Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 2
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in caso di contestazione del reato di truffa e di successiva condanna per appropriazione indebita, non essendo intervenuta una modifica negli elementi essenziali del fatto tale da incidere sull'originaria fisionomia dell'ipotesi accusatoria e da menomare il diritto di difesa dell'imputato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nel "fatto" della truffa sono compresi sia l'estremo del conseguimento del possesso di una cosa da parte dell'agente, sia quello dell'appropriazione di essa).
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie relativa ad appropriazione di una somma accreditata sul proprio conto corrente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali da parte del mandatario incaricato di compiere un'offerta reale relativa ad una controversia civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46256 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO AN - Presidente - del 17/10/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2288
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8354/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
DE ET nato il [...];
avverso la sentenza del 05/03/2012 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori:
avv.to Pier Matteo Lucibello per la parte civile SA AO che ha concluso per la conferma della sentenza;
avv.to Orazio Savia, in sostituzione dell'avv.to Alessando Diddi, per la parte civile Cassa Nazionale di Previdenza ed Assicurazione a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o il rigetto;
l'avv.to Nicola Pisani per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e, in subordine, per la prescrizione del capo sub A) ed, in ogni caso, per l'applicazione dell'indulto. FATTO
1. Con sentenza del 05/03/2012, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 18/03/2010 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto DE ET colpevole dei reati di truffa aggravata (capo sub a) e appropriazione indebita (capo sub b) ai danni dei rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e Favore di Ragionieri e Periti Commerciali.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.: il ricorrente, in ordine al capo sub a), ha dedotto la nullità della sentenza per essere stato condannato per un fatto diverso da quello descritto nel capo d'imputazione. Infatti, nonostante, lo stesso Tribunale avesse escluso la sussistenza di artifizi e raggiri ai danni degli organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e Favore di Ragionieri e Periti Commerciali, tuttavia, era stato ritenuto responsabile per la seconda parte del capo d'imputazione. Il giudice, peraltro, per poter pervenire alla condanna del ricorrente aveva inserito nella motivazione tre circostanze nuove mai emerse neppure in sede di dibattimento e cioè: a) la pretesa inesistenza di un colloquio con un Ufficiale giudiziario;
b) la pretestuosità della dichiarazione di impossibilità di eseguire in quel momento l'operazione; c) aveva qualificato come falsa una ricevuta esistente agli atti senza che prima d'allora tale falsità fosse mai stata contestata. Nonostante la specifica censura dedotta sul punto, la Corte l'aveva disattesa avendo sovrapposto e confuso due piani completamente diversi: il primo, relativo alla corrispondenza tra la contestazione e l'accusa, il secondo alla questione di merito relativa alla sussistenza della truffa, sia pur limitando il fatto al solo episodio presso il Tribunale Civile di Roma.
2.2. manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo sub a) dell'imputazione: il ricorrente sostiene che la condanna era stata fondata, da una parte, sulla versione dei fatti, lacunosa ed insufficiente dell'ing. RI, e, dall'altra, sul silenzio tenuto dall'imputato. Il ricorrente, in particolare, sostiene che, non avendo il RI alcun potere decisionale ed autonomo circa la consegna o meno della somma di denaro al AT, i presunti raggiri e artifizi posti in essere nei suoi confronti, sarebbero del tutto irrilevanti proprio perché l'unico soggetto incaricato di compiere l'operazione in nome e per conto della Cassa era, appunto, esso ricorrente.
2.3. violazione dell'art. 507 c.p.p., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta tesa ad accertare circostanze decisive sulla ricostruzione dei fatti di cui al capo a) e proposta con i motivi di appello avverso l'ordinanza reiettiva pronunciata dal Tribunale.
2.4. violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in ordine al capo sub b) dell'imputazione.
Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante fosse stato rinviato a giudizio per il delitto di truffa aggravata, poi, all'esito del dibattimento, il giudice aveva riqualificato il fatto come appropriazione indebita e, per tale reato, lo aveva condannato. Sul punto, il ricorrente sostiene che: a) il fatto contestatogli non avrebbe potuto essere diversamente qualificato perché "il Giudice ha potuto condannare per appropriazione indebita solo attraverso una valutazione negativa di fatti mai contestati nel capo d'imputazione", tanto più che, nella specie, l'appropriazione non era compresa nell'accusa di truffa in quanto il fatto appropriativo era successivo logicamente e cronologicamente a quello indicato come artifizio o raggiro;
b) sul piano logico, la decisione di entrambi i giudici di merito era censurabile sia perché aveva "finito per configurare un'appropriazione indebita per importo pari alla somma ipoteticamente truffata, il che all'evidenza non è avvenuto", sia perché la gran parte della somma (Euro 7.000.000,00) fu spontaneamente ed immediatamente restituita, sia perché "del destino e della portata dei pagamenti ulteriori non si poteva nemmeno parlare, trattandosi di disposizioni date e di operazioni effettuate in epoca diversa e successiva"; c) in punto di fatto, il ricorrente, confuta l'affermazione della Corte secondo la quale egli, in data 29/03/2007, aveva utilizzato parte della somma ricevuta dalla Cassa, per scopi diversi, sostenendo che l'assegno di Euro 6.000.000,00 era stato consegnato alla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, in persona di padre D'Ortenzio Terenzio, il 23/03/2007 e, quindi, in epoca anteriore alla data del bonifico del 29/03/2007; d) in punto di diritto, infine, il ricorrente (motivo quinto del ricorso), sostiene che, essendogli stata trasferita dalla Cassa la somma di Euro 14.500.000,00 sul suo conto corrente, la suddetta somma era divenuta di sua proprietà. Sul punto, la Corte aveva disatteso una sentenza di legittimità (Cass. 2754/2009) che, in un caso simile, aveva stabilito che non era configurabile il delitto di appropriazione indebita in quanto "la somma venne bonificata dalla cassa Ragionieri all'avv.to AT con un vincolo di destinazione meramente obbligatorio che non impediva l'acquisizione in proprietà di tale somma al AT" a ciò non bastando la circostanza che la Cassa, nell'effettuare il bonifico aveva specificato la causale.
2.5. violazione dell'art. 185 c.p.: il ricorrente sostiene che, nonostante, per il capo b), fosse caduta l'accusa di truffa nei confronti dei Membri della Cassa, era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni nei loro confronti, con motivazione illogica e carente.
2.6. Con memoria depositata il 01/10/2013, il ricorrente, ha prodotto una sentenza del tribunale di Viterbo che aveva accolto l'azione di surroga proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assicurazione a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali nei confronti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, avendo rilevato che la dazione di denaro era stata priva di causale. Sulla base della suddetta sentenza, il ricorrente, quindi, ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui aveva sostenuto che l'assegno in questione era stato dato alla Congregazione per sanare una posizione debitoria, laddove, invece, l'assegno era stato consegnato a garanzia dell'esecuzione del mandato ricevuto dai frati i quali abusivamente lo avevano messo all'incasso.
DIRITTO
1. capo sub a) dell'imputazione: le censure, nei termini in cui sono state dedotte supra ai pp.2.1.-2.2.-2.3. della presente parte narrativa, sono tutte manifestamente infondate per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Il ricorrente, fu rinviato a giudizio, per il delitto di cui all'art. 61 c.p., nn. 7, 11, e art. 640 c.p., comma 1 e cpv. n. 1, "perché abusando del contratto di consulenza legale con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore di Ragionieri e Periti Commerciale, ente pubblico, con artifici e raggiri consistiti nel prospettare ai rappresentati della Cassa, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente AO Salvatori e LT AO Amando che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale Civile di Roma il 02/05/2004 e portante la condanna della Cassa medesima al pagamento in favore della ditta TO e figli di Euro 238.929,00 e dell'architetto CE Mele di Euro 177.287,00 era meritevole di impugnazione ma che difficilmente poteva essere ottenuta la sospensiva: nel suggerire, dopo che i vincitori della causa avevano notificato precetto, che per evitare il pignoramento di beni o di introiti, era opportuno versare all'Ufficiale Giudiziario la somma complessiva in contanti con ciò garantendo che il denaro sarebbe rimasto in deposito in attesa della definizione dell'appello; nel suggerire che avrebbe provveduto personalmente alla consegna del denaro all'Ufficiale Giudiziario, ottenendo espressa delega da parte del Presidente;
nell'essersi recato unitamente all'Ing. RI AN, funzionario della Cassa, incaricato di portare materialmente la somma di Euro 546.000,00 su incarico del Consiglio di Amministrazione, presso il Tribunale;
nell'essersi appartato con persona qualificatasi Ufficiale Giudiziario e nel confermare che quest'ultimo aveva accettato il versamento e che per motivi di lavoro sarebbe passato nel pomeriggio presso il suo studio legale per ritirare il denaro, e nel consegnare al RI una ricevuta attestante la ricezione del denaro da parte di persona che si firmava Ufficiale Giudiziario, induceva in errore il RI che gli consegnava la somma di denaro contante sopraindicata;
Si procurava così un ingiusto profitto con corrispondente grave danno economico per la Cassa, ente pubblico. In Roma il 22 dicembre 2004". Come si è detto, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che, pur non essendo configurabile il reato di truffa ai danni dei Membri della Cassa, tuttavia l'imputato si era reso ugualmente colpevole del suddetto reato ai danni dell'ing. RI ossia di colui che, incaricato dalla Cassa, aveva la materiale disponibilità del denaro. La Corte, in punto di fatto, ha scritto che il RI in tanto consegnò al AT la somma di Euro 546.000,00 - che doveva servire per gli scopi indicati nel capo d'imputazione - "solo dopo:
1) la pantomima del falso colloquio con l'ufficiale giudiziario;
2) la falsa affermazione che quest'ultimo sarebbe passato nel pomeriggio presso lo studio del AT per ritirare i fondi;
3) la consegna al RI di una ricevuta che avrebbe attestato che una persona aveva avuto in consegna i 546.000.000,00 Euro".
La Corte, infatti, a fronte della contestazione dei suddetti fatti da parte dell'imputato - il quale sosteneva che lui, effettivamente, aveva contattato un ufficiale giudiziario - in modo categorico, alla stregua di puntuali ed oggettivi riscontri documentali e logici (cfr pag. 6 della motivazione), ha disatteso la suddetta doglianza e, quindi, anche la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "sia per la più che ampia sufficienza degli elementi a carico raccolti, sia perché, in ogni caso, le circostanze indicate come da accertare dovevano, semmai, essere provate dallo stesso imputato".
Si tratta di motivazione ineccepibile e, quindi, incensurabile sicché le censure nuovamente dedotte ai pp.2.2. (nella parte in cui il ricorrente sostiene che la versione dei fatti resa dall'ing. RI, sarebbe lacunosa ed insufficiente) e 2.3. (violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p.) vanno ritenute inammissibili perché generiche.
Quello che, infatti, si evince da entrambe le sentenze di merito - fondate sul punto, è opportuno ribadirlo, su inoppugnabili dati oggettivi e documentali - è che il ricorrente, proprio grazie al fatto che raggirò il RI, riuscì ad ottenere la consegna della somma di denaro della quale indebitamente si appropriò: si tratta, lo si ripete, di un inoppugnabile accertamento di fatto sul quale il ricorso, nel punto in cui solleva le doglianze che si sono illustrate, appare confuso e anodino non essendo stato neppure indicato sulla base di quali elementi di fatto l'imputato possa sostenere una alternativa e attendibile tesi difensiva.
1.2. Quanto appena detto in punto di fatto, costituisce, quindi, la premessa dalla quale occorre partire per esaminare la censura di cui al p.2.1. (violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., ribadita anche nel successivo p.2.2.).
La pretesa violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sarebbe relativa alla seguente parte del capo d'imputazione: per "essersi recato unitamente all'Ing. AN RI, funzionario della Cassa, incaricato di portare materialmente la somma di Euro 546.000,00 su incarico del Consiglio di Amministrazione, presso il Tribunale;
nell'essersi appartato con persona qualificatasi Ufficiale Giudiziario e nel confermare che quest'ultimo aveva accettato il versamento e che per motivi di lavoro sarebbe passato nel pomeriggio presso il suo studio legale per ritirare il denaro, e nel consegnare al RI una ricevuta attestante la ricezione del denaro da parte di persona che si firmava Ufficiale Giudiziario, induceva in errore il RI che gli consegnava la somma di denaro contante sopraindicata".
Come si può notare, questo era il fatto che, in parte, era stato contestato all'imputato con il capo d'imputazione e, per questo specifico fatto è stato condannato: non si comprende, quindi, di cosa il ricorrente abbia a dolersi.
Sennonché, l'imputato, come si è illustrato in parte narrativa, fonda la sua censura su due circostanze:
1) per essere stato condannato per fatti emersi nel corso del dibattimento e mai contestatogli ossia: a) la pretesa inesistenza di un colloquio con un Ufficiale giudiziario;
b) la pretestuosità della dichiarazione di impossibilità di eseguire in quel momento l'operazione; c) per avere la Corte qualificato come falsa una ricevuta esistente agli atti senza che prima d'allora tale falsità fosse mai stata contestata;
2) per non avere entrambi i giudici di merito considerato che l'ing. RI era un semplice nudus minister che aveva solo l'obbligo giuridico di consegnargli il denaro senza porsi tante domande. Entrambe le censure sono manifestamente infondate. I fatti di cui alla doglianza sub 1), con tutta evidenza, non sono fatti nuovi: al contrario, sono i fatti perfettamente descritti nel capo d'imputazione come gli artifizi e raggiri che l'imputato adoperò per farsi consegnare il denaro dall'ing. RI. In ordine, poi, alla doglianza sub 2), si può solo osservare che si tratta di una tesi davvero singolare: ed infatti, portata alle sue estreme conseguenze, la suddetta tesi comporterebbe che, anche nell'ipotesi in cui l'ing. RI si fosse reso conto che l'imputato non aveva alcuna intenzione di adempiere al mandato professionale ma che sua intenzione era impossessarsi della cospicua somma di denaro, avrebbe dovuto ugualmente consegnargliela. È sufficiente riflettere solo sulle abnormi conseguenze cui porterebbe la tesi difensiva prospettata, per rendersi conto della sua manifesta infondatezza.
La realtà è che, come ha correttamente rilevato la Corte, il RI, incaricato dalla Cassa e materiale detentore, per conto della suddetta Cassa, della somma di denaro, era colui che doveva sopraintendere a tutte le operazioni che il AT, nell'ambito del mandato professionale, si era impegnato ad assolvere e, all'esito delle quali, solamente avrebbe dovuto consegnare la somma. Fu, quindi, solo a seguito della "pantomima" inscenata dal AT che il RI, rimasto irretito, consegnò all'imputato la somma che fu fatta volatilizzare.
Sussistono, quindi, tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, del contestato reato di truffa e nessuna violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., è ipotizzabile.
2. capo sub b) dell'imputazione: anche le censure dedotte ed illustrate supra al p.
2.4. sono tutte manifestamente infondate per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente, fu rinviato a giudizio per il "delitto di cui all'art. 61 c.p., nn. 7 e 11, e art. 640 c.p., comma 1 e cpv n. 1, perché,
abusando del contratto di consulenza legale con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenze a Favore di Ragionieri e Periti Commerciali, ente pubblico, con artifici e raggiri, consistiti: nel prospettare al Consiglio di Amministrazione della Cassa, intenzionato a risolvere un preliminare con il quale si era obbligata ad acquistare un immobile ad uso alberghiero in Somma Lombardo, in quanto aveva appreso che nel prezzo vi era anche una provvigione di Euro 800.000,00 in favore di un mediatore, che in tal modo avrebbe corso il rischio di perdere la caparra già versato di Euro 2.900.000,00 nel far presente che nel contratto in questione l'adempimento era condizionato alla regolarità tecnica dell'immobile; nel segnalare che vi era un grave difetto di costruzione tale da costituire un pericolo per le persone (un corridoio stretto e basso), ragion per cui, in attesa che il promittente venditore eliminasse il difetto e per non dare l'impressione che tale difetto venisse strumentalizzato per richiedere la risoluzione del contratto, era opportuno procedere ad offerta reale della somma residua di Euro 14.500.000.00 a dimostrazione che le contestazioni non fossero pretestuose;
nell'ottenere cosi l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nel farsi rilasciate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, AO SA, procura speciale per eseguire l'offerta reale, con consegna della provvista di Euro 14.500.000,00, traeva così in inganno la Cassa in persona del SA che gli rimetteva con bonifico bancario sul suo conto corrente personale n. 6694H presso la Banca Antoniana Popolare Veneta la suddetta somma;
si procurava cosi un ingiusto profitto con corrispondente grave danno economico per la Cassa, ente pubblico. Roma il 29 marzo 2007": il ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, fu riconosciuto colpevole non del suddetto reato di truffa ma di quello di appropriazione indebita.
Il ricorrente, come si è illustrato, in questa sede, contesta la decisione dei giudici di merito, sotto un duplice profilo:
1) per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.;
2) perché, a suo avviso, nessuna appropriazione, in senso tecnico, sarebbe avvenuta avendo egli disposto di una somma che, una volta accreditatagli da parte della Cassa, era diventata di sua proprietà. Il ricorrente, poi, contesta anche di essersi appropriato di tutta la somma indicata, sostenendo che gli importi erano minori.
2.1. La censura relativa alla pretesa violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. - è manifestamente infondata. Sul punto è sufficiente ribadire il principio di diritto già enunciato da questa Corte secondo il quale non vi è relazione tra la sentenza e l'accusa contestata, quando il fatto abbia subito una modifica negli elementi essenziali e fondamentali in modo da fargli perdere la sua originaria fisionomia, non essendo sufficiente un qualsiasi mutamento dei caratteri intrinseci ed estrinseci del reato, come quelli attinenti alla esecuzione del reato. Ne deriva che non sussiste violazione dell'art. 477 c.p.p., quando venga contestata la truffa e ritenuta l'approvazione indebita. Nel "fatto" della truffa sono infatti compresi sia l'estremo del conseguimento del possesso di una cosa da parte dell'agente, sia quello della approvazione di essa:
Cass. 3325/1991 Rv. 190759. Il che è quanto si è proprio verificato nel caso di specie, dove l'appropriazione della somma di Euro 14.500.000,00 risulta puntualmente contestata.
2.2. Anche le restanti censure, sono manifestamente infondate. Quanto alla circostanza secondo la quale la somma accreditata dalla Cassa al ricorrente sarebbe divenuta di sua proprietà, va osservato che la sentenza di legittimità invocata, lo è a sproposito per la semplice ed assorbente ragione che, in quella fattispecie, si discuteva di una somma accreditata a titolo di donazione incondizionata.
Non è così, invece, nella fattispecie in esame, in cui era del tutto pacifico ed indiscusso che la somma di Euro 14.500.000,00 doveva essere utilizzata dal ricorrente per eseguire un'offerta reale.
Il ricorrente discetta, poi, fra causale del bonifico che non sarebbe confondibile con un vincolo di destinazione che non risulterebbe da alcuna parte.
Al che deve replicarsi che, quello che è certo è che la Cassa aveva accreditato quella ingente somma di denaro sul conto personale del ricorrente, non perché intendesse fargli un grazioso e munifico regalo, ma perché fosse destinata ad un'offerta reale relativa ad una controversia civile e, di tanto, il ricorrente ne era perfettamente a conoscenza.
Di conseguenza, essendo il mandato vincolante, l'imputato aveva l'obbligo giuridico di adempierlo secondo le istruzioni ricevute, sicché, il fatto che si appropriò della suddetta somma lo rende automaticamente colpevole del reato di appropriazione indebita proprio perché si impossessò del denaro della Cassa avendogli dato una destinazione diversa.
Sul punto, quindi, la censura va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitigli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto per l'adempimento del suddetto mandato e lo utilizzi per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante".
Altrettanto manifestamente infondate sono le censure dedotte in ordine all'importo di cui si appropriò.
Innanzitutto, la circostanza addotta dal ricorrente (e cioè il fatto che restituì parte della somma), va ritenuta un mero post factum che non influisce minimamente sulla consumazione del reato. Quanto, poi, all'ulteriore doglianza - secondo la quale non avrebbe potuto essere addebitata ad esso ricorrente l'appropriazione della somma di Euro 6.000.000,00 bonificata, in data 29/03/2007, all'Istituto Villa San Margherita in quanto egli aveva rilasciato il 23/03/2007, un assegno di Euro 6.000.000,00 e, quindi, in epoca anteriore alla data del bonifico del 29/03/2007 - è sufficiente replicare che ciò che rileva non è tanto la data dell'assegno ma che la somma di Euro 6.000.000,00 facente parte, pacificamente, della somma accreditatigli dalla Cassa, fu utilizzata per pagare un debito che il ricorrente aveva (o credeva di avere) nei confronti del suddetto Istituto Villa San Margherita. Stessa cosa dicasi per un ulteriore pagamento di Euro 1.500.000,00 che il ricorrente effettuò a favore di tale IL GI (cfr pag. 4 sentenza impugnata). Poche parole, infine, vanno spese sulla memoria depositata il 1/10/2013 (supra p.2.6.). Infatti, quanto sostenuto dal ricorrente sulla base dell'allegata sentenza del Tribunale di Viterbo, conferma la validità della tesi accusatoria e cioè che l'imputato si appropriò di una parte della somma accreditatigli dalla Cassa Nazionale, dandole una destinazione diversa. Il motivo per cui consegnò un assegno di Euro 6.000.000,00 alla Congregazione, è, tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato, così come è del tutto irrilevante - trattandosi di un post factum - che quella somma fosse non dovuta e che, grazie peraltro ad un'azione surrogatoria, ne sia stata ordinata la restituzione alla Cassa nazionale.
3. violazione dell'art. 185 c.p.: anche la suddetta doglianza - dedotta in relazione al solo capo sub a) dell'imputazione - è manifestamente infondata, per la semplice ragione che i rappresentanti della Cassa si sono costituiti parti civili e, benché non siano stati i soggetti truffati (essendo stato raggirato l'ing. Triscori, parte offesa del reato), tuttavia, è indubbio che furono loro ad avere subito il danno e, quindi, ad avere diritto ad essere risarciti (art. 79 c.p.p.): la truffa è, infatti, un reato che può consumarsi anche a danno di un terzo e cioè di colui che non è stato materialmente oggetto dei raggiri e degli artifizi.
4. Infine, relativamente alle richieste subordinate, va osservato quanto segue:
- quanto alla richiesta di declaratoria di prescrizione per il capo sub a) dell'imputazione, essendo stati tutti i motivi del ricorso dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.": ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 - Cass. 4/10/2007, Impero;
- sull'applicabilità dell'indulto, dovrà provvedere il giudice dell'esecuzione: Cass. 43262/2009 Rv. 245106; SSUU 2333/1995 Rv. 200262.
5. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00, oltre al rifusione delle spese a favore delle costituite parti civili come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili SA AO e Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commercialisti che liquida in Euro 4.000,00 per ciascuna parte oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013