TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3572/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Lorenzo Bimbi che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ) con l'Avv. Sabrina Bernardini che lo Controparte_1 C.F._2 rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.11.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51
c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in data 8/9/1984 in AN (LU) presso la Chiesa dei Santi Quirico e Persona_1 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 145, parte II - Serie A anno 1984; - che dall'unione sono nati a Pontedera i figli ed Per_2 Per_3 rispettivamente in data 11/06/1988 ed in data 27/02/1986, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza n. 797/2025 pubblicata il 27/08/2025, notificata in data 2/9/25 e divenuta irrevocabile in data 2/10/2025; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
che lavora con contratto a tempo Parte_1 indeterminato e con mansioni di operatore socio sanitario presso la RSA San Giuseppe a Pontedera e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 1.300,00 – 1.400,00 ed abita presso un immobile del figlio sito in Buti (PI) Via Sant'Agata 15; - che percepisce una pensione minima Controparte_1 di circa €.616,00 al mese;
- che la ex residenza familiare è costituita da due immobili confinanti e comunicanti, uno in proprietà del e della sorella e l'altro adibito a magazzino in CP_1 comproprietà al 50% tra le parti;
- che la è proprietaria di un'autovettura Marca Suzuki Parte_1
Wagon targata CJ283BZ utilizzata dal CP_1
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
17.12.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
La presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti non esige alcuna pronuncia del
Tribunale sul punto. Peraltro, in assenza di circostanze eccezionali e considerata l'età dei figli, entrambi ultratrentenni, la riferita indipendenza economica degli stessi non richiede ulteriore istruttoria.
Le condizioni concernenti i ricorrenti non sono in violazione di norme di ordine pubblico o di norme imperative e possono quindi essere integralmente recepite.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in data 8/9/1984 in AN (LU), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 145, parte II - Serie A anno 1984;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AN (LU) (n. 145, parte II - Serie A anno 1984);
c) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere o domandare per questioni di carattere economico-patrimoniale, né per ogni altra ragione o causa o titolo, ancorché non menzionata l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, nascenti dal rapporto di coniugio e da ogni rapporto tra gli stessi intercorso;
per cui nessuna delle parti avanza nei confronti dell'altra alcuna domanda e/o pretesa di natura economica e patrimoniale di nessun genere, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in merito a qualsiasi domanda, diritto, azione e quant'altro, niente escluso, possa nascere dal rapporto di coniugio tra gli stessi intercorso e da ogni altro rapporto tra gli stessi intercorso;
d) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3572/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Lorenzo Bimbi che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ) con l'Avv. Sabrina Bernardini che lo Controparte_1 C.F._2 rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.11.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51
c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in data 8/9/1984 in AN (LU) presso la Chiesa dei Santi Quirico e Persona_1 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 145, parte II - Serie A anno 1984; - che dall'unione sono nati a Pontedera i figli ed Per_2 Per_3 rispettivamente in data 11/06/1988 ed in data 27/02/1986, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza n. 797/2025 pubblicata il 27/08/2025, notificata in data 2/9/25 e divenuta irrevocabile in data 2/10/2025; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
che lavora con contratto a tempo Parte_1 indeterminato e con mansioni di operatore socio sanitario presso la RSA San Giuseppe a Pontedera e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 1.300,00 – 1.400,00 ed abita presso un immobile del figlio sito in Buti (PI) Via Sant'Agata 15; - che percepisce una pensione minima Controparte_1 di circa €.616,00 al mese;
- che la ex residenza familiare è costituita da due immobili confinanti e comunicanti, uno in proprietà del e della sorella e l'altro adibito a magazzino in CP_1 comproprietà al 50% tra le parti;
- che la è proprietaria di un'autovettura Marca Suzuki Parte_1
Wagon targata CJ283BZ utilizzata dal CP_1
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
17.12.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
La presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti non esige alcuna pronuncia del
Tribunale sul punto. Peraltro, in assenza di circostanze eccezionali e considerata l'età dei figli, entrambi ultratrentenni, la riferita indipendenza economica degli stessi non richiede ulteriore istruttoria.
Le condizioni concernenti i ricorrenti non sono in violazione di norme di ordine pubblico o di norme imperative e possono quindi essere integralmente recepite.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in data 8/9/1984 in AN (LU), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 145, parte II - Serie A anno 1984;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AN (LU) (n. 145, parte II - Serie A anno 1984);
c) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere o domandare per questioni di carattere economico-patrimoniale, né per ogni altra ragione o causa o titolo, ancorché non menzionata l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, nascenti dal rapporto di coniugio e da ogni rapporto tra gli stessi intercorso;
per cui nessuna delle parti avanza nei confronti dell'altra alcuna domanda e/o pretesa di natura economica e patrimoniale di nessun genere, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in merito a qualsiasi domanda, diritto, azione e quant'altro, niente escluso, possa nascere dal rapporto di coniugio tra gli stessi intercorso e da ogni altro rapporto tra gli stessi intercorso;
d) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina