Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46256
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Sentenza 17 ottobre 2013

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Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in caso di contestazione del reato di truffa e di successiva condanna per appropriazione indebita, non essendo intervenuta una modifica negli elementi essenziali del fatto tale da incidere sull'originaria fisionomia dell'ipotesi accusatoria e da menomare il diritto di difesa dell'imputato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nel "fatto" della truffa sono compresi sia l'estremo del conseguimento del possesso di una cosa da parte dell'agente, sia quello dell'appropriazione di essa).

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie relativa ad appropriazione di una somma accreditata sul proprio conto corrente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali da parte del mandatario incaricato di compiere un'offerta reale relativa ad una controversia civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46256
    Data del deposito : 17 ottobre 2013

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