazione alla parte del provvedimento che aveva escluso la rideterminazione del controvalore corrispondente al profitto dei reati di cui ai capi E) e K). 2. La difesa del TU ha dedotto, con il primo motivo cli ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 648 bis, cod. ben., 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen., per "insufficienza ed illogicità della motivazione, per contraddittorietà intra ed extra testuale"; la contestazione del reato di riciclaggio ascritto a TU ER, al capo G), reato presupposto delle condotte di riciclaggio e reimpiego ascritte al ricorrente, era stata modificata in sede di udienza preliminare, quanto all'indicazione, a sua volta, del reato presupposto;
mentre l'ipotesi di reato come indicata nel provvedimento di sequestro era correlata alla provenienza delle somme ricevute da TU ER da un ipotetico delitto di peculato, insussistente per il dimostrato pagamento, pur se tardivo, delle somme che nella prospettiva d'accusa costituivano l'oggetto del peculato, con l'accusa di merito il riciclaggio addebitato a TU ER derivava da precedenti condotte di riciclaggio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 648 bis, cod. pen., 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen., per "insufficienza ed illogicità della motivazione, per contraddittorietà intra ed extra testuale"; in relazione agli artt. 648 bis, 648 ter.1, cod. pen., 125, comma 3, 321 e 649 cod. proc. pen., per omessa motivazione;
non era condivisibile la motivazione del Tribunale del riesame con cui era stata rigettata la richiesta di riduzione del valore dei beni da sequestrare, facendo leva sul giudicato cautelare che non aveva incidenza alcuna sul profilo della misura del sequestro;
analogamente, le questioni inerenti alla nozione di profitto del reato di autoriciclaggio imponevano di individuare gli autonomi profitti conseguiti dall'impiego dei proventi del reato presupposto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.1. Come risulta dalla sintesi dei motivi su riprodotti, le censure del ricorrente sono tutte rivolte a censurare vizi della motivazione;
in particolare, il ricorrente si duole dell'insufficienza, della contraddittorietà e della illogicità della motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato. E' noto che il ricorso in cassazione avverso i provvedimenti in materia di cautela reale, giusta il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere proposto esclusivamente denunziando la violazione di legge, nozione nella quale è compresa, ove si censuri la motivazione, la sua mancanza, ovvero il carattere meramente apparente (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentis, Rv. 285189 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), mentre non possono essere censurati gli altri vizi considerati dall'art. 606, lett. E) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito un apparato argomentativo che non può dirsi né mancante, né meramente apparente;
ha considerato la tesi difensiva, osservando - peraltro in modo corretto, anche quanto all'applicazione del dato normativo - che le valutazioni riguardanti la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio addebitato al coimputato TU ER non potevano incidere sulla valutazione del fumus delicti ascritto al ricorrente, dovendosi escludere comunque che eventuali pagamenti tardivi o incompleti potessero rendere penalmente irrilevante la condotta di peculato già realizzata;
per altro verso, va rilevato che proprio la documentazione trasmessa dalla difesa con la memoria del 13 maggio cristallizza il dato della fondatezza della tesi di accusa, per i reati per i quali è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti del ricorrente, rendendo non consentito alcun giudizio diverso in punto di fumus (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Cerruti, Rv. 259322 - 01), come già avviene per la preclusione derivante dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 1.2. Anche in relazione al profilo della invocata "riduzione del sequestro", pur deducendo formalmente il difetto della motivazione sul punto, il ricorrente ritiene "non condivisibile" la motivazione dell'ordinanza impugnata, così nuovamente riproponendo una censura non consentita;
mentre la doglianza che riguarderebbe la quantificazione del profitto dell'autoriciclaggio, oltre ad essere formulata in termini generici, rispetto ad una pluralità di titoli con cui è stato imposto il vincolo 3 cautelare per importi ben più elevati rispetto a quanto in concreto sequestrato, è anch'essa superata dall'intervenuta statuizione di confisca, disposta con la sentenza di primo grado. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/5/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ER Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata via pec il 13 maggio 2024 con la quale l'Avv. Manlio MO ha depositato il dispositivo della sentenza pronunciata in data 30 aprile 2024, anche nei confronti del ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di TU LO Penale Sent. Sez. 2 Num. 25555 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/05/2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 19 giugno 2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca dei provvedimenti di sequestro preventivo, ovvero di riduzione dell'importo delle somme e dei valori da sequestrare;
l'istante aveva lamentato la contraddittorietà del provvedimento di rigetto, oltre che il difetto di motivazione, con riguardo alle questioni derivanti dall'insussistenza del reato presupposto di peculato, nel momento in cui, secondo l'accusa, sarebbero state trasferite le somme dovute all'erario dal cd. gruppo Corallo, essendo pacifico che l'avvenuto versamento, pur se tardivo o incompleto, del P.R.E.U. aveva fatto venir meno il dato di illiceità delle somme che erano state trasferite, pacificamente dopo tali pagamenti, prima a TU ER e, poi, all'odierno ricorrente (secondo le contestazioni dei capi F), I) e 3); analogo difetto veniva censurato in relazione alla parte del provvedimento che aveva escluso la rideterminazione del controvalore corrispondente al profitto dei reati di cui ai capi E) e K). 2. La difesa del TU ha dedotto, con il primo motivo cli ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 648 bis, cod. ben., 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen., per "insufficienza ed illogicità della motivazione, per contraddittorietà intra ed extra testuale"; la contestazione del reato di riciclaggio ascritto a TU ER, al capo G), reato presupposto delle condotte di riciclaggio e reimpiego ascritte al ricorrente, era stata modificata in sede di udienza preliminare, quanto all'indicazione, a sua volta, del reato presupposto;
mentre l'ipotesi di reato come indicata nel provvedimento di sequestro era correlata alla provenienza delle somme ricevute da TU ER da un ipotetico delitto di peculato, insussistente per il dimostrato pagamento, pur se tardivo, delle somme che nella prospettiva d'accusa costituivano l'oggetto del peculato, con l'accusa di merito il riciclaggio addebitato a TU ER derivava da precedenti condotte di riciclaggio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 648 bis, cod. pen., 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen., per "insufficienza ed illogicità della motivazione, per contraddittorietà intra ed extra testuale"; in relazione agli artt. 648 bis, 648 ter.1, cod. pen., 125, comma 3, 321 e 649 cod. proc. pen., per omessa motivazione;
non era condivisibile la motivazione del Tribunale del riesame con cui era stata rigettata la richiesta di riduzione del valore dei beni da sequestrare, facendo leva sul giudicato cautelare che non aveva incidenza alcuna sul profilo della misura del sequestro;
analogamente, le questioni inerenti alla nozione di profitto del reato di autoriciclaggio imponevano di individuare gli autonomi profitti conseguiti dall'impiego dei proventi del reato presupposto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.1. Come risulta dalla sintesi dei motivi su riprodotti, le censure del ricorrente sono tutte rivolte a censurare vizi della motivazione;
in particolare, il ricorrente si duole dell'insufficienza, della contraddittorietà e della illogicità della motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato. E' noto che il ricorso in cassazione avverso i provvedimenti in materia di cautela reale, giusta il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere proposto esclusivamente denunziando la violazione di legge, nozione nella quale è compresa, ove si censuri la motivazione, la sua mancanza, ovvero il carattere meramente apparente (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentis, Rv. 285189 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), mentre non possono essere censurati gli altri vizi considerati dall'art. 606, lett. E) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito un apparato argomentativo che non può dirsi né mancante, né meramente apparente;
ha considerato la tesi difensiva, osservando - peraltro in modo corretto, anche quanto all'applicazione del dato normativo - che le valutazioni riguardanti la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio addebitato al coimputato TU ER non potevano incidere sulla valutazione del fumus delicti ascritto al ricorrente, dovendosi escludere comunque che eventuali pagamenti tardivi o incompleti potessero rendere penalmente irrilevante la condotta di peculato già realizzata;
per altro verso, va rilevato che proprio la documentazione trasmessa dalla difesa con la memoria del 13 maggio cristallizza il dato della fondatezza della tesi di accusa, per i reati per i quali è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti del ricorrente, rendendo non consentito alcun giudizio diverso in punto di fumus (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Cerruti, Rv. 259322 - 01), come già avviene per la preclusione derivante dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 1.2. Anche in relazione al profilo della invocata "riduzione del sequestro", pur deducendo formalmente il difetto della motivazione sul punto, il ricorrente ritiene "non condivisibile" la motivazione dell'ordinanza impugnata, così nuovamente riproponendo una censura non consentita;
mentre la doglianza che riguarderebbe la quantificazione del profitto dell'autoriciclaggio, oltre ad essere formulata in termini generici, rispetto ad una pluralità di titoli con cui è stato imposto il vincolo 3 cautelare per importi ben più elevati rispetto a quanto in concreto sequestrato, è anch'essa superata dall'intervenuta statuizione di confisca, disposta con la sentenza di primo grado. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/5/2024