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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1937/2025 promossa da:
con il patrocino dell'avv. Patrizia Barchi e dell'avv. Angela Bertoli Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Francesco Orlandi _1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Abano Terme, anno 1987 Parte I, atto n. 3.
2. Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3.Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del _1 _1
figlio fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. La sig.ra e il figlio Per_1 _1 Per_1 si impegnano a dare tempestiva comunicazione al sig. dell'inizio di un'attività lavorativa. Per il _1
figlio imane quanto già concordato con il verbale del 22.12.15, le cui pattuizioni si intendono Per_2
qui richiamate.
pagina 1 di 3
4. Il sig. corrisponderà a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra la somma _1 _1
mensile di euro 150,00. Le spese straordinarie a favore dei figli, secondo il Protocollo in uso preso il
Tribunale di Padova, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Quando il figlio inizierà un'attività Per_1
lavorativa che lo renderà economicamente autosufficiente, il sig. corrisponderà a titolo di assegno _1
divorzile a favore della sig.ra la somma mensile di euro 350,00 e nulla per il mantenimento di _1
. Nell'ipotesi in cui successivamente perda il lavoro, per il periodo in cui questi non Per_1 Per_1
percepisca l'indennità di disoccupazione, il sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
secondo una delle seguenti modalità alternative: i) o in via diretta, tenendolo a vivere con sé e Per_1
provvedendo così direttamente alle sue necessità; ii) ovvero, in alternativa e a scelta del sig. _1
, con la corresponsione direttamente a favore del figlio (come previsto dall'art. 337 septies
[...] Per_1
c.c.) della somma di € 200,00 mensili e la previsione, in tale ipotesi, che torni a vivere con la Per_1
madre, che sin d'ora si impegna ad accoglierlo presso di sé. Le parti convengono che l'eventuale versamento, da parte del sig. al figlio della somma mensile di cui al punto 4) ii) Parte_1 Per_1
che precede, cessi automaticamente, ed a prescindere da ogni pronunzia giudiziale sul punto, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui abbia trovato una nuova occupazione. Per_1
5. Essendo i figli maggiorenni decideranno di volta in volta direttamente con il padre le modalità di visita.
6. Confermare che con il presente accordo non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto convenuto con il presente accordo.
7.Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
8.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], _1 Parte_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 14.3.1987 ad Abano Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte I, anno 1987.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 5.4.2005, e il 10.8.1987. Per_1 Per_2
Con decreto n. 1163/2012 del 21.6.2012, depositato il 25.6.2012, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del 22.5.2012.
In data 21.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte pagina 2 di 3 depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-5 sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche del figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 6-7, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data _1 Parte_1
14.3.1987 ad Abano Terme (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte I, anno 1987;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5, di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.2.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1937/2025 promossa da:
con il patrocino dell'avv. Patrizia Barchi e dell'avv. Angela Bertoli Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Francesco Orlandi _1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Abano Terme, anno 1987 Parte I, atto n. 3.
2. Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3.Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del _1 _1
figlio fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. La sig.ra e il figlio Per_1 _1 Per_1 si impegnano a dare tempestiva comunicazione al sig. dell'inizio di un'attività lavorativa. Per il _1
figlio imane quanto già concordato con il verbale del 22.12.15, le cui pattuizioni si intendono Per_2
qui richiamate.
pagina 1 di 3
4. Il sig. corrisponderà a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra la somma _1 _1
mensile di euro 150,00. Le spese straordinarie a favore dei figli, secondo il Protocollo in uso preso il
Tribunale di Padova, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Quando il figlio inizierà un'attività Per_1
lavorativa che lo renderà economicamente autosufficiente, il sig. corrisponderà a titolo di assegno _1
divorzile a favore della sig.ra la somma mensile di euro 350,00 e nulla per il mantenimento di _1
. Nell'ipotesi in cui successivamente perda il lavoro, per il periodo in cui questi non Per_1 Per_1
percepisca l'indennità di disoccupazione, il sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
secondo una delle seguenti modalità alternative: i) o in via diretta, tenendolo a vivere con sé e Per_1
provvedendo così direttamente alle sue necessità; ii) ovvero, in alternativa e a scelta del sig. _1
, con la corresponsione direttamente a favore del figlio (come previsto dall'art. 337 septies
[...] Per_1
c.c.) della somma di € 200,00 mensili e la previsione, in tale ipotesi, che torni a vivere con la Per_1
madre, che sin d'ora si impegna ad accoglierlo presso di sé. Le parti convengono che l'eventuale versamento, da parte del sig. al figlio della somma mensile di cui al punto 4) ii) Parte_1 Per_1
che precede, cessi automaticamente, ed a prescindere da ogni pronunzia giudiziale sul punto, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui abbia trovato una nuova occupazione. Per_1
5. Essendo i figli maggiorenni decideranno di volta in volta direttamente con il padre le modalità di visita.
6. Confermare che con il presente accordo non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto convenuto con il presente accordo.
7.Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
8.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], _1 Parte_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 14.3.1987 ad Abano Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte I, anno 1987.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 5.4.2005, e il 10.8.1987. Per_1 Per_2
Con decreto n. 1163/2012 del 21.6.2012, depositato il 25.6.2012, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del 22.5.2012.
In data 21.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte pagina 2 di 3 depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-5 sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche del figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 6-7, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data _1 Parte_1
14.3.1987 ad Abano Terme (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte I, anno 1987;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5, di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.2.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3