Articolo 1 della Legge 17 aprile 1957, n. 269
Articolo 2
Versione
21 maggio 1957
Art. 1.
Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7, aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000.
E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.
Entrata in vigore il 21 maggio 1957