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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11848/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027269523000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20903/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11848/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartella di pagamento n. 02820250027269523000, notificata in data 25/03/2025, intimante la somma di € 782,45, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato.
La Regione Campania si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed eccependo di aver annullato l'atto impugnato.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere in quanto, la Regione Campania ha provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato.
Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11848/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027269523000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20903/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11848/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartella di pagamento n. 02820250027269523000, notificata in data 25/03/2025, intimante la somma di € 782,45, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato.
La Regione Campania si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed eccependo di aver annullato l'atto impugnato.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere in quanto, la Regione Campania ha provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato.
Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare la cessata materia del contendere e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese