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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 490/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FAIOLA FRANCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i signori e , vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2 del rispetto reciproco;
2) la casa coniugale sita in Fondi (LT), via San Francesco n. 16 viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, il marito se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
3) il figlio minore resta affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore mentre ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé; 4) salvo diversi accordi presi direttamente con il figlio, ormai quindicenne, il padre potrà vederlo ed averlo con sé con le seguenti modalità: a) un week-end a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 (dopo cena); b) ogni mercoledì, dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva, quando il figlio trascorrerà il week- end con il padre;
c) il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva quando il figlio trascorrerà il week-end con la madre;
d) durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà 20 giorni -anche non consecutivi- con ciascun genitore, periodi da concordare tra gli stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Per i restanti giorni di vacanze permarrà il regime di visite sopra previsto alle precedenti lett. a), b) c); e) Una settimana durante le festività Natalizie, ad anni alterni: un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno in corso il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre); f) Per due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (per l'anno in corso il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua); g) il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni, nonché alternativamente le festività infrasettimanali e
(sempre alternativamente) il giorno del proprio compleanno;
h) Il signor si Parte_1 occuperà in modo esclusivo del figlio nei periodi in cui la signora sarà Per_1 Parte_2
fuori Fondi per motivi di lavoro (fiere, mostre, ecc.); 5) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della signora , da Parte_2 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6) Il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” adottato dal Tribunale di Latina di seguito trascritto nella parte di interesse:
“Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: -scolastiche: iscrizione, Iibri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
- universitarie: costi d'iscrizione, dei Iibri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori- sede, …….; - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per Io svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_1
visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Iibri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta”; 7)
L'assegno Unico continuerà ad essere interamente percepito dal signor;
8) Parte_1
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Fondi (LT) il 08/10/2009, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 102,
Parte II, Serie A, dell'anno 2009);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 17/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FAIOLA FRANCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i signori e , vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2 del rispetto reciproco;
2) la casa coniugale sita in Fondi (LT), via San Francesco n. 16 viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, il marito se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
3) il figlio minore resta affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore mentre ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé; 4) salvo diversi accordi presi direttamente con il figlio, ormai quindicenne, il padre potrà vederlo ed averlo con sé con le seguenti modalità: a) un week-end a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 (dopo cena); b) ogni mercoledì, dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva, quando il figlio trascorrerà il week- end con il padre;
c) il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva quando il figlio trascorrerà il week-end con la madre;
d) durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà 20 giorni -anche non consecutivi- con ciascun genitore, periodi da concordare tra gli stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Per i restanti giorni di vacanze permarrà il regime di visite sopra previsto alle precedenti lett. a), b) c); e) Una settimana durante le festività Natalizie, ad anni alterni: un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno in corso il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre); f) Per due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (per l'anno in corso il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua); g) il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni, nonché alternativamente le festività infrasettimanali e
(sempre alternativamente) il giorno del proprio compleanno;
h) Il signor si Parte_1 occuperà in modo esclusivo del figlio nei periodi in cui la signora sarà Per_1 Parte_2
fuori Fondi per motivi di lavoro (fiere, mostre, ecc.); 5) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della signora , da Parte_2 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6) Il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” adottato dal Tribunale di Latina di seguito trascritto nella parte di interesse:
“Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: -scolastiche: iscrizione, Iibri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
- universitarie: costi d'iscrizione, dei Iibri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori- sede, …….; - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per Io svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_1
visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Iibri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta”; 7)
L'assegno Unico continuerà ad essere interamente percepito dal signor;
8) Parte_1
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Fondi (LT) il 08/10/2009, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 102,
Parte II, Serie A, dell'anno 2009);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 17/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino