Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
È configurabile il reato previsto dall'art.348 cod.pen. nel caso in cui l'odontoiatra, cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione, dopo averla impugnata dinanzi alla competente commissione centrale, abbia erroneamente ripreso l'attività calcolando quale termine iniziale della sospensione la data di irrogazione della stessa e non quella di definizione del procedimento di impugnazione, come previsto dall'art.53, d.P.R. 5 aprile 1950, n.221. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.43 del d.P.R. 5 aprile 1950, n.221, prevede l'immediata efficacia della sospensione solo qualora questa consegua alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, atteso che in tale ipotesi la sanzione non è suscettibile di sospensione della sua efficacia essendo stata emessa all'esito del giudizio penale).
Commentario • 1
- 1. Avvocati: esercizio abusivo della professionehttps://www.filodiritto.com/ · 1 gennaio 2022
L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Esercizio abusivo della professione la norma: L'articolo 348 codice penale “esercizio abusivo della professione” prevede: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2018, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
04456-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo -Presidente- Sent. n. sez. 1683/2018 UP 16/10/2018 Anna Criscuolo R.G.N. 2094/2018 Ersilia Calvanese Laura Scalia -Relatore- Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FA IA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2017 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Giuseppe La Spina, anche nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato Silvia Egidi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione al primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in accoglimento degli altri motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 28 febbraio 2017 ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva condannato l'imputato, FA IA AR, alla pena di settecento euro di multa per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra in assenza del titolo, per essere stato egli sospeso, per provvedimento del competente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, nel periodo di dodici mesi decorrenti dal 30 luglio 2009, data di notifica della decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie circa la sanzione disciplinare al primo irrogata in conseguenza di pregressa condanna penale sofferta per avere egli consentito, o non impedito, l'esercizio abusivo della professione a tale RD LO, odontotecnico, privo di abilitazione sanitaria.
2. Ricorrono in cassazione nell'interesse dell'imputato i difensori di fiducia dell'imputato con tre motivi di annullamento.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen. ed agli artt. 21 bis e quater della legge n. 241 del 1990, e 53 del d.P.R. n. 221 del 1950 con riguardo all'art. 43, primo comma, lett. c) d.P.R. cit.
2.1.1. Con l'impugnata sentenza sarebbero state violate le norme sul procedimento amministrativo perché, alla data in cui era intervenuto l'accertamento dell'esercizio abusivo della professione, e quindi al luglio 2009, non sarebbe stata più operante, perché già consumata, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione fissata per la durata di dodici mesi. Il provvedimento applicativo, adottato il 7 maggio 2007, sarebbe stato invero immediatamente esecutivo e poiché era stato notificato il 22 maggio 2007 avrebbe cessato i suoi effetti un anno dopo ovverosia il 22 maggio 2008. 2.1.2. Il ricorso alla Commissione centrale non avrebbe avuto efficacia sospensiva dei termini di efficacia del provvedimento di irrogazione della sanzione penale. Ed infatti, il Tribunale di Spoleto con la pregressa sentenza del 20 giugno 2003 aveva condannato FA per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. ed interdetto l'imputato dalla professione di odontoiatra, ai sensi degli artt. 30 e 31 cod. proc. pen., per la durata di un mese. Successivamente, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 221 del 1950, il prevenuto veniva sottoposto a procedimento disciplinare. Sulla indicata premessa avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 43, comma primo, lett. c) d.P.R. cit. come richiamato dall'art. 53 dello stesso testo di legge, che prevede che il ricorso dell'interessato alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie non abbia effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cui all'art. 43 e, M 2 quindi, nel caso in cui sia applicata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore ai tre anni. La cessazione degli effetti della misura si sarebbe in tal modo verificata il 7 maggio 2008. 2.2. Con il secondo motivo si fa valere violazione di legge, anche processuale, in relazione anche agli artt. 111 della Costituzione e 6, commi 1 e 3 lett. d), C.E.D.U., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Perugia rigettato la censura sollevata nel grado avverso l'ordinanza del 16 marzo 2016 con cui il Tribunale di Spoleto, non ancora conclusa l'istruttoria ed in difetto della richiesta delle parti, disponeva ex art. 507 cod. proc. pen. che il P.m. citasse ulteriori e non meglio identificati testi su circostanze non indicate nel provvedimento impugnato, al fine di dimostrare la colpevolezza dell'imputato, fino ad allora non emersa. La Corte territoriale avrebbe escluso ogni profilo di nullità e tanto in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 507 cod. proc. pen., in punto di preventivo esaurimento dell'istruttoria dibattimentale e di assoluta necessità e decisività della prova ufficiosa da assumersi, provvedendo in tal senso pur in mancanza di prospettazione alcuna delle parti.
2.3. Con terzo motivo si fa valere la nullità dell'impugnata sentenza, per violazione di legge e vizio di motivazione nei termini di cui al motivo che precede ed in relazione alla diversa ordinanza resa all'udienza del 6 luglio 2016 dal Tribunale di Spoleto, nella parte in cui si era revocata, nella sua immotivata superfluità», i provvedimento ammissivo della testimonianza di NI CI indicato dalla difesa dell'imputato, ex art. 468 cod. proc. pen., a fronte dell'ammissione di testi neppure indicati, invece, dal P.m. La difesa richiama giurisprudenza della Corte EDU sul principio di parità tra accusa e difesa, anche in punto di prove, ed il principio sul giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, violato nella specie per avere la difesa partecipato all'escussione di testi sconosciuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per tutti i proposti motivi per le ragioni di seguito indicate.
2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso che offre della normativa in applicazione una lettura manifestamente infondata che soffre di chiari errori in punto di sistematica e ragionevole funzionalità della norma. 3 Il carattere immediatamente esecutivo di ogni provvedimento amministrativo è principio generale che va coniugato con la disciplina dell'impugnazione dell'atto e con quella, derivata, di efficacia del provvedimento impugnato, nelle more e per l'effetto dell'impugnazione. La premessa posta a sostegno del primo profilo di nullità del primo motivo di ricorso ovverosia la dedotta immediata esecutività di ogni provvedimento amministrativo è, come tale, nella sua genericità, manifestamente infondata, incapace di coniugarsi con i caratteri di specialità che connotano la fattispecie in esame. Viene invero in considerazione nel caso di specie non il tema tout court dell'efficacia del provvedimento amministrativo ma quello, diverso, dell'efficacia del provvedimento amministrativo in caso di sua impugnazione.
3. Il secondo è manifestamente infondato in quanto propone una lettura della normativa di riferimento non rispettosa della corretta esegesi del testo. L'art. 53 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, contenente l'Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, dettato espressamente per disciplinare la materia dei ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al secondo comma stabilisce che «Il ricorso dell'interessato ha, effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43». L'art. 43 d.P.R. n. 221 del 1950, fatto valere in ricorso a sostegno della immediata efficacia del provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione adottato dalla Commissione dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Perugia il 21 maggio 2007, prevede alla lettera c) che importi, di diritto, la sospensione dall'esercizio della professione, tra le altre ipotesi, «la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni». Quest'ultima previsione di espresso ed immediato richiamo del linguaggio adottato dal legislatore nella compilazione del codice penale e per lo stesso le pena accessoria dell'interdizione prevista là dove intervenga condanna per un delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio (art. 31 cod. pen.). Si tratta invero di evidenza confermata dalle più ampie previsioni dell'art. 43 d.P.R. cit. in cui, oltre alla segnalata misura, si fa riferimento, ん 4 alle lettere a), b) e d), con un linguaggio che è proprio del legislatore del 1950 e che è di chiaro richiamo ai coevi strumenti procedurali al mandato o ordine di cattura;
all'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza;
all'applicazione di misure di sicurezza detentive. Si tratta invero di ipotesi o contrassegnate da una propria fisiologica immediata efficacia, si pensi al mandato o all'ordine di cattura ovverosia, secondo i vigenti strumenti, ad un'ordinanza cautelare o all'applicazione di misure che per il loro carattere provvisorio o per la stretta incidenza sulla pericolosità del soggetto non ammettono una efficacia sospesa e postergata. Il riferimento invece alla misura della interdizione dai pubblici uffici evoca l'intervenuto accertamento in sede penale di una responsabilità e del correlato giudizio sul trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio, che come tale non può soffrire di sospensioni nella sua efficacia avendo ricevuto pieno e debito vaglio all'esito di un celebrato giudizio penale. Il raccordo tra sospensione e provvedimento che risulti estraneo al procedimento disciplinare è d'altra parte sostenuto con previsione di chiusura dall'ultimo comma dell'art. 43 che a conforto dell'esegesi indicata stabilisce che «Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa e' stata determinata>>. La Commissione provinciale ha irrogato nella specie con la delibera del 21 maggio 2007 la misura della «interdizione dalla professione» di cui all'art. 8 1. n. 175 del 1992 che è figura del tutto distinta dalla richiamata interdizione dai pubblici uffici» e per la quale è destinata a valere l'ordinaria disciplina che vuole la misura disciplinare sospesa nella sua efficacia fintantoché, ove azionati, non siano esauriti gli strumenti di tutela. Esclusa l'operatività dell'indicata deroga contenuta tra gli altri nell'art. 43 a norma del successivo art. 53, secondo comma, varrà invece la diversa e generale previsione per la quale «i-l ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti disciplinari». Il procedimento disciplinare definito con decisione di rigetto in data 29 maggio 2009 della Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie del ricorso presentato da FA avverso la decisione della Commissione provinciale di irrogazione della sanzione della interdizione per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 67 del Codice deontologico vigente e dell'art. 8, comma 1, legge n. 175 del 1992, portata a conoscenza dell'imputato alla data del 3 luglio 2009 esplica la sua efficacia sino al 3 luglio 2010 e sostiene come tale la contestata imputazione di esercizio abusivo della professione per mancata osservanza del provvedimento disciplinare interdittivo nel lasso temporale di sua efficacia.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e comunque genericamente dedotti e come tali, nel loro complesso, inammissibili. La lettura dei verbali, a cui dà accesso la natura processuale della portata impugnazione, consente a questa Corte di legittimità di verificare che il Tribunale di Spoleto ebbe ad accogliere con il censurato provvedimento i testi de relato su cui avevano riferito i testimoni indicati dal P.m. Quanto quindi verificatosi è, più propriamente, riconducibile, nonostante il diverso e non corretto riferimento contenuto nel verbale di udienza e riportato nel proposto ricorso al diverso strumento dell'ammissione della prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., all'istituto della testimonianza indiretta di cui all'art. 195 cod. proc. pen. a mente del quale ove il testimone si riferisca per la conoscenza degli atti ad altre persone, il giudice è tenuto, su richiesta di parte, a chiamarle a deporre, pena la non utilizzabilità delle loro dichiarazioni (commi 1 e 3 art. 195 cit.). La condotta processuale osservata pertanto dal Tribunale di Spoleto che su richiesta del P.m. ha provveduto a far citare le persone a cui si erano riferiti, nelle dichiarazioni rese, i testi dell'accusa è pienamente rispettosa della disciplina di legge e come tale la censura sul punto proposta è manifestamente infondata. Resta, in ogni caso, fermo in materia il principio che anche ove il giudice del dibattimento provveda nei termini di cui all'art. 507 cod. proc. pen. a dare ingresso a prova sollecitata da una delle parti siffatta decisione non incorre in alcuna nullità non risolvendosi la stessa nella lesione del diritto di difesa, inteso come diritto di ciascuna parte del processo penale a partecipare alla formazione della prova in posizione di parità rispetto all'altra. La sollecitazione si inserisce invero nel processo di accostamento al mezzo di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e l'ordine temporale di escussione della prova che risulti ammessa ufficiosamente rispetto a quella oggetto di partita e tempestiva richiesta di parte non urta con alcuna disposizione, ma si colloca in un fisiologico atteggiarsi dell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice del merito.
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore 6 della cassa delle ammende che, in ragione del grado di colpa che si correla alle portate cesure, resta in via equitativa determinata in duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgia Fidelbo Laura Scalia fantalin DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 29 GEN 2019 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO A M E R P Piera Esposito 7