Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
08 825 /0 2 IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE azione regalore lepatii We Love Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 21489/99 Cron.24085 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 1799 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.22/02/02 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CAS UFFICIO CO SENTENZA Richiesta copie dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti A.SS 1.8 GIU. 2002 MONTELATICI ROBERTO, elettivamente CATANIA FEBRONIA, IL CANCELLIER domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DINO BENEDETTO DINI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
ES MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato ORESTE GIUSEPPE BERNARDI, difeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FRATINI, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva 2002
- controricorrente -
del Sig. Fotini per diritti € 1.46+= 292 avverso la sentenza n. 412/99 del Tribunale di AREZZO, 75.0202 IL CANCELLIERE -1- emessa il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Dino DINI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 giugno 1989 CA AN affermò che era l'unica proprietaria dell'area antistante la sua abitazione, nel dettaglio specificata, e del glicine che su di essa vegetava;
e che IA TA e RT MO, titolari di una servitù di passaggio su tale area, vi avevano sistemato dei vasi di fiori, dei sassi ed altri materiali di loro proprietà, e le avevano im- pedito di potare il glicine, del quale si erano impossessati. Convenne pertanto questi ultimi innanzi al Pretore di Arezzo per sentir dichiara- re che la detta area era di sua esclusiva proprietà e che essi non avevano su di essa altro diritto, se non quello di passare, e per sen- tirli condannare a rimuovere quanto avevano abusivamente deposi- tato, e a non turbare più l'esercizio delle sue facoltà di proprietaria. I convenuti si costituirono e sostennero di essere compro- prietari, insieme con CA AN, dell'area in questione;
chiesero pertanto il rigetto della domanda. Il Pretore di Arezzo, sulla scorta dei documenti esibiti dalle parti, e di quanto riferito dal consulente tecnico che aveva nominato, qualificata come azione negatoria quella esperita dall'attrice, accertò e dichiarò (con sentenza del 13 maggio 1996) che l'area in questione era di sua esclusiva proprietà, e che i convenuti erano titolari soltanto di una servitù di passaggio;
condannò quindi i convenuti a rimuovere le piante e quant'altro vi avevano collocato, e a limitarsi ad esercitare la loro servitù senza interferire nel possesso del bene della proprieta- ria, con particolare riguardo al glicine, cui innanzi si è fatto cenno. 3 Il Tribunale della stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando nei confronti di RK AN, erede di CA AN, deceduta, ha rigettato l'appello dei soccombenti. Ha in particolare ribadito la qualificazione giuridica che il Pretore aveva dato alla domanda proposta da CA AN, os- servando che quest'ultima aveva agito a tutela della sua proprietà sull'area in questione e sul glicine che vi vegetava, e aveva negato che i convenuti fossero titolari di diritti su tale area, diversi dalla sem- plice servitù di passaggio;
ha inoltre affermato, esaminato il titolo di acquisto esibito dall'attrice, e quanto riferito dal consulente tecnico di ufficio, la fondatezza di tale domanda. IA TA e RT MO hanno proposto ri- corso per la cassazione di tale sentenza, formulando due censure. RK AN ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con entrambi i motivi del loro ricorso IA TA e RT MO affermano che, qualificata come petitoria l'azione proposta da controparte nei loro confronti, segnatamente come re- vindica, i giudici di merito ne avrebbero dovuto far derivare che era necessaria la piena prova della proprietà, nei termini di cui all'art. 948 cod. civ., e non era sufficiente quindi l'esibizione del titolo di acquisto;
denunziano quindi violazione dell'art. 948 cod. civ., e contradditto- rietà della motivazione. 4 Le censure sono per un verso inammissibili, perché travi- sano le affermazioni sviluppate dal Tribunale nella motivazione della sua sentenza, e per altro verso infondate Il Tribunale ha qualificato come negatoria, non come di ri- vendicazione, l'azione proposta da CA AN;
ed ne ha fatto seguire che l'attrice e il suo successore non avevano l'onere di pro- vare nel modo rigoroso di cui all'art. 948 cod. civ. la loro proprietà esclusiva, in accordo con il consolidato orientamento giurispruden- ziale secondo il quale, essendo in tal caso la titolarità del bene rile- vante ai fini della legittimazione attiva, e non essendo invece oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di dare la prova rigorosa della proprietà, necessaria per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, ma è sufficiente che dimostri, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (tra le tante, vedi da ultimo Cassazione civile sez. II, 22 marzo 2001, n. 4120). Non è ravvisabile dunque la contraddittorietà denunziata, e tanto meno la violazione di legge, non essendo applicabile nel caso di specie l'art. 948 cod. civ... Le spese seguono la soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IA TA e RT MO a rifondere a RK AN le spese del giudi- 5 zio di legittimità, che per onorari. Roma, 22 L'estensore (Carlo Cioffi) Circo liquida in 65,00 euro, oltre 600,00 euro febbraio 2002 Il presidente (Rafaele Corona) м. выпихором IL CANCELLIERE C1 Francesco TA 109T129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 GIU, 2002. 456T 20.66 IL COMORE RE 61 Francesco TA EST. 149,77 8067 18,00 Той 167.77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 10.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il versate € 167.77 serie 4 al n. 1617 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/8/2002) 6