Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8612 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
LL AT
RI RE TE
PA OR
LO OL
SA AN
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8612/2026
Roma, li, 04/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 1568/2025 UP - 10/12/2025 R.G.N. 31509/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ OS nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO OL;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
lette la memoria contenente motivi aggiunti e quella contenente le conclusioni scritte presentate dall'Avv. PIETRO ROMEO, il quale, nell'interesse di OS UZ, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 ottobre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 15 settembre 2023 con la quale SA LA era stata condannata alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 605, secondo e terzo comma, cod. pen., perché, quale compagna convivente di ET CI, genitore affidatario dei minori ON IO e CE CI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privava della libertà personale i due minori, chiudendoli a chiave nella loro stanza, per lo più nelle ore notturne e in assenza del compagno, impedendo loro di uscirvi per raggiungere la cucina (essendo solita lasciarli digiuni per punirli) e il bagno, sì da costringerli a effettuare i bisogni fisiologici all'interno della stanza;
in Reggio Calabria dal marzo 2009 all'aprile 2012.
2. SA LA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, avv. Pietro Romeo, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6, CEDU, 47, 48, 49 e 50, Carta di Nizza, 2, 3, 24, 27, 101 e 111 Cost., 177, 178, 179, 190, 191, 192, 234, 238, 238-bis, 517, 518, 519, 521, 522, 546, 604 e 649 cod. proc. pen., 605, secondo e terzo comma, cod. pen. Le persone offese si sarebbero costituite parti civili nei confronti dell'imputata anche nel procedimento n. 2519/2012 RGNR, definito con sentenza n. 87/2020 del 14 gennaio 2020 del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al delitto previsto dall'art. 572 cod. pen., per fatti compresi tra il 2009 e l'aprile 2012; e nel corso di esso avrebbero reso una testimonianza protetta da cui sarebbe nata l'iscrizione dell'odierno procedimento, avente ad oggetto le condotte privative della libertà personale commesse nello stesso periodo. Nel frangente, il Tribunale avrebbe valutato <la vicenda storico-naturalistica»> nel suo complesso, pronunciandosi anche sulle condotte oggetto del presente procedimento, sicché tali condotte sarebbero rimaste assorbite nel delitto di maltrattamenti. Le sentenze del presente procedimento, dunque, avrebbero nuovamente vagliato fatti già oggetto del precedente giudizio, in violazione del divieto di bis in idem. Tali censure, formulate con l'atto di appello, non avrebbero trovato risposta da parte della Corte territoriale, che non avrebbe spiegato perché il Tribunale, nel primo procedimento, non si sia pronunciato sulla condotta nuova» di sequestro di persona.
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2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost., 187, 190, 192, 234, 238, 238-bis, 546, 603 e 604 cod. proc. pen., 605, secondo e terzo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa dedotta con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello. All'udienza del 12 maggio 2023, la difesa avrebbe chiesto di produrre copia del verbale dell'udienza monocratica del 14 gennaio 2020 e degli atti allegati (acquisiti nel procedimento n. 2519/2012 con il consenso delle parti), nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria nel proc. 161/2012 (da cui è scaturito il procedimento n. 2519/2012) e le SIT rese dalla persona offesa CE EN il 25 novembre 2012, in relazione ai fatti per i quali ET CI e l'imputata sono stati tratti a giudizio nel procedimento n. 2519/2012. E il Tribunale, in assenza di opposizione da parte del Pubblico ministero, ne avrebbe disposto l'acquisizione (v. trascrizione fonoregistrazioni, pagg. da 3 a 7, udienza del 12 maggio 2023), senza che siano stati verbalizzati il <<consenso inequivoco>> e la «formale acquisizione» o che il Tribunale abbia acquisito gli atti <<solo in visione». All'udienza del 16 giugno 2023, tuttavia, il Collegio avrebbe materialmente restituito gli atti alla Difesa senza procedere ad alcuna verbalizzazione, sicché all'udienza del 15 settembre 2023 la difesa avrebbe chiesto *la formale riacquisizione materiale al fascicolo di detti atti», cui avrebbe fatto seguito un'ordinanza di rigetto. In essa sarebbe stato riportato che «era stato acquisito soltanto il verbale di udienza del 14 gennaio 2020 e non anche i relativi allegati (acquisiti soltanto in visione) e rilevando il mancato consenso del Pubblico ministero all'acquisizione del suddetto verbale di s.i.t. di EN CE ...>. A fronte di specifici motivi di appello, la Corte reggina avrebbe respinto le deduzioni difensive escludendo la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e omettendo anche di acquisire formalmente gli atti allegati all'atto d'appello. La relativa motivazione sarebbe, però, illogica o apparente, travisando atti rilevanti (le trascrizioni delle fonoregistrazioni delle udienze del 12 maggio 2023 e del 16 giugno 2023 nonché i documenti di cui si discute e l'ordinanza collegiale del 15 settembre 2023), in violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost. e degli artt. 187, 191, 192, 234, 238, 238-bis, 603 e 604 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen o relativa ex art. 181, stesso codice. Pertanto, gli atti di cui era stata chiesta l'acquisizione, formatisi nel procedimento n. 2519/2012, erano stati acquisiti dal Collegio, ai sensi degli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., all'udienza del 12 maggio 2023 e la mancata formale verbalizzazione costituirebbe una svista materiale. Il Tribunale, dopo avere visionato gli atti, li avrebbe resi materialmente al difensore solo all'udienza del 16
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giugno 2023 senza fare verbalizzare alcunché. L'estromissione sarebbe stata illegittima e la mancata riacquisizione degli atti avrebbe leso il diritto di difesa poiché il Tribunale avrebbe omesso di utilizzarli per valutare l'attendibilità e credibilità delle persone offese. La Corte territoriale, dal canto suo, avrebbe trattenuto i documenti, senza disporne la restituzione alla difesa né l'estromissione dal fascicolo, sicché essa avrebbe dovuto utilizzarli per la decisione. Né la Corte spiegherebbe perché non abbia deciso sulla richiesta istruttoria della difesa prima della sentenza, abbia trattenuto i documenti allegati all'appello e non li abbia utilizzati, pur avendoli di fatto acquisiti e pur essendo gli stessi rilevanti.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., 187, 190, 192, 238, 238-bis e 546 cod. proc. pen., 605, secondo e terzo comma, cod. pen. quanto alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese, avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il quinto e il sesto motivo di appello. I Giudici di merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalle due persone offese siano attendibili, senza considerare che: nel procedimento n. 2519/2012, il Tribunale non avrebbe valutato documenti testimonianze a discarico, basandosi sulle sole testimonianze delle persone offese rese a distanza di sette anni dai fatti;
il 12 aprile 2012 le persone offese sarebbero state collocate in una comunità, date in affidamento a famiglie diverse e, infine, adottate dai coniugi EN;
nelle SIT del 25 novembre 2012, CE EN avrebbe attribuito all'imputata comportamenti sussumibili al più nell'eccesso normativo;
il fratello, nel 2012, aveva otto anni e non era mai stato sentito in forma protetta sui fatti prima di essere interrogato dal Tribunale, ma nelle relazioni del neuropsichiatra infantile sarebbe stata riferita la sua «sudditanza al fratello»>; dal settembre 2009 all'aprile 2012, i due bambini avevano vissuto in un piccolo paese e a pochi passi dalle abitazioni di parenti e amici, ai quali mai avrebbero riferito di maltrattamenti, i cui segni esteriori non sarebbero mai stati rilevati da alcun sanitario, mentre il neuropsichiatra infantile avrebbe riferito, a proposito di CE EN, della sua «ostilità verso le donne» e della necessità di essere collocato in una famiglia «senza figli»; che egli, nell'altro procedimento, avrebbe dichiarato che anche il padre lo maltrattava, che lo privava della libertà e che egli «sapeva» quel che accadeva;
il fratello avrebbe negato, in primo grado, di essere stato chiuso nel ripostiglio, smentendo il fratello;
la difesa di CI avrebbe chiesto al Tribunale per i minorenni di una perizia sul nucleo familiare, respinta genericamente. Tali elementi renderebbero manifesta l'inattendibilità e non credibilità delle due persone offese, le quali avrebbero avuto interesse a confermare quanto dichiarato nel precedente procedimento, posto che, diversamente, sarebbero incorsi in falsa testimonianza. Né si comprenderebbe perché le dichiarazioni di CE EN troverebbero conferma in quelle di
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MA CI e CO LA, posto che la prima avrebbe affermato che l'imputata accudiva i due bambini nel migliore dei modi e di non avere mai assistito a maltrattamenti, mentre la seconda, che avrebbe frequentato con assiduità la casa dell'imputata, si sarebbe dovuta accorgere di eventuali maltrattamenti, laddove l'affermazione secondo cui le porte erano «prive di maniglie» non dimostrerebbe che l'imputata aveva «volontariamente» chiuso in camera i minori. La teste OL NU, affidataria delle persone offese, avrebbe riferito quanto appreso da costoro, relazionando ogni circostanza ai servizi sociali ben prima del processo e anche in dibattimento, raccontando che CE le aveva raccontato di avere falsamente attribuito al compagno della madre condotte di reato ai danni del fratello e che a 18 anni avrebbe cacciato fuori di casa SA LA e ET CI e i loro figli. Né la Corte avrebbe considerato le relazioni dei neuropsichiatri infantili e gli atti del precedente motivo di ricorso, da cui avrebbe potuto cogliere la superficialità delle valutazioni relative alla presente vicenda in specie quanto alla testimonianza delle persone offese. In particolare, la Corte avrebbe sminuito l'episodio del «battesimo di CI EN L», che a detta delle due vittime avrebbe coinciso con il mutamento di atteggiamento dell'imputata, non considerando che esso era avvenuto il 5 luglio 2009 e che le persone offese erano andate a vivere a casa ET CI nel settembre 2009. I Giudici di merito non spiegherebbero perché le persone offese non avevano motivo di dire il falso a distanza di tempo dai fatti, né perché le prove a discarico non ne dimostrerebbero l'inattendibilità e non credibilità strutturale.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost., 187, 190, 192, 234, 238, 238-bis e 546 cod. proc. pen., 605, secondo e terzo comma, cod. pen., nonché la illogicità o apparenza della motivazione, poiché traviserebbe atti e testimonianze a discarico rilevanti e violerebbe gli artt. 187, 192 e 234 cod. proc. pen. La Corte territoriale non si confronterebbe con i motivi dal settimo all'undicesimo dell'atto di appello, con i quali era stato precisato che: CE EN aveva dichiarato, in primo grado, che le condotte di sequestro avvenivano tutti i giorni, di giorno e di notte», mentre nelle dichiarazioni del 26 marzo 2019 aveva dato una differente versione;
MA CI viveva a 50 metri dall'abitazione delle persone offese, come OL NU, anch'essa escussa nel primo procedimento insieme a CO LA;
ET CI era stato assolto *per non avere commesso il fatto», aveva detto che all'epoca lavorava *<saltuariamente» come cameriere e aveva descritto la casa al pari di CO LA e MA CI a proposito delle cd. «porte di cantiere»; la relazione della dott.ssa Maurini investiva anche il periodo in cui le persone offese erano state tolte alla madre e affidate a ET CI;
le «bugie» confessate da CE EN a OL NU erano quelle che ne avevano determinato la collocazione
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presso la casa di CI e LA;
MA CI aveva riferito che CE EN diceva sistematicamente bugie;
il neuropsichiatra infantile Conti aveva espresso un giudizio sulla personalità delle due persone offese in relazione ai fatti di maltrattamento. I Giudici di merito non avrebbero spiegato perché abbiano ritenuto le testimonianze a discarico non dirimenti ai fini del giudizio di attendibilità delle persone offese e, in particolare, perché le dichiarazioni di ET CI siano *significativamente contraddittorie», avendo descritto casa propria (negli stessi termini di CO LA, SA LA e MA CI) e avendo indicato che lavorava saltuariamente e in fasce orarie diverse, smentendo le persone offese, atteso che le condotte di sequestro non avrebbero potuto essere commesse con le modalità da esse indicate. Il fatto che CE NN abbia dato una versione differente non potrebbe essere spiegato con l'illogico riferimento a una presunta «<logicità soggettiva e temporale», tenuto conto di quanto invece riferito da MA CI e da CO LA, le cui dichiarazioni non sarebbero state comparate con quelle delle persone offese. MA CI, infatti, frequentava *quotidianamente» la casa, sicché errerebbe la Corte nell'affermare che ella non frequentava con costanza l'abitazione nelle fasce orarie indicate>>; e analogamente CO LA avrebbe la frequentato casa e sostituito la sorella in sua assenza, sicché la Corte territoriale avrebbe travisato le trascrizioni del presente procedimento e di quello di cui al n. 2519/2012. Quanto, poi, alla relazione del 29 gennaio 2014 a firma del dott. Conti, neuropsichiatra infantile, e della psicologa dott.ssa Cecilia Zoccali, disposta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria nel proc. 161/2012 V.G., essa avrebbe riportato una serie di problematiche comportamentali e psicologiche soprattutto in CE, che nella famiglia affidataria aveva messo in atto dinamiche relazionali distorte, riportando quanto era stato raccontato da OL NU, genitore affidatario, il cui contributo non sarebbe stato valutato ai fini dell'attendibilità e credibilità delle persone offese, atteso che la NU aveva riferito di <dinamiche psicologiche successive al trauma», illogicamente svalutando la circostanza che CE aveva <<ammesso di avere mentito». Né i Giudici di Merito spiegherebbero per quale motivo le testimonianze a discarico non dimostrino l'inattendibilità e non credibilità delle persone offese.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 6, CEDU, 47, 48, 49 e 50, Carta di Nizza, 2, 3, 24, 27, 101 e 111 Cost., 187, 190, 191, 192, 238, 238-bis, 546, 603, 604 e 649 cod. proc. pen. e 605, secondo e terzo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento della sentenza n. 87/2020 del 14 gennaio 2020, delle testimonianze rese dalle persone offese il 26 marzo 2019 nel procedimento n. 2519/2012 e nel presente procedimento il 10 febbraio 2023 e il
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12 maggio 2023 e alla svalutazione dei documenti e delle prove a discarico. I Giudici di merito non avrebbero valutato che: a) l'azione penale scaturiva dalle testimonianze delle persone offese nel procedimento per maltrattamenti in cui CE EN avrebbe dichiarato che la situazione era cambiata <<dal Battesimo di CI EN OL nel 2009» e che l'imputata aveva posto in essere ai danni suoi e del fratello <<diverse volte anche condotte privative della libertà di movimento ma per lo più di sera o di notte»; b) nel presente giudizio, egli avrebbe testimoniato che le condotte sarebbero avvenute «tutti i giorni e in qualsiasi orario della giornata»; c) il Tribunale, nell'altro procedimento, aveva annoverato le condotte di sequestro di persona nei maltrattamenti, così ritenendole in essi *<assorbite»; d) il Tribunale aveva delibato tali condotte, così ravvisando la propria competenza a decidere ed escludendo quella del Tribunale collegiale;
e) la sentenza n. 87/2020 del 14 gennaio 2020 era divenuta definitiva in quanto non appellata;
f) le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state contraddittorie e calunniatorie;
g) le dichiarazioni rese dalle persone offese nel procedimento n. 2519/2012 avrebbero fuorviato il Tribunale, mentre quelle rese nel presente procedimento non sarebbero state valutate cum grano salis». Dunque, il Tribunale, nell'altro procedimento, avrebbe valutato le condotte di privazione della libertà dal 2009 all'aprile 2012 e non dal dicembre 2011 all'aprile 2012, ritenendole assorbite nel reato di maltrattamenti con sentenza definitiva, sicché la nuova decisione sarebbe intervenuta, per la seconda volta, sui medesimi fatti. Le dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili e attendibili, presenterebbero evidenti contraddizioni con le dichiarazioni rese nel procedimento n. 161/2012 V.G. All'Udienza del 23 febbraio 2023, dopo l'escussione di CE EN, il Pubblico ministero avrebbe modificato il capo di imputazione retrodatando al marzo 2009 le condotte di sequestro di persona e il Giudice avrebbe accolto tale impostazione pur avendo accertato che le persone offese erano entrate in casa CI a settembre 2009 e che il battesimo del luglio 2009 non poteva essere stata la causa delle condotte ascritte all'imputata. Né la Corte avrebbe spiegato perché tale condotta sarebbe correttamente indicata sotto il profilo spazio-temporale, posto che la stessa sentenza n. 87/2020 avrebbe escluso la condotta di sequestro in relazione al periodo tra il dicembre 2011 e l'aprile 2012 e che la decorrenza non sarebbe né da marzo 2009, né da luglio 2009, essendo i minori entrati in casa CI-LA a settembre 2009. La Corte avrebbe fornito una motivazione illogica e apparente anche in ordine al dolo, posto che essa non chiarirebbe perché l'imputata avrebbe improvvisamente cambiato atteggiamento dopo il battesimo e come sia possibile che, in tre anni di convivenza, le persone offese non abbiano mai riferito a nessuno delle condotte subite.
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2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost., 187, 190, 191, 192, 238, 238-bis, 546 e 649 cod. proc. pen., 62-bis, 63, 64, 133 e 605, secondo, terzo e quinto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio anche per travisamento delle emergenze istruttorie. La Corte non spiegherebbe perché il Tribunale abbia aumentato la pena in misura pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione per la contestata aggravante pur avendo considerato le condotte di reato unitariamente (assestandosi sul minimo edittale) e l'aumento sia stato pari alla metà della pena base (anziché inferiore e comunque non superiore a un terzo), sicché sarebbero stati violati gli artt. 63, 64 e 133 cod. pen.; né perché l'imputata non sarebbe stata spontanea in sede di esame e non meriterebbe le attenuanti generiche, essendo suo diritto professarsi innocente e non avendo risorse per offrire alcun risarcimento;
né perché non sussisterebbe l'attenuante speciale di cui all'art. 605, comma quinto, cod. pen. non essendo stato valutato quanto dedotto con l'atto d'appello in punto di condotta e di tempus.
3. In data 19 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 24 novembre 2025 e 2 dicembre 2025, l'Avv. Romeo, nell'interesse dell'imputata, ha depositato via «PEC in Cancelleria due distinte memorie, contenenti, rispettivamente, motivi aggiunti e conclusioni scritte, con cui, ulteriormente articolando le doglianze già espresse in sede di ricorso principale, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LL AT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368-Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: LO OL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2704369d737b9e4
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputata deduce la violazione del divieto di bis in idem dettato dall'art. 649 cod. proc. pen. in relazione ai fatti di maltrattamento a lei ascritti nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, irrevocabile il 14 gennaio 2020, che ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale fattispecie per intervenuta prescrizione.
2.1. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'identità del fatto cui si riferisce tale disposizione processuale ricorre nei casi in cui sussista una corrispondenza storico-naturalistica tra i fatti oggetto dei due
procedimenti, da valutare in rapporto a tutti i relativi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persone (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; nella giurisprudenza successiva v. ex multis Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251-01).
2.2. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha evidenziato, innanzitutto, come, nell'altro procedimento, fossero stati contestati all'imputata i reati di maltrattamenti, commessi da dicembre 2011 ad aprile 2012 ai danni di CE EN, e di lesioni aggravate;
e come nel presente procedimento le sia stato contestato, invece, il delitto di sequestro di persona commesso, ai danni dello stesso CE EN ma anche del fratello ON IO, mediante condotte che si sono estrinsecate in un arco temporale assai più ampio. Dunque, i due procedimenti hanno avuto ad oggetto fattispecie di reato del tutto autonome, caratterizzate da una ontologica differenza degli elementi strutturali, le quali, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, possono pacificamente concorrere, trattandosi di ipotesi delittuose poste a tutela di beni giuridici diversi e che presentano una differente configurazione strutturale, realizzandosi primo attraverso continui maltrattamenti psico-fisici ai danni dei familiari e, il secondo, attraverso la privazione della libertà personale ai danni di un soggetto che può non avere alcuna relazione qualificata con l'agente (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, H., Rv. 280122 01; Sez. 5, n. 15299 del 19/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 270395-01). Secondo quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale di Catania, nel contesto del primo procedimento, si sarebbe implicitamente espresso anche sulle condotte privative della libertà personale oggetto del presente giudizio, ritenendole assorbite nel delitto previsto dall'art. 572 cod. pen.; e ciò anche in ragione della mancata trasmissione degli atti al Pubblico ministero del reato previsto dall'art. 605 cod. pen., di competenza del collegio.
il
In realtà, tali ulteriori condotte non erano state contestate nel capo di imputazione relativo al delitto di maltrattamenti oggetto del primo procedimento, sicché nessuna preclusione processuale poteva realmente ricorrere rispetto all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi e ulteriori, correttamente contestati solo nel presente procedimento. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della relativa doglianza difensiva.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Esso prospetta una duplice violazione delle norme processuali, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputata. Sotto un primo profilo, il Tribunale non avrebbe consentito la produzione di una serie di atti, in precedenza acquisiti nel procedimento n. 2519/2012, tra cui i provvedimenti assunti dal
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Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria nel proc. 161/2012 e le SIT rese dalla persona offesa CE NN il 25 novembre 2012, sempre relative al procedimento n. 2519/2012. Infatti, dopo averli acquisiti all'udienza del 12 maggio 2023, li avrebbe materialmente restituiti alla difesa all'udienza del 16 giugno 2023, rigettando la richiesta di riacquisirli formulata all'udienza del 15 settembre 2023. Sotto altro aspetto, la Corte territoriale, pur essendo stati i suddetti atti allegati all'atto d'appello, e avendoli dunque acquisiti, non li avrebbe utilizzati per la propria decisione, senza spiegarne le ragioni. Osserva, in proposito, il Collegio che la sentenza impugnata ha fornito corretta soluzione giuridica alla questione posta con l'atto di appello, ove la difesa aveva già eccepito l'illegittima esclusione dal fascicolo dibattimentale di atti che si assumevano essere stati acquisiti dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado. Costituisce principio pacifico e correttamente richiamato dalla Corte territoriale quello secondo cui per entrare a far parte del fascicolo processuale un atto deve essere formalmente acquisito dal giudice che procede, non potendo riconoscersi alcuna rilevanza al dato del suo inserimento materiale nel fascicolo medesimo. Pertanto, in assenza di un provvedimento formale di acquisizione, il Tribunale aveva condivisibilmente disposto la restituzione dei documenti di cui si chiedeva l'inserimento al fascicolo dibattimentale, una volta verificata l'assenza di consenso del Pubblico ministero alla relativa acquisizione, secondo la previsione dell'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di atti provenienti da un altro procedimento. Inoltre, con riferimento alla nuova richiesta di acquisizione di tali atti che la difesa aveva formulato all'udienza del 15 settembre 2023, la Corte ha evidenziato come il Tribunale ne avesse ritenuto, da un lato, l'inutilizzabilità, trattandosi di atti contenenti dichiarazioni rese in un altro procedimento, acquisibili solo in presenza del consenso delle parti, nella specie mancante, ovvero in presenza delle condizioni, anch'esse non ravvisabili, previste dall'art. 512 cod. proc. pen.; e, dall'altro lato, l'irrilevanza a fini decisori, ben potendo procedersi all'escussione dei soggetti le cui dichiarazioni erano riportate negli atti di cui si chiedeva l'acquisizione. Le considerazioni che precedono non consentono di accedere alle censure svolte in relazione alla mancata utilizzazione da parte della Corte territoriale degli atti in questione, che secondo la difesa sarebbero stati acquisiti in quanto allegati all'atto di appello. Anche in questo caso è appena il caso di osservare che l'allegazione all'atto di appello di un documento la qui acquisizione era stata formalmente respinta nel corso del giudizio di primo grado in assenza dei presupposti processuali, non può, all'evidenza, costituire una modalità per ovviare, in maniera surrettizia, a una formale determinazione del Collegio sul punto, che deve sempre avere luogo quantomeno al fine di sollecitare il contraddittorio tra le
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Firmato Da: LL AT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368-Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: LO OL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2c704369d737b9e4
parti, pur senza che sia necessario un formale provvedimento di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Di tal che, in assenza di una tale determinazione, i documenti in questione non possono ritenersi essere stati formalmente acquisiti e la loro mancata utilizzazione non può ridondare, come la ricorrente vorrebbe, né sulla corretta osservanza delle norme processuali, né sulla logicità della motivazione su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata.
4. Venendo, indi, al terzo, quarto e quinto motivo, la stretta connessione tra i temi trattati, frequentemente ribaditi nel corpo di ciascuno di essi, rende indispensabile una trattazione congiunta, onde evitare pleonastiche ripetizioni. Le censure sono, nel complesso, inammissibili. Esse, infatti, hanno un carattere essenzialmente reiterativo di questioni che erano già state devolute con i motivi di appello, di cui configurano una sostanziale ripetizione, senza adeguatamente confrontarsi con la congrua e logica motivazione che, in relazione ai temi dedotti, era stata offerta dalla Corte territoriale. Inoltre, sotto la apparente denuncia di violazioni di legge e di vizi di motivazione che, in tesi, avrebbero connotato il ragionamento probatorio svolto dai Giudici di merito, le doglianze articolate con i suddetti motivi in realtà tendono a sollecitare una differente valutazione del compendio probatorio, valorizzando taluni elementi fattuali, asseritamente deprivati di significato indiziario, e, al contrario, svalutando la valenza riconosciuta ad altri dalle sentenze di primo e di secondo grado. Ciò vale, in primis, con riferimento al giudizio sulla credibilità soggettiva della persona offesa CE EN e sulla attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle sue dichiarazioni. Il teste, sentito nel corso del dibattimento di primo grado, è stato ritenuto pienamente attendibile, tenuto conto della coerenza logica del narrato e della sua aderenza al contesto materiale accertato in sede dibattimentale, in specie per quanto concerne la descrizione delle porte dei locali da cui i due minori non potevano uscire, confortata dalle deposizioni delle testimoni MA CI e CO LA in relazione all'utilizzo di tenaglie per non consentirne l'apertura. Inoltre, la Corte territoriale si è fatta carico di fornire una spiegazione delle incongruenze temporali denunciate dalla difesa, evidenziando come eventuali errori nella collocazione temporale di alcuni episodi dovessero essere spiegate con il lungo tempo trascorso e con le capacità di rievocazione mnemonica di un bambino in tenera età all'epoca dei fatti, che peraltro viveva in un contesto familiare altamente disfunzionale (v. pag. 9 della sentenza impugnata). E ha sottolineato l'elemento di riscontro al racconto della persona offesa costituito dalle dichiarazioni del fratello, che sia pure con minore efficacia rappresentativa ne ha confermato, nella sostanza, il narrato. Mentre la testimonianza di OL NU, che aveva avuto in affidamento per qualche tempo i due minori e secondo cui CE EN le avrebbe confessato di avere
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mentito, è stata sottoposta a vaglio puntuale, per escluderne la conclusività, in particolare rispetto al solido quadro probatorio emerso a carico dell'imputata e tenuto conto della riferibilità della sua testimonianza a un periodo diverso a quello in cui si erano verificati i fatti oggetto dell'imputazione. Inoltre, il Tribunale e la Corte territoriale hanno offerto, con un apparato motivazionale destinato alla reciproca integrazione, una spiegazione tutt'altro che illogica in relazione alla capacità delle dichiarazioni rese dai testi a discarico di inficiare la valenza probatoria del racconto dello stesso CE EN, evidenziandosi, sul punto, che le dichiarazioni di ET CI dovevano ritenersi di scarsa attendibilità, sia per il suo legame con l'imputata, sia per la vaghezza e lacunosità del narrato;
che i racconti di MA CI e CO LA, le quali avevano riferito di non essersi mai accorte di nulla, sono stati ritenuti non determinanti, in quanto la frequentazione, da parte delle due donne, della casa in cui i bambini venivano segregati, non era avvenuta in maniera continua, sicché esse ben avrebbero potuto non accorgersi di quanto accadeva (v. quanto riportato a pag. 10-11 della sentenza di appello). E altrettanto è a dirsi con riferimento alle relazioni del dott. Conti, della dott.ssa Maurini e della dott.ssa Scerra, che hanno fotografato una situazione successiva a quella oggetto del presente procedimento. Quanto, poi, alla qualificazione giuridica del fatto, le sentenze di merito hanno sottolineato come l'istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere che SA LA aveva ripetutamente rinchiuso i due figli minori del compagno all'interno di locali dell'abitazione che avevano porte prive di maniglie o erano, comunque, chiuse da tenaglie utilizzate dall'esterno, impedendo loro, talvolta anche per intere giornate, di poter uscire e, persino, di usufruire dei servizi igienici. Tale condotta è stata correttamente sussunta nella fattispecie prevista dall'art. 605 cod. pen., in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi integrato il delitto di sequestro di persona in presenza di una condotta di privazione della libertà personale che abbia una durata temporalmente apprezzabile, cui corrisponda l'impossibilità, per la persona offesa, di un movimento privo di costrizioni e, dunque, di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del delitto in parola, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato (v. pag. 12 della sentenza impugnata) la consapevolezza, in capo all'imputata, di infliggere alle piccole vittime la illegittima restrizione della loro libertà fisica, intesa come libertà di locomozione (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256747-01), di tal che, anche sotto tale profilo, i Giudici di merito hanno operato una corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata.
5. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
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5.1. Con riferimento alle doglianze formulate in ordine alla commisurazione della pena, va premesso che la concreta determinazione del quantum, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., costituisce esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito;
e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142-01). Inoltre, mentre l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (così Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 -01), viceversa, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia "medio bassa" rispetto al regime edittale della pena non è neppure necessaria una motivazione particolarmente articolata (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278-01). In tali casi, infatti, può essere sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 01) ovvero l'utilizzo di espressioni come quelle di «pena congrua», di «pena equa» o di «<congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01), quando comunque risulti, nel complesso della motivazione, pur riferita ad altri aspetti, che tali elementi sono stati adeguatamente considerati. Nel caso di specie, la Corte di appello ha pienamente adempiuto all'obbligo motivazionale esprimendo un giudizio di congruità della pena applicata dal primo Giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Va, infatti, ricordato che la pena prevista per l'ipotesi aggravata contemplata dal terzo comma dell'art. 605 cod. pen., concernente il caso in cui il fatto sia stato commesso ai danni di minori di quattordici anni, è quella della reclusione da 3 a 15 anni. Dunque, la pena di 4 anni e 6 mesi inflitta nel giudizio di primo grado è ben inferiore alla media edittale ed è stata congruamente giustificata attraverso il riferimento alla gravità, alla durata e alle modalità esecutiva delle condotte, caratterizzate da reiterazione delle azioni lesive, nonché alla condizione di particolare vulnerabilità delle piccole vittime, che erano state affidate alla cura dell'imputata. Dunque, l'affermazione difensiva, secondo cui la Corte non avrebbe spiegato perché il Tribunale abbia aumentato la pena in misura pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione, risulta palesemente contraddetta dalla puntuale motivazione offerta dalle due sentenze di merito, destinate, sul punto, a integrarsi reciprocamente.
5.2. Del pari, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la relativa decisione costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito
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che, in quanto sorretto da motivazione non manifestamente illogica o mancante, non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile, peraltro nemmeno specificamente allegato in sede di ricorso. In proposito, va ribadito che il giudice del merito non è tenuto a motivare diffusamente il mancato riconoscimento delle attenuanti nel caso in cui la relativa richiesta non sia sostenuta dalla puntuale indicazione delle ragioni atte a giustificare il riconoscimento del trattamento di favore (ex multis, Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440-01).
5.3. Infine, con riferimento alla esclusione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 605, comma quinto, cod. pen., la tesi difensiva, secondo cui non sarebbe stato valutato quanto dedotto con l'atto d'appello in punto di condotta e tempus, omette di confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale (si vedano, sul punto, le pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che la cessazione delle condotte era avvenuta esclusivamente per effetto dell'intervento dei servizi sociali e dell'allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, disposto dall'autorità giudiziaria minorile), rispetto alla quale l'odierna censura si traduce in una generica espressione di dissenso valutativo, come tale inammissibile.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 10/12/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
AR NO
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OS CA
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