Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
La disciplina dei permessi di visita a prole di minore età in gravi condizioni di salute o affetta da handicap in situazione di gravità di cui all'art. 21 ter della legge n. 354 del 1975 non trova applicazione nel caso di figli maggiorenni colpiti da identiche infermità o handicap, atteso il tenore testuale della disposizione, né tale esclusione dà luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, sia perchè rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di apprestare una più incisiva tutela per i minori che necessitano maggiormente della presenza dei genitori, sia perchè il contatto tra i detenuti ed i figli disabili maggiorenni può essere assicurato nelle forme consentite dagli artt. 30 e 30 ter della legge citata.
Commentario • 1
- 1. Art. 21-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 32456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32456 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
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