Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi in sede di esecuzione, in quanto nel concetto di parte usato nell'art. 570, comma primo, cod. proc. pen. non può comprendersi la Procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1999, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 02.02.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 943
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 24206/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di TERAMOnei confronti di
RO IE N.IL 10.08.1962
avverso sentenza del 04.05.1998 PRETORE di TERAMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila ricorre contro l'ordinanza 4.5.98 con la quale il Pretore di Teramo quale giudice dell'esecuzione ha unificato a norma dell'art. 81 c.p.v due reati da lui stesso giudicati con sentenze 9.2.93 (furto aggravato) e 27.6.95 (resistenza a pubblico ufficiale). Deduce l'incompetenza del Pretore, essendo unico giudice dell'esecuzione nella specie la Corte d'Appello di L'Aquila, ed il giudicato che copriva l'oggetto della sua ordinanza a seguito di precedente decisione sul punto emessa dalla Corte medesima. II- Il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato. L'art.570 c. 1 c.p.p. prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello possa proporre impugnazione "nei casi stabiliti dalla legge". L'art. 666 c. 6 c.p.p. in tema di ordinanze emesse nel procedimento di esecuzione dispone che contro di esse sia proponibile ricorso per cassazione dalle "parti" e dai "difensori", e non indica tra i soggetti legittimati all'impugnazione il procuratore generale presso la corte d'appello, a differenza di quanto previsto per le sentenze rispettivamente dagli artt. 594 per l'appello e 608 per il ricorso per cassazione. Nè nel termine "parte" usato nell'art. 570 c. 1 può ritenersi inclusa la procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, poiché l'espressione usata si riferisce ai, concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti estranei a quella fase processuale. Le funzioni dei diversi uffici del pubblico ministero sono d'altra parte rigorosamente determinate dagli artt. 50 54 ter c.p.p., e non è consentita una interpretazione estensiva, riferita a casi diversi da quelli indicati dalla legge, delle norme che consentono al procuratore generale presso la Corte d'Appello interventi in momenti processuali diversi da quelli in relazione ai quali l'art. 51 c.p.p. determina la sua competenza. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999