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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il GO dr.ssa Federica Martelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4838 dell'anno 2023
TRA
(C.F. con l'avv. PALUMBO Parte_1 P.IVA_1
CRISTIANO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ) con gli avv.ti MAZZU' MARINA e FAVAZZA ALDO CP_1 C.F._1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: Appalto
rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“in via istruttoria:
Pagina 1 • accogliere le istanze istruttorie tutte dedotte in atti per quanto non ammesse;
nel merito:
in via principale:
• revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2023 (RG
24633/2022), mandando assolta le da qualsivoglia richiesta, pretesa e Parte_1
domanda di parte avversa;
• accertare, in via incidentale, la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate sulle opere
subappaltate alla ditta convenuta ed il conseguente danno rappresentato dai costi necessari all'eliminazione
degli stessi;
• accertare, in via incidentale, il ritardo nell'esecuzione e consegna delle opere ed il conseguente
danno ulteriore, a tale titolo, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 CC;
CP_
• per l'effetto, ridurre proporzionalmente il corrispettivo richiesto dalla convenuta e/o
condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente ai vizi ed alle difformità e/o condannarla al
risarcimento del danno ulteriore per il ritardo nell'adempimento; in ogni caso, nei limiti dell'importo
ingiunto;
• compensare integralmente ogni eventuale credito residuo della con i crediti della CP_3
società esponente, accertati in forza dei titoli sopra indicati.
in ogni caso:
• per tutte le domande, con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge.”
Per parte convenuta in opposizione:
“ – in via principale e nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
inammissibile, illegittima, infondata, non provata e all'evidenza promossa a mero fine dilatorio e per
Pagina 2 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto . 1/2023 R.G. n. 24633/2022, emesso dal Tribunale di
Torino in data 2/01/2023;
- in subordine: dire tenuta e condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, al pagamento a favore di della somma di €. 8047,10 oltre interessi o di CP_1
quell'altra somma maggiore o minore dal Tribunale meglio ritenuta, per le causali esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 17.02.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1
(di seguito ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023, con cui
[...] Parte_1
il Tribunale di Torino, gli ingiungeva il pagamento, a favore di (di seguito ), titolare CP_1 CP_1
di omonima ditta individuale, della somma complessiva di € 8.047,10, oltre agli interessi come da domanda e spese del procedimento.
esponeva che, con contratto di subappalto del 16.10.2021, la stessa subappaltava a Parte_1
l'esecuzione di alcune opere e lavorazioni relativi al cantiere “PERLA7”, sito in Orbassano (TO) CP_1
(doc. 1 ). Nello specifico veniva affidata la realizzazione del cappotto esterno come da Parte_1
indicazioni di cui all'art. 1 del contratto suddetto.
L'art. 7 di detto contratto prevedeva l'ultimazione delle opere entro il 17.12.2021 ed era pattuita una penale nel caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori;
tuttavia, le lavorazioni venivano terminate solo nel mese di agosto 2022 e i ponteggi rimossi in data 3.08.2022 (palazzina B) ed il 19.09.2022 (palazzina A) (doc. 2
[...]
). Pt_1
La società esponente corrispondeva a la somma complessiva di € 74.509,52, riservando il CP_1
pagamento del residuo (€ 8.047,10), all'esito di opportune verifiche circa la corretta esecuzione delle opere.
Tuttavia, all'esito delle verifiche LE MERIDIEN accertava e denunciava tempestivamente la presenza di vizi nelle opere commissionate e tratteneva pertanto il pagamento dell'importo richiesto a saldo.
Pagina 3 riconosceva almeno in parte i vizi, tuttavia non si dimostrava disponibile a porvi rimedio. Dopo CP_1
alcune occasioni di discussione, inviava a formale comunicazione in data Parte_1 CP_1
23.11.2022 (che non riceveva) denunciando la presenza di gravi vizi nelle lavorazioni appaltate. CP_1
inviava formale diffida in data 30.11.2022 per ottenere il saldo relativo alla fattura del 1.8.2022, CP_1
cui seguiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta del 11.05.2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree, sottolineava che i lavori erano stati iniziati in ritardo, e di conseguenza ultimati in ritardo rispetto al termine pattuito, per motivi inerenti la società committente, tanto che non era mai stata avanzata dalla stessa alcuna richiesta di pagamento della penale pattuita per il ritardo, inoltre nessun vizio era riscontrabile nelle opere eseguite ed in ogni caso eccepiva la decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
per non aver denunciato nei termini tali pretesi vizi, mai riconosciuti dall'appaltante e Parte_1
comunque solo estetici, come dichiarato espressamente da parte opponente.
All'udienza di prima comparizione del 13.06.2023, il Giudice invitava le parti a valutare un accordo transattivo, rinviando la causa al 13.07.2023. In occasione di tale udienza, , comparso CP_1
personalmente, si dichiarava non disponibile ad addivenire ad un accordo. I legali delle parti insistevano nelle rispettive eccezioni e deduzioni e chiedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., che venivano concessi ed il Giudice rinviava la causa al 11.12.2023 previo deposito di note scritte, con cui i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie.
Con ordinanza del 7.1.2024 il Giudice ammetteva parte delle prove orali richieste dalle parti, rinviando la causa al 26.03.2024 e delegando al GOP dott.ssa Federica Martelli all'espletamento dell'attività istruttoria.
Durante l'udienza del 26.3.2024 venivano escussi alcuni testimoni ed il Giudice si riservava circa la reiterata istanza di parte attrice relativa all'ammissione delle prove precedentemente non ammesse.
Con ordinanza del 29.3.2024, il Giudice confermava il contenuto della precedente ordinanza istruttoria ed ammetteva la sola prova contraria, fissando per tale incombente l'udienza del 7.05.2024 poi rinviata al
21.05.2024 a causa di un problema tecnico relativo alle trasmissioni di cancelleria.
Pagina 4 Con decreto in data 7 maggio 2024 il GOP dott.ssa Federica Martelli veniva delegato alla decisione della causa.
Con ordinanza del 4.6.2024 il Giudice disponeva CTU, rinviando la causa al 12.11.2024, previo deposito di note scritte, con cui l'attore opponente denunciava “severe criticità” della CTU e domandava la rinnovazione delle indagini, ovvero la sostituzione del CTU.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione respingeva le predette istanze e fissava udienza al
17.12.2024, nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
I legali delle parti depositavano nel termine concesso le note di trattazione scritta con le quali precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, depositate nei termini da entrambe le parti.
***
E' pacifico e provato per tabulas, oltre che mai contestato, che tra le parti sia intercorso un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione del cappotto esterno presso il cantiere “PERLA 7” sito in
Orbassano (TO), come meglio dettagliato nel preventivo e nell'art. 2 del suddetto contratto (doc. 1
ATTORE/CONEVNUTO).
E' altresì pacifico che la ditta convenuta abbia eseguito i lavori su due palazzine, iniziando i lavori dalla palazzina denominata “B” e successivamente sulla palazzina denominata “A”.
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con
l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà
veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006;
Pagina 5 Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Con specifico riguardo ai vizi o difformità dei servizi oggetto di appalto, la S.C. ha precisato che in tutti i casi in cui “venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base
ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi
stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità”
(Cass. Un. n. 11748/2019; Cass. 22783/2020; Cass. 3587/2021; Cass. n. 9960/2022).
Nel caso in esame, la società opponente ha contestato la pretesa creditoria di eccependo CP_1
l'inadempimento di quest'ultima relativamente al contratto sottoscritto tra le parti, per aver consegnato beni che presentavano gravi vizi e che non erano conformi alla regola dell'arte.
Di conseguenza, grava sull'opponente, che ha eccepito l'altrui inesatto adempimento della prestazione l'onere di provare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati nonché il ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto del contratto e l'applicabilità della penale concordata.
Di contro grava sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) provare di aver correttamente eseguito la prestazione dedotta in contratto.
Quanto al termine di ultimazione dei lavori è provato documentalmente che l'inizio lavori avvenne con ritardo rispetto a quanto concordato in contratto, dal momento che il committente inviava a solo in CP_1
data 6.12.2021 la specifica dei lavori da eseguire (doc. 4 ). Non era dunque possibile, Parte_2
ricevendo la specifica solo il 6.12.2021, che il subappaltatore terminasse i lavori entro il 17.12.2021 (data pattuita in contratto), dal momento che l'inizio lavori era stato posticipato di almeno 36 giorni (dal 2
novembre data concordata per inizio lavori al 6 dicembre data di invio delle specifiche) mancando le specifiche tecniche da inviarsi da parte del committente/appaltatore.
Quanto alla penale, il cui pagamento non era mai stato richiesto dall'opponente, si deve altresì rilevare che la stessa ai sensi dell'art. 7 del contratto di subappalto sarebbe stata nulla “nel momento in cui l'appaltatore
[...]
dovesse effettuare ritardi sui pagamenti concordati” che dovevano avvenire ai sensi dell'art. 5, Pt_1
ovvero “SAL a presentazione fattura” e che non potevano essere bloccati salvo “nel caso in cui il
Pagina 6 Subappaltatore manchi di consegnare in tempi utili la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000”. Avendo il committente appaltatore ritardato il pagamento del saldo della fattura che ha dato origine al procedimento monitorio, la penale è dunque da ritenersi nulla e l'opponente, pur invocando l'applicazione dell'art. 1460 c.c. è decaduto dal diritto al pagamento della penale.
Quanto alla denuncia dei vizi, è provato, con allegazioni documentali (doc. 2 ) della stessa Parte_1
parte attrice, che i ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere siano stati rimossi per la palazzina “A” in data 3.8.2022, per la palazzina “B” in data 19.9.2022 e che i vizi fossero riscontrabili solo una volta tolti i ponteggi (come confermato dal Teste “I vizi e difformità che lamenta sono visibili Tes_1 Pt_3
solo a ponteggio smontato, sarebbe complesso poterli vedere prima dello smontaggio”)
Dalle prove testimoniali assunte viene confermato che un ponteggio veniva smontato ai primi di agosto 2022
e il secondo ponteggio veniva smontato a metà settembre ( “Il ponteggio della palazzina CP_4
B è stato smontato il 3 agosto”; “Il ponteggio della palazzina A è stato smontato il 19 settembre”;
[...]
“stavamo chiudendo l'ufficio per le vacanze erano i primi di agosto2. Pt_4
Va, pertanto, esaminata la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente e volta a paralizzare integralmente la pretesa creditoria di , tramite l'analisi e l'accertamento della CP_1
sussistenza dei vizi lamentati e della loro denuncia nei termini di legge.
Nella denuncia formale del 23.11.2022 postula l'esistenza di difetti e vizi tanto gravi da Parte_1
rendere l'opera inadatta alla propria destinazione, nell'opposizione reitera questa posizione.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
Pagina 7 Quanto ai presupposti applicativi, si osserva che per “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.
si intende ogni deficienza o alterazione che intacchi in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. 27315/2017, Cass. 456/2016, Cass. 84/2013 e Cass. 20644/2013: “In
tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non
si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in
qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e
funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile”).
In particolare, l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel senso di ritenere “gravi” quei difetti di costruzione che consistono in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina, incidano negativamente in modo considerevole sul godimento dell'immobile
(cfr. Cass. n.19868/2009; n. 2007/2011).
Secondo tale interpretazione, l'art. 1669 c.c. include tra i difetti di cui il costruttore, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono tenuti a rispondere in solido anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità,
totale o parziale dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”. Ai sensi della citata norma, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva né è, perciò, esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
La S.C. ha, infatti, costantemente spiegato che “configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669
c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con
materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori
dell'opera, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da
comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo
eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (cfr. Cass. n. 22093/2019; Sez. Un. n. 7756/2017;
Cass. n. 20644/2013; n. 84/2013; n. 9119/2012 n. 19868/2009).
Pagina 8 In altri termini, costituiscono gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive che riguardano elementi secondari e accessori purché comportino un apprezzabile danno alla funzione economica dell'immobile e anche se eliminabili con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.
Spetta dunque al giudice di merito stabilire se i difetti costruttivi lamentati ricadano nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. accertando se le caratteristiche dei difetti, pur afferendo ad elementi secondari e accessori,
siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (cfr. Cass. n. 24230/2018).
Nel caso di specie, le opere realizzate da non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 1669 CP_1
c.c.
Ed infatti, i vizi denunziati da parte opponente, benchè dalla stessa dichiarati gravi, per stessa dichiarazione di (pag. 6 CTU e verbale allegato), altro non sono che vizi estetici, che nulla hanno a che Parte_1
fare con la funzione che i lavori appaltati erano chiamati ad assumere (maggiore efficienza energetica dell'edificio) e di certo non pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima né pregiudicano la funzionalità o il godimento dell'immobile.
Tanto meno ne hanno pregiudicato il valore, essendo emerso dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese dall'opponente durante i lavori peritali, che gli immobili son stati tutti venduti, senza alcun deprezzamento
(pag. 6 CTU)
La dichiarazione resa da durante le sessioni di CTU, sfavorevole alla propria posizione, ha Parte_1
valore di dichiarazione confessoria stragiudiziale e come tale è valutata dal giudice, come statuito dalla
Suprema Corte: “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa
valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735 c.c., alle dichiarazioni confessorie, stragiudiziali, fatte
al terzo” (Cassazione Civile Ordinanza n. 24468 dep. 04/11/2020).
Valutata la impossibilità di invocare la garanzia di cui all'art 1669 c.c., si deve valutare se il committente possa essere garantito ai sensi dell'art. 1667 c.c. a norma del quale “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le
difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in
Pagina 9 malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se
li ha occultati”
Sotto tale profilo, nel caso di specie, va preliminarmente osservato che a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente emerge dagli atti e dalle testimonianze quanto segue.
L'opponente dichiara che l'esistenza dei vii lamentati è stata verificata solo una volta smontati i ponteggi,
pertanto, dal 4 agosto 2022 per la palazzina “B” e dal 20 settembre 2022 per la palazzina “A”. I vizi lamentati dall'opponente erano i medesimi su entrambe le palazzine. La fattura emessa da in data CP_1
5.8.2022 seguiva, come da intese, il SAL n. 4 relativo ai lavori effettuati nel mese di luglio, inviato, senza riserva alcuna relativa ai lavori, dal Geom, a in data 2 agosto 2022 (docc. 3 e 4 Tes_1 CP_1
OPPOSTO). La fattura seguiva anche l'ultimo giorno di lavoro di presso il cantiere (in data CP_1
4.8.22), come documentato dal giornale lavori (doc. 2 OPPONENTE). In quest'ultimo giorno , CP_1
oltre ad occuparsi delle tacconature del ponteggio della palazzina “A”, ripuliva come confermato dai testi i davanzali della palazzina “A” e rifiniva alcune cose relative alla palazzina “B”. A parte queste rifiniture
“lasciate indietro” non vi è prova che venissero richiesti ulteriori interventi a . CP_1
Ed infatti non rileva dagli atti di causa alcuna denuncia formale che abbia inviato a Parte_1
avente ad oggetto i lamentati vizi, quanto meno fino alla comunicazione del 23.11.2022, con cui il CP_1
legale di chiedeva a di voler “provvedere a rimuovere a proprie spese i vizi e Parte_1 CP_1
difformità denunciati”. Tale comunicazione, inviata via pec, non giungeva a , che aveva cessato CP_1
l'attività in data 29.9.2022 e la cui pec non era più attiva. Quasi contemporaneamente, , senza CP_1
conoscere la comunicazione di , inviava la diffida volta ad ottenere il pagamento del saldo Parte_1
dei lavori.
La denuncia formale di cui sopra è da ritenersi tardiva, poiché se i vizi erano riscontrabili solo una volta smontati i ponteggi (come dichiarato da parte opponente) e se gli stessi venivano riscontrati
Pagina 10 nell'immediatezza dello smontaggio, come rileva dalla documentazione allegata e dalle testimonianze rese,
essa era stata inviata in ritardo rispetto al termine dei 60 gg. di cui all'art. 1667 c.c., un ritardo di pochi giorni in relazione ai vizi che parte opponente rilevava sulla palazzina “A” (ponteggio smontato il 19.9.2022), un ritardo più considerevole in relazione ai vizi che parte opponente rilevava sulla palazzina “B” (ponteggio smontato il 3.8.2022).
La denuncia dei vizi contenuta in tale comunicazione è da considerarsi in ogni caso eccessivamente generica e non circostanziata per essere ritenuta valida ai fini dell'accesso alla garanzia richiesta. La Corte di
Cassazione ha affermato che la denuncia dei vizi anche se non deve necessariamente essere analitica, deve comunque contenere una sintetica indicazione dei difetti in modo da poterli accertare anche in un momento successivo, non ritenendo sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell'appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno all'eliminazione dei difetti (Cass II civ. sent. 12.11.2013 n. 25433)
Neppure dalle testimonianze assunte è emerso con chiarezza se la denuncia di tali vizi, definiti gravi nella comunicazione del 23.11.2022, fosse stata prima di allora effettuata. I testimoni sentiti non hanno chiarito,
riferendo fatti de relato se, nel corso delle telefonate e degli incontri presso il cantiere, argomento delle conversazioni sia mai stata concretamente la contestazione o la denuncia di qualche vizio riscontrato nei lavori svolti da . CP_1
Neppure ciò sarebbe potuto emergere dai capi di prova non ammessi di parte attrice in opposizione, dal momento che quanto contenuto nei capi 1, 2, 9, 15, 16 era già oggetto di prova documentale;
il capo 5 era attinente a circostanze negative, pertanto non ammissibile;
il capo 8 era del tutto irrilevante ai fini della prova sul pruno e comunque attinente a circostanze negative.
In conclusione, l'unico documento da cui risulta una contestazione, per quanto estremamente generica, di presunti difetti dell'opera, è costituito dalla missiva del 23.11.2022 (doc. 8 ) che, tuttavia, Parte_1
appare tardiva essendo emerso dall'istruttoria, anche orale espletata, che i lavori sono stati completati certamente in data antecedente il 4 agosto: non ha infatti più lavorato presso il cantiere ed i lavori CP_1
Pagina 11 erano stati accettati senza riserve a seguito dell'emissione del (SAL n. 4 sopra citato). E' infatti emerso dall'istruttoria orale che il Geom, si occupasse della redazione dei SAL, che tuttavia venivano Tes_1
condivisi con prima di essere inviati ai diretti interessati. (Teste “ero io che Parte_1 Tes_1
facevo le misurazioni per l'emissione dei SAL. Prima delle misurazioni parlo sempre con il sig. e Pt_3
poi i dati vengono inoltrati (da me o dall'ufficio) ai diretti interessati”.
Tuttavia, anche laddove si riconoscesse che la denuncia dei vizi fosse stata effettuata nei termini di legge
(per quanto, lo si ripete, tardiva e generica quella formale del 23.11.2022 e non provata quella verbale che parte attrice assume antecedente), laddove dunque si potesse affermare operante la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. a favore di parte attrice, si dovrebbe valutare la concreta esistenza di tali vizi e la loro capacità di produrre un danno per la parte opponente.
Per questo ci si è avvalsi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, dalla quale è emerso, per espressa dichiarazione del sig. , che i vizi lamentati dall'opponente erano attinenti esclusivamente di natura Parte_3
estetica e non inficiavano la prestazione energetica per cui erano stati effettuati, né che abbiano causato un deprezzamento dell'immobile. Il CTU, verificato lo stato dei luoghi ha inteso non dover applicare le norme
UNI ed ha verificato che la finitura delle opere non presenta non presenta caratteristiche e gravità tali da
giustificare l'esistenza dei vizi lamentati, neppure se paragonate ad altre opere dello stesso tipo realizzate presso altri cantieri. Pertanto, le opere effettuate da;
secondo il CTU, non necessitano di alcun CP_1
rifacimento né ripristino. Nelle conclusioni, il CTU così riassume: “
1. Lo stato dei luoghi è ripreso dalle foto
prodotte (allegato n.3) e riguarda lo strato di finitura esterna del cappotto termico per il quale parte
opponente si limita a denunciare un vizio estetico;
2. Le norme UNI citate nella relazione dell'ing. CP_5
hanno valore di regola tecnica volontaria e non sono vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Lo stato di
finitura del cappotto termico non presenta caratteristiche e gravità tali da giustificare l'esistenza dei vizi
lamentati;
3. Il rivestimento di cui trattasi è conforme alle caratteristiche e qualità dei numerosi analoghi
interventi realizzati in questi ultimi anni anche a seguito del così detto superbonus;
4. L'opera contestata
non ha necessità di opere di rifacimento o ripristino in quanto le irregolarità presenti sono accettabili ed
Pagina 12 irrilevanti sotto il profilo estetico e non hanno comportato conseguenze. In mancanza di vizi rilevati non si è
proceduto alla valutazione degli stessi.”
Nonostante i rilievi di parte opponente alla CTU, si ritiene che la perizia sia considerarsi corretta e valida,
predisposta sulla base di un metodo anch'esso da ritenersi valido e mai contestato dall'opponente se non una volta conclusa la CTU. Le conclusioni cui è giunto il CTU si ritengono pertanto corrette.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ontro ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1/2023, emesso dal Tribunale
di Torino il 26.1.2017 e depositato il 30.1.2017
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso sulle spese
[...]
generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU, come precedentemente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
Torino, 10 febbraio 2025
Il GOP
dott.ssa Federica Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il GO dr.ssa Federica Martelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4838 dell'anno 2023
TRA
(C.F. con l'avv. PALUMBO Parte_1 P.IVA_1
CRISTIANO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ) con gli avv.ti MAZZU' MARINA e FAVAZZA ALDO CP_1 C.F._1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: Appalto
rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“in via istruttoria:
Pagina 1 • accogliere le istanze istruttorie tutte dedotte in atti per quanto non ammesse;
nel merito:
in via principale:
• revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2023 (RG
24633/2022), mandando assolta le da qualsivoglia richiesta, pretesa e Parte_1
domanda di parte avversa;
• accertare, in via incidentale, la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate sulle opere
subappaltate alla ditta convenuta ed il conseguente danno rappresentato dai costi necessari all'eliminazione
degli stessi;
• accertare, in via incidentale, il ritardo nell'esecuzione e consegna delle opere ed il conseguente
danno ulteriore, a tale titolo, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 CC;
CP_
• per l'effetto, ridurre proporzionalmente il corrispettivo richiesto dalla convenuta e/o
condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente ai vizi ed alle difformità e/o condannarla al
risarcimento del danno ulteriore per il ritardo nell'adempimento; in ogni caso, nei limiti dell'importo
ingiunto;
• compensare integralmente ogni eventuale credito residuo della con i crediti della CP_3
società esponente, accertati in forza dei titoli sopra indicati.
in ogni caso:
• per tutte le domande, con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge.”
Per parte convenuta in opposizione:
“ – in via principale e nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
inammissibile, illegittima, infondata, non provata e all'evidenza promossa a mero fine dilatorio e per
Pagina 2 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto . 1/2023 R.G. n. 24633/2022, emesso dal Tribunale di
Torino in data 2/01/2023;
- in subordine: dire tenuta e condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, al pagamento a favore di della somma di €. 8047,10 oltre interessi o di CP_1
quell'altra somma maggiore o minore dal Tribunale meglio ritenuta, per le causali esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 17.02.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1
(di seguito ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023, con cui
[...] Parte_1
il Tribunale di Torino, gli ingiungeva il pagamento, a favore di (di seguito ), titolare CP_1 CP_1
di omonima ditta individuale, della somma complessiva di € 8.047,10, oltre agli interessi come da domanda e spese del procedimento.
esponeva che, con contratto di subappalto del 16.10.2021, la stessa subappaltava a Parte_1
l'esecuzione di alcune opere e lavorazioni relativi al cantiere “PERLA7”, sito in Orbassano (TO) CP_1
(doc. 1 ). Nello specifico veniva affidata la realizzazione del cappotto esterno come da Parte_1
indicazioni di cui all'art. 1 del contratto suddetto.
L'art. 7 di detto contratto prevedeva l'ultimazione delle opere entro il 17.12.2021 ed era pattuita una penale nel caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori;
tuttavia, le lavorazioni venivano terminate solo nel mese di agosto 2022 e i ponteggi rimossi in data 3.08.2022 (palazzina B) ed il 19.09.2022 (palazzina A) (doc. 2
[...]
). Pt_1
La società esponente corrispondeva a la somma complessiva di € 74.509,52, riservando il CP_1
pagamento del residuo (€ 8.047,10), all'esito di opportune verifiche circa la corretta esecuzione delle opere.
Tuttavia, all'esito delle verifiche LE MERIDIEN accertava e denunciava tempestivamente la presenza di vizi nelle opere commissionate e tratteneva pertanto il pagamento dell'importo richiesto a saldo.
Pagina 3 riconosceva almeno in parte i vizi, tuttavia non si dimostrava disponibile a porvi rimedio. Dopo CP_1
alcune occasioni di discussione, inviava a formale comunicazione in data Parte_1 CP_1
23.11.2022 (che non riceveva) denunciando la presenza di gravi vizi nelle lavorazioni appaltate. CP_1
inviava formale diffida in data 30.11.2022 per ottenere il saldo relativo alla fattura del 1.8.2022, CP_1
cui seguiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta del 11.05.2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree, sottolineava che i lavori erano stati iniziati in ritardo, e di conseguenza ultimati in ritardo rispetto al termine pattuito, per motivi inerenti la società committente, tanto che non era mai stata avanzata dalla stessa alcuna richiesta di pagamento della penale pattuita per il ritardo, inoltre nessun vizio era riscontrabile nelle opere eseguite ed in ogni caso eccepiva la decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
per non aver denunciato nei termini tali pretesi vizi, mai riconosciuti dall'appaltante e Parte_1
comunque solo estetici, come dichiarato espressamente da parte opponente.
All'udienza di prima comparizione del 13.06.2023, il Giudice invitava le parti a valutare un accordo transattivo, rinviando la causa al 13.07.2023. In occasione di tale udienza, , comparso CP_1
personalmente, si dichiarava non disponibile ad addivenire ad un accordo. I legali delle parti insistevano nelle rispettive eccezioni e deduzioni e chiedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., che venivano concessi ed il Giudice rinviava la causa al 11.12.2023 previo deposito di note scritte, con cui i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie.
Con ordinanza del 7.1.2024 il Giudice ammetteva parte delle prove orali richieste dalle parti, rinviando la causa al 26.03.2024 e delegando al GOP dott.ssa Federica Martelli all'espletamento dell'attività istruttoria.
Durante l'udienza del 26.3.2024 venivano escussi alcuni testimoni ed il Giudice si riservava circa la reiterata istanza di parte attrice relativa all'ammissione delle prove precedentemente non ammesse.
Con ordinanza del 29.3.2024, il Giudice confermava il contenuto della precedente ordinanza istruttoria ed ammetteva la sola prova contraria, fissando per tale incombente l'udienza del 7.05.2024 poi rinviata al
21.05.2024 a causa di un problema tecnico relativo alle trasmissioni di cancelleria.
Pagina 4 Con decreto in data 7 maggio 2024 il GOP dott.ssa Federica Martelli veniva delegato alla decisione della causa.
Con ordinanza del 4.6.2024 il Giudice disponeva CTU, rinviando la causa al 12.11.2024, previo deposito di note scritte, con cui l'attore opponente denunciava “severe criticità” della CTU e domandava la rinnovazione delle indagini, ovvero la sostituzione del CTU.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione respingeva le predette istanze e fissava udienza al
17.12.2024, nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
I legali delle parti depositavano nel termine concesso le note di trattazione scritta con le quali precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, depositate nei termini da entrambe le parti.
***
E' pacifico e provato per tabulas, oltre che mai contestato, che tra le parti sia intercorso un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione del cappotto esterno presso il cantiere “PERLA 7” sito in
Orbassano (TO), come meglio dettagliato nel preventivo e nell'art. 2 del suddetto contratto (doc. 1
ATTORE/CONEVNUTO).
E' altresì pacifico che la ditta convenuta abbia eseguito i lavori su due palazzine, iniziando i lavori dalla palazzina denominata “B” e successivamente sulla palazzina denominata “A”.
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con
l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà
veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006;
Pagina 5 Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Con specifico riguardo ai vizi o difformità dei servizi oggetto di appalto, la S.C. ha precisato che in tutti i casi in cui “venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base
ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi
stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità”
(Cass. Un. n. 11748/2019; Cass. 22783/2020; Cass. 3587/2021; Cass. n. 9960/2022).
Nel caso in esame, la società opponente ha contestato la pretesa creditoria di eccependo CP_1
l'inadempimento di quest'ultima relativamente al contratto sottoscritto tra le parti, per aver consegnato beni che presentavano gravi vizi e che non erano conformi alla regola dell'arte.
Di conseguenza, grava sull'opponente, che ha eccepito l'altrui inesatto adempimento della prestazione l'onere di provare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati nonché il ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto del contratto e l'applicabilità della penale concordata.
Di contro grava sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) provare di aver correttamente eseguito la prestazione dedotta in contratto.
Quanto al termine di ultimazione dei lavori è provato documentalmente che l'inizio lavori avvenne con ritardo rispetto a quanto concordato in contratto, dal momento che il committente inviava a solo in CP_1
data 6.12.2021 la specifica dei lavori da eseguire (doc. 4 ). Non era dunque possibile, Parte_2
ricevendo la specifica solo il 6.12.2021, che il subappaltatore terminasse i lavori entro il 17.12.2021 (data pattuita in contratto), dal momento che l'inizio lavori era stato posticipato di almeno 36 giorni (dal 2
novembre data concordata per inizio lavori al 6 dicembre data di invio delle specifiche) mancando le specifiche tecniche da inviarsi da parte del committente/appaltatore.
Quanto alla penale, il cui pagamento non era mai stato richiesto dall'opponente, si deve altresì rilevare che la stessa ai sensi dell'art. 7 del contratto di subappalto sarebbe stata nulla “nel momento in cui l'appaltatore
[...]
dovesse effettuare ritardi sui pagamenti concordati” che dovevano avvenire ai sensi dell'art. 5, Pt_1
ovvero “SAL a presentazione fattura” e che non potevano essere bloccati salvo “nel caso in cui il
Pagina 6 Subappaltatore manchi di consegnare in tempi utili la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000”. Avendo il committente appaltatore ritardato il pagamento del saldo della fattura che ha dato origine al procedimento monitorio, la penale è dunque da ritenersi nulla e l'opponente, pur invocando l'applicazione dell'art. 1460 c.c. è decaduto dal diritto al pagamento della penale.
Quanto alla denuncia dei vizi, è provato, con allegazioni documentali (doc. 2 ) della stessa Parte_1
parte attrice, che i ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere siano stati rimossi per la palazzina “A” in data 3.8.2022, per la palazzina “B” in data 19.9.2022 e che i vizi fossero riscontrabili solo una volta tolti i ponteggi (come confermato dal Teste “I vizi e difformità che lamenta sono visibili Tes_1 Pt_3
solo a ponteggio smontato, sarebbe complesso poterli vedere prima dello smontaggio”)
Dalle prove testimoniali assunte viene confermato che un ponteggio veniva smontato ai primi di agosto 2022
e il secondo ponteggio veniva smontato a metà settembre ( “Il ponteggio della palazzina CP_4
B è stato smontato il 3 agosto”; “Il ponteggio della palazzina A è stato smontato il 19 settembre”;
[...]
“stavamo chiudendo l'ufficio per le vacanze erano i primi di agosto2. Pt_4
Va, pertanto, esaminata la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente e volta a paralizzare integralmente la pretesa creditoria di , tramite l'analisi e l'accertamento della CP_1
sussistenza dei vizi lamentati e della loro denuncia nei termini di legge.
Nella denuncia formale del 23.11.2022 postula l'esistenza di difetti e vizi tanto gravi da Parte_1
rendere l'opera inadatta alla propria destinazione, nell'opposizione reitera questa posizione.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
Pagina 7 Quanto ai presupposti applicativi, si osserva che per “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.
si intende ogni deficienza o alterazione che intacchi in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. 27315/2017, Cass. 456/2016, Cass. 84/2013 e Cass. 20644/2013: “In
tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non
si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in
qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e
funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile”).
In particolare, l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel senso di ritenere “gravi” quei difetti di costruzione che consistono in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina, incidano negativamente in modo considerevole sul godimento dell'immobile
(cfr. Cass. n.19868/2009; n. 2007/2011).
Secondo tale interpretazione, l'art. 1669 c.c. include tra i difetti di cui il costruttore, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono tenuti a rispondere in solido anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità,
totale o parziale dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”. Ai sensi della citata norma, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva né è, perciò, esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
La S.C. ha, infatti, costantemente spiegato che “configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669
c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con
materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori
dell'opera, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da
comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo
eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (cfr. Cass. n. 22093/2019; Sez. Un. n. 7756/2017;
Cass. n. 20644/2013; n. 84/2013; n. 9119/2012 n. 19868/2009).
Pagina 8 In altri termini, costituiscono gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive che riguardano elementi secondari e accessori purché comportino un apprezzabile danno alla funzione economica dell'immobile e anche se eliminabili con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.
Spetta dunque al giudice di merito stabilire se i difetti costruttivi lamentati ricadano nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. accertando se le caratteristiche dei difetti, pur afferendo ad elementi secondari e accessori,
siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (cfr. Cass. n. 24230/2018).
Nel caso di specie, le opere realizzate da non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 1669 CP_1
c.c.
Ed infatti, i vizi denunziati da parte opponente, benchè dalla stessa dichiarati gravi, per stessa dichiarazione di (pag. 6 CTU e verbale allegato), altro non sono che vizi estetici, che nulla hanno a che Parte_1
fare con la funzione che i lavori appaltati erano chiamati ad assumere (maggiore efficienza energetica dell'edificio) e di certo non pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima né pregiudicano la funzionalità o il godimento dell'immobile.
Tanto meno ne hanno pregiudicato il valore, essendo emerso dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese dall'opponente durante i lavori peritali, che gli immobili son stati tutti venduti, senza alcun deprezzamento
(pag. 6 CTU)
La dichiarazione resa da durante le sessioni di CTU, sfavorevole alla propria posizione, ha Parte_1
valore di dichiarazione confessoria stragiudiziale e come tale è valutata dal giudice, come statuito dalla
Suprema Corte: “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa
valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735 c.c., alle dichiarazioni confessorie, stragiudiziali, fatte
al terzo” (Cassazione Civile Ordinanza n. 24468 dep. 04/11/2020).
Valutata la impossibilità di invocare la garanzia di cui all'art 1669 c.c., si deve valutare se il committente possa essere garantito ai sensi dell'art. 1667 c.c. a norma del quale “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le
difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in
Pagina 9 malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se
li ha occultati”
Sotto tale profilo, nel caso di specie, va preliminarmente osservato che a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente emerge dagli atti e dalle testimonianze quanto segue.
L'opponente dichiara che l'esistenza dei vii lamentati è stata verificata solo una volta smontati i ponteggi,
pertanto, dal 4 agosto 2022 per la palazzina “B” e dal 20 settembre 2022 per la palazzina “A”. I vizi lamentati dall'opponente erano i medesimi su entrambe le palazzine. La fattura emessa da in data CP_1
5.8.2022 seguiva, come da intese, il SAL n. 4 relativo ai lavori effettuati nel mese di luglio, inviato, senza riserva alcuna relativa ai lavori, dal Geom, a in data 2 agosto 2022 (docc. 3 e 4 Tes_1 CP_1
OPPOSTO). La fattura seguiva anche l'ultimo giorno di lavoro di presso il cantiere (in data CP_1
4.8.22), come documentato dal giornale lavori (doc. 2 OPPONENTE). In quest'ultimo giorno , CP_1
oltre ad occuparsi delle tacconature del ponteggio della palazzina “A”, ripuliva come confermato dai testi i davanzali della palazzina “A” e rifiniva alcune cose relative alla palazzina “B”. A parte queste rifiniture
“lasciate indietro” non vi è prova che venissero richiesti ulteriori interventi a . CP_1
Ed infatti non rileva dagli atti di causa alcuna denuncia formale che abbia inviato a Parte_1
avente ad oggetto i lamentati vizi, quanto meno fino alla comunicazione del 23.11.2022, con cui il CP_1
legale di chiedeva a di voler “provvedere a rimuovere a proprie spese i vizi e Parte_1 CP_1
difformità denunciati”. Tale comunicazione, inviata via pec, non giungeva a , che aveva cessato CP_1
l'attività in data 29.9.2022 e la cui pec non era più attiva. Quasi contemporaneamente, , senza CP_1
conoscere la comunicazione di , inviava la diffida volta ad ottenere il pagamento del saldo Parte_1
dei lavori.
La denuncia formale di cui sopra è da ritenersi tardiva, poiché se i vizi erano riscontrabili solo una volta smontati i ponteggi (come dichiarato da parte opponente) e se gli stessi venivano riscontrati
Pagina 10 nell'immediatezza dello smontaggio, come rileva dalla documentazione allegata e dalle testimonianze rese,
essa era stata inviata in ritardo rispetto al termine dei 60 gg. di cui all'art. 1667 c.c., un ritardo di pochi giorni in relazione ai vizi che parte opponente rilevava sulla palazzina “A” (ponteggio smontato il 19.9.2022), un ritardo più considerevole in relazione ai vizi che parte opponente rilevava sulla palazzina “B” (ponteggio smontato il 3.8.2022).
La denuncia dei vizi contenuta in tale comunicazione è da considerarsi in ogni caso eccessivamente generica e non circostanziata per essere ritenuta valida ai fini dell'accesso alla garanzia richiesta. La Corte di
Cassazione ha affermato che la denuncia dei vizi anche se non deve necessariamente essere analitica, deve comunque contenere una sintetica indicazione dei difetti in modo da poterli accertare anche in un momento successivo, non ritenendo sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell'appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno all'eliminazione dei difetti (Cass II civ. sent. 12.11.2013 n. 25433)
Neppure dalle testimonianze assunte è emerso con chiarezza se la denuncia di tali vizi, definiti gravi nella comunicazione del 23.11.2022, fosse stata prima di allora effettuata. I testimoni sentiti non hanno chiarito,
riferendo fatti de relato se, nel corso delle telefonate e degli incontri presso il cantiere, argomento delle conversazioni sia mai stata concretamente la contestazione o la denuncia di qualche vizio riscontrato nei lavori svolti da . CP_1
Neppure ciò sarebbe potuto emergere dai capi di prova non ammessi di parte attrice in opposizione, dal momento che quanto contenuto nei capi 1, 2, 9, 15, 16 era già oggetto di prova documentale;
il capo 5 era attinente a circostanze negative, pertanto non ammissibile;
il capo 8 era del tutto irrilevante ai fini della prova sul pruno e comunque attinente a circostanze negative.
In conclusione, l'unico documento da cui risulta una contestazione, per quanto estremamente generica, di presunti difetti dell'opera, è costituito dalla missiva del 23.11.2022 (doc. 8 ) che, tuttavia, Parte_1
appare tardiva essendo emerso dall'istruttoria, anche orale espletata, che i lavori sono stati completati certamente in data antecedente il 4 agosto: non ha infatti più lavorato presso il cantiere ed i lavori CP_1
Pagina 11 erano stati accettati senza riserve a seguito dell'emissione del (SAL n. 4 sopra citato). E' infatti emerso dall'istruttoria orale che il Geom, si occupasse della redazione dei SAL, che tuttavia venivano Tes_1
condivisi con prima di essere inviati ai diretti interessati. (Teste “ero io che Parte_1 Tes_1
facevo le misurazioni per l'emissione dei SAL. Prima delle misurazioni parlo sempre con il sig. e Pt_3
poi i dati vengono inoltrati (da me o dall'ufficio) ai diretti interessati”.
Tuttavia, anche laddove si riconoscesse che la denuncia dei vizi fosse stata effettuata nei termini di legge
(per quanto, lo si ripete, tardiva e generica quella formale del 23.11.2022 e non provata quella verbale che parte attrice assume antecedente), laddove dunque si potesse affermare operante la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. a favore di parte attrice, si dovrebbe valutare la concreta esistenza di tali vizi e la loro capacità di produrre un danno per la parte opponente.
Per questo ci si è avvalsi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, dalla quale è emerso, per espressa dichiarazione del sig. , che i vizi lamentati dall'opponente erano attinenti esclusivamente di natura Parte_3
estetica e non inficiavano la prestazione energetica per cui erano stati effettuati, né che abbiano causato un deprezzamento dell'immobile. Il CTU, verificato lo stato dei luoghi ha inteso non dover applicare le norme
UNI ed ha verificato che la finitura delle opere non presenta non presenta caratteristiche e gravità tali da
giustificare l'esistenza dei vizi lamentati, neppure se paragonate ad altre opere dello stesso tipo realizzate presso altri cantieri. Pertanto, le opere effettuate da;
secondo il CTU, non necessitano di alcun CP_1
rifacimento né ripristino. Nelle conclusioni, il CTU così riassume: “
1. Lo stato dei luoghi è ripreso dalle foto
prodotte (allegato n.3) e riguarda lo strato di finitura esterna del cappotto termico per il quale parte
opponente si limita a denunciare un vizio estetico;
2. Le norme UNI citate nella relazione dell'ing. CP_5
hanno valore di regola tecnica volontaria e non sono vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Lo stato di
finitura del cappotto termico non presenta caratteristiche e gravità tali da giustificare l'esistenza dei vizi
lamentati;
3. Il rivestimento di cui trattasi è conforme alle caratteristiche e qualità dei numerosi analoghi
interventi realizzati in questi ultimi anni anche a seguito del così detto superbonus;
4. L'opera contestata
non ha necessità di opere di rifacimento o ripristino in quanto le irregolarità presenti sono accettabili ed
Pagina 12 irrilevanti sotto il profilo estetico e non hanno comportato conseguenze. In mancanza di vizi rilevati non si è
proceduto alla valutazione degli stessi.”
Nonostante i rilievi di parte opponente alla CTU, si ritiene che la perizia sia considerarsi corretta e valida,
predisposta sulla base di un metodo anch'esso da ritenersi valido e mai contestato dall'opponente se non una volta conclusa la CTU. Le conclusioni cui è giunto il CTU si ritengono pertanto corrette.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ontro ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1/2023, emesso dal Tribunale
di Torino il 26.1.2017 e depositato il 30.1.2017
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso sulle spese
[...]
generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU, come precedentemente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
Torino, 10 febbraio 2025
Il GOP
dott.ssa Federica Martelli
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