Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 2
Nella società semplice la dichiarazione di recesso per giusta causa del socio (art. 2285 c.c.) può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale viene instaurata la lite tendente alla liquidazione della quota sociale appartenente al recedente. In tal caso il giudice (il cui accertamento sfugge al controllo della Corte di legittimità, se congruamente e logicamente motivato) deve prima valutare l'efficacia della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto). Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante.
Il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente (art. 2289 c.c.), avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c.. Tuttavia, la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Sicché, allorquando la rivalutazione monetaria sia specificamente domandata, la qualità di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal socio receduto risulti pacifica e vi sia ritardo nella corresponsione dell'importo della quota a lui spettante, non è necessario (ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria) che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi presumere, in tale situazione, che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN GI in proprio e quale rappresentante della Sdf HI & IN di IN GI & C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ IZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BUCCARI 10, presso l'avvocato GERMANO D'INNOCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANDINI GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 763/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giorgianni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Innocenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto nel resto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20 aprile 1991, IZ ZI - avendo già in corso un procedimento di separazione giudiziale nei confronti del marito, IO BI, per intollerabilità della vita coniugale - convenne quest'ultimo in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, unitamente alla s.d.f. HI e BI di IO & C", perché fosse dichiarato il proprio recesso per giusta causa da quella società (che gestiva, a conduzione familiare, un esercizio di vendita al dettaglio di alimentari) ed il suo conseguente diritto alla liquidazione della quota di partecipazione, pari al 45% del capitale.
Il Tribunale respinse la domanda, rilevando che il motivo addotto in limine dall'attrice (l'insanabile contrasto tra i soci- coniugi) non integrava "giusta causa" di recesso, bensì l'ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2272, n. 2, c.c. Titolo, quest'ultimo, mai dedotto in lite, così come il recesso ad nutum successivamente invocato.
L'appello proposto dalla ZI fu accolto dalla Corte d'appello di Milano, la quale determinò in L 160 milioni il valore della quota a lei spettante, rivalutato alla data della sentenza e maggiorato degli interessi legali.
Il BI propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, svolgendo un primo motivo in via principale ed altri tre motivi in via subordinata. Resiste la ZI con controricorso.
Motivi della decisione
1 - A fondamento della decisione, la sentenza impugnata osserva che, come è desumibile dall'atto introduttivo (che rimanda ai secondo comma dell'art 2285 c.c.), il giudizio ha per oggetto la liquidazione di quota di socio di società di fatto, che assume essere receduto dalla società per giusta causa. Tema che è stato poi esteso al recesso ad nutum, con difese ed accettazione del contraddittorio (nonostante la tardività) della controparte. Premesse, dunque, le differenze tra scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (che può trovare le sue radici nella compromessa situazione familiare e coniugale) e recesso per "giusta causa" (il quale presuppone la violazione di obblighi che minano l'affectio societatis, non necessariamente coincidente con l'affectio maritalis), il giudice di merito afferma che il BI ha compiuto una manovra antisociale di revoca dei poteri di gestione del socio-coniuge, con illegittima estromissione dalla compagine sociale. Comportamento che ha autorizzato la ZI a recedere per giusta causa con diritto alla liquidazione della quota posseduta nella società partecipata. Gli elementi probatori dai quali il giudice deduce la circostanza sono i seguenti:
- il BI, nell'interrogatorio, pur fornendo spiegazioni diverse a sostegno della propria condotta, ha ammesso di aver chiuso un conto corrente bancario cui era collegato la carta di credito della moglie;
di aver sostituito le chiavi del negozio, di aver, quindi, cessato l'attività, dismettendo la licenza, vendendo le derrate alimentari deperibili ed incamerando per sè (in mancanza di prova di distribuzioni medio tempore) i relativi proventi;
- un testimone ha ricordato delle ripetute sovvenzioni fatte alla ZI che, non potendosi più approvvigionare sul conto sociale, si trovava in difficoltà economiche;
dagli accertamenti svolti in sede penale (il BI era stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di percosse, violenza privata e violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi in danno della moglie) era emerso che l'uomo, attraverso disposizioni impartite alle banche, aveva impedito al coniuge l'utilizzo di due conti correnti, così facendo mancare a lei i mezzi di sostentamento;
- egli si era fatto, poi, consegnare con la forza le chiavi dell'appartamento coniugale, rendendo plausibile che anche la sostituzione delle chiavi degli immobili sociali era avvenuta al fine di escludere la moglie dalla comune attività.
2 - Nel primo motivo di ricorso, il BI - nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2285 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - sostiene che: lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio si verifica a seguito della dichiarazione di recesso comunicata agli altri soci;
la controversia scaturita circa il diritto del recedente a sciogliersi dal vincolo ed a percepire la liquidazione della quota dà luogo ad un giudizio di accertamento dell'effetto prodotto dalla dichiarazione di recesso;
tale giudizio deve, dunque, riguardare l'idoneità della dichiarazione a produrre l'effetto voluto;
nella specie, l'accertamento circa la sussistenza della "giusta causa" era impedito dalla mancata deduzione iniziale della "giusta causa"; il giudice avrebbe dovuto, perciò, prendere atto che la ZI non aveva addotto motivazioni riconducibili al concetto di "giusta causa" e che l'atto compiuto non aveva prodotto l'effetto al quale era preordinato.
Nel secondo motivo il ricorrente sostiene che non solo le circostanze che il giudice era chiamato a valutare non potevano essere ricondotte alla nozione di "giusta causa", ma altresì esse sono state arbitrariamente valutate dal giudice stesso. In particolare, contraddicendo a quanto accertato in sentenza, si afferma che il BI poteva chiudere il suo conto personale, ma non quello della società, che era cointestato ai coniugi con firma disgiunta;
che il marito non avrebbe potuto revocare il potere di disposizione spettante alla moglie;
che sia l'attività che la licenza erano state solo sospese, e non dismesse, quando, peraltro, la ZI aveva già abbandonato l'azienda; che, nell'utilizzare gli accertamenti compiuti dal giudice penale, la Corte territoriale confonde la violazione dei doveri tra coniugi con l Inadempimento dei patti sociali.
2.1 - Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno respinti.
Il ricorrente non pone in discussione il titolo di recesso così come qualificato dal giudice (per "giusta causa"), ma contesta l'efficacia della comunicazione (nei termini in cui la controparte l'ha formulata) e, comunque, la possibilità di ricondurre le circostanze addotte nel paradigma della giusta causa. Nella disciplina societaria prevale il principio di conservazione dell'ente sociale su quello personalistico, nel senso che il socio può perdere tale qualità per eventi che colpiscono la sua persona, rendendo impossibile il perdurare di tale qualità, ma che non sono al tempo stesso causa di scioglimento della società. Sicché, anche in ipotesi di riduzione dei soci ad uno solo, la società permane se, nel termine di sei mesi, viene ricostituita la pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.). La cessazione della qualità di socio può, innanzitutto, risalire alla stessa volontà del socio, il quale, con una propria dichiarazione di volontà receda, ossia risolva il rapporto sociale limitatamente alla sua persona. A norma dell'art. 2285 c.c. ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
può recedere, inoltre, nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Per la sua efficacia il recesso presuppone una dichiarazione rivolta dal socio recedente agli altri soci, ossia un atto unilaterale recettizio che ponga questi ultimi nella conoscenza dell'altrui volontà di risolvere il rapporto sociale limitatamente alla propria persona. La dichiarazione produce effetto immediato, nel caso di recesso per giusta causa o per i casi previsti dal contratto sociale;
produce effetto, invece, non prima di tre mesi, nel caso di recesso da società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (cfr. in tal senso il terzo comma della citata norma, che esplicitamente prevede la comunicazione ad efficacia differita solo negli ultimi menzionati casi). Nella società semplice, la giusta causa di recesso va comunemente ricondotta alla violazione di obblighi contrattuali e di fedeltà, di diligenza e di correttezza, incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto. Come s'è visto, l'avveramento della "giusta causa" di recesso non è sufficiente, di per sè solo, a far venir meno (automaticamente) il vincolo associativo, ma occorre che il socio dichiari agli altri soci la sua volontà di recedere, mediante un atto recettizio, a forma libera, che può essere reso sia in via giudiziale, sia stragiudiziale.
Quando, come è avvenuto nel caso di specie, la dichiarazione di recesso sia contenuta nell'atto di citazione con il quale si è instaurata la lite tendente alla liquidazione della quota sociale appartenente al recedente, bisogna pur sempre tenere distinte le due autonome funzioni che svolge l'atto: una avente natura sostanziale di dichiarazione recettizia della volontà di recedere per una determinata causa;
un'altra di natura processuale, tendente all'instaurazione della lite. La distinzione ha la sua importanza se si tien conto che la predetta autonomia delle funzioni fa sà che anche una citazione eventualmente nulla, ma ritualmente notificata alle controparti, ha comunque il valore dichiarativo voluto e gli eventuali effetti del recesso decorrono pur sempre dalla data della notificazione. Si può scorgere sul punto un'analogia con la citazione nulla che, pacificamente, ha comunque l'effetto di mettere in mora il debitore.
In caso di controversia circa la legittimità dell'esercizio del recesso, al giudice di merito spetta, dunque, il duplice compito di valutare prima il contenuto e l'efficacia della comunicazione e, poi, la sussistenza della giusta causa, secondo le connotazioni cui s'è fatto riferimento in precedenza. Tale accertamento sfugge al controllo del giudice di legittimità, nel caso in cui sia congruamente e logicamente motivato.
In questi termini, quindi, correttamente rileva la difesa del ricorrente che la verifica del giudice deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti e che solo in astratto potrebbero integrare una "giusta causa" di recesso. Ma a tale principio deve aggiungersi che, nel caso in cui la dichiarazione di recesso è contenuta nell'atto di citazione, il giudice è libero di valutare l'atto nella sua complessità, individuando il contenuto ed i limiti della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante.
Confrontando i principi finora enunciati con la fattispecie in esame, è agevole rilevare che la Corte milanese ha effettuato una corretta valutazione di tale dichiarazione. Il giudice, infatti, nel censurare la sentenza di primo grado (accusata di essersi soffermata semplicemente sulle premesse della citazione volte a mettere in luce il deterioramento dei rapporti tra i coniugi-consoci) spiega che le specificazioni contenute nell'articolato istruttorio erano mirate alla dimostrazione, in siffatto contesto di disgregazione familiare, di precisi addebiti rivolti dalla ZI al marito nella conduzione sociale (la revoca alla moglie della firma sul c/c della società, il ritiro della carta di credito;
la sostituzione delle chiavi del negozio e del magazzeno per impedirle l'entrata; l'inibizione dell'uso di automezzi;
le perquisizioni personali ed i controlli di cassa in presenza di clienti o dipendenti, la vendita d'imperio di scorte, attrezzature e macchinario, con definitiva chiusura dell'esercizio commerciale - cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Ora, posto che la dichiarazione di recesso era contenuta nell'atto di citazione, il giudice correttamente ha valutato l'atto nel suo complesso (non soffermandosi, quindi, sulla sola parte introduttiva mirante ad illustrare la conflittualità familiare) e ne ha dedotto (secondo un giudizio che, per le ragioni dette in precedenza, è incensurabile in questa sede) che esso tendeva, appunto, a dichiarare la volontà di recedere per essere venuto definitivamente meno l'indispensabile rapporto fiduciario tra i soci e la possibilità stessa che ella, su quelle basi di fatto, continuasse a permanere nella compagine sociale. In tal senso, dunque, è stata ampiamente e legittimamente compiuta quell'indagine propedeutica, della quale, invece, il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, lamenta la carenza.
Altrettanto correttamente, il giudice è, poi, passato ad esaminare le prove assunte e ne ha dedotto che esse costituivano "giusta causa" per il recesso. Anche in questo caso il suo giudizio è, per le medesime ragioni enunciate in precedenza, incensurabile, sicché il secondo motivo di ricorso si palesa del tutto inammissibile allorquando richiede a questa Corte di legittimità un nuovo accertamento di fatto.
4 - Il giudice, dopo aver determinato la quota spettante alla ZI (pari al 45% del capitale sociale), le ha attribuito la natura di debito di valore ed ha "attualizzato" il relativo importo ai valori correnti, maggiorandolo degli interessi legali "sul capitale rivalutato anno per anno".
Nel terzo motivo di ricorso il BI - lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2289, 1277 e 1224 c.c., nonché vizi della motivazione - censura l'errore che avrebbe compito il giudice nel rivalutare la quota della ZI (stimata dal C.T.U. in L 87.07 6.000) fino al momento della sentenza e nell'applicare gli interessi, quantificando il debito in L 160 milioni. Così facendo il giudice ha considerato quello in oggetto come un credito di valore e non, come invece è, un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c. Il motivo va respinto.
Effettivamente, come sostiene il ricorrente, il credito di cui all'art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. (in tal senso, va, dunque, corretta la motivazione della sentenza impugnata). Tuttavia, la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore (Cass. 10 giugno 1994, n. 5647). Nella specie, la ZI ha sin dall'origine, chiesto la rivalutazione monetaria, sicché può applicarsi il principio secondo cui, allorché la qualità di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal socio recedente risulti pacifica e vi sia ritardo nella corresponsione dell'importo della quota a lui spettante, non si rende necessario, ai fini del riconoscimento del risarcimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi dedurre, in tale situazione, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403). Il giudice ha, quindi, correttamente proceduto alla rivalutazione della somma in contestazione.
5 - Nel quarto motivo di ricorso, infine, si sostiene che la liquidazione della quota operata dal giudice di merito sarebbe comunque errata, in quanto, ai sensi dell'art. 2289 c.c., la liquidazione è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (nella specie, nel giorno del ricevimento della dichiarazione di recesso contenuta nell'atto di citazione) e la somma deve essere pagata entro sei mesi da quel momento. Sicché, pur volendosi riconoscere la rivalutazione, essa, al pari degli interessi, potrebbe essere applicata e computata solo a partire da sei mesi dopo l'avvenuto recesso.
Il motivo è infondato.
Nella specie, l'atto di citazione è stato notificato il 20 aprile 1991 ed il giudice ha disposto la rivalutazione e gli interessi "a decorrere dall'1.10.1991, dovendo il pagamento della quota avvenire entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto ne' dal lato temporale i resistenti avendo sollevato obiezioni di sorta". La liquidazione è, quindi, avvenuta nel rispetto del principio enunciato dal ricorrente stesso.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 5.129.100, di cui L cinque milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999