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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2024, promossa da: Parte_1
(c.f. , elettivamente domiciliato in Novara, Piazza
[...] C.F._1
Martiri della Libertà n. 4, presso lo studio dell'Avv. Claudia Trabucco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Pace, 1 e già titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate, Via Silvio Pellico, 3;
- CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda di €. 3.790,77 al lordo per i titoli e le causali dedotti in narrativa e quindi condannare ( cod Fisc Controparte_1
), già titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate , C.F._2
Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del ricorrente dell' importo lordo di €. 3.790,77 ovvero di quella diversa somma risultante a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
pagina 1 di 6 -previo accertamento dell' omissione del versamento da parte di (cod Fisc Controparte_1
), della quota di accantonamenti per trattamento di fine rapporto dovute C.F._2 al fondo Alleata RE (presso cui ha Controparte_2 Parte_1 aderito,
-Accertare e dichiarare l' obbligo di (cod Fisc ), di Controparte_1 C.F._2 versare al fondo Alleata RE (presso l' importo di €. 2.601,67 per Controparte_2 quota di accantonamenti per trattamento di fine rapporto omessi e relativi a Parte_1
e per l' effetto quindi condannare ( cod Fisc ), già
[...] Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate , Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del DO Alleata RE (presso
dell'importo di €. 2.601,67 ovvero di quella maggiore o minore somma Controparte_2 ritenuta di giustizia a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
In subordine: Accertare e dichiarare l'obbligo di (cod Fisc Controparte_1
), di versare al ricorrente l' ulteriore importo di €. 2.601,67 per quota di C.F._2 accantonamenti per trattamento di fine rapporto omessi e per l' effetto quindi condannare CP_1
( cod Fisc ), già titolare dell'omonima ditta individuale con sede
[...] C.F._2 in 28066 Galliate , Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del ricorrente dell' importo di €. 2.601,67 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
In via Istruttoria si richiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia, ove ritenuto, ordinare a
la produzione in giudizio del prospetto dei pagamenti ricevuti dal Controparte_2 datore di lavoro a favore del ricorrente sig Controparte_1 Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio , titolare della ditta individuale omonima, nonché la società Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del Controparte_2 lavoro, per ottenere l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della ditta con la qualifica CP_1 di operaio, livello 3 del CCNL Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno e indeterminato, dal 14.7.2021 al 23.2.2024, data del licenziamento. Alla cessazione del rapporto risultava creditore di complessivi euro 6.392,44 lordi, somma comprensiva delle spettanze retributive e indennità di fine rapporto, nonché della quota di TFR pari a euro 2.601,67,
pagina 2 di 6 che il datore non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare
“Alleata RE”, gestito da Controparte_2
Ha esposto, inoltre, di avere più volte sollecitato il pagamento delle somme dovute, anche per il tramite dell'Ufficio controversie UIL di Novara, senza ottenere riscontro, e di aver così subito una diretta incidenza negativa sulla propria posizione previdenziale.
Ha domandato, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore della somma di euro 3.790,77, oltre al versamento in favore del fondo “Alleata RE” dell'importo di euro 2.601,67 ovvero, in subordine, al pagamento della medesima somma direttamente in suo favore, con accessori e spese di lite.
I resistenti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.4.2025 questo Tribunale ha ordinato ad di Controparte_2 depositare il prospetto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore del ricorrente e ha invitato a comparire all'udienza del 15.7.2025 per rendere Controparte_1 interrogatorio formale, con l'avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. All'udienza del 15.7.2025 il sig. non è comparso. CP_1
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Le domande proposte dal ricorrente sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e, in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di , titolare dell'omonima ditta individuale, dal 14.7.2021 al Controparte_1
23.2.2024, con la qualifica di operaio di 3° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno e indeterminato.
Dalla busta paga di febbraio 2024 emerge il credito del ricorrente per le voci indicate nel conteggio contenuto nel ricorso (retribuzione mensile, detratta l'assenza; ferie e permessi, pagina 3 di 6 goduti e non goduti;
permessi ex f. non godute;
13 mensilità; indennità preavviso), nella quantificazione ivi indicata, per un totale dovuto al ricorrente di € 3352,59.
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., la piena efficacia di prova legale nei casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (Cass., n. 2239/2017 cit.).
Essendo provata, inoltre, la cessazione del rapporto (cfr. lettera licenziamento e busta paga febbraio 2024), spetta al ricorrente il pagamento del TFR, nella quota rimasta in azienda alla data di fine rapporto, anch'essa comprovata dalla busta paga di febbraio 2014 e pari a € 438,18.
E', dunque, dimostrato il credito del ricorrente per differenze retributive e indennità di fine rapporto per un complessivo importo di € 3.790,77.
Quanto alla domanda di versamento delle somme dovute alla previdenza complementare, va richiamato che le forme pensionistiche complementari, attualmente disciplinate in via generale dal d. lgs. n. 252/2005, hanno la funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e si differenziano dalla previdenza obbligatoria in quanto, mentre le tutele di quest'ultima hanno carattere generale, necessario e non eludibile, le tutele garantite dalla previdenza complementare hanno natura eventuale e sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti pensionistici ordinari ed in relazione ai quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni (cfr. Cass., SS.UU., n. 4949/2015).
La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario (art. 1, co. 2 del d. lgs. n. 252 del 2005), nonché dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro, mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 del d. lgs. n. 252 del 2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il DO ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario.
La Suprema Corte ha recentemente avallato detta impostazione, elaborando il principio per cui, “premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e DO di RE Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del DO, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo,
pagina 4 di 6 sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del DO una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito” (Cass., n. 19510/2023; successivamente Cass., n. 18477/2023).
Dalla distinzione fra i due rapporti – il rapporto di provvista, ossia il rapporto di lavoro, e il rapporto fra lavoratore e fondo di previdenza complementare - la giurisprudenza ha tratto le ulteriori conseguenze che, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal e che, una volta CP_3 risolto il mandato per la delegazione fra lavoratore e datore di lavoro, il primo rimane (l'unico soggetto) pienamente legittimato a pretendere il pagamento della contribuzione accantonata e non versata.
Deve, tuttavia, ritenersi che, finché la delegazione sia ancora operante, non avendone il lavoratore domandato la risoluzione per inadempimento, e là dove il fondo, chiamato in giudizio, non sollevi obiezioni, rimanga possibile per il lavoratore delegante chiedere la condanna del datore di lavoro a pagare la somma in questione al DO, quale adempimento del mandato di delegazione.
Il lavoratore, pertanto, in caso di omesso versamento al DO della quota di contribuzione o del TFR da parte del datore di lavoro, può agire iure proprio per ottenere la condanna del datore di lavoro a favore del terzo, vale a dire del DO, che in tal caso è parte necessaria del giudizio.
È documentato che il ricorrente è iscritto al fondo di previdenza complementare “Alleata RE”, gestito da sin dal 14.4.2014. Controparte_2
Dalla documentazione fiscale e previdenziale prodotta da parte ricorrente, risulta che, a fronte del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, il resistente ha versato al CP_1 fondo soltanto parte delle somme dovute, omettendo di corrispondere la quota finale pari a
€ 2.601,67
Tale circostanza è stata confermata dalla nota depositata in data 10.4.2025 dalla società
la quale ha attestato che, alla data del 26.3.2025, sulla Controparte_2 posizione previdenziale del ricorrente non risultavano versati contributi TFR da parte del sig. , mentre risultano versamenti riferibili ad altri datori di lavoro. Controparte_1
Il resistente, d'altra parte, pur ritualmente citato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento, né tramite pagamento delle spettanze vantate dal ricorrente né tramite versamento al DO delle somme come sopra quantificate. Non è, inoltre, comparso all'udienza del 15.7.2025 fissata per rendere l'interrogatorio formale;
tale condotta, unitamente al quadro documentale acquisito, consente di ritenere provate le circostanze di fatto poste a fondamento delle doglianze del ricorrente.
Le domande, pertanto, devono essere accolte, con condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.790,77 a titolo di spettanze retributive e pagina 5 di 6 indennità di fine rapporto, nonché al versamento, in favore del fondo “Alleata RE”, della somma di € 2.601,67.
Nei rapporti fra il ricorrente e , la regolamentazione delle spese segue la Controparte_1 soccombenza. Il convenuto va, pertanto, condannato a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che, tenuto conto della natura documentale della causa, del ridotto numero e della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, nonché, infine, della contumacia del convenuto, si liquidano, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in valori prossimi al minimo delle tabelle di cui al DM n. 147/2022 e, pertanto, in complessivi € 3.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Le spese fra il ricorrente e il chiamato in causa unicamente allo scopo di integrare il CP_4 contradditorio con il beneficiario della statuizione richiesta e non costituitosi, vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 947/2024: in accoglimento del ricorso,
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della somma di € 3.790,77, comprensiva di € 438,18 a titolo di TFR, a
[...] titolo di spettanze retributive e indennità di fine rapporto maturate e non corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna al versamento, in favore del fondo di previdenza Controparte_1 complementare “Alleata RE”, della somma di euro 2.601,67 a titolo di TFR maturato e non versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
4) compensa le spese di lite fra il ricorrente e . Controparte_2
Novara, 14 ottobre 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2024, promossa da: Parte_1
(c.f. , elettivamente domiciliato in Novara, Piazza
[...] C.F._1
Martiri della Libertà n. 4, presso lo studio dell'Avv. Claudia Trabucco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Pace, 1 e già titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate, Via Silvio Pellico, 3;
- CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda di €. 3.790,77 al lordo per i titoli e le causali dedotti in narrativa e quindi condannare ( cod Fisc Controparte_1
), già titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate , C.F._2
Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del ricorrente dell' importo lordo di €. 3.790,77 ovvero di quella diversa somma risultante a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
pagina 1 di 6 -previo accertamento dell' omissione del versamento da parte di (cod Fisc Controparte_1
), della quota di accantonamenti per trattamento di fine rapporto dovute C.F._2 al fondo Alleata RE (presso cui ha Controparte_2 Parte_1 aderito,
-Accertare e dichiarare l' obbligo di (cod Fisc ), di Controparte_1 C.F._2 versare al fondo Alleata RE (presso l' importo di €. 2.601,67 per Controparte_2 quota di accantonamenti per trattamento di fine rapporto omessi e relativi a Parte_1
e per l' effetto quindi condannare ( cod Fisc ), già
[...] Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 28066 Galliate , Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del DO Alleata RE (presso
dell'importo di €. 2.601,67 ovvero di quella maggiore o minore somma Controparte_2 ritenuta di giustizia a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
In subordine: Accertare e dichiarare l'obbligo di (cod Fisc Controparte_1
), di versare al ricorrente l' ulteriore importo di €. 2.601,67 per quota di C.F._2 accantonamenti per trattamento di fine rapporto omessi e per l' effetto quindi condannare CP_1
( cod Fisc ), già titolare dell'omonima ditta individuale con sede
[...] C.F._2 in 28066 Galliate , Via Silvio Pellico, 3, residente in [...] al pagamento a favore del ricorrente dell' importo di €. 2.601,67 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell' istruttoria, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. comma c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
In via Istruttoria si richiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia, ove ritenuto, ordinare a
la produzione in giudizio del prospetto dei pagamenti ricevuti dal Controparte_2 datore di lavoro a favore del ricorrente sig Controparte_1 Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio , titolare della ditta individuale omonima, nonché la società Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del Controparte_2 lavoro, per ottenere l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della ditta con la qualifica CP_1 di operaio, livello 3 del CCNL Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno e indeterminato, dal 14.7.2021 al 23.2.2024, data del licenziamento. Alla cessazione del rapporto risultava creditore di complessivi euro 6.392,44 lordi, somma comprensiva delle spettanze retributive e indennità di fine rapporto, nonché della quota di TFR pari a euro 2.601,67,
pagina 2 di 6 che il datore non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare
“Alleata RE”, gestito da Controparte_2
Ha esposto, inoltre, di avere più volte sollecitato il pagamento delle somme dovute, anche per il tramite dell'Ufficio controversie UIL di Novara, senza ottenere riscontro, e di aver così subito una diretta incidenza negativa sulla propria posizione previdenziale.
Ha domandato, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore della somma di euro 3.790,77, oltre al versamento in favore del fondo “Alleata RE” dell'importo di euro 2.601,67 ovvero, in subordine, al pagamento della medesima somma direttamente in suo favore, con accessori e spese di lite.
I resistenti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.4.2025 questo Tribunale ha ordinato ad di Controparte_2 depositare il prospetto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore del ricorrente e ha invitato a comparire all'udienza del 15.7.2025 per rendere Controparte_1 interrogatorio formale, con l'avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. All'udienza del 15.7.2025 il sig. non è comparso. CP_1
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Le domande proposte dal ricorrente sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e, in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di , titolare dell'omonima ditta individuale, dal 14.7.2021 al Controparte_1
23.2.2024, con la qualifica di operaio di 3° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno e indeterminato.
Dalla busta paga di febbraio 2024 emerge il credito del ricorrente per le voci indicate nel conteggio contenuto nel ricorso (retribuzione mensile, detratta l'assenza; ferie e permessi, pagina 3 di 6 goduti e non goduti;
permessi ex f. non godute;
13 mensilità; indennità preavviso), nella quantificazione ivi indicata, per un totale dovuto al ricorrente di € 3352,59.
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., la piena efficacia di prova legale nei casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (Cass., n. 2239/2017 cit.).
Essendo provata, inoltre, la cessazione del rapporto (cfr. lettera licenziamento e busta paga febbraio 2024), spetta al ricorrente il pagamento del TFR, nella quota rimasta in azienda alla data di fine rapporto, anch'essa comprovata dalla busta paga di febbraio 2014 e pari a € 438,18.
E', dunque, dimostrato il credito del ricorrente per differenze retributive e indennità di fine rapporto per un complessivo importo di € 3.790,77.
Quanto alla domanda di versamento delle somme dovute alla previdenza complementare, va richiamato che le forme pensionistiche complementari, attualmente disciplinate in via generale dal d. lgs. n. 252/2005, hanno la funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e si differenziano dalla previdenza obbligatoria in quanto, mentre le tutele di quest'ultima hanno carattere generale, necessario e non eludibile, le tutele garantite dalla previdenza complementare hanno natura eventuale e sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti pensionistici ordinari ed in relazione ai quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni (cfr. Cass., SS.UU., n. 4949/2015).
La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario (art. 1, co. 2 del d. lgs. n. 252 del 2005), nonché dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro, mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 del d. lgs. n. 252 del 2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il DO ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario.
La Suprema Corte ha recentemente avallato detta impostazione, elaborando il principio per cui, “premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e DO di RE Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del DO, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo,
pagina 4 di 6 sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del DO una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito” (Cass., n. 19510/2023; successivamente Cass., n. 18477/2023).
Dalla distinzione fra i due rapporti – il rapporto di provvista, ossia il rapporto di lavoro, e il rapporto fra lavoratore e fondo di previdenza complementare - la giurisprudenza ha tratto le ulteriori conseguenze che, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal e che, una volta CP_3 risolto il mandato per la delegazione fra lavoratore e datore di lavoro, il primo rimane (l'unico soggetto) pienamente legittimato a pretendere il pagamento della contribuzione accantonata e non versata.
Deve, tuttavia, ritenersi che, finché la delegazione sia ancora operante, non avendone il lavoratore domandato la risoluzione per inadempimento, e là dove il fondo, chiamato in giudizio, non sollevi obiezioni, rimanga possibile per il lavoratore delegante chiedere la condanna del datore di lavoro a pagare la somma in questione al DO, quale adempimento del mandato di delegazione.
Il lavoratore, pertanto, in caso di omesso versamento al DO della quota di contribuzione o del TFR da parte del datore di lavoro, può agire iure proprio per ottenere la condanna del datore di lavoro a favore del terzo, vale a dire del DO, che in tal caso è parte necessaria del giudizio.
È documentato che il ricorrente è iscritto al fondo di previdenza complementare “Alleata RE”, gestito da sin dal 14.4.2014. Controparte_2
Dalla documentazione fiscale e previdenziale prodotta da parte ricorrente, risulta che, a fronte del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, il resistente ha versato al CP_1 fondo soltanto parte delle somme dovute, omettendo di corrispondere la quota finale pari a
€ 2.601,67
Tale circostanza è stata confermata dalla nota depositata in data 10.4.2025 dalla società
la quale ha attestato che, alla data del 26.3.2025, sulla Controparte_2 posizione previdenziale del ricorrente non risultavano versati contributi TFR da parte del sig. , mentre risultano versamenti riferibili ad altri datori di lavoro. Controparte_1
Il resistente, d'altra parte, pur ritualmente citato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento, né tramite pagamento delle spettanze vantate dal ricorrente né tramite versamento al DO delle somme come sopra quantificate. Non è, inoltre, comparso all'udienza del 15.7.2025 fissata per rendere l'interrogatorio formale;
tale condotta, unitamente al quadro documentale acquisito, consente di ritenere provate le circostanze di fatto poste a fondamento delle doglianze del ricorrente.
Le domande, pertanto, devono essere accolte, con condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.790,77 a titolo di spettanze retributive e pagina 5 di 6 indennità di fine rapporto, nonché al versamento, in favore del fondo “Alleata RE”, della somma di € 2.601,67.
Nei rapporti fra il ricorrente e , la regolamentazione delle spese segue la Controparte_1 soccombenza. Il convenuto va, pertanto, condannato a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che, tenuto conto della natura documentale della causa, del ridotto numero e della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, nonché, infine, della contumacia del convenuto, si liquidano, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in valori prossimi al minimo delle tabelle di cui al DM n. 147/2022 e, pertanto, in complessivi € 3.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Le spese fra il ricorrente e il chiamato in causa unicamente allo scopo di integrare il CP_4 contradditorio con il beneficiario della statuizione richiesta e non costituitosi, vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 947/2024: in accoglimento del ricorso,
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della somma di € 3.790,77, comprensiva di € 438,18 a titolo di TFR, a
[...] titolo di spettanze retributive e indennità di fine rapporto maturate e non corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna al versamento, in favore del fondo di previdenza Controparte_1 complementare “Alleata RE”, della somma di euro 2.601,67 a titolo di TFR maturato e non versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
4) compensa le spese di lite fra il ricorrente e . Controparte_2
Novara, 14 ottobre 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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