Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5732
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Nella società semplice la dichiarazione di recesso per giusta causa del socio (art. 2285 c.c.) può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale viene instaurata la lite tendente alla liquidazione della quota sociale appartenente al recedente. In tal caso il giudice (il cui accertamento sfugge al controllo della Corte di legittimità, se congruamente e logicamente motivato) deve prima valutare l'efficacia della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto). Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante.

Il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente (art. 2289 c.c.), avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c.. Tuttavia, la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Sicché, allorquando la rivalutazione monetaria sia specificamente domandata, la qualità di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal socio receduto risulti pacifica e vi sia ritardo nella corresponsione dell'importo della quota a lui spettante, non è necessario (ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria) che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi presumere, in tale situazione, che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5732
Data del deposito : 10 giugno 1999

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