Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/06/2001, n. 8655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8655 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I REPUBBLICA ITALIANA G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D E 8655 LA CORTE SUPREMA DI CAS Z T Oggetto N E S SEZIONE TRIE TAR】 Tributaria E Composta dagli ll.mi trati: } Dott. Mario Presidente DELLI SCOLI R.G.N. 6867/00 Consigliere Cron.19753 Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI Bel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere C.C. Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio 105 n. M. TRI/OM NAPOLI, con ordinanza del 25/02/00, nella causa iscritta al n•6869/02 vertente tra AN EU;
II DD NAPOLI I UFF;
- non costituito in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 288 Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per -1- l'inammissibilità per la richiesta di -2- regolamento. C SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN AR, talvolta indicato in atti con il patronimico Marano, con ricorso del 19 luglio 1986, impugnò, a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636, dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, all'epoca operante, tre avvisi di accertamento con i quali il 1° Ufficio distrettuale II.DD. del capoluogo campano, in correlazione con la separatamente realizzata rettifica della dichiarazione di una AR CO & C. s.a. s., di cui egli era partecipe, gli aveva attribuito, per gli anni 1980, 1981 e 1982, redditi di partecipazione più consistenti di quelli da lui dichiarati. La commissione adita, con decisione n. 124/3/90 del 13 febbraio 1990, pronunciò sulle considerate impugnative statuendo che "il reddito del AR 0 6 7 per gli anni in contestazione si determina in base a quello che sarà definitivamente accertato a nome della società" summenzionata. Sull'appello dell'ufficio accertatore, la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con decisione del 29 maggio 28 giugno 1995, accolto il gravame, dispose la rimessione degli atti al primo giudice sul rilievo che questo, 3 invece di pronunciare nei sensi suesposti, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della decisione sul reddito della società predetta. A seguito delle esposte vicende, la Commissione provinciale di Napoli, cuitributaria la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, con ordinanza resa il 25 febbraio 2000, chiese d'ufficio il regolamento della competenza, osservando che il giudice dell'appello le aveva rimesso la causa "dopo essere stato investito della decisione da gravame dell'ufficio e successivamente ad una sentenza di merito sulla quale ai sensi dell'art. 59 d. lgs. 546/92 doveva decidere anch'ess nel merito", e non e r a D far regredire il processo in prime cure. Nessuno dei contendenti ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE L'istanza di regolamento è inammissibile. La sentenza del giudice dell'appello che, nella mancanza delle condizioni tassativamente previste dalla normativa giusprocessualistica, invece di pronunciare sul merito della vertenza devoluta alla sua cognizione, abbia rimesso la causa al primo giudice risulta affetta da errore, di attività, 4 eventualmente deducibile dalle parti con i mezzi di dall'ordinamento, impugnazione ad esse accordati nell'inerzia delle parti stesse, non legittima ma, 11 giudice di primo grado a proporre regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. (cfr., in terminis, per quanto concerne il diritto processuale comune, Cass. Sez. lav., sent. n. 3771 del 17.VIII.1977, id., sent. n. 4110 del 24.VI.1981). Il principio così enunciato deve aversi per applicabile anche nel sistema del contenzioso tributario quale risultante dal d.p.r. 26-X.1972 n. 636, da avere per operante nella situazione in argomento ratione temporis (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1093 del 5.II.1997), sicché, in presenza di una decisione della commissione tributaria di secondo grado che abbia' so la controversia alla commissione tributariarimesso di secondo grada che abbia rimesso la controversia alla commissione tributaria di primo grado nella mancata riscontrabilità di una delle ipotesi di 24, rimessione di cui all'art. comma 2, d.p.r. cit., non può ritenersi consentito alla seconda delle dette commissioni, ed alla commissione tributaria provinciale alla medesima subentrata ex 5 art. 72 d. lgs 31.XII.1992 n. 546, di sollevare conflitto di competenza. Attesa la natura del presente momento del giudizio, nel quale i contendenti, non costituiti, hanno un'identica posizione di partecipanti coatti, non va fatto luogo a pronuncia sulle spese (cfr., al riguardo, Cass. Sez. II civ., sent. n. 5396 del 2. VI. 1999).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Cributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2001.11.7 11 Relatore Il Presidente Lief with Fri zon Man, Velli Suscol ASSAZIONE A C Елісиноге R IL GANCELLIERE C1 O C Arnaldo Casano Oggi 25 GIU. 2007 E N DEPOSITA O I Z CANCELLIE A R hueld T S I G E R A D E T N E S E 6