TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3679/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Stefania VENTURINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Massa Lombarda (RA) Via Gian Battista Bassi n.65, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) rappresentato e difeso dall' avv. Simona MORETTI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), Viale De Amicis n.34,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Dozza, il 16 luglio 2018. Dall'unione sono nate , il 28 maggio 2013, il 21 maggio 2015, e Per_1 Per_2 Per_3 il 2 dicembre 2016.
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti sia no comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RA) il 22 luglio 1978 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Dozza, il 16 luglio 2018, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 7 Parte I Ufficio 1 anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto già accade;
2) affida , e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di Per_1 Per_2 Persona_4 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) prende atto che le parti hanno concordato che la signora trasferirà la Pt_1 propria residenza altrove, unitamente alle tre figlie, entro e non oltre il mese di ottobre 2025, mentre il signor resterà ad abitare nella casa famigliare, già di sua Parte_2 proprietà esclusiva;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori:
pagina 2 di 5 - a week end alternati, dal venerdì sera al termine dell'allenamento (alle 19,00 circa) fino alla domenica sera alle 21:30 circa quando le riaccompagnerà presso la casa di residenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante la settimana il mercoledì dall'uscita dalle scuole e fino alla mattina successiva, riaccompagnandole a scuola e, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici/sportivi delle minori, anche in un'altra giornata infrasettimanale previo accordo con la madre;
- dividendole e alternandole equamente con la madre le vacanze natalizie e quelle pasquali, salvo diverso accordo;
- in estate e negli altri periodi di assenza dall'attività scolastica, al pari della madre, per due settimane, anche non consecutive da comunicarsi tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che quando le figlie saranno in vacanza in un qualunque luogo di villeggiatura con un genitore, l'altro dovrà essere messo in grado di comunicare telefonicamente con le stesse almeno una volta al giorno;
6) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di , e , la somma di 2100,00 Per_1 Per_2 Per_3 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che il padre e la madre contribuiscano rispettivamente nella misura del 60%
e del 40% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Bologna il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 5 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre percepirà il 100% dell'assegno unico universale per le tre figlie minori;
saranno poi nella esclusiva disponibilità della stessa tutti gli altri benefici erogati in favore delle minori;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che qualora l'ammontare dell'assegno unico universale erogato per le minori in misura pari a 809,70 euro su una base ISEE di circa 17.000,00 euro e determinato secondo le tabelle INPS 2025 subisca una diminuzione superiore al 40%, non per volontà e/o comportamenti riferiti o riferibili alle parti, le spese straordinarie per le tre figlie minori verranno corrisposte dal padre nella misura pari al 100%;
10) dispone che il signor provveda a corrispondere alla signora Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di 1.400,00 euro a titolo Pt_1 di mantenimento non avendo la stessa un'attività lavorativa poiché impegnata a tempo pieno ad accudire la casa e la propria famiglia così sacrificando, in accordo col marito, la propria capacità lavorativa e professionale;
11) prende atto che la signora 'impegna a reperire un'attività lavorativa Pt_1 adeguata alle sue capacità e compatibile con il menage familiare e la gestione delle figlie che risulta dagli accordi sottoscritti;
12) prende atto che il signor Parte_2
pagina 4 di 5 - s'impegna a corrispondere alla signora a somma di 6.000,00 euro, a Pt_1 mezzo bonifico bancario, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, a titolo di contributo per gli arredi che la stessa andrà ad acquistare per la nuova abitazione condotta in locazione per sé e per le figlie;
- a non chiedere alla moglie nessun conguaglio per l'autoveicolo nuovo alla stessa consegnato ed intestato, la quale se ne assumerà ogni costo di gestione e manutenzione futura, nessuna escluso;
13) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto di lasciare integri tutti gli arredi presenti nella casa famigliare ad esclusione dei beni personali di proprietà della signora che la stessa porterà con sé; Pt_1
14) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le condizioni economiche di cui al presente provvedimento avranno decorrenza dall'effettivo rilascio della casa famigliare da parte della signora e delle figlie, ad eccezione di quanto Pt_1 previsto ai punti 13 e 14;
15) prende atto che i ricorrenti si rilasciano sin da ora il consenso al rinnovo e al rilascio del passaporto ovvero di qualsiasi altro documento di identità valido per espatrio, per sé e per le minori, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con le figlie medesime;
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Stefania VENTURINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Massa Lombarda (RA) Via Gian Battista Bassi n.65, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) rappresentato e difeso dall' avv. Simona MORETTI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), Viale De Amicis n.34,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Dozza, il 16 luglio 2018. Dall'unione sono nate , il 28 maggio 2013, il 21 maggio 2015, e Per_1 Per_2 Per_3 il 2 dicembre 2016.
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti sia no comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RA) il 22 luglio 1978 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Dozza, il 16 luglio 2018, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 7 Parte I Ufficio 1 anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto già accade;
2) affida , e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di Per_1 Per_2 Persona_4 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) prende atto che le parti hanno concordato che la signora trasferirà la Pt_1 propria residenza altrove, unitamente alle tre figlie, entro e non oltre il mese di ottobre 2025, mentre il signor resterà ad abitare nella casa famigliare, già di sua Parte_2 proprietà esclusiva;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori:
pagina 2 di 5 - a week end alternati, dal venerdì sera al termine dell'allenamento (alle 19,00 circa) fino alla domenica sera alle 21:30 circa quando le riaccompagnerà presso la casa di residenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante la settimana il mercoledì dall'uscita dalle scuole e fino alla mattina successiva, riaccompagnandole a scuola e, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici/sportivi delle minori, anche in un'altra giornata infrasettimanale previo accordo con la madre;
- dividendole e alternandole equamente con la madre le vacanze natalizie e quelle pasquali, salvo diverso accordo;
- in estate e negli altri periodi di assenza dall'attività scolastica, al pari della madre, per due settimane, anche non consecutive da comunicarsi tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che quando le figlie saranno in vacanza in un qualunque luogo di villeggiatura con un genitore, l'altro dovrà essere messo in grado di comunicare telefonicamente con le stesse almeno una volta al giorno;
6) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di , e , la somma di 2100,00 Per_1 Per_2 Per_3 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che il padre e la madre contribuiscano rispettivamente nella misura del 60%
e del 40% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Bologna il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 5 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre percepirà il 100% dell'assegno unico universale per le tre figlie minori;
saranno poi nella esclusiva disponibilità della stessa tutti gli altri benefici erogati in favore delle minori;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che qualora l'ammontare dell'assegno unico universale erogato per le minori in misura pari a 809,70 euro su una base ISEE di circa 17.000,00 euro e determinato secondo le tabelle INPS 2025 subisca una diminuzione superiore al 40%, non per volontà e/o comportamenti riferiti o riferibili alle parti, le spese straordinarie per le tre figlie minori verranno corrisposte dal padre nella misura pari al 100%;
10) dispone che il signor provveda a corrispondere alla signora Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di 1.400,00 euro a titolo Pt_1 di mantenimento non avendo la stessa un'attività lavorativa poiché impegnata a tempo pieno ad accudire la casa e la propria famiglia così sacrificando, in accordo col marito, la propria capacità lavorativa e professionale;
11) prende atto che la signora 'impegna a reperire un'attività lavorativa Pt_1 adeguata alle sue capacità e compatibile con il menage familiare e la gestione delle figlie che risulta dagli accordi sottoscritti;
12) prende atto che il signor Parte_2
pagina 4 di 5 - s'impegna a corrispondere alla signora a somma di 6.000,00 euro, a Pt_1 mezzo bonifico bancario, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, a titolo di contributo per gli arredi che la stessa andrà ad acquistare per la nuova abitazione condotta in locazione per sé e per le figlie;
- a non chiedere alla moglie nessun conguaglio per l'autoveicolo nuovo alla stessa consegnato ed intestato, la quale se ne assumerà ogni costo di gestione e manutenzione futura, nessuna escluso;
13) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto di lasciare integri tutti gli arredi presenti nella casa famigliare ad esclusione dei beni personali di proprietà della signora che la stessa porterà con sé; Pt_1
14) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le condizioni economiche di cui al presente provvedimento avranno decorrenza dall'effettivo rilascio della casa famigliare da parte della signora e delle figlie, ad eccezione di quanto Pt_1 previsto ai punti 13 e 14;
15) prende atto che i ricorrenti si rilasciano sin da ora il consenso al rinnovo e al rilascio del passaporto ovvero di qualsiasi altro documento di identità valido per espatrio, per sé e per le minori, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con le figlie medesime;
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5