Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41498
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art.599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.

La sentenza con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno autorizzata dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41498
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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