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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1709/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
ES RI, EL
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11317/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090585654000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090585654000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti, insiste sulla condanna alle spese.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'accertamento IRAP 2019 e 2020 e chiedeva la cessata materia del contendere relativamente all'anno 2019 per avvenuto sgravio totale della richiesta visto che l'Ufficio provvedeva all'annullamento della cartella duplicata e lo confermava nelle controdeduzioni.
In merito all' IRAP anno 2020, parte ricorrente eccepiva che la cartella fosse stata già impugnata ed oggetto del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma r.g 11007/2023 conclusosi con sentenza n.
8347/2024, passata in giudicato.
Di conseguenza parte ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed insisteva per la condanna alle spese di parte resistente. Invero, in merito all'RP anno 2020 per € 1.375,28 precisava che tale voce non fosse stata contestata, essendo oggetto di rateizzazione.
L'ufficio chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al provvedimento di sgravio n. 2024S0447868 riferito alla dichiarazione Irap/2020 anno d'imposta 2019; la cessazione della materia del contendere inerente al provvedimento di sgravio n. 2024S535971 riferito alla dichiarazione
Irap/2021 redditi 2020 e il rigetto del ricorso relativamente all'RP .
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che in merito all'IRAP anno 2019 vi è stato uno sgravio totale della cartella impugnata;
quanto alla cartella relativa a IRAP 2020 e RP 2020 vi è stato da parte dell'Ufficio un provvedimento parziale di sgravio riferito alla dichiarazione Irap/2021 redditi 2020.
Considerato che
parte ricorrente non ha impugnato la parte della cartella riferita all'RP 2020 già oggetto di rateizzazione, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
ES RI, EL
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11317/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090585654000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090585654000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti, insiste sulla condanna alle spese.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'accertamento IRAP 2019 e 2020 e chiedeva la cessata materia del contendere relativamente all'anno 2019 per avvenuto sgravio totale della richiesta visto che l'Ufficio provvedeva all'annullamento della cartella duplicata e lo confermava nelle controdeduzioni.
In merito all' IRAP anno 2020, parte ricorrente eccepiva che la cartella fosse stata già impugnata ed oggetto del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma r.g 11007/2023 conclusosi con sentenza n.
8347/2024, passata in giudicato.
Di conseguenza parte ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed insisteva per la condanna alle spese di parte resistente. Invero, in merito all'RP anno 2020 per € 1.375,28 precisava che tale voce non fosse stata contestata, essendo oggetto di rateizzazione.
L'ufficio chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al provvedimento di sgravio n. 2024S0447868 riferito alla dichiarazione Irap/2020 anno d'imposta 2019; la cessazione della materia del contendere inerente al provvedimento di sgravio n. 2024S535971 riferito alla dichiarazione
Irap/2021 redditi 2020 e il rigetto del ricorso relativamente all'RP .
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che in merito all'IRAP anno 2019 vi è stato uno sgravio totale della cartella impugnata;
quanto alla cartella relativa a IRAP 2020 e RP 2020 vi è stato da parte dell'Ufficio un provvedimento parziale di sgravio riferito alla dichiarazione Irap/2021 redditi 2020.
Considerato che
parte ricorrente non ha impugnato la parte della cartella riferita all'RP 2020 già oggetto di rateizzazione, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.