Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie relativa a rapporto di amministrazione e gestione di beni, nel corso del quale l'autore del reato, compilando assegni in bianco rilasciatigli dalla vittima, accreditava sul proprio conto corrente somme di denaro di entità superiori a quelle necessarie all'espletamento del suo mandato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 50156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50156 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
§ 50 156 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 25.11.2015 Sentenza n. 2440/2015 Reg. gen. n. 30507/2015 ་ composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di NI OL, n. a Campi Bisenzio il 18.08.1938, rappresentato e assistito dall'avv. Francesco Maresca, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale, n. 3409/2013, in data 28.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore della parte civile, eredi testamentari di HI IL, avv. Daniele Santucci che ha concluso chiedendo di confermarsi la sentenza di secondo grado;
1 sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Francesco Maresca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28.11.2014, la Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado resa nei confronti di NI OL dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (omessa la pena pecuniaria) per il reato di appropriazione indebita pluriaggravata continuata. Con la medesima pronuncia, il NI veniva altresì condannato a restituire agli eredi di HI IL la somma di euro 165.933,85 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni morali provocati, quantificati in euro 1.000,00 (beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma disposta a titolo di risarcimento del danno alla parte civile). f :
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NI OL, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova della sussistenza del reato in relazione alla qualifica del possesso delle somme di denaro (primo motivo); -mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova della sussistenza del reato in relazione al rapporto obbligatorio instauratosi tra le parti (secondo motivo); mancata-contraddittorietà della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di considerare come la genesi del rapporto sussistente tra l'imputato e la zia HI IL fosse costituito dalla volontaria spontanea delega di quest'ultima al nipote al fine dell'amministrazione dei propri beni. L'affermazione poi dell'avvenuta utilizzazione da parte del ricorrente per fini personali delle somme a lui assegnate manca totalmente di prova.
2.2. In relazione al secondo motivo, pari totale carenza di motivazione si registra in relazione all'ulteriore aspetto costituito dalla sussistenza del rapporto fiduciario dell'amministrazione dei beni instauratosi tra la HI ed il NI. 2 2.3. In relazione al terzo motivo, si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche ad un soggetto, non più di giovane età e privo di qualsivoglia precedente penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Va osservato in premessa come, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
2.1. Dai poteri della Suprema Corte esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Suprema Corte non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. Ciò, in quanto, nel momento del controllo della motivazione, la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri).
2.2. Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità 3 manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Suprema Corte, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/2006, dep. 09/11/2006, Piras, Rv. 235508). Decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata 'contaminazione' del rilievo in termini di preclusa censura di merito.
2.3. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.: questo significa, ad esempio, che la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, sent. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella).
2.4. Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente e solo previste dalla lettera e) sono, a titolo esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente. Si tratta, infatti, di 'difetti' e vizi che, ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità, che non possono pertanto efficacemente introdurre, perché propri 4 dell'apprezzamento di stretto merito. Sulla base di queste premesse va esaminato l'odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato sono sia il primo che il secondo motivo -trattabili congiuntamente per sostanziale omogeneità di di ricorso con i quali si censura la configurabilità del reato in tema - contestazione reiterando le doglianze presentate in grado di appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici.
3.1. Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
3.2. I giudici di secondo grado dopo aver ampiamente lumeggiato la mala fede del ricorrente, percepita dalla stessa HI IL che aveva esplicitato la propria avversione alle condotte del NI (v. pag. 10 della sentenza impugnata), evidenziano che " posto che gli assegni emessi dalla HI erano in bianco, essi avrebbero dovuto essere compilati mediante l'indicazione di importi che avrebbero dovuto essere esclusivamente destinati a coprire i bisogni della gestione familiare della zia;
le somme in eccedenza, non destinate a quei bisogni e rinvenute su conto corrente del NI per l'importo accertato dagli inquirenti, pari ad oltre 165.000 euro, costituiscono 5 1 quindi somme delle quali il NI si era appropriato, gestendo quei denari uti dominus, al di là ed oltre quella delega che gli aveva concesso la zia, unicamente in virtù del rapporto di parentela e della fiducia che ella sentiva per il NI, marito di una nipote".
3.3. Del tutta giustificato è il richiamo alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, sent. n. 46256 del 17/10/2013, dep. 19/11/2013, Deodato, Rv. 257446) che, statuendo con riferimento alla fattispecie del mandatario che si appropria della "res" affidatagli, riconosce come commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante, con sostanziale irrilevanza della destinazione finale di tali somme comunque finite nella disponibilità esclusiva dell'accipiens. Parimenti consequenziale si rivela la chiosa finale dei giudici di merito secondo cui "l'ammontare, di consistenza non indifferente, rimasto per differenza sul conto dell'imputato, in assenza di adeguata giustificazione di spesa, mai fornita dall'imputato, attesta che evidentemente gli assegni venivano compilati per importi superiori a quelli destinati ai bisogni della HI, quindi evidentemente senza nessuna autorizzazione della donna, dal che discende che quelle sono state le somme oggetto della indebita appropriazione perpetrata da parte dell'imputato".
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ampiamente giustificato è il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo a tal fine la Corte territoriale evidenziato l'assenza di ragioni tese a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio in considerazione della "gravità della condotta delittuosa posta in essere per un periodo di diversi anni e senza nessuna resipiscenza da parte del NI, che non risulta abbia mai proposto di risarcire il danno provocato, offrendo una restituzione, anche in parte qua, delle somme di cui si era indebitamente appropriato".
4.1. Invero, quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, va qui riaffermato il principio (v., ex multis, Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610) che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis cod. pen. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 6 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
4.2. In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi come nella fattispecie - delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex multis, Sez. 1, sent. n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1, sent. n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, sent. n. 13048 del 20/06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez. 1, sent. n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). In altra pronuncia, è stato poi ribadito che in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo 7 l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, sent. n. 2769 del 02/12/2008, dep. 21/01/2009, Poliseo, Rv. 242709). Ancora, sempre di recente, questa Corte di legittimità aveva riaffermato che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così, Sez. 3, sent. n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172 che ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
4.3. In altri termini, va ribadito, dunque, che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così, Sez. 2, sent. n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241).
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile RE di HI IL che si liquidano in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione a favore della parte civile RE di HI IL delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. 8 Così deliberato in Roma, udienza pubblica Il Consigliere estensore Dott. Andrea Pellegrino del 25.11.2015 Il Presidente Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 21 DIC. 2015 CANCELLIERE Claudia Planelli 9