Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
È inammissibile per difetto di legittimazione (e tale provvedimento la Corte d'appello deve adottare, senza neppure richiedere il parere al procuratore generale) la richiesta di misure coercitive in danno dell'estradando da parte dello Stato richiedente qualora sia già pervenuta allo Stato italiano la domanda di estradizione, dovendo trovare applicazione - in tale ipotesi - la norma del primo comma dell'art. 714 cod. proc. pen., che attribuisce al solo Ministro di grazia e giustizia la legittimazione a richiedere l'applicazione di tali misure. D'altronde, nel caso in cui sia già pervenuta la domanda di estradizione, non potrebbe trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 715, primo comma, cod. proc. pen., perché tale norma abilita lo Stato richiedente l'estradizione a domandare l'applicazione di dette misure "in via provvisoria" solo nel caso in cui non sia ancora pervenuta l'istanza estradizionale allo Stato italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/1999, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 22.3.1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 956
3. Dott. Ugo Scelto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 1268/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Repubblica di Turchia, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Attilio Caroselli, avverso l'ordinanza 28 dicembre 1998 della Corte di appello di Roma, nel procedimento estradizionale concernente LA LA. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 28 dicembre 1998 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza presentata il 17 dicembre 1998 dalla Repubblica di Turchia, diretta a sollecitare l'applicazione di "misure cautelari" nei confronti di LA LA, "ai fini della garanzia di consegna in ipotesi di accoglimento della richiesta di estradizione".
Rilevava la Corte che, "ai sensi dell'art. 714-1^ co. C.P.P.", la sola autorità competente a chiedere l'applicazione della misura coercitiva è il Ministro di grazia e giustizia il quale formalmente interpellato, "ha ritenuto allo stato non sussistere elementi sufficienti per formulare la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva" e che, dunque, pure a prescindere dalla legittimazione alla proposizione della richiesta, l'applicazione della misura cautelare rimaneva preclusa dall'assenza del necessario presupposto condizionante lo stesso inizio del procedimento cautelare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Repubblica di Turchia, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Attilio Caroselli, lamentando: l'erroneità della statuizione di inammissibilità in luogo di quella di "non luogo a provvedere", una statuizione, oltre tutto, in contrasto con la richiesta di parere al Procuratore Generale e con la successiva trasmissione della stessa al Ministro;
l'ammissibilità dell'istanza in quanto volta a consentire l'esercizio del potere cautelare del Ministro a norma dell'art. 715, comma 1 (senza che qui rilevi la disposizione indicata dalla Corte territoriale, la cui applicazione, peraltro, mai avrebbe potuto condurre ad una statuizione di inammissibilità); che, in ogni caso, la Repubblica di Turchia intendeva ed intende attivare il potere cautelare del Ministro di grazia e giustizia, a norma dell'art. 715, comma 1, c.p.p., mai interpellato - stante la sequenza procedimentale nella specie realizzatasi - prima che pervenisse la richiesta di estradizione, fra l'altro, recapitata solo il 16 dicembre 1998, con conseguente indebito ostacolo all'azionabilità della richiesta di cui alla norma ora ricordata;
l'abnormità della pronuncia in quanto fondata sul richiamo alla nota ministeriale che, anziché non dar corso alla procedura estradizionale, ha trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria, fra l'altro, fondando il parere negativo su valutazioni non rientranti nella sua competenza.
Il ricorso è inammissibile.
2. Pure a prescindere dalla circostanza - costituente fatto notorio - che l'LA non trovasi più nel territorio dello Stato italiano, risultando ristretto in Turchia, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse di quella Repubblica a richiedere l'adozione di una misura coercitiva da parte dello Stato richiesto, le cadenze della procedura comprovano l'assoluta carenza di legittimazione della Repubblica di Turchia alla "richiesta" di misura cautelare. Va, al riguardo, rammentato che la Repubblica Turca, con "esposto" sottoscritto dall'avv. Sinagra, depositato nella cancelleria della Corte di appello di Roma il 17 dicembre 1998, aveva richiesto "ai sensi dell'art. 715, n. 1, c.p.p.", di "disporre nei confronti dell'LA, in relazione alla richiesta di arresto turca, le necessarie misure cautelari"; richiesto del suo parere, il Procuratore Generale della Corte di appello sollecitava la Corte "a trasmettere l'istanza" al Ministro "ai fini della eventuale formulazione di richiesta di misura cautelare", esprimendo "parere favorevole all'applicazione della misura cautelare idonea ad impedire la fuga dell'LA, ove il Ministro ne faccia richiesta". Con nota del 21 dicembre 1998 il Ministro di Grazia e Giustizia, premesso che l'istanza della Repubblica di Turchia era da intendersi fondata sull'art. 714 c.p.p., essendo già pervenuta il precedente 2 dicembre la "domanda formale di estradizione ai competenti organi centrali dello Stato richiesto (Ministero degli affari esteri e Ministero di Grazia e Giustizia)", riteneva allo stato non sussistenti "elementi sufficienti per formulare la richiesta di applicazione della misura cautelare coercitiva", non essendo favorevole la "prognosi probabilistica sull'estradabilità dell'OCALAN LA verso la Turchia", occorrendo approfondimenti "al fine prioritario di superare l'ostacolo giuridico costituito dalla previsione della pena di morte nell'ordinamento della Turchia", ed al fine di esaminare la complessa domanda anche tenuto conto della "non perfetta corrispondenza fra i reati indicati nella domanda (contenuta formalmente nella lettera del Ministro della Giustizia turco del 26 novembre c.a.) e quelli contestati nei sei mandati di cattura posti a base della stessa".
3. Tanto premesso, va ricordato che condizione per l'applicabilità dell'art. 715, comma 1, c.p.p. che conferisce allo Stato richiedente il potere di domandare "in via provvisoria" una misura coercitiva nei confronti dell'estradando, misura adottabile su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è che la domanda di estradizione non sia ancora pervenuta allo Stato richiesto. Se, invece, la domanda di estradizione sia già pervenuta trova applicazione il comma 1 dell'art. 714 il quale attribuisce al solo Ministro della giustizia la legittimazione a richiedere l'applicazione di misure coercitive. Ne consegue che, poiché, all'atto del deposito dell'istanza - non a caso, denominata "esposto" - la domanda di estradizione era già pervenuta allo Stato italiano, lo strumento attivato dalla Repubblica turca deve qualificarsi come mera sollecitazione al Ministro di richiedere all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 714, comma 1, l'adozione di una misura coercitiva nei confronti dell'LA. Da ciò deriva, per un verso, che il destinatario di tale atto avrebbe dovuto essere designato direttamente nel Ministro e, per un altro verso, che la Corte di appello, quale autorità erroneamente indicata dallo Stato turco come destinataria dell'"esposto" avrebbe dovuto limitarsi a dichiararne lo inammissibilità per difetto di legittimazione (senza neppure richiedere il parere del Procuratore Generale). Che, poi, il giudice a quo abbia trasmesso l'atto in parola all'unica autorità competente a richiedere la misura coercitiva, provvedendo, ricevuto il provvedimento negativo (ovviamente insindacabile) del Ministro, a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, così adottando una pronuncia significante in assenza di ogni legittimazione a provvedere dell'autorità erroneamente attivata dallo Stato ricorrente, non appare circostanza in grado di qualificare nei termini indicati nel ricorso il provvedimento denunciato.
Restano così assorbite le ulteriori censure avanzate nel ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 1999