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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 685/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco RA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 685/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Massa Bova e Parte_1 dall'avv. Barbara Moressa
parte ricorrente C O N T R O
Parte_2 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
…. EL ER
-Accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 3.9.24 per tutti i motivi di cui sopra e pertanto annullarlo;
-Dichiarare tenuta e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/ 15 al pagamento in favore del ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dal citato articolo, calcolata sulla scorta di una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.700,00
-Dichiarare tenuta e condannare, altresì, la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 24.013,68 a titolo di differenze retributive, per i i titoli di cui in premessa, come da allegato conteggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Con il favore delle spese e degli onorari di difesa.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 24 gennaio 2025 parte ricorrente espone che:
1 RGL 685/25
- ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte convenuta dal 6 marzo 2023, come risulta dalla comunicazione centro per l'impiego1;
- in data 13 marzo 2023 è stato concluso contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di operaio, mansione di fornaio panificatore, l'inquadramento al V livello CCNL Alimentari Artigianato e orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,002;
- in data 28 luglio 2023 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato3;
- il ricorrente ha prestato la propria opera dal lunedì alla domenica senza alcun giorno di riposo;
- in data 8 luglio 2024, al rientro da un periodo di malattia4, il ricorrente si è recato sul luogo di lavoro ma il convenuto ha rifiutato di riceve la prestazione e gli ha ordinato di rimanere a casa in attesa di istruzioni;
- il 24 luglio 2024 il ricorrente ha richiesto le ferie che gli sono state concesse;
- tuttavia, con lettera in data 26 agosto 20245, il convenuto gli ha contestato l'assenza ingiustificata dall'8 luglio 2024;
- nonostante le giustificazioni formulate dal lavoratore6, con lettera in data 3 settembre 2024, è stata comunicata la risoluzione del rapporto7;
- il licenziamento è illegittimo per insussistenza materiale dei fatti contestati oltre che per vizi procedurali;
- il lavoratore non è stato retribuito per le ore di lavoro effettivamente prestate.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio.
II Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… Conosco le parti in causa, in quanto ho lavorato per il convenuto, per più di un anno, mi pare fosse il 2023. Io lavoravo facendo il panificatore e preparavo pane e pizza. Anche io ho contenzioso in corso contro il convenuto. Io lavoravo di notte e il ricorrente lavorava
2 RGL 685/25
di giorno, eravamo nello stesso periodo presso il convenuto;
c'eravamo noi due e poi andavano e venivano altri lavoratori, c'era molto ricambio. Io lavoravo dall'1 di notte ed uscivo alle 9. Questo tutte le notti, anche sabato e domenica, pure le festività. Il ricorrente lavorava dalle 9 o nove meno un quarto, ci incontravamo sempre, e finiva alle 16 o 17. Anche lui lavorava tutti i giorni, senza avere mai turni di riposo, come me. Faceva la stessa mia mansione, preparava pane e pizze. Non avevamo nessuna pausa di alcun tipo nel nostro lavoro, io lavoravo sempre e solo di notte, e so che non avevo pause e so che anche al ricorrente non venivano concesse pause, neppure la pausa pranzo. Quando ho smesso di lavorare per il convenuto, il ricorrente lavorava ancora presso di lui. Io non c'ero quando lui ha smesso di lavorare nel negozio di panettiere. So che il ricorrente è stato male per un periodo, questo me lo aveva raccontato lui, ogni tanto ci sentiamo. So che il datore di lavoro gli disse di non andare più a lavorare (teste udienza 10 Testimone_1 luglio 2025);
Conosco le parti in causa, in quanto il ricorrente lavorava per il convenuto. Io andavo ogni tanto perché conoscevo il ricorrente, da un paio d'anni abito presso di lui qui a Torino. Vedevo il ricorrente lavorare in panetteria, andavo a prendere il pane e la pizza. Io lo vedevo lavorare nel negozio, passavo di giorno. Lavorava tutti i giorni. Andava al mattino e poi so che verso le 17 finiva di lavorare. Andava anche il sabato e la domenica, io lo vedevo che usciva e andava a lavorare. So che ha smesso di lavorare presso la panetteria, gli ha scritto un messaggio il proprietario, dicendogli di non presentarsi più a lavorare. Non so dire perché gli abbia detto di non andare più (teste , udienza 10 luglio Tes_2
2025).
III All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
3 RGL 685/25
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione dei contratti, delle busta paga, della lettera di contestazione disciplinare, nonché dalla lettera di licenziamento8;
- i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento al periodo, alla durata del rapporto, al luogo di lavoro, alle mansioni svolte, all'impegno orario seguito e ai giorni della settimana in cui esso si articolava;
- peraltro, con riferimento all'orario di lavoro risulta in via documentale che esso era previsto in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì9, mentre i testi escussi hanno confermato che lo stesso orario giornaliero di otto ore era svolto anche nelle giornate di sabato e domenica;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- peraltro, come illustrato da parte ricorrente all'odierna udienza, rispetto l'orario contrattuale previsto sono state conteggiate le ore svolte nelle giornate di sabato e domenica per l'importo mensile di € 372,80 (sabato) e €. 441,84 (domenica), per i mesi lavorati;
- l'importo complessivamente dovuto, già detratto quanto percepito, ammonta così a € 24.013,68 lordi;
4 RGL 685/25
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione. IV
Con riferimento all'intimato licenziamento si osserva che:
- l'art. 5, lg. 604/66 stabilisce che l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro, rimanendo contumace parte convenuta non ha assolto a tale onere;
- quindi, in applicazione degli art. 3 e 9 dlgs 23/15, in considerazione dei limiti dimensionali del datore di lavoro, nonché della ridotta durata del rapporto di lavoro, si determina l'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 1.700,00), oltre a rivalutazione e interessi dalla data di intimazione del licenziamento. V
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della procuratrice anticipataria10.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara tenuta e condanna parte convenuta, all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma lorda di 24.013,68 (di cui € 2.525,72 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze;
dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del 3 settembre 2024;
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'indennità ex art. 9 dlgs 23/15, pari all'importo di tre mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di intimazione del licenziamento;
5 RGL 685/25
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente della somma di €. 9.257,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore della procuratrice anticipataria.
Torino, 14 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco RA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 ric. 2 Cfr. doc. 2 ric. 3 Cfr. doc. 3 ric. 4 Cfr. certificato medico, doc. 5 ric 5 Cfr. doc. 6 ric. 6 Cfr. doc. 7bis ric. 7 Cfr. doc. 7 ric. 8 Cfr. doc. 1 ric. 9 Cfr. doc. 2 ric. 10 Cfr. dichiarazione resa all'odierna udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco RA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 685/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Massa Bova e Parte_1 dall'avv. Barbara Moressa
parte ricorrente C O N T R O
Parte_2 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
…. EL ER
-Accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 3.9.24 per tutti i motivi di cui sopra e pertanto annullarlo;
-Dichiarare tenuta e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/ 15 al pagamento in favore del ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dal citato articolo, calcolata sulla scorta di una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.700,00
-Dichiarare tenuta e condannare, altresì, la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 24.013,68 a titolo di differenze retributive, per i i titoli di cui in premessa, come da allegato conteggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Con il favore delle spese e degli onorari di difesa.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 24 gennaio 2025 parte ricorrente espone che:
1 RGL 685/25
- ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte convenuta dal 6 marzo 2023, come risulta dalla comunicazione centro per l'impiego1;
- in data 13 marzo 2023 è stato concluso contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di operaio, mansione di fornaio panificatore, l'inquadramento al V livello CCNL Alimentari Artigianato e orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,002;
- in data 28 luglio 2023 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato3;
- il ricorrente ha prestato la propria opera dal lunedì alla domenica senza alcun giorno di riposo;
- in data 8 luglio 2024, al rientro da un periodo di malattia4, il ricorrente si è recato sul luogo di lavoro ma il convenuto ha rifiutato di riceve la prestazione e gli ha ordinato di rimanere a casa in attesa di istruzioni;
- il 24 luglio 2024 il ricorrente ha richiesto le ferie che gli sono state concesse;
- tuttavia, con lettera in data 26 agosto 20245, il convenuto gli ha contestato l'assenza ingiustificata dall'8 luglio 2024;
- nonostante le giustificazioni formulate dal lavoratore6, con lettera in data 3 settembre 2024, è stata comunicata la risoluzione del rapporto7;
- il licenziamento è illegittimo per insussistenza materiale dei fatti contestati oltre che per vizi procedurali;
- il lavoratore non è stato retribuito per le ore di lavoro effettivamente prestate.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio.
II Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… Conosco le parti in causa, in quanto ho lavorato per il convenuto, per più di un anno, mi pare fosse il 2023. Io lavoravo facendo il panificatore e preparavo pane e pizza. Anche io ho contenzioso in corso contro il convenuto. Io lavoravo di notte e il ricorrente lavorava
2 RGL 685/25
di giorno, eravamo nello stesso periodo presso il convenuto;
c'eravamo noi due e poi andavano e venivano altri lavoratori, c'era molto ricambio. Io lavoravo dall'1 di notte ed uscivo alle 9. Questo tutte le notti, anche sabato e domenica, pure le festività. Il ricorrente lavorava dalle 9 o nove meno un quarto, ci incontravamo sempre, e finiva alle 16 o 17. Anche lui lavorava tutti i giorni, senza avere mai turni di riposo, come me. Faceva la stessa mia mansione, preparava pane e pizze. Non avevamo nessuna pausa di alcun tipo nel nostro lavoro, io lavoravo sempre e solo di notte, e so che non avevo pause e so che anche al ricorrente non venivano concesse pause, neppure la pausa pranzo. Quando ho smesso di lavorare per il convenuto, il ricorrente lavorava ancora presso di lui. Io non c'ero quando lui ha smesso di lavorare nel negozio di panettiere. So che il ricorrente è stato male per un periodo, questo me lo aveva raccontato lui, ogni tanto ci sentiamo. So che il datore di lavoro gli disse di non andare più a lavorare (teste udienza 10 Testimone_1 luglio 2025);
Conosco le parti in causa, in quanto il ricorrente lavorava per il convenuto. Io andavo ogni tanto perché conoscevo il ricorrente, da un paio d'anni abito presso di lui qui a Torino. Vedevo il ricorrente lavorare in panetteria, andavo a prendere il pane e la pizza. Io lo vedevo lavorare nel negozio, passavo di giorno. Lavorava tutti i giorni. Andava al mattino e poi so che verso le 17 finiva di lavorare. Andava anche il sabato e la domenica, io lo vedevo che usciva e andava a lavorare. So che ha smesso di lavorare presso la panetteria, gli ha scritto un messaggio il proprietario, dicendogli di non presentarsi più a lavorare. Non so dire perché gli abbia detto di non andare più (teste , udienza 10 luglio Tes_2
2025).
III All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
3 RGL 685/25
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione dei contratti, delle busta paga, della lettera di contestazione disciplinare, nonché dalla lettera di licenziamento8;
- i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento al periodo, alla durata del rapporto, al luogo di lavoro, alle mansioni svolte, all'impegno orario seguito e ai giorni della settimana in cui esso si articolava;
- peraltro, con riferimento all'orario di lavoro risulta in via documentale che esso era previsto in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì9, mentre i testi escussi hanno confermato che lo stesso orario giornaliero di otto ore era svolto anche nelle giornate di sabato e domenica;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- peraltro, come illustrato da parte ricorrente all'odierna udienza, rispetto l'orario contrattuale previsto sono state conteggiate le ore svolte nelle giornate di sabato e domenica per l'importo mensile di € 372,80 (sabato) e €. 441,84 (domenica), per i mesi lavorati;
- l'importo complessivamente dovuto, già detratto quanto percepito, ammonta così a € 24.013,68 lordi;
4 RGL 685/25
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione. IV
Con riferimento all'intimato licenziamento si osserva che:
- l'art. 5, lg. 604/66 stabilisce che l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro, rimanendo contumace parte convenuta non ha assolto a tale onere;
- quindi, in applicazione degli art. 3 e 9 dlgs 23/15, in considerazione dei limiti dimensionali del datore di lavoro, nonché della ridotta durata del rapporto di lavoro, si determina l'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 1.700,00), oltre a rivalutazione e interessi dalla data di intimazione del licenziamento. V
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della procuratrice anticipataria10.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara tenuta e condanna parte convenuta, all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma lorda di 24.013,68 (di cui € 2.525,72 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze;
dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del 3 settembre 2024;
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'indennità ex art. 9 dlgs 23/15, pari all'importo di tre mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di intimazione del licenziamento;
5 RGL 685/25
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente della somma di €. 9.257,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore della procuratrice anticipataria.
Torino, 14 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco RA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 ric. 2 Cfr. doc. 2 ric. 3 Cfr. doc. 3 ric. 4 Cfr. certificato medico, doc. 5 ric 5 Cfr. doc. 6 ric. 6 Cfr. doc. 7bis ric. 7 Cfr. doc. 7 ric. 8 Cfr. doc. 1 ric. 9 Cfr. doc. 2 ric. 10 Cfr. dichiarazione resa all'odierna udienza.