Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 2
L'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.
L'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale dello stesso giudice che, pertanto, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Peraltro, al giudice è data la possibilità di far capo anche alla comune cultura di una specifica e, se del caso, particolarmente qualificata cerchia sociale - definita come insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi - cosi da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Nella specie, la S.C. ha confermato quanto ritenuto dalla C.A. secondo cui l'imprenditore (gioielliere) generalmente opta per la formula di assicurazione a primo rischio assoluto, pur pagando un premio più elevato rispetto a quello dei contratti ex art. 1907 cod. civ., nell'intento di evitare contestazioni con l'impresa assicuratrice in caso di furto parziale della merce esistente).
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“Buongiorno, in merito alla liquidazione agli eredi della quota di un socio defunto di una snc che si occupa di affittare immobili di proprietà, i due soci rimanenti ci hanno proposto di liquidare la nostra quota non in danaro bensì tramite l'assegnazione di uno degli immobili di proprietà della società. Noi eredi abbiamo già informato i due soci rimanenti che desideriamo essere liquidati in denaro. Abbiamo anche proposto loro di liquidarci a rate con gli introiti degli affitti, o di vendere uno degli immobili per recuperare la cifra necessaria, ma loro non intendono cambiare la loro proposta di liquidazione tramite assegnazione d'immobile. Le domande che le poniamo sono le seguenti: - …
Leggi di più… - 3. Lo stato dell’arte su fatti notori e massime d’esperienza (nota a Cass., sez. I civ., ord., 28 febbraio 2023, n. 6075)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2001, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC. B INT. 4, presso lo studio L'avvocato MARIO GIANNARINI, difesa dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO GA, SS VA, SS TO, SS SE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 08071/00 proposto da:
LO GA, SS SE, SS TO, SS VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio L'avvocato DOMENICO D'AMATO, difesi dall'avvocato NICCOLÒ SALANITRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CO MA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 88/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Niccolò SALANITRO, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale e l'accoglimento del terzo motivo ed il rigetto dei due motivi del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
All'esito di un giudizio istituito nell'ottobre 1981 da LL AT, anche quale madre esercente la potestà sulla minore SS IO, e dagli altri figli SS EP e SS AL nei confronti di CO MA, il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva del 27 dicembre 1984, accogliendo parte delle pretese attoree, statuì che tra i frateLL SS VI - marito L'LL e padre degli altri attori, deceduto il 28 ottobre 1977 - e SS IE - coniuge della convenuta, morto il 15 settembre 1980 - era esistita una società di fatto avente per oggetto il commercio di preziosi fino alla morte di SS VI e che gli attori avevano diritto alla liquidazione della relativa quota. Con contestuale ordinanza rimise le parti innanzi al Giudice istruttore, che dispose consulenza tecnica di ufficio.
Espletato tale incombente il tribunale, definitivamente pronunciando in data 13 gennaio 1996, condannò CO MA, nella qualità di erede di SS IE, a pagare ad LL AT, SS IO, SS AL e SS EP, la somma di lire 493.850.000, a titolo di liquidazione della quota sociale di SS VI. In parziale accoglimento del gravame interposto dalla CO, la Corte d'appello del suddetto capoluogo siciliano riduceva il valore della quota sociale di spettanza di SS VI a lire 75.000.000, oltre interessi. Osservava detta corte che bene aveva fatto il tribunale a disporre la consulenza tecnica d'ufficio e a adottarne le conclusioni sul punto concernente la valutazione in lire 50.000.000 dei beni aziendali, principalmente desunta dal probabile rapporto tra il massimale di una polizza assicurativa a primo rischio assoluto stipulata dai soci intuitivamente a copertura della merce facilmente asportabile e il monte merci esistente in magazzino. Condivisibile era anche la valutazione in lire 100.000.000 del punto vendita, avuto riguardo in particolare all'ampiezza e all'ubicazione dei locali nonché alla lunga durata L'attività commerciale esercitatavi. Non sussisteva, dunque, la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio ne' di acquisire le denunce dei redditi di SS VI, attesa la notoria scarsa atten4ibilità di un tal genere di dichiarazioni. Inammissibile era la doglianza che dalla quota di liquidazione il tribunale non aveva dedotto il valore degli immobili di cui alla scrittura privata intervenuta tra i frateLL SS in data 30 dicembre 1970. Essa infatti riproponeva una domanda nuova, formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, in relazione alla quale non poteva ritenersi verificata accettazione del contraddittorio. Tale domanda era peraltro infondata nel merito. Non vi fu, invero, accertamento definitivo diverso da quello della esistenza, alla morte di VI, di una società di fatto col fratello IE, non essendo stato oggetto di controversia - e quindi di accertamento - se la società esistente alla morte di VI fosse quella costituita anteriormente alla menzionata scrittura o un'altra costituita successivamente. Non poteva, pertanto, in alcun modo desumersi dalla decisione con cui questa Corte rigettò il ricorso contro la sentenza resa in sede di appello avverso la pronuncia non definitiva che le attribuzioni patrimoniali effettuate con la citata scrittura fossero da mettere in relazione a una parziale anticipata liquidazione della quota sociale di SS VI. Era invece fondata la doglianza riguardante l'operata rivalutazione del valore della merce sino alla data dello scioglimento del rapporto sociale avvenuto nel 1977; non risultando che negli anni successivi a quello della stipula del contratto di assicurazione il massimale assicurato fosse stato adeguato al mutato valore della moneta, doveva ritenersi che il rapporto indicato tra detto massimale e la merce esistente era rimasto invariato. Del pari fondata era la doglianza relativa alla rivalutazione della somma determinata quale liquidazione del valore della quota ex art. 2289 c.c, vertendosi in tema di debito 4i valuta, e non avendo gli attori neppure allegato alcuna specifica circostanza generatrice di danno ulteriore rispetto a quello lenito dalla corresponsione degli interessi.
La cassazione della sopra compendiata sentenza è stata richiesta da CO MA sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria. LL AT, SS EP, SS AL e SS IO resistono con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi.
Motivi della decisione
Siccome tesi a censurare la medesima sentenza, i ricorsi devono essere riuniti a mente L'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, la CO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3) e 5 c.p.c). Si duole che la corte catanese, disattendendo apoditticamente l'eccezione - sollevata in prime cure e ribadita con l'atto di appello - secondo la quale la consulenza tecnica era stata disposta non per verificare fatti provati, ma per acquisire elementi di prova, ha ritenuto legittima la pronuncia del tribunale fondata su una relazione di consulenza che non doveva neanche essere disposta, attesi i limiti connessi a tale mezzo istruttorio, non avendo gli attori mai introdotto nel giudizio alcun mezzo di prova in merito agli elementi costitutivi della quota di loro spettanza e, in particolare, al valore dei beni sociali.
La questione di fondo dedotta col motivo è se e in che limiti il giudice possa disporre consulenza tecnica al fine di valutare la quota sociale di pertinenza del socio defunto.
La censura rende quindi necessario chiarire in via preliminare che, qualora si debba procedere alla liquidazione della quota del socio defunto, l'onere di provare il valore di tale quota spetta agli altri soci, come risulta sia dall'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che in tale ipotesi "gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi", sia dall'art. 2289 stesso codice che dispone: "La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili o alle perdite inerenti alle operazioni medesime".
Le surriportate norme stabiliscono, infatti, a carico degli altri soci, il dovere di liquidare la quota del socio defunto ed è logico che a tale dovere si accompagni anche l'onere di provare quale era l'effettivo valore della predetta quota;
tanto più che solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del socio defunto, sono in grado, con la produzione delle scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si era verificata la morte del socio e quali sono stati gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Alla stregua di tale principio (già affermato da questa Corte con la sentenza n. 814 del 1968) mostra tutta la sua inconsistenza il motivo in esame, imperniato com'è su un preteso onere L'avente diritto alla quota di provarne il valore. Onere asseritamente non assolto e addirittura eluso mediante (la richiesta e) la disposizione di una consulenza tecnica.
Ma anche a prescindere dal principio sopra ricordato, la censura è ugualmente priva di pregio.
È ben vero che la consulenza tecnica - il cui esperimento è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito - può essere disposta dal giudice non per raccogliere gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, che vanno dimostrati dalla parte su cui incombe il relativo onere, ma per la loro valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico (Cass. nn. 650/1968, 5849/1983, 422/1991). Non potendosi supplire con la consulenza all'indicazione incompleta dei fatti sui quali la parte fonda la propria pretesa, ne deriva, di regola, la necessità che la situazione o le circostanze di fatto, da sottoporre all'opera del consulente perché egli sia messo nella condizione di svolgere il mandato conferitogli, vengano precisamente dedotte e dimostrate dalla parte;
o, almeno, che l'indicazione e la prova di tali fatti siano già acquisiti al processo, anche se date o offerte dalla controparte.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie, essendo pacifico che l'ausiliario procedette alle operazioni di consulenza demandategli, aventi a oggetto la valutazione dei beni societari, proprio sulla base della documentazione prodotta dagli attori (estratti conto di conti correnti cointestati ai F.LL VI e IE SS;
assegni tratti su vari istituti di credito;
polizza assicurativa "La Fondiaria" per le cose custodite presso la società, stipulata dalla ditta F.LL VI e IE SS).
Ritenendo già probatoriamente acquisiti al processo congrui elementi per la determinazione del valore dei beni di una società da tempo ormai disciolta, la corte etnea non si è quindi sostituita all'onere probatorio incombente alla parte a norma L'art. 2697 c.c. disponendo, come era nei suoi poteri, una consulenza tecnica la quale, proprio sul fondamento della documentazione prodotta, esprimesse una valutazione tecnica per la liquidazione della quota. E stando a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, l'ausiliare nominato dal tribunale ha espletato il mandato, nel contraddittorio delle parti, proprio sulla scorta della documentazione prodotta dagli attori, e in specie della polizza assicurativa della merce custodita nei locali della gioielleria;
per cui i dati di fatto, suscettibili di valutazione ai fini richiesti, sono stati addotti e provati dalle parti. Peraltro, trattandosi di accertare il valore dei beni di una società discioltasi quasi un decennio prima, l'indagine non poteva che effettuarsi in prevalenza sulla base di dati documentali più o meno probanti in quella direzione. Ed è noto a riguardo, sia detto per completezza d'argomento, che qualora la parte richieda la consulenza per accertare determinati fatti essenziali ai fini della decisione, rispetto ai quali la consulenza si presenti obbiettivamente come lo strumento tecnicamente più funzionale ed efficiente, il giudice del merito non potrebbe negare il mezzo richiesto sotto il profilo che la parte non ha adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. nn. 945/1977, 4129/1977, 5149/1977, 2055/1978, 1058/1980). Col secondo motivo, denunziandosi violazione L'art. 1907 c.c. e L'art. 115, comma 2^ c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si censura l'acritica adesione del giudice d'appello ai criteri applicati dal C.T.U. per eseguire la valutazione dei beni sociali ai fini della liquidazione della quota spettante agli eredi del defunto socio VI SS a norma del disposto degli arti 2284 e 2289 c.c. Si critica in particolare l'affermazione del consulente secondo cui, tendendosi usualmente con la polizza a primo rischio assoluto a coprire quella parte di merce facilmente asportabile in caso di furto o rapina, il monte merci nel magazzino doveva certamente avere un valore superiore a quello assicurato, pari a lire 20.000.000. L'ausiliare non avrebbe spiegato perché le merci coperte dalla summenzionata assicurazione dovessero essere solo la minor parte di quella contenuta in magazzino, laddove è nozione di comune esperienza che la grande parte (se non la quasi totalità) delle merci trattate in una gioielleria consiste in monili di poco volume e quindi facilmente asportabili. Si critica, inoltre, il rapporto dal C.T.U. desunto induttivamente nella misura di 2,5 fra la citata copertura assicurativa e il valore globale della merce in magazzino. Lamenta ancora la CO che la corte catanese, nel far proprie le conclusioni L'ausiliare, abbia fatto ricorso alla nozione di comune esperienza che il premio per le assicurazioni a primo rischio assoluto è notevolmente più elevato rispetto a quello dei contratti in cui viene applicata la norma L'art. 1907 c.c. perché nel primo caso l'indennizzo coincide con il massimale sol che l'evento produca un danno di entità pari a quest'ultimo, mentre ai sensi L'articolo citato l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa aveva al tempo del sinistro e l'indennizzo è ridotto in proporzione.
Replica la ricorrente che la nozione circa l'ammontare del premio delle assicurazioni "a primo rischio assoluto" non appare "di comune esperienza" se non tra gli operatori assicurativi e che in altra parte della sentenza la corte ha dichiarato, al contrario, che il premio sarebbe inferiore rispetto a quello pagato nel caso di rischio relativo. Si duole ulteriormente la ricorrente che: a) il consulente non ha svolto alcuna attività di ricerca dei libri e delle scritture contabili, al fine di valutare il giro d'affari della società mentre ha ipervalutato l'immobile ove si svolgeva l'attività sociale;
b) non si è tenuto conto che la società di fatto tra SS IE e VI, fino al 1970, produceva un reddito non superiore alle lire 300.000/400.000 annue, tanto che lo stesso SS VI fino a quell'epoca dichiarò un reddito intassabile, perché non superiore a lire 300.000 annue;
c) si è rigettatà la richiesta di acquisizione delle denunce dei redditi presentate da SS VI, con la apodittica motivazione della scarsa attendibilità di tali dichiarazioni.
Come risulta dall'esposizione fattane, la sopra riassunta censura si appunta su un tipico accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, al fine di stabilire l'importo dei valori dei beni sociali, ha accolto i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, disattendendo altre fonti probatorie. Deve quindi escludersi che la doglianza in esame riguardi vizi deducibili in questa sede di legittimità, perché nella sentenza impugnata è spiegato chiaramente, con una motivazione esente da errori, in base a quali ragioni si sono ritenute attendibili le conclusioni del C.T.U. per la determinazione del valore dei beni sociali. La doglianza in esame si risolve, nella sostanza, in una affermazione contraria a quella contenuta nella sentenza impugnata. È appena il caso di ricordare infine che il giudice del merito in quanto può apprezzare liberamente il parere del suo ausiliario senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte;
1 analogamente, la valutazione (in senso positivo o negativo) della necessità o L'opportunità di disporre la rinnovazione 4ell'indagine tecnica non è sindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa al potere discrezionale dello stesso giudice di merito.
Va aggiunto che la corte del merito non solo si è data carico di motivare in ordine alla ritenuta plausibilità della consulenza tecnica, ma anche di confutare i rilievi critici a quest'ultima mossi dagli appellanti, in particolare, la corte etnea ha osservato, in premessa, che il criterio induttivo seguito dal C.T.U., date le peculiari circostanze L'indagine tecnica affidatagli, era pienamente idoneo. Ha poi ritenuto normale l'esistenza in una gioielleria di merce voluminosa epperciò meno facilmente asportabile rispetto ad altra, e corretto il rapporto, fissato nella misura di 2,5, tra la merce coperta dall'assicurazione e quella non facilmente asportabile ai fini della determinazione del monte magazzino. A quest'ultimo proposito ha fatto ricorso alla nozione di comune esperienza secondo cui l'imprenditore generalmente opta perla formula di assicurazione a primo rischio assoluto, pur pagando un premio notevolmente più elevato rispetto a quello dei contratti in cui viene applicata la norma L'art. 1907 c.c., nell'intento di evitare contestazioni con l'impresa assicuratrice e conseguire una completa reintegrazione nella assai frequente evenienza del furto parziale della merce esistente, solitamente consumato sugli oggetti più facilmente asportabili.
Tale apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione della fonte del convincimento espresso - atteso che il giudice del merito, fuori L'ipotesi del giuramento, ha insindacabile potere discrezionale di ritenere di comune esperienza determinate nozioni e di utilizzarle come elemento di prova (Cass. nn. 7257/1986, 829/1988) - è quanto al "merito" corretto. Ciò che infatti caratterizza la polizza "a primo rischio" (all risks) o "a primo fuoco" - più favorevole all'assicurato e, per ciò, di regola, anche più onerosa per lui - è la sottrazione alla falcidia della regola proporzionale (di cui al citato art. 1907), che si risolve nella garanzia L'integrale risarcimento del danno, fino alla concorrenza del massimale, indipendentemente dall'eventuale maggior valore rivestito dalle cose assicurate al momento del sinistro. La maggiore onerosità della formula assicurativa in questione spiega la tendenza a ricorrervi (solo) per la merce maggiormente a rischio di sottrazione.
Del resto, la ricorrente - oltre a speculare su alcune espressioni poco chiare (e intuitivamente frutto di lapsus calami) adoperate dalla corte nel ribadire la nozione di comune esperienza precedentemente affermata in maniera logica e inequivocabile - non muove una specifica censura all'apprezzamento del giudice d'appello, limitandosi a denunciare che si sarebbe al di fuori del notorio come configurato dalla giurisprudenza.
Il che risulta infondato, dovendosi intendere per notorio quel fatto che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo e in un determinato luogo, anche se relativo a un settore delimitato L'attività umana (cfr. Cass. nn. 317/1978, 1015/1978, 479/1980, 1543/1982, 1492/1987, 5812/1989, 267/1995, 7822/1998, 11701/1998), sicché è indubitabile che in tale nozione rientri anche la conoscenza del tipo di assicurazione privilegiato da determinati imprenditori e, più specificamente, il particolare ambito di applicazione della clausola di deroga alla regola proporzionale sub art. 1907 c.c. propria L'assicurazione "a primo rischio" o "a primo fuoco". Va cioè affermata sulla specie la possibilità di far capo anche alla comune cultura di una specifica e, del caso, particolarmente qualificata cerchia sociale - definita questa come insieme di persone aventi fra loro una comunanza di interessi dovuta alle più disparate ragioni - così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che per la communis opinio rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto.
Anche le altre critiche rivolte alla stima dei cespiti formanti il patrimonio sociale attengono a un apprezzamento di fatto, sostenuto da congrua motivazione (fondata sull'ampiezza, la favorevole ubicazione e l'arredamento dei locali ove si svolgeva l'attività commerciale nonché sulla lunga durata della società). Esse sono incensurabili in questa sede specie poi quando sono costituite da una contrapposta valutazione frutto di scelte soggettive. Questa Corte è ferma nel ritenere che i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del giudice di merito, legittimanti il controllo in sede di legittimità ai sensi L'articolo 360 numero 5 c.p.c., non possono consistere nella difformità L'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello invocato dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la rilevanza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno od altro dei mezzi di prova. Alle cennate valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Del pari inammissibile è la censura relativa al mancato ordine di esibizione agli attori delle dichiarazioni dei redditi del loro dante causa SS VI. L'ordine di esibizione di un documento (art. 210 c.p.c.) almeno individuabile, se non individuato, e che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali non ritiene di avvalersene;
il mancato esercizio di detta facoltà non può, pertanto, essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (così Cass. nn. 1065/1972, 1832/1980, 1092/1995, 2019/1995, 4109/1995, 9715/1995, 11535/1996, 4363/1997, 12507/1999). Peraltro, può rilevarsi che l'omesso esame di un documento, contrastante con queLL posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le circostanze ivi rappresentate e non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze processuali sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.
Va infine qui richiamato quanto precisato esaminando il primo motivo:
che, cioè, ai fini della liquidazione della quota di società semplice agli eredi del socio defunto, da compiere sulla base della situazione patrimoniale della società esistente al momento della morte del socio, l'onere della prova circa l'effettiva consistenza della quota incombe sui soci rimasti.
Appaiono dunque legittime, stante il mancato assolvimento di tale onere, le presunzioni che la corte del merito, con l'ausilio della disposta consulenza, ha dedotto dagli elementi evincibili dalle effettuate produzioni.
Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione L'art. 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (aft 360 n. 5 c.p.c.), la CO si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda con cui aveva richiesto la detrazione, dalla liquidazione della quota, del valore degli immobili di cui alla scrittura privata del 30 dicembre 1970, in quanto attribuiti al socio defunto in acconto della quota. Tale domanda non era stata avanzata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 1993 innanzi al G.I. del Tribunale, ma con le note del 22 gennaio 1993; le richieste istruttorie contenute in dette note, relativamente quindi anche alla determinazione del valore degli immobili di cui alla predetta scrittura privata, furono reiterate all'udienza del 9 novembre 1993. In occasione di questa udienza, il procuratore di parte si era opposto alle cennate richieste, accettando dunque esplicitamente il contraddittorio sulle stesse. La conseguente domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni costituiva quindi la semplice reiterazione di quella proposta nelle precedenti note, peraltro espressamente richiamate. In ogni caso, anche a ritenere la domanda formulata per la prima volta in quest'ultima udienza, gli attori avrebbero dovuto opporvisi immediatamente in quella stessa sede, e non in comparsa conclusionale;
sicché doveva ritenersi che essi avevano implicitamente accettato il contraddittorio. Nel merito, la domanda era fondata essendo rimasto accertato, con efficacia di giudicato (interno) in esito al giudizio avverso la sentenza non definitiva, che la società di fatto si estinse solo allà morte di SS VI e non, come sostenuto dalla CO e contestato dalle controparti, con la redazione della scrittura sopra menzionata;
pertanto, le assegnazioni conseguenti alla ripartizione, effettuata con il predetto atto, tra i soci dei beni dichiaratamente acquistati A con i proventi L'attività sociale dovevano necessariamente considerarsi come acconti di una futura liquidazione delle quote sociali.
Sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dalla ricorrente, ma rilevabili d'ufficio, il motivo si rivela fondato nella parte in cui lamenta la dichiarazione di inammissibifità, siccome nuova, della domanda di detrazione del valore degli immobili di cui alla scrittura privata del 30 dicembre 1970 dalla quota di liquidazione. Erroneamente la corte d'appello ha qualificato come "domanda" nuova e, quindi, inammissibile ex artt. 184 e 345 c.p.c., la richiesta volta a far ricomprendere nel patrimonio sociale i beni contemplati nella scrittura privata del 30 dicembre 1970, non perché, pur tardivamente presentata, su di essa venne (asseritamente) accettato il contraddittorio, ma perché non di domanda si trattò. Ad avviso di questa Corte, va invero negata la possibilità di qualificare tecnicamente come domanda l'istanza volta a far ricomprendere nel patrimonio societario determinati beni ai soli fini della corretta determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi a norma degli artt. 2284 e 2289 c.c. Trattasi, al contrario, di richiesta diretta a sollecitare il corretto e puntuale esercizio del potere-dovere del giudice, che sorge per effetto della proposizione della domanda di liquidazione della quota a termini delle disposizioni cennate. Essa pone, infatti, una questione incidentale che è implicita nella stessa proposizione della domanda e delle contrapposte eccezioni o deduzioni di fatti estintivi o modificativi, sicché, non essendo volta a ottenere dal giudice un'autonoma statuizione e rimanendo ben racchiusa nel thema decidendum, non soggiace alle preclusioni che le norme processuali pongono con riferimento alle vere e proprie domande. In diversi termini, il necessario antecedente logico L'azione intesa a ottenere la liquidazione della quota sociale del socio uscente è la ricostruzione della situazione patrimoniale al momento dello scioglimento relativo del rapporto societario. Di conseguenza, la precisazione, da parte del convenuto socio superstite, che un determinato bene facente parte del patrimonio sociale è stato attribuito in corso di rapporto al socio successivamente deceduto a titolo di anticipata parziale liquidazione della quota non costituisce una "domanda" soggetta alla preclusione di cui all'art. 184 c.p.c., ma una deduzione difensiva, attinente gli stessi presupposti L'azione di liquidazione della quota, che può essere formulata per la prima volta anche in appello.
E, come si è accennato, l'erroneo convincimento che anziché una mera deduzione difensiva sia stata al contrario proposta una domanda giudiziale è, ad avviso di questa Corte, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità trattandosi di error in procedendo per eccesso di potere giurisdizionale.
Il motivo è invece per il resto infondato.
Del tutto corretta è infatti la decisione che la corte volle, ad abundantiam, adottare nel merito del motivo di appello. Secondo la ricorrente, sulla questione relativa alla prosecuzione della stessa società dopo la scrittura privata del 30 dicembre 1970 si è formato il giudicato interno, avendo questa Suprema Corte affermato che nella sentenza non definitiva il tribunale negò alla scrittura più volte citata natura risolutoria della precedente società esistente tra i frateLL SS;
pertanto, le reciproche attribuzioni patrimoniali contenute in quella convenzione non possono non interpretarsi che come parziale anticipata liquidazione della quota sociale spettante a ciascuno dei soci.
La tesi non può essere seguita dacché ne risulta errata, in fatto e in diritto, la premessa (essersi formato il giudicato sulla questione relativa alla prosecuzione della società originaria anche dopo la scrittura privata del 30 dicembre 1970).
Con la sentenza n. 1871/1991 (di rigetto del ricorso della CO), questa Corte si limitò a giudicare inammissibile, in quanto involgente una questione del tutto nuova, il motivo con cui la CO si dolse che la corte d'appello, confermando la sentenza non definitiva, non specificò se successivamente alla scrittura del 30 dicembre 1970 fosse continuata tra i due frateLL la società originaria o se ne fosse stata costituita una nuova.
Conseguentemente, come bene osserva la corte territoriale nella sentenza ora impugnata, non essendo stato mai oggetto di controversia - e quindi di accertamento - se la accertata società di fatto tra i frateLL SS al momento della morte di VI fosse proprio quella costituita tra i due anteriormente alla scrittura o una costituita successivamente alla redazione della stessa, non vi fu alcun accertamento definitivo diverso da quello della esistenza, alla morte di VI, di una società di fatto col fratello IE. L'assunto del formarsi di un giudicato interno sulla prosecuzione tra le parti, dopo la redazione della scrittura, della stessa società cui essi avevano in precedenza dato vita non può, peraltro, in alcun modo desumersi dagli argomenti adoperati dalla Corte nella sentenza n. 1871/1591 e riportati nel ricorso oggetto di odierno esame. Va invero in primo luogo osservato che siffatte argomentazioni non costituiscono accertamenti della sentenza relativi a fatti e rapporti giuridici controversi, valendo semplicemente come obiter dicta poiché non strettamente funzionali alla statuizione adottata di inammissibilità del motivo, sulla quale soltanto si è formato il giudicato. La corte rilevò infatti che con il primo motivo di ricorso si era dedotta una questione - id est la collocazione temporale, rispetto alla data della scrittura, L'accertata società di fatto - mai dedotta dalla CO nei precedenti gradi del giudizio. L'accertamento compiuto in motivazione, secondo cui relativamente al predetto punto la decisione del tribunale non venne impugnata, costituisce quindi senz'altro la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico della decisione finale. Su tale accertamento, prodromico a una dichiarazione di inammissibilità L'impugnazione per la quale la Cassazione pronuncia anche quale giudice del fatto, si è indubbiamente formato il giudicato. Di contro, che alla più volte citata scrittura il tribunale non attribuì efficacia risolutiva del rapporto societario è argomentazione la quale non costituisce la premessa necessaria ne' il fondamento logico della statuizione finale, sicché in parte qua la sentenza in questione non costituisce giudicato ai sensi L'art. 2909 c.c. È appena il caso di ricordare, in proposito, che le sentenze della Corte di Cassazione costituiscono giudicato ai sensi L'art. 2909 c.c., con la conseguenza che l'accertamento in esse contenuto fa stato ad ogni effetto tra le parti, tutte le volte che la corte medesima abbia pronunciato quale giudice del fatto, compiendo indagini anche di merito, come nelle questioni di competenza, di capacità delle parti, di legittimazione, di inammissibilità L'impugnazione. Il giudicato, peraltro, si forma solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, nonché sugli accertamenti compiuti nella motivazione, relativamente a fatti, situazioni e rapporti giuridici controversi, solo se ed in quanto tali accertamenti costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico della decisione finale (cfr. Cass. nn. 804/1961, 1003/1962, 283/1966). In secondo luogo, sia detto per debito di ragione, l'argomentazione espressa dalla Corte di Cassazione cui si riporta la CO rappresenta un'interpretazione non corretta della sentenza non definitiva del Tribunale di Catania. Questa, per la verità, statuì chiaramente (vedi pag.9) che "dopo lo scioglimento verificatosi il 30.12.1970", (scilicet con la ripetuta scrittura), "la società tra i due frateLL, di fatto riprese vita nella stessa situazione di partecipazione paritaria già prima esistente".
Caduta la premessa della tesi sostenuta dalla CO, nessuna base logica e/o giuridica viene ad avere la deduzione che la stessa ne ha ricavato: e cioè che la scrittura non poteva essere interpretata se non come anticipata liquidazione delle quote spettanti ai soci. Peraltro la tesi della ricorrente sì basa sul presupposto implicito che tutti i beni di cui alla scrittura facessero parte del patrimonio sociale;
al contrario, nel disattendere la richiesta della CO di detrarre dalla liquidazione della quota il valore dei beni immobili dei quali i germani SS disposero con l'atto in contestazione, il tribunale osservò che alcuni dei predetti beni non avevano mai fatto parte del patrimonio sociale poiché non erano stati immessi o utilizzati dalla società, mentre altri, addirittura, appartenevano a terzi. Tale argomentazione, intesa ad escludere che la scrittura potesse interpretarsi come accordo su una anticipata e parziale liquidazione della quota sociale, avendo i frateLL disposto di cespiti che non facevano parte del patrimonio sociale e di alcuni addirittura di proprietà altrui, non è stata nemmeno specificamente censurata coi motivi di appello dalla CO, che ha invece insistito sulla pretesa univoca interpretazione in quel senso L'atto, in quanto intervenuto in corso di rapporto societario. Infondato essendo risultato, come detto, tale ultimo assunto, correttamente la corte distrettuale, nella sentenza qui impugnata, non ha escluso che la scrittura in questione possa avere una plausibile causa estranea alla anticipata liquidazione della quota.
Col primo motivo del ricorso incidentale, si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). I ricorrenti si dolgono che la sentenza d'appello, accogliendo la relativa censura della CO, ritenne errata la conclusione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui il valore della merce, individuato nel 1972 in 50.000.000 di lire, avrebbe dovuto essere calcolato in 100 milioni di lire nel 1977, data di scioglimento della società, stante la consistente svalutazione monetaria registratasi nel periodo interessato. L'elemento valorizzato in contrario dalla corte - e cioè che se il massimale non era stato adeguato al mutato valore della moneta, doveva ritenersi immutato anche negli anni successivi il rapporto tra massimale e merce esistente - si rivela al tempo stesso fragile e errato, implicando di fatto che il valore del monte merci si fosse ridotto del 50%.
Il motivo contiene una censura inammissibile.
I ricorrenti fanno le viste di ignorare che in sede di giudizio di legittimità non può procedersi al riesame del merito della controversia neppure attraverso la denunzia di eventuali vizi di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in quanto tale norma, nei suoi limiti obiettivi e nella finalità sua propria, è volta unicamente al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice di merito nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, sì da far ritenere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. La valutazione, infatti, delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che sono idonee a sorreggere la motivazione sono attività riservate al giudice di merito, il quale è soggetto soltanto al limite di dover dare, delle determinazioni prese, congrua motivazione che consenta il controllo L'iter logico svolto. Ciò che sicuramente è avvenuto nella specie avendo la corte territoriale puntualizzato che, in mancanza di adeguamento del massimale al mutato valore della moneta, doveva ritenersi immutato anche negli anni successivi il rapporto tra massimale e merce esistente. Vertendosi in tema di stima induttiva del valore della quota sociale, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare quale effettivamente fosse la situazione patrimoniale della società nel momento della morte del socio SS VI, appare più che legittima la presunzione che la corte del merito ha dedotto dal particolare considerato ai fini del computo della somma corrispondente al predetto valore.
E nella specie la valutazione compiuta dal giudice etneo, risultando supportata da motivazione non manifestamente illogica ne' tampoco insufficiente, sfugge al sindacato di questa Corte cui è inibito un riesame del merito sol perché ne è prospettata surrettiziamente, attraverso la denunzia di un asserito difetto di motivazione, una diversa e, al limite, altrettanto o maggiormente congrua valutazione. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, 2282, 2289, 2293, 1223, 1224, 533 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti incidentali censurano la statuizione della corte d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la rivalutazione della somma assegnata ritenendo che, alla stregua della norma di cui all'art. 2289 c.c. e della interpretazione data dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il debito per la liquidazione della quota ha natura di debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico. Sostengono, al contrario, che la norma applicabile nella circostanza non sarebbe quella L'art. 2289 c.c., che disciplina la liquidazione della quota in caso di scioglimento parziale della società, da effettuare per legge in denaro e quindi considerata una obbligazione pecuniaria sin dall'origine. Nella specie, infatti, non si tratterebbe di una ipotesi di scioglimento parziale, ma di scioglimento totale della società, perché questa era composta solo da due soci e quindi si è sciolta alla morte di SS VI, dal momento che non è stata mai ricostituita la pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.). Si sarebbe pertanto in presenza di un debito avente per oggetto non la "iquidazione della quota", ma "la quotà di liquidazione", cioè la quota che corrisponde al valore della metà del patrimonio sociale, e della quale è indubbia la natura di debito di valore, non essendo ammissibile che il socio superstite possa lucrare rispetto all'altro socio escluso o receduto, o (com'è nella specie) rispetto agli eredi del socio defunto.
Il motivo è del tutto privo di pregio.
Devesi, al riguardo, sottolineare che gli attori hanno incentrato la domanda sulla continuazione della società di fatto fino alla morte di SS IE, muovendo dalla premessa di essere subentrati nel rapporto sociale a VI quali suoi eredi. Tutt'al contrario, costituisce regiudicata che la società di fatto cessò con la morte di VI (avvenuta nel 1977), avendo il tribunale respinto la pretesa avanzata dagli attori (avere il socio superstite IE deciso di continuare con loro la società), i quali prestarono acquiescenza a siffatta statuizione.
È pertanto da escludersi che nella specie vi sia stato scioglimento della società originaria (assertivamente) proseguita con gli odierni ricorrenti anziché scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio (defunto) fuoriuscito dalla compagine sociale. Poste tali premesse, la tesi dei ricorrenti - avere essi diritto a una quota di liquidazione ex art. 2282 c.c. e non alla liquidazione della quota alla stregua L'art. 2289 c.c. - si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte. D'accordo con la prevalente dottrina, essa ha costantemente affermato che il principio secondo cui nelle società di persone gli eredi del socio defunto hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota trova applicazione anche nel caso in cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio determini il venir meno della pluralità dei soci e, quindi, lo scioglimento della società ove nel termine di sei mesi non ne sia stata ricostruita la pluralità. Invero, anche in tale ipotesi non può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo, eventuale e autonomo rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralità stessa (così Cass. nn. 263/1957, 174/1961, 1157/1962, 2899/1963, 1850/1970, 2812/1976, 6156/1978, 936/1981, 4169/1995, 8670/2000). Nel caso in ispecie, l'operatività della causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno dei due soci (per morte) è prevalsa sulla successiva causa di scioglimento, pure verificatasi, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
Va ricordato, infatti, che l'art. 2284 c.c. - per il quale, nella società di persone, la morte di un socio dà agli eredi dello stesso solo il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite dall'art. 2289 c.c. - trova applicazione anche quando la società sia composta di due soli soci: anche in tale ipotesi, in conformità ai principi sui contratti plurilaterali, la morte del socio non determina lo scioglimento del vincolo sociale ma soltanto del rapporto particolare del socio defunto, che si verifica alla data del decesso, mentre la società prosegue in base a una fictio iuris sino al termine previsto per la ricostituzione della pluralità dei soci. Durante il predetto termine, infatti, la società resta in vita ed il socio superstite ha facoltà di optare per la ricostituzione della pluralità dei soci, così evitando lo scioglimento e la messa in liquidazione della società: la circostanza che, in fatto, la pluralità non sia stata ricostituita e la società sia stata messa in liquidazione non vale ad attribuire all'erede il diritto ad una quota del patrimonio sociale, essendo tale diritto collegato alla qualità di socio, che l'erede non ha mai acquistato. Di conseguenza, gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale (non potrebbero così pretendere la restituzione del conferimento effettuato dal socio defunto o l'assegnazione di parte del patrimonio sociale), e quindi alla quota di liquidazione, ma solo alla liquidazione della quota. Alla base di tale regolamento del diritto L'erede del socio defunto vi è il fine di preservare il patrimonio L'impresa, impedendone la disgregazione. Ciò porta ad escludere che in un qualsiasi momento l'erede del socio defunto diventi titolare della quota quale diritto sociale (ad eccezione, come già accennato, del caso in cui il socio superstite non decida di proseguire la società con lui).
In altri termini, l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio (la quale non si trasferisce agli eredi, essendo il contratto sociale stipulato intuitu personae) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. L'operazione di liquidazione della quota, già di pertinenza del socio defunto, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., è quindi solo un procedimento contabile conseguente al già verificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio defunto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che, in tale ipotesi, si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, in quanto il diritto L'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, sorgendo a carico della società solo l'obbligo di corrispondere il valore della quota.
In applicazione di tali principi, il diritto degli eredi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha per oggetto la distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio sociale (c.d. diritto alla quota di liquidazione) ma esclusivamente il mero controvalore della quota sociale (c.d. diritto alla liquidazione della quota) del loro dante causa. Tale credito, avendo fin dall'origine a oggetto una somma di denaro come deducibile dalla lettera L'art. 2289, primo comma, c.c., è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art.1227 c.c. (cfr., e plurimis, Cass. nn. 11958/1995, 5732/1999).
Discende dalle svolte considerazioni il rigetto di entrambi i ricorsi.
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, compensando le spese. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001