TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/07/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 4264 del Ruolo Generale dell'anno 2022 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Conte giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione - opponente -
CONTRO
, (c.f. e P.Iva: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Immacolata Iannuzziello del Foro di Matera in forza di procura rilasciata con la comparsa di costituzione e risposta - opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6.2.2020 la in persona del suo lrpt, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2022, emesso in data 11.06.2022 (Proc. nr. 3394/2022R.G.), dal
Tribunale di Taranto notificato a mezzo pec in data 14.06.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ditta , la somma complessiva di Euro 12.274,01 con gli interessi CP_1
legali dal 20.1.22 al saldo e le spese della presente procedura liquidate in euro145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, maggiorati di IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge.
Asseriva l'opponente che l'avversa pretesa era infondata ed eccepiva: 1) preliminarmente la carenza di legittimazione attiva essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto personalmente dalla IGnora sulla scorta di una fattura emeSS dalla ditta "Parafarmacia CP_1
di Pardo Anna" p.i. IVA: I e non come ditta;
P.IVA_3
2) nel merito la illegittimità del decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento ed errata contabilizzazione delle somme versate.
Difatti la merce riportata nella fattura di pagamento emeSS dalla “Parafarmacia Pardo” per un importo complessivo di € 22.274 non corrispondeva a quella realmente acquistata dalla Parte_1
[...
poiché quella effettivamente consegnata ammontava ad € 12.000,00 che la steSS aveva regolarmente versato a mezzo tre assegni e precisamente:-
- in data 22.11.2019 a mezzo assegno bancario n. 5040794446 tratto sulla UBI Banca di € 6.000,00;
- in data 28.02.2020 a mezzo assegno bancario n. 5040795923 tratto sulla UBI Banca di € 3.000,00;
- in data 24.07.2020 a mezzo assegno postale n. 7229327906 di € 3.000,00.
Specificava, infatti, l'opponente che all'epoca dei fatti, la IG.ra lavorava alle dipendenze CP_1
della anch'eSS una Parafarmacia, con la qualifica di farmacista primo livello A – Parte_1
farmacista collaboratore, occupandosi personalmente del ricevimento della merce e del caricamento della steSS nel gestionale della Parafarmacia.
La era stata costituita nell'aprile 2019, ma ha di fatto aveva iniziato la propria attività Parte_1
commerciale quale parafarmacia nel dicembre 2019 come da visura camerale che allegava.
Inoltre affermava la società opponente la fattura, atto di formazione unilaterale, non costituiva un valido elemento di prova ove il rapporto fosse stato oggetto di contestazione potendo costituire in tali casi soltanto un indizio, che onerava la parte di dover dimostrare l'esistenza del credito vantato.
Per tali motivi la in persona del suo lrpt, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 992/2022, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la IG.ra CP_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
a) Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
b) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 992/2022 per illegittimità della pretesa per intervenuto pagamento delle somme effettivamente dovute;
c) condannare al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in CP_1
favore del deducente procuratore resosi. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2022 si costituiva la IG.ra , la quale CP_1
impugnava e contestava l'avverso deDOo affermando l'infondatezza:
- dell'asserito difetto di legittimazione passiva poiché la ditta era una ditta individuale, CP_1
non avente soggettività giuridica propria distinta, per cui vi era coincidenza con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale;
- della illegittimità del decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento ed errata contabilizzazione delle somme avanzata dall'opponente poiché fattura elettronica ricevuta dall'opponente il
16.12.2019, non era stata mai contestata nella quantità, nella tipologia di merce né nell'ammontare della fattura steSS né nell'avvenuto pagamento integrale neppure con meSS in mora del 20.01.20 ma si era limitata a versare alla ditta opposta solo tre ratei per un totale di Euro 10.000,00 restando debitrice di Euro 12.247,01.
Dal D.D.T proDOi si evinceva, chiaramente, la merce consegnata dall'opposta a cui non era seguito il pagamento.
Inoltre precisava l'opposta che la non solo le aveva pagato tutta la merce acquistata Parte_1
ma neppure l'ultima mensilità ed il TFR che avrebbe richiesto al Giudice del Lavoro.
Infine precisava che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era fondata su prova scritta al contrario del credito vantato pertanto chiedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Per tali motivi la IG.ra così concludeva: CP_1
-in via preliminare, accertato e dichiarato che l'opposizione proposta dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore. non è fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecutività al decreto
ingiuntivo n. 992/2022 - R.G. n. 3394/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 13.06.2022 a favore della DO.SS , titolare della omonima ditta individuale;
CP_1
-accertare e dichiarare l'inadempimento società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nei confronti DO.SS , e, pertanto, dichiarare infondata ed inammissibile l'opposizione CP_1
proposta;
-per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e condannare la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della DO.SS la somma di Euro CP_1
12.274,01 con gli interessi legali dal 20.1.22 al saldo e le spese della presente procedura liquidate in euro145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, maggiorati di IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge oltre le successive occorrende spese o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di giustizia;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento Parte_1 delle spese e competenze di lite.
In ogni caso: Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale dichiarato antistatario..
Radicatosi il contraddittorio veniva conceSS con ordinanza del 14.07.2023 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art.183 comma 6 cpc e depositate le relative memorie la IG.ra CP_1
nella memoria 183 co.6 n1 cpc dichiarava di aver ricevuto dall'opponente anche il pagamento di
Euro 3.000,00 e non già quello di Euro l.000,00 come dichiarato nel libello introduttivo e, così, di conseguenza precisava le conclusioni:
-accertare e dichiarare l'inadempimento società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nei confronti DO.SS , e, pertanto, dichiarare infondata ed inammissibile l'opposizione CP_1
proposta;
-per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento Parte_1
in favore della DO.SS , come rideterminata a seguito del proDOo pagamento parziale, la CP_1 somma di Euro 10.274,01 con gli interessi legali dal 20.1.22 al saldo e le spese della presente procedura liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, maggiorati di IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge oltre le successive occorrende spese o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Sig. Giudice riterrà di giustizia;
- condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore al pagamento delle spese e competenze di lite.
La causa, istruita con la prova documentale, gli interrogatori formali delle parti, la prova testimoniale, all'udienza del 28.3.2025, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva decisa con concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di eventuali repliche con le modalità ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve dare preliminarmente atto che sull'eccepito difetto di legittimazione attiva sollevata da parte della società opponente vi è già stata decisione con l'ordinanza del 14.7.2023.
Nel merito si evidenzia che, per unanime giurisprudenza (da ultimo. CaSSzione Civile, sent. 23 gennaio 2023, n.1892), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art.2697 c.c..perchè eSS dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto .
Il Giudice, quindi, non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n.14486/2019.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte creditrice non ha fornito la prova dell'entità del suo credito.
Si osserva a tal proposito che la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emeSS (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n.
17371 del 2003).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della steSS parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Invero, condividendo le conclusione della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della steSS, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è proDOo contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emeSS, dei fatti che la steSS vi ha dichiarato
(Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000 Sentenza CaSSzione civile 05/08/2011, n. 17050).
Si osserva, ancora, che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, come nella presente controversia, la prova della consegna della merce all'acquirente
è libera , nel senso che eSS può essere fornita con ogni mezzo per cui può essere data anche con i così detti DDT (documenti di trasporto) purchè gli stessi siano corredati dalla firma del destinatario e che ove apposta la firma eSS non sia stata disconosciuta ritualmente dalla controparte.
IL DDT utilizzato in sostituzione della bolla di accompagnamento è disciplinato dal DPR 14.8.1996
.472 che precisa quando è obbligatorio utilizzarlo e prevede le modalità di compilazione, invio e sanzioni in caso di sua mancanza.
Esso ha una funzione non solo fiscale essendo rivolto a verifiche e controlli in ordine al riconoscimento della merce e dei soggetti che hanno compiuto la transazione commerciale ma anche da un punto di vista civilistico poiché attesta il trasferimento della merce dal venditore all'acquirente offrendo la garanzia in caso di mancato consegna, smarrimento o danneggiamento della merce.
Nel caso di specie parte opposta, creditore in senso sostanziale, onerata, si ripete della dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei confronti di parte opponente, ha proDOo a suffragio della merce fatturata in data il 16.12.2019 con il numero 1/2019 per il complessivo importo di Euro 22.274,07 (ventiduemiladuecentosettantaquattro/07) - di cui asseriva che la in persona del legale rappresentante pro tempore le avesse Parte_3
corrisposto, solo la somma di Euro 10.000,00 (diecimila) - solo tre DDT e cioè il nr 001 del
11.12.2029, il nr 002 dell'11.12.2019, il nr.003 del 12.12.2019 quando nella fattura “differita” de quo ex dall'art. 21, D.P.R. 633/1972 sono indicati gli estremi anche di altri D.D.T e cioè dei nr
004/2019 del 12.12.20219, nr 005/2019 del 13.12.20219, nr 006/2019 del 13.12.2019 e nr.
007/2019 del 14.12.2019 di cui la ditta opposta nulla ha allegato. Inoltre in nessuno dei tre D.D.T non solo non è riportato il totale dei proDOi consegnati alla ditta opponente ma non vi è neppure la sottoscrizione del mittente/ vettore e del destinatario per cui si esclude che poSS configurare idonea prova dell'avvenuta consegna nelle quantità specificatamente pattuite della merce che sarebbe stata recapitata al destinatario ( cfr Cass.
31974/2019) .
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi non hanno apportato argomenti convincenti per fornire una adeguata prova dell'avvenuta consegna della merce di cui si chiede il pagamento essendo del tutto generiche oltre che de relato in ordine alle date dei D.D.T, alla quantità e qualità dei proDOi indicati nei tre D.D.T in atti.
Il IG. ha dichiarato “… una volta mi sono trovato presso la parafarmacia della Controparte_2
DOoreSS e ho visto il DOor caricare la macchina di proDOi. I proDOi erano CP_1 Parte_2
degli scatoloni. Non so dire se dentro quegli scatoloni ci fossero esattamente i proDOi di cui alla fattura che mi viene mostrata …..mi riporto a quanto ho già detto sulla circostanza numero 13 mi sono trovato solo una volta e in quell'occasione ho visto caricare della merce in dei cartoni. …ho potuto vedere solo in un'occasione la consegna del D.D.T. delle altre occasioni me le riferiva mia moglie”e la IG.ra “ non ero presente all'arrivo della merce . nulla posso riferire in CP_3
quanto non ero presente quando furono consegnati i colli.”
Generica oltre che poco attendibile è anche la deposizione della IG.ra , Testimone_1
madre della IG.ra , la quale pur avendo dichiarato che ” quando insieme a mia figlia Parte_4
inserivamo i proDOi negli scatoloni di volta in volta preparavamo il D.D.T. e controllavamo la corrispondenza dei proDOi rispetto a quelli riportati nel D.D.T. e prima di chiudere i pacchi facevamo un ulteriore controllo. Preciso altresì che siccome gli scatoli erano tanti il D.D.T. veniva messo sul gruppo di scatole che veniva ritirato di volta in volta” non è stata in grado di contestualizzare nel tempo i diversi DDT né il contenuto/tipologia degli stessi .
Ininfluente è invece la deposizione del teste IG. “ in occasione della telefonata Testimone_2
l'avvocato Viggiano che, poi ho saputo tramite la mia assistita essere la moglie del DOor non Pt_2
contestava la fattura ma chiedeva una dilazione del pagamento ed uno sconto di euro 2000 anche in quanto avevano in quel periodo dei problemi di natura familiare. Contattavo la mia assistita la quale anche se con ritrosia accettava la detta richiesta di dilazione del pagamento. A questo punto ricontattavo l'avvocato Viggiano al fine di farmi inviare una bozza della transazione con le modalità di pagamento ma nulla avevo in riscontro a tale mia richiesta. Successivamente ho lasciato l'l'incarico di difensore della DottoreSS e nulla posso riferire sulle successive CP_1
vicende.Preciso che con l'avvocato Viggiano ci sono state solo interlocuzioni telefoniche”
Si deve, infine, considerare che la ha dichiarato, sin dal suo atto introduttivo di aver Parte_1
ricevuto, sia pure in parte, la merce ordinata alla ditta opposta, per la quale ha, poi, dimostrato di aver eseguito il pagamento di Euro 12.000,00 con la produzione dei seguenti assegni:
- a mezzo assegno bancario n. 5040794446 tratto sulla UBI Banca di € 6.000,00 in data 22.11.2019;
- a mezzo assegno bancario n. 5040795923 tratto sulla UBI Banca di € 3.000,00 in data 28.02.20 – -
a mezzo assegno postale n. 7229327906 di € 3.000,00 in data 24.07.2020.
I primi due assegni sono, poi, stati riconosciuti per ricevuti dalla IG.ra già nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta mentre alla luce dell'ultimo assegno depositato, ella ha, poi, rideterminato nelle memorie istruttorie ex art.183 co.6 cpc il suo presunto credito, inizialmente di
Euro 12.274,07 richiesto alla con il decreto ingiuntivo opposto, in Euro10.274,01. Parte_1
Dette dichiarazioni costituiscono fatti non contestati ex art 115 c.p.c. che non hanno bisogno di ulteriori dimostrazioni come stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite sin dalla sentenza nr.
761/02 “debbono considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi dalle parti”.
Per tali motivi l'opposizione merita l'accoglimento con conseguenziale 1) revoca del decreto ingiuntivo nr. 992/2022, emesso in data 11.06.2022 (Proc. nr. 3394/2022R.G.), dal Tribunale di
Taranto dandosi atto che la società opponente ha pagato la somma di Euro 12.000,000 a fronte della merce consegnatagli dalla ditta opposta e 2) condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di Euro in favore del DO. , legale rappresentante della della Parte_2 Parte_1
somma di € 10.274,01 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo versata dallo stesso a seguito dell'ordinanza che dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio per il principio della soccombenza, determinate in conformità ai parametri di cui all'art. 5, D.M. n. 55/2014 parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra E.5.201,00 e 26.000,00 vengono poste a carico della opposta e liquidate in favore della come da pedissequo dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
992/2022, emesso in data 11.06.2022 (Proc. nr. 3394/2022R.G.), dal Tribunale di Taranto dando atto che la merce consegnata dalla ditta opposta per un totale complessivo di Euro 12.000.00 è stata pagata dalla Parte_1
- condanna la ditta opposta alla restituzione, in favore del DO. nella sua qualità in atti, Parte_2
della somma di Euro 10.274,01, versata dalla società opponente in ossequio al disposto dell'ordinanza che dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna la ditta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Ivan
Conte dichiaratosi procuratore anticipatario della che liquida in complessivi Euro Parte_1
5.222,50 di cui Euro 145,50 per spese ed Euro 5.077,00 per diritti oltre 15%RGS, Cap ed Iva come per legge.
Così deciso in Taranto lì 30.07.2025
IL G.O d P.
Avv. Carmen Nacci