Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME DEL POF LO T LIA07700/02 LA CORTE SU RE IA Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE J. OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 22851/99 - Cron. 21 389. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 1577 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 19/03/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna Richiesta copia studio dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti € 455. 11.27 MAY 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: IM DI LL MA & RR ZO & C SAS, del socio accomandatario RR ZO e legale rapp.te, domiciliato in ROMA VIA DEL CARAVAGGIO elettivamente presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che 91, lo difende unitamente all'avvocato GUIDO CUTELLE', giusta delega in atti;
ricorrente contro del legale rappresentante pro AM SAS, in persona 2002 tempore;
intimato 445 -1- avversO la sentenza n. 3336/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PETRINI difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl AM chiese ed ottenne dal Pretore di Torino nei confronti della s.a.s.IM decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 2.906.344 а titolo di compenso per attività di consulenza. Contro il decreto l'ingiunta propose opposizione sostenendo che, trattandosi di attività non esercitabile in forma societaria ai sensi dell'art.2 legge 1815/39, il contratto era nullo. Eccepi inoltre il grave inadempimento dell'opposta chiedendo, in via riconvenzionale, che il contratto fosse dichiarato risolto con condanna dell'opposta alla restituzione degli acconti già versati pari a lire 4.000.000. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, rilevato che le prestazioni per le quali la AM aveva chiesto il compenso riguardavano attività che dovevano essere svolte da un dottore commercialista ○ da un consulente del lavoro, e traendo argomento di prova anche dalla mancata risposta del legale rappresentante dell'opposta all'interrogatorio formale, con sentenza 4064/96, accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e ordinando alla AM la restituzione degli acconti già percepiti pari a lire 4.000.000, oltre interessi e spese legali. La decisione fu parzialmente riformata dal Tribunale di Torino che, accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto dalla AM, con sentenza 11/5/99, condannò la IM a pagare alla AM lire 396.567 (così ridotta la somma richiesta con la procedura monitoria), dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Nel resto, confermò l'impugnata sentenza e, dato atto di quanto già versato dalla AM in esecuzione della detta sentenza, condannò la IM a restituire alla AM lire 4.413.835 (somma corrispondente alle spese del giudizio di primo grado). Contro la sentenza la IM ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione di legge I - comportante la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell'art.360 nn.3 e A c.p.c. per essere stata la notificazione dell'atto di appello effettuata non già dalla parte appellante AM о dal suo difensore, così come stabilito dall'art. 137 c.p.c., ma da un terzo, del tutto estraneo al giudizio (Allianz Subalpina). Tale vizio aveva comportato secondo la ricorrente, con la conseguenza chel'inesistenza della notificazione, l'intero giudizio d'appello e la sentenza che l'aveva concluso erano nulli e, stante la mancata proposizione di una rituale impugnazione entro il termine di legge, la sentenza di primo grado era passata in giudicato. La censura va disattesa. L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nell'attività materiale di consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato e cioè dalla ' delegata., ancheparte о dal suo difensore, essere verbalmente, ad un altro soggetto. In tal caso, l'indicazione nella relazione di notifica dell'intervento di tale soggetto, diverso dal legittimato, senza alcuna specificazione della sua veste di incaricato, non rileva dà luogo ai fini della validità dell'atto (e, tanto meno, ad inesistenza della notificazione) se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale la notificazione deve ritenersi effettuata. (così Cass. 8991/2001; 8485/99). Nel caso di specie, l'atto di appello contiene sia la indicazioni più che sufficienti a individuare parte appellante che la parte appellata e la sentenza oggetto di appello, ditalchè ben può ritenersi che l'istanza di notificazione dell'atto provenisse dalla parte legittimata, anche se materialmente avanzata da un soggetto diverso. II Col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.) per avere la sentenza disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione senza considerare che la compensazione può essere disposta allorché entrambe le parti sono costituite, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie in quanto nel giudizio di primo grado la AM, secondo quanto affermato dalla stessa sentenza, era rimasta contumace. Anche tale censura va disattesa. Esercitando il potere, che è proprio del giudice di merito, di provvedere in ordine al regolamento delle spese di causa, il giudice d'appello ha tenuto conto che nel giudizio di primo grado la IM (attuale ricorrente) non era rimasta completamente vittoriosa, essendo stata accolta, sia pure limitamente a lire 396.567 la domanda di pagamento proposta nei suoi confronti dalla AM con la procedura monitoria. На perciò ritenuto che, in relazione all'esito complessivo della lite in quel grado, fosse giustificata la "compensazione" delle spese, intendendo, con ciò, che ciascuna parte doveva farsi carico delle proprie spese, donde la condanna della IM a restituire alla AM quanto da questa versatole а tale titolo in esecuzione della sentenza pretorile, poi riformata sul punto. Al di là del termine letterale usato, che impropriamente fa riferimento alla "compensazione", la trattandosi didecisione non offre il fianco a censure, materia rimessa al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se non nel caso, che qui non ricorre, di violazione del principio della soccombenza. non avendo le Crown sons solto alti promme selle spese Consegue il rigetto del ricorso
P.Q.M.
funn La Corte rigetta il ricorso. Roma, 19 marzo 2002 frovan telll Il presidente L'estensore Ураами 1037129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 4507 20.66 149,77 8065 DEPOSITATO IN CANCELLERA 6,00 Roma 2-7 MAG. 2002 тоб 155,77 IL CANCELLIEREG1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 serie 4 al n. 1909 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002)