Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
In tema di "giusto processo" e con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, qualora prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n.63 si sia svolto regolarmente, secondo la disciplina all'epoca vigente, il procedimento di acquisizione e valutazione del quadro indiziario e sia intervenuta la chiusura della fase delle indagini preliminari - con conseguente preclusione della possibilità per il pubblico ministero di procedere alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt.64 e 197 bis cod.proc.pen., come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art.26,comma 2, della citata legge n.63 del 2001 - deve ammettersi che, ai soli fini del mantenimento delle misure in questione,conservino validità le dichiarazioni precedentemente rese dai medesimi soggetti, ancorché la loro assunzione sia stata effettuata senza l'osservanza delle formalità previste a pena di inutilizzabilità dalla normativa sopravvenuta. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da soggetti indicate negli artt.64 e 197, senza che fosse stato dato l'avvertimento previsto dal comma 3 del medesimo art.64,in quanto all'epoca non ancora vigente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2001, n. 13011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13011 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente 20/11/2001
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere N. 5243
Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IG FENU Consigliere N. 36707/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FI DR e IR, CC HE, EL, IG, NE e LE
avverso l'ordinanza per il riesame di Napoli in data 20-7-2001. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore Avv. Gennaro Fusco del foro di Napoli, in sostituzione dell'avv. Sabatino Fusco, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
Svolgimento del procedimento
Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello nell'interesse di RO e DR ND, GE, IC, MI, FF e GI CC avverso l'ordinanza del GUP in data 7-2-2001, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare custodiale in atto nei confronti dei medesimi, nonché l'istanza, limitatamente alla posizione di DR ND e GE CC, di pronunzia di inefficace della misura stessa per decorrenza dei termini calcolati ai sensi dell'art. 297, cm 3, C.P.P.. È stata disattesa preliminarmente la eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia senza l'avvertimento di cui al comma 3, lett. c, dell'art. 64, nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 63/2001 (dovendosi, secondo la tesi difensiva applicare la regola generale di cui al comma 1, art. 26 di detta legge, in virtù della quale la nuova normativa si estende anche ai procedimenti in corso), sul rilievo che per le dichiarazioni già acquisite - quando ormai è conclusa la fase delle indagini preliminari e non è più possibile la rinnovazione da parte del P.M. - giusta previsione contenuta nell'art. 26 della stessa legge, la utilizzabilità e ben consentita anche nel procedimento incidentale "de libertate", mentre la utilizzabilità, da parte del GUP, delle stesse dichiarazioni non poteva essere messa in discussione, essendo avvenuta ai fini della decisione di merito prima dell'entrata in vigore della richiamata legge.
Ciò posto, il Tribunale ribadiva la sussistenza della gravità del quadro indiziario desunto dalle dichiarazioni del collaborante SC ME (ancorché costui fosse stato ritenuto inattendibile dalla corte di assise di appello nel procedimento per l'omicidio PO) circa, in particolare, la partecipazione degli imputati all'organizzazione camorristica dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, dichiarazioni ritenute avvalorate da numerosi riscontri estrinseci (elencati nell'ordinanza ex art. 309 C.P.P. del 15-3-2000) e da una "mole di elementi desumibili non solo dalle convergenti dichiarazioni" di altri collaboranti, ma anche da operazioni di P.G. in relazione ai molteplici omicidi riconducibili alla contrapposizione tra vari gruppi criminali per il predominio nel territorio. Aggiungeva il Tribunale che il "novum" dedotto dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del collaborante ME, pur imponendo una rivalutazione qui cauta ed attenta delle stesse, non incideva sulle questioni relative alla posizione degli imputati, tenendo presente il complesso degli elementi acquisiti che convergevano nel convalidare la sussistenza del grave quadro indiziari. Disattendeva, infine, la richiesta che fosse dichiarata inefficace la misura nei confronti di GE CC e DR ND in applicazione dell'art. 297, cm 3, C.P.P. osservando che era venuto meno il presupposto della persistenza della prima misura cautelare nel momento di applicazione della seconda.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando: 1) violazione dell'art. 64, cm 3, lett c, e cm 3 - bis, anche in relazione all'art. 26 della l. 1-3-2001, n. 63; perché il Tribunale avrebbe ritenute utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori, rese prima dell'entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 64 e quindi senza l'osservanza della relativa disciplina, in contrasto con la regola generale dettata del primo comma dell'art. 26 di detta legge, alla cui stregua nel procedimento incidentale "de libertate" per utilizzare le stesse dichiarazioni avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina dell'art. 64 con il rinnovo, anche ex art. 430 C.P.P., dall'esame dei collaboranti;
2) violazione dell'art. 297 C.P.P. perché ai fini della disciplina dettata dal cm 3 non avrebbe alcuna rilevanza che il soggetto sia tornato in libertà tra l'emissione della prima e della seconda ordinanza, occorrendo solo verificare solo se, all'epoca della prima detenzione il P.M. avesse gli elementi sufficienti per richiedere la seconda ordinanza cautelare, situazione, questa, che ricorrerebbe senz'altro nel caso specifico;
3) motivazione apparente, contraddittoria ed inficiata da vistosi vizi logici nell'applicazione della legge penale e processuale perché il tribunale avrebbe trascurato di prendere in considerazione il "novum", costituito da tutto il materiale offerto dalla difesa sulla inaffidabilità dei collaboranti, e di rivalutare alla stregua di esso il quadro indiziario in senso favorevole agli imputati, con particolare riguardo all'inaffidabilità del collaborante ME desumibile proprio dal contesto di tutti i fatti di sangue da lui narrati e dalle prospettate contraddizioni logiche con la narrazione di CO: mancherebbe così un "iter" logico- motivazionale idoneo a sorreggere la gravità del quadro indiziario nei confronti dei singoli ricorrenti.
Motivi della decisione
I ricorsi devono ritenersi infondati.
La prima censura involge la problematica in ordine alla portata della norma transitoria ex art. 26 della legge 1-3-2001, n. 63 - attuativa dei principi costituzionali sul giusto processo - nel procedimento incidentale "de libertate" allorquando gli atti relativi e, per giunta, anche l'udienza preliminare come è avvenuto nella specie, sono stati posti in essere e si sono esauriti della prima della entrata in vigore di detta legge. Il comma 1 dell'art. 26 stabilisce, in via generale, la immediata applicabilità dei nuovi principi costituzionali, attinti dall'art. 111 cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2/1999, ai processi penali in corso. Tale norma costituisce una sostanziale deroga al canone processuale del "tempus regit actum", altrimenti non avrebbe alcun significato la sua introduzione, essendo incontrovertibile, in base alla regola di irretroattività della legge, che nell'ambito processuale equivale al canone testè richiamato, la applicazione della nuova normativa, salvo contraria disposizione, nei processi in corso agli atti non ancora compiuti nella vigenza della relativa disciplina poi modificata. L'immediata applicabilità, con efficacia retroattiva, della nuova normativa sul giusto processo costituisce, dunque, la regola in base alla richiamata disposizione intertemporale, mentre i successivi commi dell'art. 26 rappresentano l'eccezione attraverso la introduzione di temperamenti fino al recupero, nell'ultimo comma, della regola del "tempu regit actum" nel giudizio dinanzi a questa corte ove ricorrano i presupposti processuali ivi indicati. Il problema che si pone nella specie, come detto, non trova una specifica disciplina nella norma transitoria per il che, secondo la tesi propugnata in ricorso e non condivisa dal tribunale, dovrebbe trovare applicazione il principio generale di retroattività fissato nel primo comma dell'art. 26 annulla rilevando che la parte delle indagini preliminari si sia esaurita prima della sua entrata in vigore ed il P.M. non abbia potuto avvalersi del rimedio eccezionale del comma 2 per rendere utilizzabili anche nel procedimento "de libertate" le dichiarazioni dei collaboranti. Il tribunale sostiene invece che la portata del citato del primo comma dell'art. 26 non è tale da comportare anche "la caducazione degli atti posti in essere nel vigore del precedente regime di utilizzare, posto che quella utilizzazione era allora perfettamente conforme alla legge e tale dev'essere valutata anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni novellatrici". Simile motivazione sembra riecheggiare le fondamentali argomentazioni contenute nella sentenza 7-4-1998, n. 4265, pronunziata da questa Corte e sez. un. (in seguito alla riforma dell'art. 513 c.p.p. introdotta dalla legge n. 267/1997), con le quali vengono chiariti i limiti di compatibilità del principio "tempus regit actum" nella successione di leggi processuali che vietino l'uso di prove acquisite in coerenza con il pregresso regime:
il divieto deve ritenersi operante al momento della decisione, quando il procedimento probatorio non ancora trovato esaurimento annulla rilevando che l'acquisizione sia avvenuta legittimamente con l'osservanza delle forme previste dalla disciplina allora vigente. In sostanza è il momento della decisione che rileva ai fini dell'utilizzabilità e non quello dell'acquisizione. Ciò stante, una volta che il giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova il cui uso, all'atto della decisione, non è vietato dalla legge, il procedimento probatorio si è legittimamente esaurito in base al "tempus regit actum" e, non può essere inficiato da successivi divieti normativi. Orbene, l'ultimo comma dell'art. 26 va aldilà di questa puntualizzazione giurisprudenziale di notevole rilievo stabilendo che nel giudizio di legittimità alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito in deroga al principio generale di cui al comma 1, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse, dovendosi, ciò, ritenere legittima non solo la valutazione operata in base alla disciplina allora applicabile, ma anche la utilizzazione della prova dichiarativa acquisita nel rispetto della pregressa normativa. Sennonché, nella fattispecie la nuova normativa inerente alla formazione della prova dichiarativa in esame pur non essendo ancora in vigore quando essa era stata formata ed utilizzata nel procedimento incidentale "de libertate", e sopravvenuta successivamente alla chiusura della fase relativa all'udienza preliminare essendo entrata in vigore nel corso del procedimento di appello avverso l'ordinanza del GUP in data 7-2-2001 con la quale era stata rigettata la istanza di revoca della norma cautelare della custodia in carcere applicata ai ricorrenti. Il procedimento di acquisizione e valutazione del quadro indiziario ai fini dell'applicazione e del mantenimento delle misure cautelari della custodia in carcere nei confronti dei ricorrenti si è svolto legittimamente anche in riferimento alla prova dichiarativa, nella vigenza della disciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 63/2001; le regole dettate da quest'ultima trovano immediata applicazione nei procedimenti in corso come quello di cui trattasi, con i limiti fissati dalla disposizione transitoria. La chiusura della fase delle indagini preliminari costituisce lo sbarramento all'iniziativa del P.M. per la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli art. 64 e 197-bis cpp, nel testo novellato dalla predetta legge, sbarramento cui non può avviarsi ai sensi dell'art. 430 dello stesso codice di rito, nel silenzio nella norma transitoria ed anche per l'evenienza dell'ostacolo della parte finale del primo comma del detto articolo. Dai rilievi che procedono sembra, dunque, potersi escludere che atti legittimamente compiuti ed esauriti nel procedimento "de libertate", in fase alla previgenti disciplina, tra cui l'acquisizione e la valutazione ai fini della sussistenza del grave quadro indiziario, della prova dichiarativa (dichiarazioni accusatorie dei collaboranti), debbano ritenersi non più utilizzabili ai fini dello stesso procedimento, a far tempo dall'entrata in vigore della legge 63/2001. L'esaurimento della fase delle indagini preliminari comporterà, in coerenza con la regola intertemporale fissata dal primo comma dell'art. 26 che questi atti non potranno essere utilizzati nel giudizio di merito, nel primo e nel secondo grado, ne' ovviamente l'eventuale utilizzazione potrà essere ritenuta legittima nel susseguente giudizio in cassazione: il rimedio sta nella formazione della prova al dibattimento secondo le nuove regole introdotte negli artt. 197-bis e 210 cpp e con applicazione della disciplina relativa a quella tra le ipotesi contemplate, che si attaglia in caso concreto. La stessa regola, quindi, non viene intaccata se nel procedimento incidentale permanga l'utilizzazione degli elementi su cui si fondano i gravi indizi di colpevolezza, acquisiti e valutati legittimamente nella vigenza del pregresso regime, essendosi esaurita ormai l'attività l'indagine che ha portato alla applicazione ed alla conferma delle misure cautelari. Nè vale in contrario obbiettare, in linea con la giurisprudenza di questa corte, che anche nel procedimento "de libertate" trovano applicazione le regole sulla utilizzabilità delle fonti di prova, come in tema di intercettazioni telefoniche eseguite in violazione dei limiti fissati dalla legge, ai sensi dell'art. 271 cpp: i principi giurisprudenziali invocati ineriscono a fattispecie nelle quali la prova è stata acquisita e/o utilizzata in contrasto con specifiche prescrizioni normative, vigenti al momento dell'acquisizioni e/o dell'utilizzazione ai fini della ricostruzione del quadro indiziario, e tali, dunque, da terminare l'illegittimità dell'uso della prova stessa sanzionabile, anche di ufficio, a norma dell'art. 191 cpp. Nel caso di specie la prova dichiarativa - che ha concorso alla formazione del convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - è stata invece già acquisita e valutata legittimamente a tal fine esaurendo la sua funzione;
mentre non potrà avere incidenza in alcun modo nel procedimento principale per la più volte richiamata regola intertemporale di cui al cm 1 dell'art. 26 che ne elide retroattivamente ogni possibile utilizzazione, dovendo essere acquisita ed utilizzata attraverso le nuove regole introdotte per l'attuazione dei principi costituzionali sul giusto processo.
Passando all'esame della seconda censura se ne deve rilevare del pari il difetto di fondamento, ancorché non sia condivisibile la tesi del tribunale, secondo cui presupposto per l'applicabilità dell'art. 297, cm 3, cpp è la persistenza della custodia cautelare (disposta con la prima ordinanza) all'atto della emissione della seconda ordinanza essendo la norma finalizzata ad evitare un legittimo prolungamento dei termini di custodia stabiliti dalla legge:
situazione, questa, che non sarebbe ricorrente nella specie in quanto la custodia disposta con la prima ordinanza era già cessata allorquanto venne applicata la seconda ordinanza custodiale. In realtà, ove ricorressero effettivamente tutti i requisiti per la configurazione della cosiddetta contestazione a catena, la rimessione in libertà rappresenterebbe soltanto una interruzione temporanea di quel prolungamento dei termini di custodia che il legislatore ha inteso evitare con la disposizione in esame, sia pure nei limiti della loro commisurazione alla imputazione più grave;
quindi, solo fermalmente la cessazione del mantenimento "in vinculis" costituirebbe una sorte di sipario tale da rendere e scisse tra loro le varie ordinanze custodiali pure in presenza di tutte le condizioni di applicabilità della norma, la quale considera unico termine di fase quello rapportato alla imputazione più grave che non può essere prolungato dalle ordinanze custodiali successive alla prima, anche se viene a cessare la custodia da questa disposta, in quanto diversamente verrebbe ad essere frustrata proprio la "ratio" del disposto dell'art. 297, cm 3, cpp volto ad evitare la somma dei vari termini correlati alla pluralità delle ordinanze custodiali. Il tribunale, tuttavia, ha proceduto anche all'esame della ricorrenza del vincolo di connessione fra i fatti, oggetto delle due ordinanze, pervenendo ad una valutazione negativa sulla base degli elementi fattuali considerati;
inoltre, nei confronti di GE CU, ha escluso pare la possibilità di desumere dagli atti, prima del rinvio a giudizio, i fatti per i quali fu emessa la seconda ordinanza cautelare. Il sollecitato apprezzamento in sede di legittimità, circa l'asserita sussistenza per il P.M. di elementi sufficienti - posti a fondamento della seconda ordinanza - già alla stregua degli atti valutati per l'emissione della prima, esula dai poteri cognitivi di quella Corte e non può, quindi, essere preso in considerazione al fine di censurare il provvedimento impugnato sotto il profilo della lamentata contestazione a catena.
Il terzo e ultimo motivo è del pari privo di fondamento il tribunale - contrariamente all'assunto difensivo circa la valutazione del quadro indiziario alla stregua del "novum" prospettato, con particolare alla riconosciuta inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante SC ME in ordine all'omicidio PO - ha riesaminato accuratamente tutto il materiale indiziario costituito dalle dichiarazioni dei collaboranti e dello stesso ME nonché dei riscontri estrinseci, alla luce dei principi giurisprudenziali affermati da questa Corte sulla soggetta materia e con riferimento, tra l'altro, alla consentita scindibilità di dette dichiarazioni concernenti episodi diversi, allorquanto per quelli, oggetto di esame, esse siano attinte da validi riscontri -. Lo stesso giudice non ha mancato di analizzare la compresità di elementi su cui poggia la tessi accusatoria, individuando una serie di riscontri idonei a convalidare la credibilità dell'ME relativamente ai fatti per i quali le sue narrazioni hanno inciso particolarmente nella condizione del quadro indiziario, vale a dire, con riguardo alle posizioni degli imputati GI, FF, MI CC e RO ND;
mentre per gli altri fatti il materiale accusatorio è stato valorizzato essenzialmente sulla base delle affermazioni di collaboranti diversi, già apprezzate per la loro intrinseca credibilità nel procedimento "de libertate" e riscontrate da tutte una serie di elementi emersi dalle operazioni di P.G.. La motivazione del tribunale non solo è esauriente, ma e articolata logicamente sotto i vari profili delle questioni dedotte come nuove argomentazioni atte a scalfire, secondo l'impostazione difensive, la affermata gravità degli indizi di colpevolezza e pertanto a riguardo non merita affatto censurata. In definitiva i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Consegue l'adempimento ex art. 94, cm 1-ter, disp. att. cpp.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda a norma dell'art. 94, cm 1-ter, disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002