Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1221
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per violazione art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92

    La Corte rileva l'inammissibilità dell'originario ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92, in quanto le censure avverso la cartella di pagamento implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, ma l'atto impugnabile autonomamente per vizi propri è la cartella di pagamento, non l'accertamento sottostante, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito della ricezione degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

  • Accolto
    Avvenuta corretta notifica delle cartelle di pagamento e delle successive notificazioni di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellante in secondo grado dimostri la regolare notifica della cartella di pagamento e delle successive intimazioni, atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito della ricezione degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1221
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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