Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 2
Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art.599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.
La sentenza con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno autorizzata dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41498 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1286
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 7298/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC;
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 13.1.2004;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN SC impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, con provvedimento predibattimentale in camera di consiglio assunto de plano, ha dichiarato - "visti gli artt. 129, 598 e 469 c.p.p." - n.d.p. in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.
Denuncia violazione degli artt. 129, 598 e 469 c.p.p. per l'omissione di qualsiasi avviso con conseguente violazione del contraddittorio e nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., deducendo altresì la mancanza della motivazione sia in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado perché emessa da giudice (il Pretore) non più esistente al momento della pronuncia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, sia in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'insussistenza o non configurabilità del reato contestato.
Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Risulta per tabulas come la Corte di appello abbia adottato la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato omettendo gli adempimenti che avrebbero consentito alle parti, ai sensi dell'art. 469 e 127 c.p.p., di esprimere il consenso alla pronuncia di proscioglimento prima del dibattimento. Da tale omissione deriva, secondo l'insegnamento di questa Corte (sez. 4^, 28.2.1997, rv. 208525, Caleffi;
sez. 3^, 18.5.1998, rv. 211542, Agrifoglio;
sez. un., 19.12.2001, rv. 220555, PM in proc. Angelucci), una nullità assoluta di ordine generale perché incidente sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c e 179 c.p.p.). Rileva tuttavia il collegio come il procedimento adottato dalla Corte di appello di Caltanissetta per la dichiarazione della prescrizione sia affetto da un ancor più radicale vizio, in quanto l'iter disciplinato dall'art. 469 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza predibattimentale non è percorribile nel giudizio di secondo grado, come già ha avuto modo di precisare l'assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (sez. 3^, 29.5.2001, rv. 219595, Pennacchioli;
sez. 2^, 2 ottobre 2001, rv. 220271, Aiello;
sez. 1^, 27.1.2003, rv. 223448, Vitale;
sez. 6^, 13.11.2003, rv. 227944, Agresta;
sez. 3^, 14.11.2003, rv. 227638, Spinella;
contra, isolata, sez. 1^, 20.11.2003, rv. 226835, Poli). Inducono a tale conclusioni considerazioni di ordine letterale e sistematico.
La procedura eccezionale di cui all'art. 469 c.p.p. (che si conclude, nei casi tassativamente previsti, con la pronuncia di una sentenza significativamente definita "inappellabile"), non può infatti considerarsi richiamata dall'art. 598 c.p.p., che estende le norme sul giudizio di primo grado a quello di appello;
ed invero tale ultima disposizione contiene un'espressa clausola di salvezza (".. salvo quanto previsto dagli articoli seguenti") in favore della disciplina concernente le decisioni in camera di consiglio (art. 599) e gli atti preliminari al giudizio (art. 601), la quale mantiene dunque una sua marcata autonomia rispetto a quella della precedente fase del processo.
Il catalogo delle decisioni adottabili in camera di consiglio dal giudice dell'appello è dunque tassativo ed è contenuto nell'art. 599 c.p.p. che non contempla l'ipotesi di pronuncia della sentenza predibattimentale, in aderenza alla volontà del legislatore delegante il quale, nella direttiva n. 93, caratterizzata dalla specificità delle sue previsioni (tanto da essere definita "norma di dettaglio più che principio o criterio direttivo": Corte cost. n. 435/90), ha reso evidente la sua precisa intenzione di delimitare rigorosamente i casi di decisione sulle impugnazioni al di fuori della udienza pubblica, atteso che il giudizio di secondo grado è contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta e dunque non sussistono le esigenze di economia processuale presenti, invece, nel dibattimento di primo grado. Per completezza di ragionamento è necessario qui ribadire che una decisione de plano neppure è autorizzata dal tenore dell'art. 129 c.p.p., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità non vale a legittimare sempre e comunque una pronuncia di proscioglimento: come hanno precisato le sezioni unite nella sentenza 19.12.2001, rv 220555, PM in proc. Angelucci, il riferimento ad "ogni stato e grado del processo" contenuto nella disposizione de qua "deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi di appello e Cassazione, perché queste sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale dell'attuale processo (diversamente la questione poteva porsi in base all'art. 152 c.p.p. del 1930) la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza "allo stato degli" atti ex art. 129 c.p.p.". La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004