Sentenza 10 settembre 2015
Massime • 1
In tema di regime detentivo differenziato, la competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma è limitata ai provvedimenti ministeriali di sottoposizione del detenuto al trattamento previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, nonchè a quelli di proroga o revoca dello stesso, e, quindi, alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, mentre permane la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, prevista in via generale dall'art. 677 cod.proc.pen., per le questioni riguardanti i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, in relazione alla richiesta di fruire del prolungamento della durata del colloquio mensile con i familiari, proposta da persona ristretta in regime penitenziario differenziato).(Conformi non massimate n.37836/15, 37837/15, 37838/15, 37839/15,37840/15, 37841/15).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2015, n. 37835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37835 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
378 35/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2333/2015- Presidente Dott. SEVERO CHIEFFI SENTENZA N · Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere REG. GENERALE - Consigliere N. 11094/2015 Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA con ordinanza n. 9380/2014 del 26/02/2015 nei confronti di: MAGISTRATO SORVEGLIANZA di L'AQUILA nel procedimento a carico di: RU LV, nato il [...]; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. e RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2014 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sul reclamo proposto, a norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 Ord. Pen., da SO VA, che, in atto detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila e sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., aveva chiesto di essere ammesso a fruire del prolungamento della durata del colloquio mensile con i familiari, ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, rilevando, previo richiamo al quadro normativo e ai precedenti giurisprudenziali, che il reclamo investiva materia funzionalmente attribuita alla cognizione del Tribunale di sorveglianza di Roma.
2. Lo stesso Magistrato, cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ritrasmetteva gli atti a seguito della pronuncia di questa Corte del 21 febbraio 2014 su identica questione, ha restituito gli atti al detto Tribunale con provvedimento del 29 ottobre 2014, deducendo a ragione della decisione che si era consumato il suo potere di ulteriore intervento sulla istanza dell'interessato, contestualmente rappresentando che la questione sottesa al ricorso doveva ritenersi superata per il possibile avvenuto conseguimento di quanto richiesto da parte del medesimo interessato per decisione dello stesso Tribunale.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2015, preso atto della predetta decisione, ha elevato conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
3.1. Il Tribunale ha, in particolare, rilevato che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non aveva correttamente applicato le disposizioni relative al riparto della competenza tra uffici di sorveglianza ed esso Tribunale in materia di regime penitenziario differenziato, poiché la sua competenza funzionale, estesa a tutto il territorio nazionale, era configurabile, per espressa previsione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen. e per pacifica giurisprudenza di legittimità, solo quando il controllo giurisdizionale, sollecitato dal reclamante, fosse relativo alla concreta sussistenza dei presupposti per l'adozione del regime speciale, in sede di prima applicazione e di proroga o, per la sostanziale identità dell'oggetto del giudizio, per la sua revoca anticipata. Invece, quando il reclamo fosse pertinente a questioni relative alla concreta applicazione di singole restrizioni o alle loro ricadute sui diritti soggettivi del detenuto, non vi era alcuna deroga alla normale competenza del Magistrato di sorveglianza, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen. 2 e 3.2. Né il Magistrato di sorveglianza era stato chiamato, nella specie, ad annullare il decreto applicativo del regime differenziato e a incidere sulla sua sopravvivenza, richiedendo la tutela invocata dall'interessato, ove ritenute fondate le relative ragioni, la mera disapplicazione del provvedimento amministrativo nella parte relativa alle restrizioni indicate come non consentite dalla legge. Mancando, peraltro, nel decreto alcuna espressa previsione con riguardo ai colloqui c.d. compensativi, neppure si poneva alcuna questione circa la legittimità dei suoi contenuti, dovendo il Magistrato valutare piuttosto la legittimità della disposizione di diniego, emessa dalla Direzione dell'Istituto sulla base della ritenuta astratta incompatibilità del colloquio prolungato con le regole dettate dalla disposizione ordinamentale.
3.3. Né il Tribunale che si riteneva incompetente era tenuto a svolgere accertamenti istruttori volti a verificare se, per circostanze sopravvenute nelle more del procedimento, non fosse più utile in concreto per il reclamante, che nulla aveva dedotto, la tutela originariamente richiesta in reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reclamo proposto dalla stessa persona, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto, che attiene alla divergente interpretazione dei limiti della competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma, prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, comma 25 lett. g), legge n. 94 del 2009, deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che per primo l'ha declinata.
2. A tale conclusione si perviene movendo dai condivisi, e qui ribaditi, principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che, in coerenza con l'espressa previsione del testo normativo, la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale applicativo del regime speciale detentivo, sia in sede di prima applicazione che in sede di proroga, appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Roma che, a norma del novellato art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen., decide sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento reclamato (tra le altre, Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, dep. 27/05/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, dep. 15/12/2014, Polverino, Rv. 261809; Sez. 1, n. 18791 del 3 06/02/2015, dep. 07/05/2015, Caporrimo, Rv. 263508), e ha rimarcato che detta competenza sussiste anche in materia di revoca anticipata del decreto impositivo, attenendo la cognizione del Tribunale pure in tal caso alla verifica delle condizioni che lo legittimano (tra le altre, Sez. 1, n. 18021 del 25/02/2011, dep. 09/05/2011, Manciaracina, Rv. 250272; Sez. 1, n. 39863 del 18/09/2012, dep. 09/10/2012, Confl. comp. in proc. Iacolare, Rv. 253288; Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012, dep. 11/12/2012, Attanasio, Rv. 253856). In linea con tali premesse questa Corte ha condivisibilmente affermato, con riguardo all'analogo tema dei colloqui del detenuto e alle loro modalità e durata, che, quando le questioni poste con il reclamo non attengano all'adozione, alla proroga o alla revoca del provvedimento ministeriale, e quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, ma riguardino "problematiche pratiche ed operative", e pertanto i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, rimane la normale competenza del Magistrato di sorveglianza territoriale, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18191 del 21/02/2014, dep. 30/04/2014, Confl. comp. in proc. Di Trapani, non massimata;
e, in un quadro normativo parzialmente diverso, Sez. 1, n. 47736 del 05/11/2004, dep. 09/12/2004, P.G. in proc. Pecoraro, Rv. 230409). Detti principi sono, peraltro, anche alla base dell'ormai pacifico orientamento di questa Corte che ritiene concedibili i colloqui prolungati fino a due ore anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., e ritiene soggetti a reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza i relativi provvedenti, in quanto incidenti su diritti soggettivi del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 39537 del 24/06/2013, dep. 24/09/2013, P.M. in proc. Mandalà, non massimata;
Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013, dep. 10/12/2013, Ministero Giustizia in proc. Catello, Rv. 258421; Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, dep. 10/12/2013, Ministero Giustizia in proc. Dell'Aquila, Rv. 258764; Sez. 1, n. 19986 del 04/04/2014, dep. 14/05/2014, Attanasio, non massimata;
Sez. 1, n. 5690 del 09/07/2014, dep. 06/02/2015, Attanasio, non massimata;
Sez. 1, n. 3115 del 12/12/2014, dep. 22/01/2015, Valerio, non massimata).
3. La coerente applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di ritenere che alla stregua della previsione normativa dell'art. 677 cod. proc. pen. e del conforme precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 34529 del 09/07/2015, dep. 06/08/2015, Confl. comp. in proc. Piromalli, non massimata)- la competenza a decidere sul reclamo proposto da SO VA appartiene al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, avente giurisdizione sulla Casa circondariale di L'Aquila in cui il medesimo era detenuto all'atto della domanda. а 4. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto nel senso F indicato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, qui dichiarato competente. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2015 Il Consigliere estensore Presidente dott. Severo Chieffi dott. Angela Tardio Angela Pardio 1 Chiene DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 105