Sentenza 1 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN PO LO ITALIAN02 9 8 3 /0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4085/98 Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Consigliere 6231 Cron. Dott. Ernesto LUPO Rep.950 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 28/09/00 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE CAPUTO PASQUALE, CAPUTO ADELE, CAPUTO ANNALISA, 3000 per diritti L. elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI 1 MAR 2004 IL CANCELLIERE dell'avvocato MORICHI UBALDI 71, presso lo studio MASSIMILIANO, difesi dall'avvocato FRUNZI ANTONIO, RE 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CG063030 Liquidazione Coatta S.P.A. in AMBRA ASSICURAZIONI Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore rag. Francesco Cortrado, in nome della CONSAP Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della 2000 1501 Strada, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 140, presso lo studio dell'avvocato SALIS SOTERO, che Richiesta copia studio lo difende unitamente all'avvocato DEL BORRELLO ANGELO, dal Sig. FRUNZI per diritti L. 390 giusta delega in atti;
il-8 MAG 2001.->> controricorrente IL CANCELLIERE nonchè
contro
OR NI, D'ALTERIO ANGELA, LA PENINSULARE COMP ASSIC SPA;
intimati avversO la sentenza n. 305/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 27/11/1996, depositata il 30/01/97; rg.900/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 7.5.91 PU PA, in proprio e quale tutore della sorella AN, nonché PU AD convenivano dinanzi il Tribunale di Napoli ES EN e D'IO Angela per sentirli condannare al pagamento di una ulteriore somma, che si riservavano di quantificare, dovuta a titolo di danni conseguenti alla morte del loro comune genitore PU EL avvenuta il 26.1.83 a seguito di 2 scontro verificatosi il 5.1.83 sulla strada Marcianise Teverola tra l'auto di proprietà della D'IO, guidata dal ES, ed il furgone sul quale viaggiava il predetto PU. In data 3.6.89 era per altre circostanze deceduta la loro madre Di EO LI. Riferivano, ancora, in citazione gli attori che la SOC. RA, quale cessionaria della Peninsulare, aveva loro versato in più riprese la somma di lire 42 milioni, quale massimale di polizza, somma ritenuta insufficiente. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano convenuti contestando la domanda facendo, di poi, richiesta di chiamare in causa l'RA Ass.ni per essere dalla stessa garantiti. Quest'ultima chiedeva respingersi la domanda essendo stato pagato l'intero massimale da parte del fondo di garanzia. Tale giudizio veniva in seguito riunito ad altro giudizio con il quale PU PA, in proprio e nella qualità, aveva, con citazione del 29.3.91 agito nei confronti dell'RA Ass.ni, del ES e della D'IO al fine di sentire condannare l'assicuratore al pagamento degli interessi, rivalutazione e spese legali anche oltre i limiti del massimale. Alla udienza del 27.6.91 era intervenuta anche PU AD aderendo alla domanda del fratello PU PA. La SOC. 3 RA contestava le richieste attoree. Con sentenza del 30.5.94 il Tribunale di Napoli condannava convenuti in solido al pagamento della somma di lire 182 milioni, oltre interessi dal fatto, limitatamente per le compagnie di assicurazione a lire 32 milioni, in favore delle parti istanti. Avverso della sentenza proponevano appello il ES e la D'IO che insistevano per la riforma della decisione del Tribunale. L'RA con appello incidentale deduceva che avendo l' Inail proposto una rivalsa di lire 201.665.627 per il costo dell'infortunio subito da PU EL, conseguiva che il massimale di legge andava proporzionalmente ridotto con condanna dei convenuti PU alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del Concanava 30.1.97 detratte le somme liquidate alla Di EO, Vil ES, la D'IO, la Peninsulare, in persona del liquidatore, l'RA, in persona del Commissario liquidatore ed in nome dell'Ina, al pagamento in solido in favore di PU PA, anche nella qualità, e di PU AD della somma di lire 38.500.000, al netto degli importi (68 milioni) già versati, oltre interessi, dal fatto limitando per tale ultimo titolo la esposizione della SOC. RA a lire 4.636.000 4 condannando i PU alla restituzione al Fondo di Garanzia di quanto percepito in precedenza, oltre interessi dalla ricezione della somma. Compensava le spese di grado, per un terzo quelle di primo grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che Di EO LI, deceduta il 3.6.89 per altre circostanze non propose alcuna domanda, né alcuna domanda venne proposta dai PU, quali suoi eredi, onde andavano detratti dagli importi già liquidati lire 45 milioni accordati per danno morale e biologico. Andava, altresì, ridotto a lire 1.500.000 il danno biologico riconosciuto al PU EL che era rimasto in vita per solo ventuno giorni dopo l'incidente, importo da dividersi tra gli eredi PU. La somma a complessive lire 106.500.000 veniva, quindi, ridotta dalla quale andava detratto l'importo di lire 68 milioni già versato dal Fondo, con un residuo, quindi, di 38.500.000. Avverso detta sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione PU PA, AD ed AN affidandolo a tre motivi. Ha resistito con controricorso l'RA, in persona commissario liquidatore in nome della Consap, già del Ina, Gestione autonoma del Fondo di Garanzia. 5 Non hanno svolto difese il ES, la D'IO e la Peninsulare, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore. Motivi della decisione Con il primo mezzo di impugnazione i PU, denunziata la violazione dell'art.163 срс, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 stesso codice, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che essi ricorrenti non avessero proposto alcuna domanda risarcitoria quali eredi di Di EO LI in tale modo defalcando dall'importo accordato dal Tribunale la somma di lire 45 milioni, di cui trenta milioni per danno morale ed il residuo per danno biologico. La censura non ha fondamento. Risulta in modo del tutto chiaro dalla sentenza impugnata e dagli atti, esaminabili attesa la natura dell'errore denunziato, che i PU non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria quali eredi della madre Di EO, deceduta nel giugno 1989 per altre circostanze. Correttamente, pertanto, i giudici di seconde cure hanno espunto dagli importi liquidati dal Tribunale la somma complessiva di 45 milioni, non avendo, peraltro, alcuna rilevanza quanto emergente dalla documentazione 6 cui fanno riferimento i ricorrenti esulando dal giudizio civile in esame. Con il secondo mezzo di impugnazione i PU, denunziata la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 stesso codice, lamentano che la Corte distrettuale abbia ridotto l'importo del danno biologico ad essi riconosciuto argomentando in modo da non consentire il controllo del criterio logico seguito. La censura non ha fondamento. I giudici di appello nel determinare l'importo del danno biologico hanno evidenziato che PU EL era l'incidente il che vissuto solo ventuno giorni dopo imponeva una diversa liquidazione rispetto quella operata dai primi giudici. In tale modo, la Corte napoletana ha dato conto delle ragioni per cui è pervenuta riconoscereа ai PU la disomma lire 1.500.000 ed il giudizio sul punto essendo logicamente ed adeguatamente motivato nonché privo di vizi logici ed errori in diritto non è sindacabile in questa sede vertendosi in tema di apprezzamento di merito e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura dei ricorrenti. 7 ---- - Con il terzo mezzo di impugnazione PU, denunziata la violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 stesso codice, lamentano che la Corte territoriale abbia compensato per un terzo le spese di primo grado e per intero quelle di secondo grado senza fornire adeguata motivazione e facendo solo riferimento ai giusti motivi. La doglianza è priva di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (5909/99) esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui а giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee. Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici hanno fatto riferimento, a sostegno della compensazione delle spes e, ai giusti motivi e tale motivazione, per le predette considerazioni, deve ritenersi del tutto logica e corretta. 8 Va, in conclusione, disatteso anche il terzo mezzo con esso l'intero ricorso. e Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma il 28.9.2000. AN FI II PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. logo fevera CANCELLIERE C1 VA IA Depositata in Cancellería O ri, i 1 MAR. 2001 60000 310000; VA IA ☐ ICIO DELLE ENTRA 3 APR. 2001 Registrato in data 16088 versale 10.000 al trecentodiecimila (lire p. 11 Dirigente Are Dervini (Dott.ssa Maria Grada LIPPO), Il Responsabile Servi udiziar (Dr. M. BACC CHRY 2 % F 0 ENTRA 9