Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennità espropriativa introdotto dall'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in legge n. 259/1992), un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del perfezionamento della vicenda ablativa, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità; ne' può invocarsi, nel senso dell'alternativa rilevanza della edificabilità "di fatto", la formulazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 504/1992, il quale proprio per la necessità di considerare entrambe le situazioni descritte dalla norma - ossia non solo quella principale (edificabilità legale), ma anche quella subordinata (edificabilità "di fatto") nei casi residui, sopra menzionati, in cui sia utilizzabile per apprezzare la natura dell'area - definisce, ai fini del pagamento dell'ICI, area fabbricabile sia quella qualificata tale dagli strumenti urbanistici, sia quella in possesso della edificabilità "di fatto": altrimenti consentendosi ai proprietari di aree aventi "possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità" nelle ipotesi residuali in cui i relativi indici sono sufficienti a determinare la destinazione edificabile, di sottrarsi al pagamento dell'imposta".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ STUDI REGGIO CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MO RA, ISPREDIL SPA-IST. PROMOZIONALE EDIL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 18182/00 proposto da:
MO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UNIVERSITÀ STUDI REGGIO CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
ISPREDIL SPA IST. PROMOZIONALE EDIL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 102/99 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato PANUCCIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
l'assorbimento del primo motivo, o il suo accoglimento, del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 30 giugno 1999 ha determinato in L..122.221.150 l'indennità di espropriazione dovuta dall'Università degli studi di Reggio Calabria a AN TO per l'espropriazione, pronunciata nel 1996, di un terreno di sua proprietà (fg. 70, part. 104, 1268,2121,2122) onde realizzare il primo lotto della facoltà di ingegneria e sistemare il vallone Borrace. Ha determinato altresì negli interessi legali annui su detta somma l'indennizzo dovuto per l'occupazione temporanea dell'immobile iniziata il 7 marzo 1991, osservando: a) che il soggetto obbligato al pagamento di entrambe le indennità era l'Università che aveva dato in concessione alla S.p.A. Ispredil soltanto la costruzione dell'opera pubblica e non anche i poteri e gli obblighi inerenti al procedimento ablativo in ogni caso compiuto in nome e per conto dello stesso;
b) che all'epoca del decreto ablativo i terreni ricadevano in zona omogenea F destinata dal P.R.G.
di quel comune ad aree per attrezzature scolastiche di grado superiore, nonché a verde pubblico e viabilità; c)che contrariamente all'interpretazione dell'art. 5 bis. 3 comma della legge 359/1992 recepita da questa Corte, l'edificabilità rilevante ai fini della stima dell'indennità è anche quella di fatto, collegata alle effettive caratteristiche dell'immobile, come dimostrano il successivo 5 comma che per la definizione dei criteri e dei requisiti dai quali desumerla rinvia al regolamento da emanare dal Ministero dei L.P.; l'art. 2 del d.lgs. 504/1992 che tali considera anche le aree caratterizzate dalle possibilità effettive di edificazione;
nonché la conformità di detta interpretazione anche all'art. 42 Costit. nell'apprezzare il valore di mercato del bene ed assicurare, quindi, la serietà del ristoro;
d)che pertanto tale edificabilità ricorreva nella fattispecie sia per la presenza di tutti gli elementi tradizionali indicati dalla giurisprudenza antecedente all'art. 5 bis, sia perché la stessa Università in precedenti contratti di cessione aveva attribuito a terreni omogenei destinazione edificatoria.
Per la cassazione della sentenza quest'ultima amministrazione ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste con controricorso la TO, formulando altresì ricorso incidentale per due motivi. L'Ispredil non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, l'Università, deducendo violazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ., nonché della legge 1137 del 1929, addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente interpretato la convenzione intercorsa con l'Ispredil che invece dimostra l'affidamento a quest'ultima dell'integrale attuazione di tutte le opere sia per la parte progettuale, che per gli aspetti esecutivi, investendola di tutti i compiti relativi e rendendola sostanzialmente l'alter ego di essa concedente: tenuta, peraltro, soltanto in via di rivalsa al rimborso delle anticipazioni erogate dal concessionario, e previa presentazione dei titoli giustificativi.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente enunciato il principio che l'individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento dell'indennità, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità medesima, promosso dall'espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed a quello di occupazione, in base alla persona o ente in cui favore ciascun provvedimento risulta adottato. E ciò anche nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione dell'opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l'espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro, aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 11158/1998;
6959/1997; sez. un. 6083/1994; 2741/1993; 6029/1991). Solo in questi ultimi casi, infatti, si verifica una situazione in cui legittimato a compiere l'attività con competenza propria sia un ente diverso da quello cui l'opera spetta, ovvero in cui un'attività sia compiuta nell'ambito di una competenza altrui, senza che il soggetto che la compia assuma la titolarità della posizione corrispondente;
e si determina di conseguenza una scissione non tra la responsabilità e l'attività, bensì tra quest'ultima e la titolarità della posizione: il che ricorre appunto (per quel che interessa) nell'ipotesi di provvedimento di concessione di un'opera pubblica e delle relative espropriazioni mediante delega dei relativi poteri con cui viene attuato il trasferimento di funzioni e potestà proprie dell'espropriante al concessionario. Il quale agisce perciò in nome proprio quale organo indiretto dell'amministrazione, e, pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica e restando sottoposto ai poteri di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione concedente, diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto espropriativo, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano ed il solo legittimato passivo nell'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione delle corrispondenti indennità.
E tuttavia, perché si abbia un simile effetto occorre un provvedimento di concessione traslativa, caratterizzata dal trasferimento al privato non della sola facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del provvedimento espropriativo ma anche di quella di compierli direttamente, in nome e per conto proprio, e in forza della delega di poteri a lui concessa;
che dunque non è invocabile nell'ipotesi in cui il concessionario o l'appaltatore si limitino all'esecuzione di attività preparatorie o successive degli atti ablatori (come la predisposizione dell'elenco degli espropriandi, dei verbali d'immissione in possesso, del prospetto delle indennità da corrispondere ai singoli espropriati, la materiale presa di possesso dell'immobile ecc. peraltro svolgendole in nome e per conto dell'amministrazione concedente. (Cass. 467/2000; 4323/1999;
1232/1995).
Proprio siffatta indagine sulla ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie è stata puntualmente compiuta dalla Corte di appello la quale ha accertato, per un verso che l'Università ricorrente si è avvalsa della concessione di opera pubblica prevista dall'art. l della legge 1137 del 1929 affidandone all'ISPREDIL la mera costruzione sia pure integrale, e perciò comprendente tutte le fasi, a cominciare dalla progettazione fino al completamento degli aspetti esecutivi. E, per altro verso, che nessun potere relativo alle espropriazioni al riguardo occorrenti è stato trasferito alla società neppure mediante la convenzione stipultata tra dette parti con cui quest'ultima è stata delegata esclusivamente al compimento di singoli atti della procedura ablativa sempre in nome e per conto dell'Università (pag. 8). La quale, come ha confermato la stessa amministrazione è il solo soggetto destinatario del decreto ablativo (pag. 5/6),sicché a nulla rilevano i rapporti interni tra dette parti in ordine al pagamento dei relativi indennizzi, essendo decisivo che l'Ispredil abbia agito sempre e soltanto come "alter ego" dell'amministrazione ricorrente (pag. 5 ricorso),in nome e per conto di questa: perciò stesso escludendosi la ricorrenza di una concessione (traslativa) in cui, invece, il concessionario agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività espropriativa: e proprio per tale ragione è, il solo responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa. Con il secondo motivo, l'Università, denunciando violazione dell'art. 5 bis si duole che la Corte di appello abbia disatteso la costante l'interpretazione della norma da parte di questa Corte secondo cui la destinazione edificabile di un terreno è ricavabile soltanto dalle previsioni degli strumenti urbanistici :interpretazione non contraddetta ne' dalla legge 504/1992 sull'ICI, ne' dal rinvio all'emanando regolamento del Ministero de L.P. applicabile soltanto nell'ipotesi di mancanza di strumenti urbanistici, ne', infine, dai precedenti contratti di cessione concernenti terreni ubicati nella stessa zona, stipulati sotto la vigenza della regola generale dell'art. 39 della legge 2359 del 18 65. Con il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per l'evidente rapporto di connessione, AN TO, deducendo violazione dello stesso art. 5 bis censura a sua volta la sentenza impugnata per aver trascurato che prima della variante di piano adottata dal Consiglio comunale di Reggio Calabria con delibera 106/1987 il terreno ricadeva in zona C del P.R.G. e possedeva quindi il requisito dell'edificabilità legale;
sicché eventuali vincoli a verde pubblico o a viabilità erano comunque destinati a decadere dopo la scadenza del termine massimo di 5 anni previsto dalla legge.
Il collegio ritiene fondata la censura dell'Università e del tutto inconsistente l'impugnazione incidentale.
L'art. 5 bis, 3 comma della legge 359 del 1992 per la valutazione del regime delle aree interessate dal procedimento ablativo, dispone che "si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".
Ora, una interpretazione meramente letterale della disposizione avrebbe comportato la retrodatazione della qualificazione dell'area oggetto dell'ablazione, al più tardi al momento della dichiarazione di p.u. dell'opera che è il provvedimento con cui in ogni caso è imposto il vincolo preordinato all'espropriazione, perciò impedendo la possibilità di valutare le modificazioni della disciplina urbanistica intervenute tra tale momento e quello della vicenda ablatoria vera e propria: ed esponendo la norma secondo la Corte Costituzionale (sent. 442/1993), ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.
È perciò prevalsa nella giurisprudenza della Consulta e di questa Corte Suprema, proprio al fine di non paralizzare oltre misura i proprietari e privarli dei vantaggi derivanti da una disciplina urbanistica più attuale e contestuale al procedimento ablativo, una interpretazione logico-sistematica in base alla quale con tale espressione la norma ha inteso, non già spostare il dato temporale da tener presente per la determinazione del valore del bene espropriato, ma solo riaffermare il principio della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini dell'accertamento del valore del bene;
e recepire il principio giurisprudenziale del tutto consolidato che richiede la ricognizione delle possibilità legali ed effettive di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablatoria piuttosto che a quello antecedente di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; del quale, peraltro non deve tenersi conto nella valutazione dell'immobile.
Siffatto momento è stato, quindi identificato in quello di adozione del decreto ablativo, ove si tratta di determinare l'indennità di espropriazione ed il procedimento è, perciò, ritualmente definito dal provvedimento sudetto (Cass. 15513/2001; 2474/2001; 425/2000;
5733/1999; sez. un. 818/1999); che rappresenta proprio il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per p.u.
Da qui la prima regola ormai del tutto pacifica nella giurisprudenza in ordine all'elemento temporale cui deve essere ancorata la valutazione dell'immobile per la determinazione dell'indennità di esproprio, che la norma ha cristallizzato al momento del verificarsi (e concludersi) della vicenda ablativa;
con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica del bene sia antecedente che successiva all'epoca del provvedimento che ne ha determinato autoritativamente il trasferimento della proprietà (Cass. 3873/2000; 15 marzo 1999 n. 2272;5 settembre 1998 n. 8826). Proprio a questi principi si è attenuta la Corte di appello la quale ha accertato senza alcuna contestazione al riguardo delle parti, che il decreto di esproprio è stato adottato con provvedimento del 20 gennaio 1996 (pag. 8 sent.e 9
controric.);sicché del tutto correttamente ha trascurato di considerare la situazione urbanistica del terreno antecedente all'anno 1987, in cui l'immobile ricadeva in zona C avente in forza dello strumento urbanistico del tempo, destinazione edificabile ed ha compiuto la ricognizione in base al P.R.G. di quel comune come modificato dalla delibera consiliare 106 del 30 novembre 1987, ancor vigente nel 1996, che all'epoca del decreto ablativo lo aveva invece escluso in zona omogenea F destinata ad attrezzature scolastiche di grado superiore che non consentiva interventi diversi da quelli di pubblico interesse ed ove non era di conseguenza consentita alcuna possibilità legale di edificazione (pag. 12).
E tuttavia, dopo tale puntuale accertamento che nessuna delle parti ha contestato neppure in questa sede di legittimità, la decisione impugnata ha riproposto l'interpretazione delle disposizioni del 3 e 4 comma dell'art. 5 bis per cui detta normativa non richieda per il riconoscimento del carattere edificatorio la somma dei due requisiti (possibilità legali e di fatto);e la congiunzione "e" abbia configurato due distinte ipotesi di edificabilità non suscettibili di influire reciprocamente, con le quali il legislatore ha dimostrato propensione per una cumulabilità di chances edificatorie, sostanzialmente recependo il criterio dell'edificabilità di fatto fino ad allora seguito dalla giurisprudenza.
Ma questa Corte, fin dalle prime interpretazioni della norma è stata fermissima nella considerazione congiunta delle "possibilità legali ed effettive di edificazione" e nel pretendere la necessaria concorrenza dei due requisiti riconoscendo, quindi, sul piano letterale alla particella "e" un valore cumulativo anziché disgiuntivo che lega ed armonizza le possibilità giuridiche con quelle effettive;
e su quello sistematico, la peculiarità del concetto di edificabilità adottato dalla norma che nega rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, esigendo che essa si armonizzi con quella legale: e così escludendo che debba procedersi ad un apprezzamento edificatorio de facto, parallelamente allo sfruttamento edilizio di aree prossime, quale prospettato dalla Corte di appello, posto che l'introduzione di una generale e incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, da parte della norma non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione.
Da ciò la conclusione, recentemente ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, della "prevalenza" e "sufficienza" del parametro della "edificabilità legale" ai fini della corrispondente qualificazione delle aree espropriate agli effetti indennitari e del rilievo "suppletivo" della edificabilità di fatto, utilizzabile soltanto nelle ipotesi, qui non ricorrenti, di aree comprese in comuni sprovvisti di piano ed ubicate fuori dal perimetro del centro edificato per le quali l'edificabilità può essere valutata solo in fatto, secondo gli indici eleborati dalla giurisprudenza;
ovvero dell'eventuale intervenuta decadenza di vincoli provvisori di inedificabilità (per inutile decorso del termine di cui all'art. 2 della legge 1187 del 1968),che comporta la riduzione delle aree su cui esse gravavano a superfici prive di disciplina urbanistica. (Cass. sez. un. 23 aprile 2001 172 e 173; sez. l^ 2 marzo 2001 n.3048; 9 giugno 2000 n. 7874;29 aprile 1999 n. 4300).Ed è proprio per la necessità di considerare entrambe le situazioni descritte dalla norma e, quindi, non solo quella principale (possibilità legali),ma anche quella subordinata (possibilità effettive) nei casi residui ora menzionati in cui sia utilizzabile per apprezzare la natura dell'area, che l'art. 2 del d.lgs. 504 del 1992, pur esso erroneamente inteso dalla sentenza impugnata, definisce ai fini del pagamento dell'ICI, area fabbricabile sia quella qualificata tale dagli strumenti urbanistici, sia quelle in possesso della ed. edificabilità di fatto: altrimenti consentendosi ai proprietari di aree aventi "possibilità effettive di edificazione determinati secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per p.u." nelle ipotesi residuali in cui i relativi indici sono sufficienti a determinarne la destinazione edificabile, di sottrarsi al pagamento dell'imposta (Cass. 11764/2001). D'altra parte, non è neppure esatto che siffatta interpretazione della norma secondo un criterio di prevalenza od autosufficienza della edificabilità legale rischia di provocare l'espulsione dello ius aedificandi dal nucleo essenziale della proprietà, in contrasto con gli art. 3 e 42 Costit. (pag. 18 sent.): in quanto la nuova disposizione legislativa, spostando sul primo dei due addendi indicati il baricentro del sistema di valutazione delle potenzialità edificatorie dei suoli, ha restituito agli strumenti della pianificazione urbanistica quel ruolo chiave nella conformazione del contenuto del diritto di proprietà che era stato delineato dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni 60 (sent. 6 del 1966; 55 e 56 del 1968); e conferito rilevanza primaria e decisiva alla ripartizione, da parte di detti strumenti, dell'intero territorio in zone con la precisazione di quelle destinate all'espansione e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili): con la quale le amministrazioni svolgono la funzione, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Consulta, di dare un ordine ed un'armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonché di disciplinare l'edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, fra i quali rientra, anzitutto l'individuazione e l'apposizione di vincoli non destinati alla singola espropriazione, bensì relativi al regime giuridico di tutti i beni aventi una determinata localizzazione o ricompresi nell'ambito di una determinata zona del Piano regolatore generale o del Programma di fabbricazione e, quindi, soggetti ad una preventiva conformazione, quale prevista proprio dall'art. 42 Costit. Da qui la ripetuta affermazione di questa Corte che non può essere classificata come "edificabile" un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità o alla quale attribuiscano destinazione agricola o non edificabile, perché in entrambi i casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione;
e l'indennità di espropriazione deve essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli art. 16 e segg. della legge 865 del 1971. Nè è sostenibile, infine, che la classificazione de(a zona in cui è ubicato il terreno espropriato da parte del P.R.G. di quel comune si traduca, come sembra ritenere la controricorrente, in un vincolo destinato all'espropriazione in relazione al quale il legislatore, col terzo comma della disposizione ora citata, ha voluto consacrare in norma il principio, ormai consolidatosi nella giurisprudenza, secondo cui nella stima dell'area espropriata non se ne deve tener conto, e cioè si deve totalmente prescindere da esso: in quanto detti vincoli discendono dalle specifiche prescrizioni (cfr. art. 2 della legge 1187 del 1968 cit.) riguardanti singoli immobili interessati alla realizzazione di opere pubbliche previste nel piano o da particolari disposizioni di legge (ovvero precisate in appositi provvedimenti amministrativi) e da effettuare nell'interesse della collettività; e, nell'ambito della programmazione e pianificazione urbanistica, intervengono in un momento logicamente successivo a quello della zonizzazione del territorio, perché corrispondente ad ulteriori vicende collegate all'emersione di nuovi e specifici interessi pubblici, variamente accertati. E trattandosi di imposizioni discrezionalmente fissate, comportanti, secondo la Corte Costituzionale (sent. 179/1999; 344/1995; 379/1994), come effetto pratico uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del contenuto del diritto di proprietà, ed in particolar modo, la esclusione o limitazione immediatamente operativa, delle possibilità edificatorie per determinati beni in vista dell'attuazione delle opere di utilità generale, i vincoli in questione, quale che ne sia il contenuto, poiché collegati esclusivamente alì insorgere di questi nuovi specifici interessi ed al procedimento ablativo volto a rendere concreta questa finalità, non sono ascrivibili al modo di essere della proprietà privata, così come preventivamente conformata dagli strumenti urbanistici. Per converso, la destinazione dell'area espropriata alla TO ad attrezzature scolastiche di grado superiore, discende dalla classificazione operatane dalla pianificazione in vigore al momento dell'esproprio, è stata perciò stabilita in via generale e preventiva per intere categorie di beni determinabili solo per caratteristiche di ubicazione ed è sorta in un momento anteriore (anno 1987) a quello del trasferimento coattivo all'amministrazione espropriante (anno 1996),sulla base dell'approvazione di specifica variante del piano regolatore da parte del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Ed il profilo o il fatto dell'ablazione non era oggetto di diretta considerazione da parte dello strumento urbanistico sudetto che con tale destinazione non ha attuato o previsto una sostituzione nella titolarità del diritto di proprietà relativamente agli immobili che ad essi venivano assoggettati e neppure la sottrazione di determinate facoltà inerenti al loro godimento per la realizzazione delle relative opere pubbliche, ma ha apprestato uno strumento ulteriore di conformazione della proprietà privata alla specifica funzione sociale che le è propria, ripartendo il territorio comunale in zone aventi ciascuna una peculiare destinazione e disciplina: disciplina che, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare decisiva per la classificazione dell'immobile TO, in quanto diretta a regolamentare l'attività edilizia dei privati in funzione delle diverse zone in cui detto territorio è stato suddiviso e, perciò, comportando la stessa l'insorgenza di limitazioni non destinate alla singola espropriazione, bensì relative al regime giuridico di tutti i beni aventi una determinata localizzazione o ricompresi nell'ambito di una determinata zona (Cass. sez. un. 173/2001 cit.;
sez. 1^ 6635/2002;
15114/2001; 11932/2001; 8655/2001; 2474/2001).
Assorbito, pertanto il secondo motivo del ricorso incidentale relativo alla riduzione del 40%, la sentenza impugnata che ha determinato le indennità disapplicando del tutto i principi fin qui esposti, va cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina che provvederà ad una nuova valutazione delle suddette indennità attenendosi a ciascuno di essi;
nonché a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003