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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 16/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC IO, LA
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20045/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo Tari
2018-2023 impugnato con vittoria di spese.
Il resistente Comune di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore del concessionario della riscossione, Resistente_1 srl.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 23.12.2024; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 20.01.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il resistente Comune di Napoli si è costituito in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso l'avviso di accertamento esecutivo Tari 2018-2019-2020-2021-2022-2023 n.117817/1045 del 6.09.2024 notificato in data 24.10.2024 con cui è stato richiesto il pagamento di complessivi €8.188,00: ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva, la mancata notifica di atti prodromici, l'eccessività della pretesa, l'errato calcolo degli interessi. Sulla prima doglianza, deve evidenziarsi che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione
Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del
21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno
2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile
2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a Resistente_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 in quanto il ricorrente ha omesso la denuncia per l'immobile accertato ed il versamento del tributo comunale. Circa l'errato calcolo della tassa sui rifiuti accertata, la resistente evidenzia che alla superficie utilizzata di 84 mq. è stata applicata la tariffa prevista per la categoria di uffici, agenzie e studi professionali consona all'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria esercitata nei locali. Anche gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati secondo normativa Tari.
La corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli adita, condividendo quanto dedotto dalla resistente Municipia, ritiene il ricorso infondato e dunque da rigettare risultando l'atto impugnato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, da soggetti legittimati alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le resistenti Municipia spa - N.O.V. srl, aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024, da ritenere prorogati al 26.03.2025 in forza dell'art.67 d.l. n.18 del 17.03.2020 “ Cura Italia” trattandosi di credito, come puntualmente precisato, non prescritto per effetto della sospensione dei termini prevista dal citato decreto legge n.18 del 2020 e risultando indicati, nell'avviso impugnato, gli interessi applicati ed i criteri di calcolo applicati secondo la normativa vigente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €1.000,00 oltre Iva e cpa da liquidarsi a favore dei resistenti in solido da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario della resistente Municipia spa.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopraindicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €1000,00 a favore dei resistenti in solido da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario della resistente Municipia spa.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC IO, LA
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817 1045 TASI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20045/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo Tari
2018-2023 impugnato con vittoria di spese.
Il resistente Comune di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore del concessionario della riscossione, Resistente_1 srl.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 23.12.2024; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 20.01.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il resistente Comune di Napoli si è costituito in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso l'avviso di accertamento esecutivo Tari 2018-2019-2020-2021-2022-2023 n.117817/1045 del 6.09.2024 notificato in data 24.10.2024 con cui è stato richiesto il pagamento di complessivi €8.188,00: ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva, la mancata notifica di atti prodromici, l'eccessività della pretesa, l'errato calcolo degli interessi. Sulla prima doglianza, deve evidenziarsi che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione
Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del
21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno
2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile
2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a Resistente_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 in quanto il ricorrente ha omesso la denuncia per l'immobile accertato ed il versamento del tributo comunale. Circa l'errato calcolo della tassa sui rifiuti accertata, la resistente evidenzia che alla superficie utilizzata di 84 mq. è stata applicata la tariffa prevista per la categoria di uffici, agenzie e studi professionali consona all'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria esercitata nei locali. Anche gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati secondo normativa Tari.
La corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli adita, condividendo quanto dedotto dalla resistente Municipia, ritiene il ricorso infondato e dunque da rigettare risultando l'atto impugnato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, da soggetti legittimati alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le resistenti Municipia spa - N.O.V. srl, aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024, da ritenere prorogati al 26.03.2025 in forza dell'art.67 d.l. n.18 del 17.03.2020 “ Cura Italia” trattandosi di credito, come puntualmente precisato, non prescritto per effetto della sospensione dei termini prevista dal citato decreto legge n.18 del 2020 e risultando indicati, nell'avviso impugnato, gli interessi applicati ed i criteri di calcolo applicati secondo la normativa vigente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €1.000,00 oltre Iva e cpa da liquidarsi a favore dei resistenti in solido da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario della resistente Municipia spa.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopraindicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €1000,00 a favore dei resistenti in solido da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario della resistente Municipia spa.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.