Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7950
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Sentenza 21 maggio 2003

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Nel sistema di disciplina della stima dell'indennità espropriativa introdotto dall'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in legge n. 259/1992), un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del perfezionamento della vicenda ablativa, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità; ne' può invocarsi, nel senso dell'alternativa rilevanza della edificabilità "di fatto", la formulazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 504/1992, il quale proprio per la necessità di considerare entrambe le situazioni descritte dalla norma - ossia non solo quella principale (edificabilità legale), ma anche quella subordinata (edificabilità "di fatto") nei casi residui, sopra menzionati, in cui sia utilizzabile per apprezzare la natura dell'area - definisce, ai fini del pagamento dell'ICI, area fabbricabile sia quella qualificata tale dagli strumenti urbanistici, sia quella in possesso della edificabilità "di fatto": altrimenti consentendosi ai proprietari di aree aventi "possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità" nelle ipotesi residuali in cui i relativi indici sono sufficienti a determinare la destinazione edificabile, di sottrarsi al pagamento dell'imposta".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7950
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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