Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il fatto in imputazione dovesse essere qualificato in termini di danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona, e non in termini di danneggiamento e percosse e di conseguenza ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva, legittimamente, applicato le pene di competenza del Tribunale e non quelle di competenza del Giudice di pace).
Commentario • 1
- 1. Esecuzione forzata, peculato, vendita, professionista delegato, somme riscosse, appropriazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2009, n. 39841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39841 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/05/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2340
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 34061/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RO (n. il 09/02/1976);
avverso la sentenza della Corte d?appello di Torino, sezione quarta penale, in data 08/02/2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso chiedendo l?annullamento senza rinvio dell?impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato.
OSSERVA
Con sentenza del 06/12/2004, il Tribunale di Alessandria dichiaro?
LL RO responsabile dei reati di furto in concorso (capo C); del reato di percosse con manganello(capo E), del reato di ingiuria (capo F) del reato di danneggiamento (capo G) unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condanno? alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 250,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l?imputato propose gravame. La Corte d?appello di Torino, con sentenza dell?08/02/2006, assolse il LL dal reato di furto sub C, per non aver commesso il fatto e ridusse conseguentemente la pena a mesi 3 di reclusione (reato piu? grave quello di danneggiamento sub G); confermo? nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione l?imputato deducendo che poiche? i reati per i quali e? stato condannato sono di competenza del Giudice di pace devono essere applicate, al posto della reclusione, le pene previste per i reati di competenza di tale Giudice (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilita?).
Conclude, quindi, per l?annullamento dell?impugnata sentenza o per l?emissione dei provvedimenti ritenuti piu? opportuni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile.
Infatti, in primo grado, ha proceduto il Tribunale per connessione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 6, comma 1, perche? erano stati contestati al LL RO sia reati di competenza di tale Giudice, sia di competenza del Giudice di Pace. Ne? l?eventuale insussistenza di tale connessione e? stata rilevata o eccepita, ex art. 21 c.p.c., comma 3 - applicabile, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 2 anche ai procedimenti davanti al giudice di pace - a pena di decadenza, entro i termini previsti dall?art. 21 c.p.p., comma 2, e cioe? prima della conclusione dell?udienza preliminare o se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo avere compiuto per la prima volta l?accertamento della costituzione delle parti, (in realta? non e? stata contestata neppure con l?odierno ricorso.
Si veda sul punto: Sez. 5, Sentenza n. 13827 del 06/03/2007 Ud. - dep. 04/04/2007 - Rv. 236531). Questa Suprema Corte ha, d?altronde, stabilito che anche l?incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall?art. 491 c.p.c., comma 1, come richiamato dall?art. 23 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, Sentenza n.
31484 del 12/06/2008 Ud. - dep. 29/07/2008 - Rv. 240752). Pertanto il Giudice di primo grado ha applicato, giustamente, le pene previste per i reati di competenza del Tribunale, per tutti i reati commessi. Premesso quanto sopra, si deve rilevare che correttamente la Corte di appello - anche dopo l?assoluzione del LL per il reato di furto - ha applicato le pene previste per i reati di competenza del Tribunale e non gia? quelle per i reati di competenza del Giudice di pace, oggi invocate dal ricorrente. Infatti, in realta? il LL RO doveva rispondere del delitto - di competenza del Tribunale - di danneggiamento aggravato dall?uso della violenza sulla persona - in tale reato assorbito il delitto di percosse - e non gia? dei due reati di danneggiamento e percosse (capi E e G della rubrica) distintamente contestati.
Infatti, questa Corte Suprema ha sempre ritenuto che la configurazione, per il reato di danneggiamento, dell?aggravante speciale del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c.p., comma 2, n. 1) trovi fondamento - sempre che, come nel caso in esame, vi sia stata contestualita? tra l?azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa - nella maggiore pericolosita? manifestata dall?agente nell?esecuzione del reato, maggiore pericolosita? che giustifica la previsione di una sanzione penale piu? severa (da sei mesi a tre anni di reclusione) e la procedibilita? di ufficio.
Del resto, come questa Corte di Cassazione ha piu? volte affermato (Sez. 2, dell?11 novembre 2003 n. 49382, imp. Mistretta;
Sez. 5, del 21 settembre 2004 n. 40449, imp. Trimboli), l?aggravante in questione sussiste indipendentemente dall?esistenza di un nesso teleologico tra la condotta violenta e l?evento produttivo del danno, venendo in rilievo la violenza solo come modalita? della condotta che oggettivamente aggrava il reato. La violenza alla persona non necessariamente integra il delitto di lesioni personali, ben potendo manifestarsi nell?esplicazione di un?energia fisica esercitata direttamente sulla persona senza generare alcuna alterazione organica o funzionale. Solo le percosse - che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche (Cass. sez. 5A 6 dicembre 2004 n. 6430, imp. Caggio;
sez. 6A 28 aprile 2004 n. 28351 imp. Sarra e altro) - possono quindi coincidere con l?aggravante della violenza alla persona prevista per il reato di danneggiamento e solo per il delitto previsto dall?art. 581 c.p. e? pertanto possibile ipotizzare la fusione nell?unica fattispecie criminosa del danneggiamento aggravato. (Sez. 2, Sentenza n. 6376 del 22/11/2007 Ud. - dep. 08/02/2008 - Rv. 239441). Quindi nel caso di specie la contestazione del fatto era corretta - seppure contenuta nei due distinti capi di imputazione E e G -, ma errata la sua qualificazione giuridica. Rientra, pero?, nei poteri della Corte di Cassazione, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto ovvero la corretta individuazione della sanzione prevista per il reato ritenuto in sentenza. (Sez. 6, Sentenza n. 11055 del 30/01/2008 Cc. - dep. 11/03/2008 - Rv. 239424; Sez. 6, Sentenza n. 1573 del
20/11/2007 Ud. - dep. 11/01/2008 - Rv. 238407). La corretta qualificazione giuridica di cui sopra e? legittima perche? non opera alcuna "reformatio in pejus"; infatti la pena rimane quella (illegale, perche? la pena minima per il delitto di danneggiamento aggravato e? di sei mesi, mentre il Tribunale ha individuato, come pena per tale reato, un mese e giorni quindici di reclusione) irrogata dal Tribunale e la nuova qualificazione giuridica non incide neppure sul termine di prescrizione che rimane lo stesso.
Pertanto la decisione di cui sopra non si pone in contrasto con la Sentenza della Corte europea dei diritti dell?uomo - caso Drassich
contro
Italia - dell?11 dicembre 2007 perche? non provoca alcuna violazione del diritto di difesa, ne? rende iniqua la sentenza della Corte di cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 45807 del 12/11/2008 Ud. - dep. 11/12/2008 - Rv. 241753; Sez. 6, Sentenza n. 11055 del 30/01/2008 Cc. - dep. 11/03/2008 - Rv. 239424). Anche la richiesta declaratoria di prescrizione - avanzata per la prima volta nel corso dell?odierna discussione avanti a questa Corte Suprema dal solo P.G. - e? inammissibile. Infatti piu? volte questa Suprema Corte (anche a Sezioni Unite) ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che l?inammissibilita? del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita? di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita? a norma dell?art. 129 c.p.p. maturate, eventualmente, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228349). Inoltre sul punto questa Suprema Corte ha piu? volte affermato il principio che l?inammissibilita? del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilita? sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell?art. 129 c.p.p., l?estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne? rilevata da quel giudice. (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. - dep. 22/06/2005 - Rv. 231164;
Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. - dep. 15/05/2008 - Rv. 239400).
Ai sensi dell?art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l?imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche? - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita? - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, cosi? equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009