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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2020
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10,00, innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano a tutti gli scritti difensivi, verbali di udienza, eccezioni tutte, ivi comprese le comparse conclusionali che in questa sede abbiansi per integralmente riportate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 16,55, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,00.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO PASQUALE e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
GIANNINI GIANNA, elettivamente domiciliato in Via A. Vespucci, 19 PESCARA, presso il difensore avv. D'INCECCO PASQUALE ATTORE contro
(DECEDUTA) e, per essa, gli eredi , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , tutti con il patrocinio dell'avv. Nicolino Di Tillio ed
[...] Controparte_4 elettivamente domiciliati in C.so Umberto I 35, Civtella Casanova, presso il difensore in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
Fragrassi Monica, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I fatti di causa possono così compendiarsi:
1. evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2 CP_6
ed il al fine di sentirli condannare in solido al pagamento in proprio
[...] Controparte_5
favore della complessiva somma di € 29.516,93, a titolo di ristoro dei danni patiti in occasione dell'incendio sviluppatosi in data 31 marzo 2017 nei locali commerciali siti in Via Genova di Pescara e cagionato da “cortocircuito/sovraccarico di corrente elettrica in presenza di infiltrazioni di acqua, provenienti dal terrazzo del piano superiore dei locali commerciali, che hanno provocato il bagnamento delle pareti e soffitto del medesimo piccolo locale ad uso ripostiglio”, così come accertato in sede di ATP. Invocava, pertanto, la responsabilità della prima convenuta quale proprietaria del bene condotto in locazione ed il Condominio nel quale lo stesso ero ubicato, entrambi quali custodi.
pagina 2 di 8 Costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e, in via Controparte_6 riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 21.850,00 e comunque non superiore ad € 26.000,00, a titolo di indennizzo per mancato rilascio dell'immobile locato alla legittima avente diritto. Obiettava che l'incendio che aveva interessato il locale era in effetti un evento realizzatosi in due fasi, ove la prima era scaturita da un ripostiglio dove erano ammassati oggetti cartacei e plastici di nessun valore ed il secondo era stato innescato dall'insufficiente spegnimento del primo da parte dello stesso , al quale dunque doveva farsi risalire la responsabilità Parte_2 esclusiva del fatto. Contestava inoltre il quantum risarcitorio sotto il profilo dell'assenza di prova in ordine alla proprietà dei beni asseritamente danneggiati e lamentava in ogni caso la riconsegna del locale, ancorchè si fosse nel frattempo trasferito in altra sede. Pt_1
Si costituiva anche l'altro convenuto, il il quale avanzava preliminarmente Controparte_5
domanda di estromissione, vertendosi in ipotesi di evento che non era stato prodotto da parti della proprietà comune (le stesse presunte infiltrazioni di acqua originerebbero da un terrazzo di proprietà esclusiva di un condomino). Nel merito aderiva alle tesi della CP_6
In corso di causa, decedeva ed il processo era dichiarato interrotto all'udienza Controparte_6
del 6/12/2023.
Successivamente la stessa era ritualmente riassunta nei confronti degli eredi , Controparte_3 [...]
e . Controparte_2 Controparte_4
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. Va preliminarmente chiarito, in relazione alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da parti convenute, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007,
n. 11321; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4169; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796).
pagina 3 di 8 3. Nel merito, è pacifico ed incontestato che la ditta attrice fosse conduttrice di locale commerciale a piano terra della Via Genova n. 20 di Pescara e che nella notte tra il 31 marzo 2017 ed il primo mattino del 1° aprile 2017 lo stesso venne interessato da due distinti incendi.
Come si ricava dalle schede di intervento dei VV.FF , il primo intervento avvenne alle 22:37 e si concluse in circa mezz'ora, avendo il principio di incendio interessato solo il locale ripostiglio, con lievi danni circoscritti a materiale cartaceo e plastico.
Alle 7:10 del 1° aprile vi fu un secondo intervento dei Vigili per un incendio che stavolta aveva attinto arredi, attrezzature ed impianti, nonché alcune strutture murarie nel resto del locale.
Al fine di stabilire le possibili cause del sinistro, il Tribunale ritiene di far propria la relazione di consulenza tecnica svolta in sede di procedimento di ATP allibrato al n. di rg 5190/2017, da intendersi qui integralmente trascritta.
Osserva il Perito d'Ufficio che “il 1° evento dannoso era stato innescato all'interno del piccolo locale ad uso ripostiglio ubicato sul lato sud dell'unità immobiliare...Tale 1° evento dannoso, che aveva causato danni ben più limitati come sopra riportato, tenuto conto della documentazione in atti e degli accertamenti compiuti, può essere riconducibile a cause elettriche, ovvero cortocircuito/sovraccarico di corrente elettrica in presenza di acqua che hanno provocato il bagnamento delle pareti e soffitto del medesimo piccolo locale ad uso ripostiglio, così come riportato nel report finale delle indagini specialistiche compiute dall'ausiliario Arch. (all. n. 7)”. Persona_1
Il CTU precisa che gli impianti elettrici del locale erano corredati da Certificazione di conformità, mentre l'attore, in sede di rilevazione danno del 7 aprile 2017, aveva dichiarato che, “con riferimento al
1° incendio, prima di andare via i VV.FF. avevano staccato l'interruttore del quadro elettrico e chiuso le utenze idriche”.
“In ordine al 2° evento -prosegue il CTU- che ha causato i maggiori danni sia alle opere murarie che agli impianti, arredi, apparecchiature, merce e beni presenti all'interno dell'intero locale commerciale...si ritiene come ipotesi che l'innesco dell'incendio non possa essere nuovamente ricondotto a cause elettriche, ovvero cortocircuito/sovracorrente di corrente elettrica, bensì ad una riaccensione del materiale già parzialmente combusto all'atto del 1° evento dannoso”, così come avevano concordato tutte le parti nel verbale del 7 aprile 2017, laddove si affermava che “durante la notte evidentemente a causa di uno spegnimento non definitivo si era verificato un nuovo incendio sempre a partire dal vano ripostiglio che aveva poi interessato quasi tutto il locale commerciale”.
3.1 In sostanza, alla luce delle descritte evidenze fattuali, è dato affermare che l'incendio della notte del 31 marzo 2017 venne innescato nel piccolo vano ripostiglio da un corto circuito elettrico.
pagina 4 di 8 E' verosimile che ciò accadde per essere le mura apprezzabilmente saturate da acqua, come si ricava anche dalla prima scheda di intervento dei VV.FF., i quali fanno riferimento a fumo dovuto a vapore acqueo fuoriuscente dalle mura riscaldate.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta non emergono elementi che possano ricondurre alla causazione di tali infiltrazioni, soprattutto al fine di stabilire il soggetto civilmente responsabile.
L'affermazione secondo la quale esse proverrebbero da un terrazzino sovrastante il locale è restata nel limbo del petitum principii, né la CTU ha in merito offerto migliori e più puntuali ragguagli sul punto
(condizioni del terrazzo, status della sua proprietà, presenza di fessurazioni ovvero di condotte idriche etc…). E' altresì da escludersi che al Perito il Tribunale potesse affidare ulteriore quesito, che avrebbe travalicato il limite del divieto di indagine esplorativa e colmato l'onere probatorio non compiutamente assolto dalle parti.
In applicazione dei noti canoni fissati dall'art. 2697 cc, deve concludersi che qui vi è assoluto difetto di prova circa il soggetto cui imputare il danno.
In ordine al secondo incendio, quello della mattina del successivo 1° aprile, è escluso che la causa possa essere stata ancora una volta di natura elettrica, anche per l'avvenuto distacco della rete, e, secondo la regola del più probabile che non, deve concludersi che il fuoco sia stato originato dal non perfetto spegnimento del primo incendio in un ripostiglio che vedeva presenti materiali altamente infiammabili.
Si pone dunque il tema se il mancato completo spegnimento del primo incendio recida o meno il nesso di causalità tra infiltrazioni e cortocircuito e si ponga come causa efficiente autonoma del sinistro.
Occorre pertanto fare chiarezza e rammentare che, sotto il profilo giuridico, la causa (o causa efficiente) è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose, essa deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico, necessario, perché senza non avviene l'evento,
e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.
Quest'ultima indica l'intervento in concorso di più cause, determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica:
La norma di riferimento è l'art. 40 cp, applicabile anche in sede civile : “Il concorso di cause preesistenti simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento”.
pagina 5 di 8 La giurisprudenza di merito e di legittimità si è interrogata sugli effetti della summenzionata norma sotto il profilo della eventuale gradazione della responsabilità in capo a chi abbia determinato colposamente un evento verificatosi anche per via di altre cause.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in materia di responsabilità medica, è giunta alla considerazione che, in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così, ex plurimis, Cass. civ.sez.II
28/03/2007 n.7577; Cass.civ. sez. lav. 9/04/2003 n.5539; Cass. civ. 21/07/2011 n.15991).
Pertanto, nella fattispecie non può parlarsi di concause efficienti nella produzione dell'evento, in quanto il primo incendio è riferibile a condotta umana colposa (come detto, di incerta attribuzione), mentre il secondo è conseguenza di un fenomeno naturale di combustione, in ogni caso non attribuibile certamente ai terzi evocati in giudizio quali custodi della res ma con ogni probabilità all'intervento non sufficiente dei vigili, rispetto al cui operato lo stesso attore aveva fatto ragionevole affidamento.
Ne' vale sostenere che quest'ultimo fosse stato onerato dell'obbligo di mettere in sicurezza i locali, come anche si è sostenuto, poiché la prescrizione in parola, contenuta nella scheda di intervento, fa chiaro riferimento al solaio sovrastante il locale, dove alcune pignatte si erano rotte per il forte calore delle fiamme.
4. Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per essa, Controparte_6
dagli attuali eredi, risulta sufficientemente provato che, quantomeno sino al dicembre 2020, i locali affittati non vennero resi disponibili dal conduttore dopo la risoluzione del contratto, non valendo, ai fini di evitare la mora, la semplice consegna delle chiavi, che non legittima l'interruzione del pagamento delle residue mensilità, anche se il locatore quest'ultimo le ha accettate.
Il locatore, anche se ha accettato le chiavi dell'immobile, è pur sempre legittimato ad agire anche solo con il procedimento monitorio.
Infatti, secondo la Suprema Corte (sentenza14 marzo 2017, n. 6467) la consegna delle chiavi prima della scadenza e l'accettazione del proprietario dell'appartamento non sono sinonimo di reciproca accettazione della risoluzione del contratto e di conseguente rinuncia, da parte del locatore, dei canoni pagina 6 di 8 dovuti per il periodo di preavviso che la legge prevede, in capo al conduttore, in caso di recesso dal contratto.
“Per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della “mora solvendi” ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 05/06/1996; id. Sez. 3,
Sentenza n. 5841 del 24/03/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene;
id. Sez. 3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012)” (Cassazione, sentenza 14 marzo
2017, n. 6467).
Invero, ciò che rileva è che l'immobile sia materialmente reso disponibile al locatore libero da cose, circostanza non realizzatasi nella vicenda che occupa. Ne' varrebbe eccepire che il locale non sarebbe stato comunque disponibile per una nuova locazione, atteso che i VV.FF. ne avevano a suo tempo imposto la messa in sicurezza sino al ripristino delle lesioni causate dal fuoco, poiché a ciò si può obiettare che la completa restituzione del bene era conditio sine qua non per una rinnovata agibilità attraverso gli interventi tecnicamente necessari.
Ha dichiarato il teste “...preciso di essere responsabile commerciale della Magogas Testimone_1
Energy srl, confermo che nel mese di giugno 2020 mi sono recato nel condominio in via Genova, per visionare un locale al piano terra per una possibile locazione, ma non siamo potuti entrare perché il locale era stato oggetto di incendio e pieno di roba...ricordo di essere andato più volte sul luogo per visionare il locale, una volta con un collega di Bari, mi pare di ricordare che quando andai con questo collega di Bari era il mese di agosto...Ricordo di aver fatto anche una richiesta scritta dove abbiamo manifestato interesse all'affitto del locale, chiedendo nello specifico sia il costo dei canoni di locazione
e soprattutto i tempi per la consegna del locale, ricordo che era estate e poi a settembre abbiamo locato altro immobile li vicino, ossia su via Firenze".
L'altra teste a sua volta, a così riferito: “Ricordo che verso luglio agosto 2020 periodo post Tes_2
ed inizio pandemia, il sig. ha mandato tre persone con un camion piuttosto grande, ma del Parte_2
tipo cassonato, che hanno caricato diversa roba, ma non avevano completato. Preciso che in quell'occasione hanno fatto numerose operazioni di carico e scarico. Dopo si è interrotto tutto. Nel locale vi era ancora tanta roba. Dopo questo primo accesso abbiamo sollecitato di nuovo, tra cui anche io, ed il ha completato lo sgombero sempre con il medesimo tipo di furgone, sempre CP_7
con gli stessi uomini, il tutto a fine novembre/ primi di dicembre 2020. Preciso che queste operazioni
pagina 7 di 8 erano state determinate dal fatto che nel negozio erano stati lasciati molti mobili tra cui archivio cartaceo, scrivanie, librerie, mobiletti, erano stati portati via;
aggiungo che io ho potuto notare solo i mobili dell'ingresso/reception che ad oggi sono nell'altro negozio. Ad oggi nei locali c'è ancora insegna esterna, un mega televisore a terra e i condizionatori che sono ancora montati a parete".
Poichè i canoni non pagati coprono il periodo temporale dall'aprile 2017 al dicembre 2020,
l'indennizzo spettante al locatore può essere stabilito moltiplicando il canone mensile pattuito di €
950,00 per n. 42 mesi, ossia € 39.900,00; avendo parte convenuta esplicitamente limitato la domanda ad € 26.000,00, l'importo di cui innanzi va ridotto a questa cifra.
Le spese processuali tra tutte le parti (ivicomprese quelle della fase di ATP) possono essere integralmente compensate a motivo della insufficiente prova circa la responsabilità del primo innesco incendiario e la casualità del secondo (in assenza di concausa tra i due eventi), mentre seguono la soccombenza in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta CP_6
PQM
il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice, con integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase di ATP
CONDANNA in accoglimento della domanda riconvenzionale di e, per essa, degli attuali eredi Controparte_6 costituiti in giudizio, l'attore al pagamento della complessiva somma Controparte_8 di € 26.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
CONDANNA
l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Controparte_8
convenuta e, per essa, degli attuali eredi costituiti in giudizio, che si liquidano in Controparte_6 complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2020
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10,00, innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano a tutti gli scritti difensivi, verbali di udienza, eccezioni tutte, ivi comprese le comparse conclusionali che in questa sede abbiansi per integralmente riportate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 16,55, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,00.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO PASQUALE e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
GIANNINI GIANNA, elettivamente domiciliato in Via A. Vespucci, 19 PESCARA, presso il difensore avv. D'INCECCO PASQUALE ATTORE contro
(DECEDUTA) e, per essa, gli eredi , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , tutti con il patrocinio dell'avv. Nicolino Di Tillio ed
[...] Controparte_4 elettivamente domiciliati in C.so Umberto I 35, Civtella Casanova, presso il difensore in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
Fragrassi Monica, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I fatti di causa possono così compendiarsi:
1. evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2 CP_6
ed il al fine di sentirli condannare in solido al pagamento in proprio
[...] Controparte_5
favore della complessiva somma di € 29.516,93, a titolo di ristoro dei danni patiti in occasione dell'incendio sviluppatosi in data 31 marzo 2017 nei locali commerciali siti in Via Genova di Pescara e cagionato da “cortocircuito/sovraccarico di corrente elettrica in presenza di infiltrazioni di acqua, provenienti dal terrazzo del piano superiore dei locali commerciali, che hanno provocato il bagnamento delle pareti e soffitto del medesimo piccolo locale ad uso ripostiglio”, così come accertato in sede di ATP. Invocava, pertanto, la responsabilità della prima convenuta quale proprietaria del bene condotto in locazione ed il Condominio nel quale lo stesso ero ubicato, entrambi quali custodi.
pagina 2 di 8 Costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e, in via Controparte_6 riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 21.850,00 e comunque non superiore ad € 26.000,00, a titolo di indennizzo per mancato rilascio dell'immobile locato alla legittima avente diritto. Obiettava che l'incendio che aveva interessato il locale era in effetti un evento realizzatosi in due fasi, ove la prima era scaturita da un ripostiglio dove erano ammassati oggetti cartacei e plastici di nessun valore ed il secondo era stato innescato dall'insufficiente spegnimento del primo da parte dello stesso , al quale dunque doveva farsi risalire la responsabilità Parte_2 esclusiva del fatto. Contestava inoltre il quantum risarcitorio sotto il profilo dell'assenza di prova in ordine alla proprietà dei beni asseritamente danneggiati e lamentava in ogni caso la riconsegna del locale, ancorchè si fosse nel frattempo trasferito in altra sede. Pt_1
Si costituiva anche l'altro convenuto, il il quale avanzava preliminarmente Controparte_5
domanda di estromissione, vertendosi in ipotesi di evento che non era stato prodotto da parti della proprietà comune (le stesse presunte infiltrazioni di acqua originerebbero da un terrazzo di proprietà esclusiva di un condomino). Nel merito aderiva alle tesi della CP_6
In corso di causa, decedeva ed il processo era dichiarato interrotto all'udienza Controparte_6
del 6/12/2023.
Successivamente la stessa era ritualmente riassunta nei confronti degli eredi , Controparte_3 [...]
e . Controparte_2 Controparte_4
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. Va preliminarmente chiarito, in relazione alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da parti convenute, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007,
n. 11321; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4169; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796).
pagina 3 di 8 3. Nel merito, è pacifico ed incontestato che la ditta attrice fosse conduttrice di locale commerciale a piano terra della Via Genova n. 20 di Pescara e che nella notte tra il 31 marzo 2017 ed il primo mattino del 1° aprile 2017 lo stesso venne interessato da due distinti incendi.
Come si ricava dalle schede di intervento dei VV.FF , il primo intervento avvenne alle 22:37 e si concluse in circa mezz'ora, avendo il principio di incendio interessato solo il locale ripostiglio, con lievi danni circoscritti a materiale cartaceo e plastico.
Alle 7:10 del 1° aprile vi fu un secondo intervento dei Vigili per un incendio che stavolta aveva attinto arredi, attrezzature ed impianti, nonché alcune strutture murarie nel resto del locale.
Al fine di stabilire le possibili cause del sinistro, il Tribunale ritiene di far propria la relazione di consulenza tecnica svolta in sede di procedimento di ATP allibrato al n. di rg 5190/2017, da intendersi qui integralmente trascritta.
Osserva il Perito d'Ufficio che “il 1° evento dannoso era stato innescato all'interno del piccolo locale ad uso ripostiglio ubicato sul lato sud dell'unità immobiliare...Tale 1° evento dannoso, che aveva causato danni ben più limitati come sopra riportato, tenuto conto della documentazione in atti e degli accertamenti compiuti, può essere riconducibile a cause elettriche, ovvero cortocircuito/sovraccarico di corrente elettrica in presenza di acqua che hanno provocato il bagnamento delle pareti e soffitto del medesimo piccolo locale ad uso ripostiglio, così come riportato nel report finale delle indagini specialistiche compiute dall'ausiliario Arch. (all. n. 7)”. Persona_1
Il CTU precisa che gli impianti elettrici del locale erano corredati da Certificazione di conformità, mentre l'attore, in sede di rilevazione danno del 7 aprile 2017, aveva dichiarato che, “con riferimento al
1° incendio, prima di andare via i VV.FF. avevano staccato l'interruttore del quadro elettrico e chiuso le utenze idriche”.
“In ordine al 2° evento -prosegue il CTU- che ha causato i maggiori danni sia alle opere murarie che agli impianti, arredi, apparecchiature, merce e beni presenti all'interno dell'intero locale commerciale...si ritiene come ipotesi che l'innesco dell'incendio non possa essere nuovamente ricondotto a cause elettriche, ovvero cortocircuito/sovracorrente di corrente elettrica, bensì ad una riaccensione del materiale già parzialmente combusto all'atto del 1° evento dannoso”, così come avevano concordato tutte le parti nel verbale del 7 aprile 2017, laddove si affermava che “durante la notte evidentemente a causa di uno spegnimento non definitivo si era verificato un nuovo incendio sempre a partire dal vano ripostiglio che aveva poi interessato quasi tutto il locale commerciale”.
3.1 In sostanza, alla luce delle descritte evidenze fattuali, è dato affermare che l'incendio della notte del 31 marzo 2017 venne innescato nel piccolo vano ripostiglio da un corto circuito elettrico.
pagina 4 di 8 E' verosimile che ciò accadde per essere le mura apprezzabilmente saturate da acqua, come si ricava anche dalla prima scheda di intervento dei VV.FF., i quali fanno riferimento a fumo dovuto a vapore acqueo fuoriuscente dalle mura riscaldate.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta non emergono elementi che possano ricondurre alla causazione di tali infiltrazioni, soprattutto al fine di stabilire il soggetto civilmente responsabile.
L'affermazione secondo la quale esse proverrebbero da un terrazzino sovrastante il locale è restata nel limbo del petitum principii, né la CTU ha in merito offerto migliori e più puntuali ragguagli sul punto
(condizioni del terrazzo, status della sua proprietà, presenza di fessurazioni ovvero di condotte idriche etc…). E' altresì da escludersi che al Perito il Tribunale potesse affidare ulteriore quesito, che avrebbe travalicato il limite del divieto di indagine esplorativa e colmato l'onere probatorio non compiutamente assolto dalle parti.
In applicazione dei noti canoni fissati dall'art. 2697 cc, deve concludersi che qui vi è assoluto difetto di prova circa il soggetto cui imputare il danno.
In ordine al secondo incendio, quello della mattina del successivo 1° aprile, è escluso che la causa possa essere stata ancora una volta di natura elettrica, anche per l'avvenuto distacco della rete, e, secondo la regola del più probabile che non, deve concludersi che il fuoco sia stato originato dal non perfetto spegnimento del primo incendio in un ripostiglio che vedeva presenti materiali altamente infiammabili.
Si pone dunque il tema se il mancato completo spegnimento del primo incendio recida o meno il nesso di causalità tra infiltrazioni e cortocircuito e si ponga come causa efficiente autonoma del sinistro.
Occorre pertanto fare chiarezza e rammentare che, sotto il profilo giuridico, la causa (o causa efficiente) è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose, essa deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico, necessario, perché senza non avviene l'evento,
e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.
Quest'ultima indica l'intervento in concorso di più cause, determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica:
La norma di riferimento è l'art. 40 cp, applicabile anche in sede civile : “Il concorso di cause preesistenti simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento”.
pagina 5 di 8 La giurisprudenza di merito e di legittimità si è interrogata sugli effetti della summenzionata norma sotto il profilo della eventuale gradazione della responsabilità in capo a chi abbia determinato colposamente un evento verificatosi anche per via di altre cause.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in materia di responsabilità medica, è giunta alla considerazione che, in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così, ex plurimis, Cass. civ.sez.II
28/03/2007 n.7577; Cass.civ. sez. lav. 9/04/2003 n.5539; Cass. civ. 21/07/2011 n.15991).
Pertanto, nella fattispecie non può parlarsi di concause efficienti nella produzione dell'evento, in quanto il primo incendio è riferibile a condotta umana colposa (come detto, di incerta attribuzione), mentre il secondo è conseguenza di un fenomeno naturale di combustione, in ogni caso non attribuibile certamente ai terzi evocati in giudizio quali custodi della res ma con ogni probabilità all'intervento non sufficiente dei vigili, rispetto al cui operato lo stesso attore aveva fatto ragionevole affidamento.
Ne' vale sostenere che quest'ultimo fosse stato onerato dell'obbligo di mettere in sicurezza i locali, come anche si è sostenuto, poiché la prescrizione in parola, contenuta nella scheda di intervento, fa chiaro riferimento al solaio sovrastante il locale, dove alcune pignatte si erano rotte per il forte calore delle fiamme.
4. Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per essa, Controparte_6
dagli attuali eredi, risulta sufficientemente provato che, quantomeno sino al dicembre 2020, i locali affittati non vennero resi disponibili dal conduttore dopo la risoluzione del contratto, non valendo, ai fini di evitare la mora, la semplice consegna delle chiavi, che non legittima l'interruzione del pagamento delle residue mensilità, anche se il locatore quest'ultimo le ha accettate.
Il locatore, anche se ha accettato le chiavi dell'immobile, è pur sempre legittimato ad agire anche solo con il procedimento monitorio.
Infatti, secondo la Suprema Corte (sentenza14 marzo 2017, n. 6467) la consegna delle chiavi prima della scadenza e l'accettazione del proprietario dell'appartamento non sono sinonimo di reciproca accettazione della risoluzione del contratto e di conseguente rinuncia, da parte del locatore, dei canoni pagina 6 di 8 dovuti per il periodo di preavviso che la legge prevede, in capo al conduttore, in caso di recesso dal contratto.
“Per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della “mora solvendi” ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 05/06/1996; id. Sez. 3,
Sentenza n. 5841 del 24/03/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene;
id. Sez. 3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012)” (Cassazione, sentenza 14 marzo
2017, n. 6467).
Invero, ciò che rileva è che l'immobile sia materialmente reso disponibile al locatore libero da cose, circostanza non realizzatasi nella vicenda che occupa. Ne' varrebbe eccepire che il locale non sarebbe stato comunque disponibile per una nuova locazione, atteso che i VV.FF. ne avevano a suo tempo imposto la messa in sicurezza sino al ripristino delle lesioni causate dal fuoco, poiché a ciò si può obiettare che la completa restituzione del bene era conditio sine qua non per una rinnovata agibilità attraverso gli interventi tecnicamente necessari.
Ha dichiarato il teste “...preciso di essere responsabile commerciale della Magogas Testimone_1
Energy srl, confermo che nel mese di giugno 2020 mi sono recato nel condominio in via Genova, per visionare un locale al piano terra per una possibile locazione, ma non siamo potuti entrare perché il locale era stato oggetto di incendio e pieno di roba...ricordo di essere andato più volte sul luogo per visionare il locale, una volta con un collega di Bari, mi pare di ricordare che quando andai con questo collega di Bari era il mese di agosto...Ricordo di aver fatto anche una richiesta scritta dove abbiamo manifestato interesse all'affitto del locale, chiedendo nello specifico sia il costo dei canoni di locazione
e soprattutto i tempi per la consegna del locale, ricordo che era estate e poi a settembre abbiamo locato altro immobile li vicino, ossia su via Firenze".
L'altra teste a sua volta, a così riferito: “Ricordo che verso luglio agosto 2020 periodo post Tes_2
ed inizio pandemia, il sig. ha mandato tre persone con un camion piuttosto grande, ma del Parte_2
tipo cassonato, che hanno caricato diversa roba, ma non avevano completato. Preciso che in quell'occasione hanno fatto numerose operazioni di carico e scarico. Dopo si è interrotto tutto. Nel locale vi era ancora tanta roba. Dopo questo primo accesso abbiamo sollecitato di nuovo, tra cui anche io, ed il ha completato lo sgombero sempre con il medesimo tipo di furgone, sempre CP_7
con gli stessi uomini, il tutto a fine novembre/ primi di dicembre 2020. Preciso che queste operazioni
pagina 7 di 8 erano state determinate dal fatto che nel negozio erano stati lasciati molti mobili tra cui archivio cartaceo, scrivanie, librerie, mobiletti, erano stati portati via;
aggiungo che io ho potuto notare solo i mobili dell'ingresso/reception che ad oggi sono nell'altro negozio. Ad oggi nei locali c'è ancora insegna esterna, un mega televisore a terra e i condizionatori che sono ancora montati a parete".
Poichè i canoni non pagati coprono il periodo temporale dall'aprile 2017 al dicembre 2020,
l'indennizzo spettante al locatore può essere stabilito moltiplicando il canone mensile pattuito di €
950,00 per n. 42 mesi, ossia € 39.900,00; avendo parte convenuta esplicitamente limitato la domanda ad € 26.000,00, l'importo di cui innanzi va ridotto a questa cifra.
Le spese processuali tra tutte le parti (ivicomprese quelle della fase di ATP) possono essere integralmente compensate a motivo della insufficiente prova circa la responsabilità del primo innesco incendiario e la casualità del secondo (in assenza di concausa tra i due eventi), mentre seguono la soccombenza in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta CP_6
PQM
il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice, con integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase di ATP
CONDANNA in accoglimento della domanda riconvenzionale di e, per essa, degli attuali eredi Controparte_6 costituiti in giudizio, l'attore al pagamento della complessiva somma Controparte_8 di € 26.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
CONDANNA
l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Controparte_8
convenuta e, per essa, degli attuali eredi costituiti in giudizio, che si liquidano in Controparte_6 complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
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