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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2680/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060035377447000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 29.05.2024, l'appellante Agenzia delle Entrate -Riscossione, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 6194/13/2024 resa della Corte di Giustizia Tributaria Roma, depositata il 08/05/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dal contribuente Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 09720060035377447000. La CGT 1 grado con la sentenza impugnata, contumace l'Ufficio, ha accolto il ricorso, statuendo che Occorre ricordare, infatti, che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della pretesa impositiva nonché, qualora venga sollevata eccezione di prescrizione, di aver tempestivamente interrotto il relativo termine. Sennonché omettendo di costituirsi in causa l'Agenzia della riscossione, che ha agito per il recupero del credito non ha fornito alcuna dimostrazione di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione in un momento successivo a quello della notifica (peraltro contestata dal contribuente) delle cartelle di pagamento, avvenuta, per tutte, oltre dieci anni prima di quella dell'intimazione contestata. Con il gravame proposto, l'appellante Concessionaria, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per nullita' e/o annullabilita' e/o integrale riforma della stessa per avvenuta corretta notifica delle cartelle di pagamento e delle successive notificazioni di pagamento (I) e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente, per l'inammisibilità del nuovo deposito documentale ed inesistenza delle notifiche in quanto provenienti da indirizzo pec non ufficiale e concludeva per il rigetto. La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
La Corte, in via pregiudiziale, rileva che non risulta applicabile alla presente controversia il nuovo testo dell'art. 58
d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023, a mente del quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'art. 4 comma 2 d.lgs. 220/2023 contiene la disposizione transitoria secondo la quale le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in ーsecondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Ritenuto dunque, che la nuova formulazione dell'art. 58 d.lg.vo. non operi nel presente processo (ma solo in quelli introdotti in primo grado a partire dal 4/1/2024) e che sia dunque utilizzabile senza alcun limite la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, va rilevato, dalla documentazione prodotta dall'appellante, in questo grado, che la cartelle di pagamento n. 09720060035377447000 relativa ad IVA 2001 è stata regolarmente notificata in data 26/11/2008 e che a tale notifica si è succeduta in data 10/05/2016 la notifica dell'intimazione n. 09720169013824509000 ed in data 02/05/2017 quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stata notificata l'intimazione n. 09720179004112759000, come risulta dalla documentazione allegata solo in questo grado di giudizio (vanamente contestata dall'appellata), e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito della ricezione degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata cartella di pagamento. implicano circostanze attinenti la legittimita' dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto. Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, rileva l'inammissibilita' dell'originario ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92, con conseguente preclusione della possibilita' di valutare le altre eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2,
c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c. (se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218, Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio.
Il deposito della documentazione probatoria solo in questo grado, suggerisce alla Corte di disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2680/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060035377447000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 29.05.2024, l'appellante Agenzia delle Entrate -Riscossione, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 6194/13/2024 resa della Corte di Giustizia Tributaria Roma, depositata il 08/05/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dal contribuente Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 09720060035377447000. La CGT 1 grado con la sentenza impugnata, contumace l'Ufficio, ha accolto il ricorso, statuendo che Occorre ricordare, infatti, che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della pretesa impositiva nonché, qualora venga sollevata eccezione di prescrizione, di aver tempestivamente interrotto il relativo termine. Sennonché omettendo di costituirsi in causa l'Agenzia della riscossione, che ha agito per il recupero del credito non ha fornito alcuna dimostrazione di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione in un momento successivo a quello della notifica (peraltro contestata dal contribuente) delle cartelle di pagamento, avvenuta, per tutte, oltre dieci anni prima di quella dell'intimazione contestata. Con il gravame proposto, l'appellante Concessionaria, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per nullita' e/o annullabilita' e/o integrale riforma della stessa per avvenuta corretta notifica delle cartelle di pagamento e delle successive notificazioni di pagamento (I) e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente, per l'inammisibilità del nuovo deposito documentale ed inesistenza delle notifiche in quanto provenienti da indirizzo pec non ufficiale e concludeva per il rigetto. La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
La Corte, in via pregiudiziale, rileva che non risulta applicabile alla presente controversia il nuovo testo dell'art. 58
d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023, a mente del quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'art. 4 comma 2 d.lgs. 220/2023 contiene la disposizione transitoria secondo la quale le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in ーsecondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Ritenuto dunque, che la nuova formulazione dell'art. 58 d.lg.vo. non operi nel presente processo (ma solo in quelli introdotti in primo grado a partire dal 4/1/2024) e che sia dunque utilizzabile senza alcun limite la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, va rilevato, dalla documentazione prodotta dall'appellante, in questo grado, che la cartelle di pagamento n. 09720060035377447000 relativa ad IVA 2001 è stata regolarmente notificata in data 26/11/2008 e che a tale notifica si è succeduta in data 10/05/2016 la notifica dell'intimazione n. 09720169013824509000 ed in data 02/05/2017 quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stata notificata l'intimazione n. 09720179004112759000, come risulta dalla documentazione allegata solo in questo grado di giudizio (vanamente contestata dall'appellata), e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito della ricezione degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata cartella di pagamento. implicano circostanze attinenti la legittimita' dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto. Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, rileva l'inammissibilita' dell'originario ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92, con conseguente preclusione della possibilita' di valutare le altre eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2,
c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c. (se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218, Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio.
Il deposito della documentazione probatoria solo in questo grado, suggerisce alla Corte di disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella