Sentenza 17 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPOBBLICA ITALIANA0 23 70 /0 1 IN ED POP LOI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15105/98 .4935 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/09/00 AMOROSO - ConsigliereDott. Giovanni ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI 4500 per diritti L. il 17 FEB. 2001 TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO NZ;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 28/98 del Tribunale di UDINE, 3777 depositata il 02/06/98 R.G.N. 2451/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Udine, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda, proposta da IA EN nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, volta all'accertamento della causa di servizio ed inoltre all'accertamento della natura e dipendenza professionale delle patologie contratte, ovvero dell'ernia discale e neuroradicolopatia, con conseguente condanna della resistente al pagamento della $ relativa rendita ragguagliata ad una invalidità permanente del 50% o quella ritenuta di giustizia. Il Tribunale preliminarmente riteneva di non doversi procedere alla integrazione del contradittorio nei confronti dell' Inail, in relazione alla legge n.608 del 1996 che aveva disposto, a decorrere dall'1.1.96. il trasferimento dalle Ferrovie dello Stato all'Istituto assicuratore dell'obbligo di provvedere alle prestazioni previdenziali infortunistiche. Nel merito il Tribunale, premessa la giurisprudenza della Corte costituzionale che con sentenza additiva di rigetto, superando il precedente sistema chiuso, aveva costituito un sistema misto, del quale fanno parte talune malattie tabellate e quelle per le quali l'assicurato deve provare il nesso di causalità tra la attività lavorativa svolta e la malattia contratta, o per un rischio specifico od anche per un rischio generico, richiamava le conclusioni del C.T.U. ritenendo che non vi era ragione di discostarsi da queste, dichiarando così non solo la causa di servizio ma anche il carattere professionale delle patologie denunciate, da queste derivando la limitazione di un terzo della mobilità del rachide lombare, con contrattura ai muscoli trapezi. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.p.a, Ferrovie dello Stato, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato deduce violazione dell'art 111 c.p.c., in relazione alla legge n. 608/96, oltre a vizio di motivazione, per l'omessa integrazione del contradittorio nei confronti dell'Inail, pur essendo l'Istituto, in seguito alla legge n. 608/96, tenuto all'adempimento delle prestazioni, anche quando l'accertamento del diritto sia avvenuto in epoca posteriore al 31 dicembre 95. Ritiene la Corte che il motivo deve essere rigettato, posto che il fatto che la legge preveda che le prestazioni anteriori al primo gennaio 1996 sono dovute dall'istituto, anche se non definite, ovvero anche se l'accertamento del diritto sia avvenuto in epoca posteriore alla data suddetta, non determina nel procedimento in corso a tale data la legittimazione passiva dell'Istituto, in virtù del principio della perpetuatio legittimationis (Cass. n.2030/99). Con il secondo motivo deduce la s.p.a. Ferrovie dello Stato che il Tribunale è incorso in violazione dell'art. 2967 c.c. in quanto all'assistito incombeva l'onere di provare non solo l'occasione di lavoro (fatto nella specie non controverso), ma anche gli altri fatti, cui si estende l'adempimento dell'onere della prova, quali l'evoluzione allo scompenso alla circolazione venosa ed altri connessi alla patologia. Ritiene tuttavia la Corte che anche su questo piano l' onere della prova può dirsi assolto, come indicato dal Tribunale, tramite un riscontro degli atti e della documentazione prodotta in giudizio.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso, provvedendo come da seguente — — dispositivo. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26.9.2000 brglichen Inauth Il Con Est. Il Presidente Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria 0 A 3 D 1 S , 3 S eggi, 17 FEB. 2001 . 5 O A T L T . R L , A N O A ' IL COLLABORATORE B S L E I 3 L DI CANCELLERIA P E 7 D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N L I E L G D S E E E R O D