Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di violazione del segreto di ufficio, integra la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla P.A. o ad un terzo, posto che il reato tutela non solo il buon funzionamento dell'amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l'interesse a che quest'ultimo non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un agente di p.s. che, venuto a conoscenza per ragioni di servizio di alcune denunce di furto, le aveva comunicate al dipendente di un istituto di vigilanza per consentirgli di contattare i denuncianti e proporre loro la stipulazione di contratti).
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- 1. Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
Leggi di più… - 2. Rivela indagine in corso: viola segreto di ufficio (Cass. 11358/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2016, n. 33256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33256 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
3325 6/ 1 6 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. N. 863 NN Conti Presidente - U.P. 19/5/2016 Emilia Anna Giordano Relatore - Ersilia Calvanese RGN 10573/2016 Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.IN IO, n. a Nardò il 26/1/1962 2.ON NN, n. a Nardò il 26/6/1973 avverso la sentenza del 3/6/2015 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per IO IN l'avv. Giuseppe Bonsegna e per NN ON l'avv. Lorenzo Rizziello che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 28 febbraio 2011 aveva condannato NN ON alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e IO IN a quella di anni uno e mesi nove di reclusione per il reato di cui 1 rr all'art. 326, primo e terzo comma, cod. pen. così diversamente qualificando il fatto loro ascritto al capo b) della rubrica ( art. 326, comma primo e secondo cod. pen.).
2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma, ha ridotto la pena inflitta a IN IO ad anni uno e mesi sei di reclusione confermando nel resto la sentenza. Il ON e il IN ( questi assolto da altri reati ascrittigli) sono stati ritenuti responsabili del reato di rivelazione di segreto di ufficio perché il IN, abusando delle proprie funzioni di ispettore di Polizia presso il commissariato P.S. di Nardò, venuto a conoscenza delle denunce di furto presentate da AN CO e AN NN, comunicava tali notizie al ON, dipendente dell'istituto di vigilanza Sveviapol, al fine di contattare i predetti e procurarsi, così, la conclusione di un contratto di vigilanza, in Nardò, nella primavera/estate del 2006. 3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti, con il patrocinio dei rispettivi difensori, denunciano:
3.1 IN IO:
3.1.1 vizio di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto carattere segreto delle notizie rivelate e mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi della lett. d) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. Assume, in particolare, che l'error in iudicando della sentenza impugnata assurge, con riguardo all'episodio relativo al tentato furto subito dal ON, a palese travisamento del fatto poiché, sulla scorta di quanto riferito in dibattimento dal AN, è dimostrato che questi non presentò alcuna denuncia del tentativo di furto subito essendosi limitato a raccontare l'accaduto all'ispettore IN (suo cliente) e non sottoscrisse alcun contratto con la Sveviapol, sebbene a tanto sollecitato dal ON. Denuncia che la Corte di merito, che ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento onde acquisire il protocollo d'intesa, denominato "Mille occhi sulla città", stipulato tra il Questore di Lecce e vari istituti di vigilanza, gli encomi e le lodi ottenuti dall'ispettore IN ed una certificazione sul numero dei furti denunciati nel periodo tra maggio e luglio 2006, è incorsa nel vizio di mancata assunzione di prova decisiva trattandosi di acquisizioni rilevanti al fine di comprovare la recrudescenza dei fenomeni criminali nella città di Nardò e, in particolare dei furti, onde dimostrare la "esiguità" dei casi di rivelazione di segreto di ufficio ascritti al ricorrente e che le indicazioni contenute nei protocolli erano indirizzate a favorire una più intensa collaborazione tra organi di polizia e istituti di vigilanza ян privati, coinvolti in veri e propri compiti di "polizia complementari" sulla base di eventuali segnalazioni loro pervenute, sicché non è configurabile la violazione del segreto di ufficio poiché il IN era autorizzato, sulla base di tale accordo di collaborazione, a fornire le informazioni al ON o, comunque, poteva ragionevolmente e in buona fede avere ritenuto di poter fornire indicazioni al ON, con conseguente esclusione del dolo del reato ovvero per errore, determinato da mera colpa. Erronee, pertanto sono le motivazioni con le quali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen.; 3.2.2. vizio di violazione di legge per mancanza di offensività della condotta ascritta al ricorrente potendo ravvisarsi nella mera rivelazione di una notizia di reato, che non costituisce atto di investigazione sebbene atto di impulso processuale, la lesione di un concreto interesse oggetto di tutela;
3.2.3 vizio di motivazione con riferimento al dolo specifico del reato non essendo motivata la specifica finalità di arrecare profitto al ON, teste ritenuto non attendibile con riguardo alle accuse mosse al ricorrente e le cui dichiarazioni, sul punto della fonte dalla quale aveva appreso dei furti, non sono state riscontrate né dal AN né dal Ligorio. Nella sentenza impugnata, infine, non sono state oggetto di valutazione le dichiarazioni rese dai testi TO RN e RI GE, acquisite in atti con il consenso delle parti all'udienza del 29 novembre 2010 circa le modalità di conclusione del contratto con al Sveviapol, al di fuori di qualsiasi sollecitazione in tal senso del ricorrente;
2.2.4 violazione di legge per il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta di privati poiché, epurata l'imputazione dall'episodio relativo al AN si è di fronte ad un unico episodio che non giustifica il diniego della Corte di merito fondato sulla reiterazione delle condotte di reato ascrittegli.
3.2. ON NN:
3.2.1 Vizio di violazione della legge penale poiché non è dimostrata la partecipazione del ricorrente, sotto forma di determinazione e istigazione, e con apporto significativo alla realizzazione dell'illecito, essendosi il ON limitato a ricevere le notizie riferitegli dal IN e non potendo il contributo partecipativo risolversi nell'avere ricevuto ovvero fatto uso delle notizie ricevute. La Corte di merito non ha compiuto alcuna indagine intesa a verificare la consapevolezza in capo all'agente dell'obbligo di segretezza cui sarebbe stato tenuto il dichiarante facendo derivare la responsabilità del ON dalla mera percezione della notizia;
3.2.2 vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e 111 Cost. e vizio di motivazione poiché la Corte territoriale ha motivato l'intervento istigatore del ON con riguardo al rapporto di amicizia esistente fra questi e il IN, 3 да rapporto di mera apparenza, dal momento che il IN era solo desideroso di procurarsi credito e stima del ricorrente per poterne frequentare la moglie con la quale aveva avviato una stabile relazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso del IN.
3. Costituisce, infatti, ius receptum che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (fra le tante, Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.253099).
4. Né, avuto riguardo alla natura eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, è stata evidenziata l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state e presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'acquisizione del protocollo sottoscritto tra il Questore di Lecce e gli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio ovvero all'acquisizione degli altri indicati dalla difesa. La Corte territoriale, infatti, richiamando sul punto la sentenza di primo grado e la deposizione resa dalla dott.ssa Meo Sandra - all'epoca dei fatti responsabile del Commissariato di Nardò - ha ritenuto accertato che il contenuto del Protocollo e le riunioni indette in Questura e nello stesso Commissariato erano finalizzati a creare un maggior contatto con gli istituti di vigilanza, nel rispetto delle competenze di ciascuno, in modo che la Polizia di Sato ricevesse informazioni sull'accadimento di fatti di reato e presenze sospette sul territorio e, con ineccepibile conseguenzialità logica, ha ritenuto che le intese raggiunte in Er nessun alcun modo potevano legittimare la comunicazione, da parte di pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai dipendenti degli istituti di vigilanza privata, di notizie di ufficio coperte da segreto. Né si vede come la propalazione delle notizie di furti apprese nello svolgimento dei compiti istituzionali dal ricorrente IN possa essere propedeutica "ad ampliare il bagaglio di informazioni necessarie alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia locale", che, secondo la prospettazione fattane in 4 дог ricorso, costituisce la finalità enunciata nel Protocollo e sulla quale sarebbe caduto l'errore di percezione del ricorrente. Consegue che non è ravvisabile il descritto vizio di cui alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione alla decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione del Protocollo ovvero degli elogi ed encomi ricevuti dal ricorrente e delle statistiche che attestavano l'aumento dei furti nel territorio di appartenenza in quanto privi di rilevanza in relazione alle concrete fattispecie di reato ascritte al IN.
4. A ben vedere sono manifestamente infondate le censure difensive che sottostanno al primo motivo di ricorso, nella sua complessa articolazione, e che muovono dal presupposto secondo cui, non avendo il AN presentato denuncia di furto, le notizie da questi riferite a IO IN non erano notizie segrete. Rileva il Collegio, a tal riguardo, che la sentenza impugnata - in risposta alle - specifiche deduzioni difensive contenute nei motivi di appello e a differenza di quella di primo grado nella quale non era stata differenziata la posizione del AN quella del AN, che, viceversa aveva formalmente denunciato il furto subito è ben evidenziato che il AN non aveva sporto alcuna formale denuncia del tentativo di furto subito e che, cionondimeno, la Corte territoriale ha ritenuto che il IN, come qualsiasi impiegato dello Stato, era tenuto al segreto sulla notizia ricevuta attraverso le informazioni fornitegli dal AN essendone venuto a conoscenza in ragione delle funzioni ricoperte. Tale opzione ermeneutica, diffusamente motivata ed argomentata nella sentenza impugnata, è conforme alla prescrizione normativa ed al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen. deve essere desunto dal nuovo testo del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15, come sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che non si limita a disporre l'obbligo di mantenere il : segreto d'ufficio, ma ne definisce anche l'ambito e l'estensione, specificando che 10 l'impiegato non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Dalla citata disposizione emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito 5 яя ور delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. In tale contesto normativo, pertanto, la nozione di notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Richero, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/04/2007, Lazzaro, Rv. 237605). Non è, dunque, corretto, limitare come sembra il ricorso faccia- le notizie di ufficio le quali debbono rimanere segrete ai soli atti di indagine, oggetto di una specifica previsione all'art.329 cod. proc. pen., nozione che va viceversa ricondotta ad una informazione rispetto alla quale esisteva un interesse oggettivo giuridicamente apprezzabile a mantenere il segreto da parte dell'Amministrazione ai fini del corretto esercizio di poteri connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della prevenzione in generale, e che, con riguardo al tentativo di furto subito dal AN, non costituendo notizia di pubblico dominio, veniva svelata a soggetto che non era titolare del diritto di conoscerne i dettagli, anche relativi al nome della vittima ed alla altre modalità di identificazione, e, cioè, al ON che contattava il AN per proporgli il servizio di vigilanza svolto dalla società di cui era dipendente.
5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso incentrato, sull'assunto che la condotta del IN non ha minimamente leso o messo in pericolo il buon andamento della pubblica amministrazione, in specie nell'ambito dell'attività investigativa, costituendo la presentazione di un atto di denuncia - querela un atto ben distinto dal compimento di attività investigativa vera e propria. La sentenza impugnata e quella primo grado, motivano diffusamente sull'inquadramento sistematico del reato in esame, quale reato di pericolo concreto, in linea con la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e - ribadisce - posta la precisazione che la condotta incriminata è punita non in sé e per sé ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. La giurisprudenza, inoltre, esclude la punibilità della condotta, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini s 6 istituzionali connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito (vedi Sez. 6, n. 9306 del 06/06/1994, Bandiera, Rv. 200133; Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, C.,Rv. 244480).
6. La sentenza impugnata ha diffusamente motivato sui profili indicati evidenziando che le notizia dei furti subiti dal AN e dal AN non erano affatto divenute di pubblico dominio anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ON, che ha ammesso di averle apprese dal IN e, come anticipato innanzi al punto 4, ha del tutto logicamente escluso che il ON fosse persona autorizzata a ricevere la notizia poiché non esiste alcuna disposizione che preveda la comunicazione da parte degli organi di Polizia ad istituti di vigilanza ovvero che la diffusione di tali notizie possa trovare fonte nelle direttive impartite nelle riunioni tenutesi in Questura prima tra i dirigenti dei Commissariati e i responsabili delle Squadre di Polizia giudiziaria poi a livello di Commissariato che erano autorizzati ad avvalersi delle conoscenze degli istituti di vigilanza, potendo avvalersene come fonti informative sull'accadimento di fatti reato e segnalazioni di presenze sospette, ma non erano certamente abilitati, a loro volta, a riferire notizie su fatti illeciti ai dipendenti degli Istituti di vigilanza.
7. Né va trascurato che gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice in oggetto si intendono lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo ( ex multis Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166; Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cincavalli, Rv. 238729) e che, quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione sull'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (Sez. 6, n. 42726 dell'11/10/2005, De Carolis, Rv. 232751). Conclusione che vale tanto più allorquando, come nel caso di specie è accaduto, la condotta non sia stata quella di mera rivelazione, bensì quella di utilizzazione di segreti dell'ufficio: perché se nel caso di mera rivelazione di notizie di ufficio, l'interesse giuridico protetto è rappresentato esclusivamente dal buon funzionamento dell'amministrazione attraverso il dovere di fedeltà del funzionario, nel secondo caso, quello della utilizzazione illegittima di quelle notizie, la sfera di operatività della norma 7 ег incriminatrice è stata ampliata, risultando tutelato anche il bene pubblico alla par condicio civium, vale a dire l'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non tragga, dall'esercizio delle sue funzioni e dalla connessa conoscenza di notizie apprese in ragioni del suo ufficio, un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. Bene giuridico, questo, che deve reputarsi essere stato messo concretamente in pericolo dalle condotte dell'odierno ricorrente e consistite, come è diffusamente argomentato nella sentenza impugnata, nella rivelazione delle notizie di furto al ON e dalla conseguente utilizzazione delle notizie al fine di contattare le vittime dei furti e proporre loro la conclusione di contratti di vigilanza con l'istituto per il quale il ON lavorava.
8. Parimenti la sussistenza dell'elemento psicologico del reato è stata adeguatamente valutata dai giudici del merito, posta la premessa che il reato di cui all'art. 326 cod. pen. è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà consapevole della rivelazione e nella coscienza che la notizia costituisce un segreto di ufficio. Ai fini della configurabilità del dolo è, pertanto irrilevante il movente ovvero la finalità della condotta e non possiede efficacia esimente l'eventuale errore sui limiti dei propri e degli altrui poteri e doveri in ordine a dette notizie. D'altro canto, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha chiarito che il ricorrente aveva agito con l'intenzione di utilizzare i dati di cui era venuto in possesso allo scopo di procurare un ingiusto profitto consistito nell'accrescimento della sfera giuridica soggettiva del ON, ovvero consentire la conclusione di contratti a titolo oneroso dalla cui esecuzione derivavano sicuramente vantaggi di carattere patrimoniale all'impresa presso la quale questi lavorava. Nella sentenza impugnata viene evidenziato che il carattere indebito del fine dell'agente ricorre per il sol fatto che la parte sia addivenuta alla stipula del contratto in ragione dell'utilizzo illegittimo di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete e prescinde dalle concrete modalità attraverso le quali si è pervenuti alla stipula del contratto e, dunque, può ritenersi che la Corte abbia implicitamente valutato, pervenendo alla conclusione della loro irrilevanza, le dichiarazioni rese dai testi TO e RI sulle concrete modalità di conclusione del contratto che i predetti avevano stipulato con il ON, condividendo il giudizio della sentenza di primo grado che, del resto, la Corte territoriale aveva richiamato per relationem.
9. Sono palesemente infondate le censure difensive sul diniego del beneficio della non menzione della condanna poiché correttamente il giudice di appello ritenuto preclusiva all'applicazione la pluralità delle condotte illecite accertate a carico del IN. 0 да д 0 Non deducibile nel giudizio di legittimità è la richiesta di dichiarare 10. la non punibilità dei reati per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 - entrato in vigore il successivo 2 aprile La richiesta di applicazione della causa di non punibilità, " che costituisce istituto di natura sostanziale e come tale è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione normativa, andava proposta, e non risulta che sia stata sollevata, dinanzi al giudice del merito poiché la normativa di riferimento era entrata in vigore nel corso del dibattimento in grado di appello, conclusosi solo all'udienza del 19 maggio 2015 (e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore del d. Igs. N. 28/2015). 11. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti dal ON che o riproducono argomentazioni già esposte in sede di appello, e finanche dinanzi al giudice di primo grado, e ampiamente vagliate e correttamente disattese nelle sentenze di merito, ovvero rinviano ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali. 12. Le censure difensive neppure si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto proprio il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d'ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell'estraneo. Perché questi sia punibile è, infatti, necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe, in applicazione delle norme sul concorso di persone (Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752). In conformità a tale indirizzo ermeneutico, condiviso dal Collegio, i giudici di merito hanno accertato che il ricorrente sulla scorta delle notizie apprese e in più occasioni, si era attivato per contattare le vittime dei furti proponendo loro la stipula del contratto di sorveglianza ed hanno sottolineato il rapporto di amicizia che, negli anni in questione, a prescindere dalla sua evoluzione, poiché il IN aveva allacciato una relazione sentimentale con la moglie del ON, legava il ricorrente al IN. Con motivazione logica e incensurabile la pluralità di notizie ricevute dal ON, e poi da questi utilizzate per contattare le vittime dei furti 9 дя s proponendo loro stipula dei contratti di sorveglianza, è stata apprezzata nella sentenza impugnata quale elemento sintomatico della condotta di istigazione tenuta dal ricorrente al fine di venire in possesso di notizie utili alla sua attività. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto di qui la infondatezza - anche del dedotto vizio di motivazione-, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose a carico del ON e ne ha illustrato gli aspetti maggiormente significativi disattendendo, con argomentazioni ineccepibili sul piano logico, gli argomenti prospettati dalla difesa ( che cioè la rivelazione delle notizie era frutto di una iniziativa esclusiva ed autonoma del IN per ingraziarsene le simpatie) che suggerivano una ipotesi alternativa smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. 13.Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/5/2016 Il Consigliere relatore Il Presidente NN Conti Emilia Anna Giordano gandou Dunti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 29 LUG 2016 REMA E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U E S Fiera Esposito V R O C 10