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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza dell' 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 793 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Granata e Leonardo Baldascino presso cui el.te dom.to Parte_1 nei loro domicili come in atti
E
e rapp.ti e difesi dall'Avvocatura dello Controparte_1 Controparte_2
Stato
Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda di pagamento dell'indennità di ferie non godute in qualità di docente a tempo determinato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 1456 del 28.3.2025 perché aveva motivato su un oggetto mai portato alla conoscenza del giudice e cioè la carta docenti. In realtà la domanda era riferita al pagamento delle ferie non godute. Nel merito ribadiva le domande già proposte in primo grado e cioè il mancato godimento delle ferie e il suo diritto ad ottenere l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
Con Si costituivano il e l' ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. In via CP_1 incidentale spiegava domanda di prescrizione per almeno un anno scolastico.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione L'appello è fondato e pertanto va accolto. E' opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dal perché è preliminare all'esame del merito. Essa è infondata perché il diritto al risarcimento per le CP_1 ferie non godute si prescrive in dieci anni e non in cinque non rientrando nelle ipotesi di retribuzioni o emolumenti che si devono versare periodicamente ex art. 2948 n. 4 cc. Le indennità dovute costituiscono un risarcimento di natura contrattuale.
Nel merito questa Corte ritiene che il diritto alle ferie spetti a qualsiasi lavoratore subordinato ex art. 36 Cost
e la natura giuridica del contratto intercorso tra le parti se a tempo indeterminato o determinato non possa influire o eliminare il diritto. Al massimo il contratto a tempo determinato può influire sul numero dei giorni di ferie ma non certamente sul diritto. Sempre sul merito , la Corte rileva che da parte del non c'è CP_1 alcuna contestazione sia in ordine ai giorni spettanti rispetto agli anni in cui l'appellante ha lavorato con contratti a termine sia sulla somma calcolata .
Di conseguenza il in qualità di datore di lavoro va condannato al pagamento della somma di euro CP_1 Con 9578,89 oltre interessi sulle singole poste attive di credito annuali fino al soddisfo. Nei confronti dell vi è un difetto di legittimazione passiva non essendo l'Ufficio datore di lavoro dell'appellante ma solo un' articolazione del Ministero.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento CP_1 della somma di euro 9578,89 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste di credito annuali fino al soddisfo;
B) Condanna il al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in euro 1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge .
Con C) Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell per difetto di legittimazione passiva.
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza dell' 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 793 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Granata e Leonardo Baldascino presso cui el.te dom.to Parte_1 nei loro domicili come in atti
E
e rapp.ti e difesi dall'Avvocatura dello Controparte_1 Controparte_2
Stato
Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda di pagamento dell'indennità di ferie non godute in qualità di docente a tempo determinato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 1456 del 28.3.2025 perché aveva motivato su un oggetto mai portato alla conoscenza del giudice e cioè la carta docenti. In realtà la domanda era riferita al pagamento delle ferie non godute. Nel merito ribadiva le domande già proposte in primo grado e cioè il mancato godimento delle ferie e il suo diritto ad ottenere l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
Con Si costituivano il e l' ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. In via CP_1 incidentale spiegava domanda di prescrizione per almeno un anno scolastico.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione L'appello è fondato e pertanto va accolto. E' opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dal perché è preliminare all'esame del merito. Essa è infondata perché il diritto al risarcimento per le CP_1 ferie non godute si prescrive in dieci anni e non in cinque non rientrando nelle ipotesi di retribuzioni o emolumenti che si devono versare periodicamente ex art. 2948 n. 4 cc. Le indennità dovute costituiscono un risarcimento di natura contrattuale.
Nel merito questa Corte ritiene che il diritto alle ferie spetti a qualsiasi lavoratore subordinato ex art. 36 Cost
e la natura giuridica del contratto intercorso tra le parti se a tempo indeterminato o determinato non possa influire o eliminare il diritto. Al massimo il contratto a tempo determinato può influire sul numero dei giorni di ferie ma non certamente sul diritto. Sempre sul merito , la Corte rileva che da parte del non c'è CP_1 alcuna contestazione sia in ordine ai giorni spettanti rispetto agli anni in cui l'appellante ha lavorato con contratti a termine sia sulla somma calcolata .
Di conseguenza il in qualità di datore di lavoro va condannato al pagamento della somma di euro CP_1 Con 9578,89 oltre interessi sulle singole poste attive di credito annuali fino al soddisfo. Nei confronti dell vi è un difetto di legittimazione passiva non essendo l'Ufficio datore di lavoro dell'appellante ma solo un' articolazione del Ministero.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento CP_1 della somma di euro 9578,89 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste di credito annuali fino al soddisfo;
B) Condanna il al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in euro 1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge .
Con C) Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell per difetto di legittimazione passiva.
Il Presidente rel