Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
È preclusa la conversione in appello dell'impugnazione, proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado e qualificata dalla Corte di appello come ricorso, nell'ipotesi in cui, in mancanza dell'impugnazione del P.M., la Corte di cassazione, d'ufficio e senza operare alcuna "reformatio in pejus", attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella riconosciuta dal giudice di merito, ovvero provveda alla corretta individuazione della sanzione prevista per il reato ritenuto in sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2007, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/11/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI IO - Consigliere - N. 1409
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008487/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IE N. IL 24/12/1951;
2) SE NT N. IL 12/09/1957;
3) IA UI N. IL 28/01/1949;
4) RU SE N. IL 15/05/1950;
5) OR RI N. IL 30/09/1937;
6) NI IL N. IL 10/02/1960;
7) NT SA N. IL 21/03/1946;
8) TA NO N. IL 05/03/1959;
9) OL AN N. IL 04/12/1946;
10) AF DO N. IL 05/08/1947;
11) TE IO N. IL 07/01/1940;
12) AL NT N. IL 11/05/1941;
13) RI RI N. IL 06/02/1953;
14) DA NT N. IL 13/05/1953;
15) BA NI N. IL 09/12/1962;
16) AL ER N. IL 25/01/1962;
avverso SENTENZA del 04/05/2004 TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello - anzi la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale;
Uditi i difensori avv. Gullino Alberto, avv. Cannavò Gualtiero. RITENUTO IN FATTO
1. TR BA e NT RC ricorrono contro la sentenza 4 maggio 2004 del Tribunale di Messina con la quale entrambi sono stati prosciolti dal delitto di abuso d'ufficio perché il fatto non costituisce reato, però poi condannati per il reato urbanistico di cui alla L. n. 45 del 1985, art. 20, lett. a) così diversamente qualificata l'originaria imputazione, e per l'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per avere realizzato il villaggio turistico in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale. I due odierni ricorrenti avevano ab origine proposto appello contro la sentenza del Tribunale;
impugnazione che la Corte d'appello di Messina, con ordinanza 21 novembre 2006, ha dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 593 c.p.p. e L. n. 46 del 2006, art. 10 per il capo relativo al proscioglimento dal delitto di abuso d'ufficio e ha, poi, qualificato ricorso per cassazione l'appello contro il capo della sentenza relativo ai reati urbanistici e ambientali.
1.1. A questa Corte sono stati trasmessi - una volta qualificato ricorso l'appello proposto dagli imputati contro la medesima sentenza limitatamente ai capi relativi al reato urbanistico di cui alla L. n.45 del 1985, art. 20, lett. a) per la realizzazione di un villaggio turistico in zona costiera agricola, non assentibile sulla base degli strumenti urbanistici vigenti nel periodo di costruzione e all'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per avere realizzato il villaggio turistico in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale e in parte a distanza inferiore ai 150 dalla battigia, in assenza del nulla osta della sovrintendenza beni culturali e ambientali e in ogni caso in totale difformità rispetto alle autorizzazioni in precedenza ottenute il 19 gennaio 1999 e il 15 giugno 1999 e al nulla osta 4 aprile 2000 - gli atti d'impugnazione proposti da: NT BU, NT RC, NE IO, TA LO, LU GI, AR IU, LE RL, VI OM, BA TR, OR TI, NO AR, NU IO, DO AT, RI ST, ON LE e LE NT.
2. Il Tribunale ha descritto l'iter processuale e i contenuti delle imputazioni ascritte agli imputati BU A., RC A., NE Gi. e LO Ro. - i primi due, l'uno Presidente e Amministratore delegato della società committente dei lavori, e, gli altri due, direttori e progettisti dei lavori - e poi GI LU, AR IU, LE RL, VI OM, BA TR, OR TI, NO AR, AT DO, RI ST, LE ON e LE NT, tutti componenti della Commissione edilizia - e, in particolare, GI L., Presidente e AR G., relatore - che ebbe a esprimere parere favorevole il 29 marzo 2000 per il rilascio della concessione.
E, ancora, IO NU, funzionario del Dipartimento che rilasciò la Concessione.
2.1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità per il reato urbanistico e poi del reato ambientale, escludendo che le opere realizzate in difformità della concessione ab origine rilasciata il 27 marzo 1997 potessero essere ricondotte a "varianti in corso d'opera", per le quali non è richiesta una preventiva concessione. Mentre, rileva il giudice di merito, si era in presenza di "varianti essenziali", attesi i rilievi effettuati in corso di sopralluogo, e pertanto avrebbe dovuto essere rilasciata preventiva concessione. L'atto 24 maggio 2000, indipendentemente dalle indicazione in esso contenute, non avrebbe potuto essere qualificato "concessione in sanatoria", i cui presupposti sono la conformità delle opere alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione e al momento del rilascio. Presupposti inesistenti nella vicenda de qua. Il Tribunale poi ha, per un verso, escluso che potesse farsi ricorso alla disapplicazione dell'atto illegittimo in mancanza di una collusione tra privato e dei pubblici ufficiali o di un carenza assoluta di potere: per altro verso, ha ritenuto macroscopiche le violazioni della normativa urbanistica tali da integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di cui al citato art. 20, lett. a) in tal modo modificando qualificazione giuridica del fatto, ricondotto ab origine al reato di cui allo stesso art. 20, lett. c). Per il Tribunale, i bungalows - realizzati allo scopo di soddisfare esigenze "abitative" per finalità turistiche e con tipologia costruttiva non riconducibile a natura precaria nonostante la prima concessione ne prevedeva la realizzazione con elementi prefabbricati a uso stagionale e aumentati in corso d'opera dai trentaquattro indicati nel primo progetto a sessantuno - avrebbero dovuto essere soggetti al computo volumetrico, indipendentemente dalla circostanza che la prima concessione 27 marzo 1997 non lo prevedesse, al pari inoltre del locale reception.
Le opere in questione non avrebbero potuto, ad avviso del Tribunale, essere assentite con la seconda concessione proprio per le loro caratteristiche costruttive e, pertanto, si trattava di manufatti abusivi.
Inoltre, il Tribunale rileva che l'anfiteatro e la "cabina di regia", inserite nella concessione all'interno dei 150 metri dalla battigia, nonostante la mancanza di requisiti per essere qualificate "opere destinate alla diretta fruizione del mare", non avrebbero potuto essere assentite e così anch'esse erano da considerare abusive.
2.2. A fondamento della sussistenza del reato paesaggistico di cui al D.Lgs., citato art. 163, il Tribunale rileva che i pareri della Sovrintendenza 6 novembre 1997, 19 gennaio e 15 giugno 1999 e 4 aprile 2000 furono rilasciati a condizione della conformità delle opere a tutte le prescrizioni delle leggi vigenti in materia urbanistica.
I pareri, dunque, non assentivano e legittimavano gli interventi, bensì imponevano che gli stessi fossero conformi alla disciplina urbanistica.
Conformità non esistente e ciò comportava la violazione delle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza.
2.3. Per il Tribunale, il momento consumativo dei reati non era stato definito dal pubblico ministero nell'imputazione, in quanto, con l'indicazione "sino al 24 maggio 2000 e comunque sino al completamento delle opere", il tempus commissi delicti avrebbe dovuto coincidere con l'ultimazione dei lavori. Lavori proseguiti dopo il dissequestro disposto dal giudice del riesame e fino all'estate del 2003, come riferito dal Paola RE, manager dell'Alpitour, secondo cui vi era stata una continuità delle opere fino al momento in cui l'Alpitour aveva commercializzato l'offerta turistica del villaggio "Le Dune".
2.4. Il Tribunale ha, invece, prosciolto tutti gli imputati dal delitto di abuso d'ufficio, in quanto non sono emersi elementi di prova su accordi e intese illecite tra i pubblici amministratori del Comune e i privati che hanno richiesto e ottenuto la concessione.
3. I ricorsi di TR BA e NT RC, proposti L. n.46 del 2000, ex art. 10, comma 3, sono pressoché speculari ai motivi d'appello che saranno successivamente esposti.
4. Le impugnazioni di NT BU, RC NT, IO NE, TA LO, LU GI, AR IU, LE RL, VI OM, BA TR, OR TI, NO AR, NU IO, DO AT, RI ST, ON LE e LE NT contro la sentenza del Tribunale di Messina, qualificate ricorsi per cassazione limitatamente al capo relativo ai reati urbanistici e ambientali.
4.1. Il difensore di BU A., NE Gi. e LO Ro. deduce:
1. Il primo motivo è riferito alla mancata assoluzione con la formula per insussistenza del fatto, anziché con quella perché il fatto non costituisce reato.
Per quanto rileva ai fini delle violazioni edilizie, si insiste sulla circostanze che si era in presenza di varianti a prescindere dall'entità delle opere da realizzare.
Varianti, come precisato dagli uffici comunali, le richieste che si inseriscono in un procedimento aperto con una richiesta di concessione Le varianti furono rilasciate nella vigenza del vecchio piano regolatore, ma quando era già in via di approvazione il nuovo per il quale, a norma dell'art. 65, lett e), era prevista la realizzazione di strutture analoghe a quelle del villaggio le dune che ontologicamente è ed è stato valutato ai fini concessori come una struttura ricettiva con allestimenti minimi stagionali e senza caratteristiche di civile abitazione, per turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
Z Si rileva che BU A., NE Gi. e LO Ro. avrebbero dovuto essere assolti per insussistenza del fatto anche dai reati urbanistici e ambientali per insussistenza del fatto, mancando elementi per la configurazione della cooperazione colposa ex art. 13 c.p.. La tesi sostenuta dai progettisti è stata condivisa da organi tecnici-amministrativi e non è ravvisabile per tal motivo la volontà di concorrere alla realizzazione della condotta colposa altrui.
L'unica motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità è quella che l'illegittimità degli atti adottati non avrebbe potuto non essere rilevata da progettisti con elevata professionalità.
Il complessivo lavoro dei progettisti dimostra invece la leale prospettazione di un'ipotesi progettuale. Che tradurrebbe un'idea imprenditoriale.
L'arch. NU Ma., prima del rilascio del provvedimento ebbe a richiedere parere all'ufficio di difesa del Comune, parere del tutto favorevole.
Si evoca la giurisprudenza di questa Corte circa l'importanza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo.
Le violazioni di legge ravvisate non possono essere macroscopiche e grossolane, perché ciò è affidato a un giudizio ex post del Tribunale.
Si trattava di realizzare con la prima e seconda variante una struttura complessivamente volta alla fruizione del mare da parte dei turisti, i quali sprovvisti mezzi di pernottamento, potessero sfruttare le risorse della struttura solo nel periodo estivo. I bungalows possono rientrare nella tipologia degli allestimenti minimi per turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, come previsto dalla L.R. n. 27 del 1996 e dal decreto dell'assessore regionale per il turismo dell'11 settembre 1997, al pari dell'anfiteatro, realizzato con prefabbricati solo appoggiati, della cabina di regia e la reception, costituenti ulteriori servizi accessori.
3. Si contesta il tempus commissi delicti fissato dal Tribunale, in base alla testimonianza della teste RE.
TE non ha dichiarato ciò che afferma il Tribunale per fissare tale data fino all'estate del 2003, e cioè che vi è stata una continuità nella esecuzione delle opere fino al momento in cui l'Alpitur aveva commercializzato l'offerta turistica del villaggio Le Dune.
La RE ha riferito fatti appresi nelle sue due visite al villaggio nel luglio e poi nel settembre/ottobre 1999, e pertanto prima della stipula del contratto con l'Alpitour, e ha parlato di avvio della ricettività di ospiti del villaggio nel giugno del 2000. Ulteriori circostanze riportate dal Tribunale, circa la realizzazione anni dopo di una parte alberghiera più verso la strada, fa riferimento solo a possibili solo ampliamenti prospettati, ma mai realizzati.
Le opere furono completate nel giugno 2000, e ciò potrebbe confermarlo il verbale 18 giugno 2000 nel quale il geometra Alessandro Pezzullo, funzionario del genio civile, accertò la conformità delle opere al progetto assentito, in tal senso, si è formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
4.2. La difesa di NT RC deduce:
1. La nullità resa all'udienza del 18 novembre 2003, con la quale il Tribunale ha rigettato delle difese di fare assistere l'imputato anche dal Consulente tecnico di durante l'esame del Consulente tecnico del pubblico ministero per violazione dell'art. 179 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.p.. È conseguente la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza impugnata.
2. Il primo motivo è riferito al delitto di abuso per il quale l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Le varianti furono rilasciate nella vigenza del vecchio piano regolatore, ma quando era già in via di approvazione il nuovo per il quale, a norma dell'art. 65, lett. e), era prevista la realizzazione di strutture analoghe a quelle del villaggio le dune che ontologicamente è ed è stato valutato ai fini concessori come una struttura ricettiva con allestimenti minimi stagionali e senza caratteristiche di civile abitazione, per turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
Ciò rileva ai fini dell'operatività dell'art. 2 c.p.. 3. La non corretta applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 13, 15 e art. 20, lett. a) come sostituiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 360 e manifesta illogicità della motivazione.
Le conclusione raggiunte dal tribunale circa la giuridica impossibilità di ritenere assentite, a norma del citato art. 15, le opere realizzate perché integranti "variazioni essenziali" e per la non giuridica inquadrabilità della concessione 24 maggio 2000 in quelle in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 per mancanza della "doppia conformità".
Si tratta di conclusione non condivise dai consulenti tecnici e dal Collegio di difesa del Comune.
Il requisito della "doppia conformità", è irrilevante anche agli effetti penali della violazione edilizia, in quanto l'opera realizzata è ora conforme allo strumento urbanistico, e in particolare all'art. 65, lett. e) del nuovo piano regolatore. Il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in quanto l'art. 44, lett. a) prevede e punisce la non conformità allo strumento urbanistico.
Il Tribunale non chiarisce le ragioni per le quali le violazioni debbano essere considerate macroscopiche.
La concessione originaria, rilasciata nell'anno 1997 consentiva la realizzazione di quarantaquattro bungalows, senza precisarne la volumetria, e il Tribunale non spiega le ragioni per le quali ha ritenuto gli imputati responsabili della realizzazione dei complessivi 62 bungalows.
Per il ricorrente, la presunzione di legittimità che regola gli atti amministrativa avrebbe dovuto comportare l'assoluzione di RC A. per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, una volta esclusa la collusione con pubblici amministratori che rilasciarono la concessione, egli agì nella piena convinzione della legittimità della concessione.
4. Per il ricorrente, la conclusione raggiunta dal Tribunale circa la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 è errata, in quanto la norma punisce chi esegue lavori, senza l'autorizzazione o in difformità da essa, su beni sottoposti a vincolo ambientale.
Il nulla osta ambientale è stato rilasciato e la condizione apposta di verificare, prima della definitiva approvazione, la conformità alle prescrizioni urbanistiche non rileva ai fini della validità del nullaosta e, peraltro, non integra alcuna prescrizione al richiedente.
Il Tribunale ha punito la medesima condotta, quella della conformità allo strumento urbanistico, due volte: la prima sotto il profilo della L. n. 47 del 1985, art. 20 e l'altra sotto quella del D.Lgs. n.490 del 1999, art. 163 che non punisce la contrarietà allo strumento urbanistico, ma la esecuzione di opere su beni ambientali senza autorizzazione o in difformità a esse e cioè di violazione imposte all'amministrazione e non anche al richiedente.
5. Il ricorrente deduce l'estinzione dei reati urbanistici e ambientali per prescrizione.
È stato accertato che i lavori furono ultimati il 4 dicembre 1999, come risulta dal verbale di sopralluogo del Consulente tecnico mangano.
L'opera fu poi sottoposta a sequestro il 5 aprile 2000 e, pertanto, risulta descritto nei verbali il completamento dei 44 bungalows e gli altri quindici richiedevano solo pochi interventi per la definitiva realizzazione.
Non è ragionevole ritenere che tali interventi si siano protratti per anni.
La teste RE non ha dichiarato ciò che afferma il Tribunale per fissare tale data fino all'estate del 2003, e cioè che vi è stata una continuità nella esecuzione delle opere fino al momento in cui l'Alpitur aveva commercializzato l'offerta turistica del villaggio Le Dune.
Ulteriori circostanze riportate dal Tribunale, circa la realizzazione anni dopo di una parte alberghiera più verso la strada, fa riferimento solo a possibili ampliamenti prospettati, ma mai realizzati.
La data di ultimazione non può che essere quella della esecuzione del sequestro.
6. Con un ulteriore motivo si chiede la concessione delle attenuanti generiche.
4.3. LU GI deduce:
1. Il parere espresso dalla Commissione edilizia il 29 marzo 2000 è legittimo, in quanto conforme allo strumento urbanistico vigente e non in contrasto con quello adottato.
Si invoca l'art. 53 delle norme attuative per il quale è prevista la realizzazione stabilimenti balneari e i capeggi.
Il piano regolatore adottato prevede la realizzazione di bungalows con una recettività superiore a trecento posti letto.
2. Si tratta di strutture precarie, sotto il profilo strutturale, e ciò esclude la realizzazione di volumetria urbanistica. L'intero villaggio è stato realizzato con strutture precarie e, sebbene interessasse aree demaniali, avrebbe potuto essere oggetto di concessione.
L'utilizzo delle strutture realizzate come alloggi, non avrebbe inciso sulla natura di Villaggio turistico e trasformarlo tecnicamente in Albergo.
3. Le opere realizzate nella fascia dei 150 metri, non avrebbero potuto essere ritenute illegittime solo perché non qualificate per la diretta fruizione del mare.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che la qualificazione e destinazione dell'opera va valutata unitamente all'intero contesto in cui essa è inserita e non quale opera isolatamente indicata.
4. Si pone in risalto che altra Commissione edilizia aveva ritenuto i bungalows struttura precaria.
Le circostanze indicate, per il ricorrente, escludono la configurabilità della responsabilità ex art. 40 c.p. e non possono indurre a ritenere che il rilascio del parere possa essere ricondotto a colpa dei Componenti della Commissione edilizia, della quale GI LU era presidente, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi da altri organi.
5. Con un ultimo motivo, si deduce la prescrizione del reato urbanistico per il quale erroneamente è stata pronunciata condanna.
4.4. LE RL deduce:
1. Le argomentazioni svolte dal Tribunale per giungere all'assoluzione dal delitto di abuso avrebbero dovuto comportare la formula perché il fatto non sussiste, anziché quella perché il fatto non costituisce reato.
2. L'affermazione di responsabilità per il reato urbanistico e quello ambientale si fondano, ad avviso del ricorrente, l'errato presupposto che la concessione 24 maggio 2000 è illegittima perché non avrebbe ad oggetto una variante bensì sarebbe un autonomo atto concessorio.
Le ragioni per le quali la concessione de qua è stata rilasciata quale variante in corso d'opera sono duplici:
L'una, che i lavori erano in corso d'opera dal rilascio dell'originaria concessione 27 marzo 1997 alla data del 24 maggio 2000.
L'altra, che la L. n. 47 del 1985, art. 15 prevede il rilascio di concessioni in variante nel corso dei lavori là dove le modifiche apportate non comportino modifica alla sagoma, alla superficie utile, al volume e siano conformi allo strumento urbanistico. Tali requisiti risultano dal sopralluogo 31 gennaio 2000 effettuato dal Dipartimento, valutazione confermata dal Coordinatore e Responsabile del settore con la proposta di provvedimento autorizzativi formulata il 13 marzo 2000 nonché dal parere 16 maggio 2000 del Collegio di difesa de Comune.
Il ricorrente pone in rilevo che:
- i bungalows non costituiscono volume edilizio;
- la realizzazione di cabine spogliatoi, dell'anfiteatro, della tecnostruttura, del campo da tennis e della piscina realizzate entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, non costituiscono volume edilizio e sono da considerare opere di diretta fruizione del mare e di pertinenza del villaggio turistico, a norma della L.R. n. 78 del 1986, art. 15, lett. a) e come tale legittime;
- la diversa dislocazione di manufatti devono essere giustificate come variazioni in corso d'opera.
L'art. 15 citato prevede la possibilità di realizzare opere che siano diretta fruizione del mare.
Il Consulente tecnico che ha definito tali opere varianti essenziali ha tra l'altro ritenuto che avrebbero potuto essere sanate con la procedura di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13. Ne discende che, per tal motivo, sono da ritenere legittime. Al riguardo, il ricorrente rileva che il pubblico ministero ha archiviato il procedimento a carico dell'ing. Mormino, tecnico che aveva redatto il parere 13 gennaio 2000, sul presupposto che, pur essendo illegittima la concessione 24 maggio 2000, per gli stessi reati non vi sarebbe stato il dolo, in quanto si ritenne che i bungalows non costituissero "cubatura" e ciò per una valutazione già compiuta con il rilascio della concessione 27 marzo 1997 che ritenne volume edilizio solo le strutture fisse costituite "locale ristoro" e dai "servizi comuni", come previsto dall'art. 53 delle norme di attuazione.
Ciò comporta che le valutazione circa la natura dei bungalows sono ascrivibili alla concessione ab origine rilasciata. Per queste ragioni, non può essere ravvisata la responsabilità dei Componenti della commissione edilizia e del funzionario che ebbe a rilasciare la concessione 24 maggio 2000.
La Commissione edilizia, peraltro, non avrebbe potuto non rilasciare la concessione, in quanto vi erano pareri favorevoli di tutti gli altri organi, quali Capitaneria di porto, Genio civile, Dogana e Sovrintendenza BB.CC.AA..
Di tale elementi, secondo il ricorrente, non vi traccia nella decisione impugnata.
4.5. VI OM, deduce:
1. Il primo motivo ha ad oggetto la mancata assoluzione dal delitto di abusi per insussistenza del fatto anziché perché il fatto non costituisce reato.
Il motivo si fonda sulla contraddittorietà tra motivazione e decisione, in quanto il tribunale ha escluso la sussistenza di una collusione tra privato e organi pubblici.
Ciò avrebbe dovuto comportare l'assoluzione per insussistenza del fatto.
2. Si deduce l'improcedibiltà per i reati urbanistici e ambientali, in quanto il reato d'abuso è norma di chiusura è ciò non avrebbe potuto consentire la contestazione di ulteriori reati meno gravi. ali condotte avrebbero dovute essere assorbite nel delitto di abuso e seguire la medesima soluzione.
5. L'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato urbanistico e da quello ambientale, in quanto non vi sono prove che possano dimostrarne la responsabilità.
La motivazione è illogica e carente ed enuncia considerazioni assertive e generiche.
Le carenze di argomenti non sono superate dal richiamo dell'art. 40 c.p., in quanto sarebbe stato compito del Tribunale indicare la condotta degli imputati.
Il richiamo dell'art. 40 c.p. è improprio, perché attribuisce competenze che non appartengono alla Commissione edilizia e le responsabilità non possono essere fondate sulla circostanza di avere espresso un parere non vincolante che poi, secondo il Tribunale, avrebbe condotto a un intervento edilizio assentito con concessione illegittima.
Il Tribunale è giunto erroneamente alla conclusione dell'illegittimità della concessione, in quanto ha ritenuto le opere realizzate non assentibili per il piano regolatore vigente. Il ricorrente contesta che le opere non costituivano variante rispetto al progetto originario, in quanto si trattava di opere assentibili in applicazione del piano regolatore vigente e da quello approvato.
Pertanto, la disciplina di salvaguardia di cui alla L. n. 1902 del 1952, nel caso di coesistenza di un piano regolatore vigente e di altro approvato, consente l'approvazione di progetti in variante che risultano, come si è accertato nel l'istruttoria dibattimentale, coerenti con le ipotesi di utilizzazione, per i parametri urbanistici, previste dalla normativa vigente e con le finalità perseguite dal Piano regolatore adottato.
Il Tribunale ha poi errato nel ritenere la Commissione edilizia responsabile anche per la realizzazione di sessantadue bungalows, malgrado fosse stato accertato che la variante riguardava la realizzazione soltanto di ventotto bungalows, mentre gli altri trentaquattro risultavano già assentito dalla concessione originaria.
Il ricorrente deduce che la struttura, la tecnologia costruttiva e le autorizzazioni sanitarie sono elementi che qualificano i bungalow strutture precarie e come tali non avrebbero potuto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, essere considerate unità abitative minime incluse nel calcolo volumetrico.
Si deduce la contraddittorietà e l'erroneità della decisione nella parte in cui attribuisce alla Commissione edilizia la corresponsabilità nell'asserita illegittimità della originaria concessione edilizia in relazione alla realizzazione di trentaquattro bungalows.
Si trattava di manufatti aventi natura precaria e non avrebbe potuto attribuirsi alla Commissione edilizia la responsabilità per non avere effettuato verifiche circa l'effettiva utilizzazione dei manufatti.
Si censura la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui il parere favorevole per la realizzazione di un ulteriore numero di bungalows avrebbe aggravato la situazione urbanistica. Il Tribunale non ha tenuto conto della disciplina delle norme di salvaguardia.
La Commissione edilizia ha espresso parere favorevole sul progetto di variante in presenza di una concessione edilizia in vigore e in applicazione delle norme di attuazione del piano regolatore. Si censura la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui la realizzazione dell'anfiteatro e della cabina di regia non avrebbe potuto essere assentita perché in violazione della legge Galasso. Non si è tenuto conto che le opere de quibus avrebbero dovuto essere valutate in relazione al contesto in cui erano inserite e non isolatamente. Si trattava di opere ricompresse in un villaggio e come tali assentibili e non autonome.
4. Il ricorrente rileva l'erroneità dell'applicazione dell'art. 40 c.p. in relazione al reato ambientale di cui al D.Lgs. n. 490 del 1990, art. 163 in quanto la Commissione edilizia non ha alcuna posizione di garanzia rispetto alla tutela paesaggistica attribuita ad altri organi.
La clausola del parere della sovrintendenza è solo di stile e non ha significato alcuno per le prescrizioni relative all'atto concessorio. Non si è tenuto conto dell'assenza di ogni collusione tra privato e organi pubblici che possa giustificare responsabilità penale. Il ricorrente pone in rilievo l'erroneità delle affermazioni contenute in sentenza circa l'epoca del parere del Collegio di difesa del Comune e il rilascio della convenzione in variante, entrambe avvenuti dopo l'avvio del procedimento penale e giorni prima della decisione del giudice del riesame sul provvedimento di sequestro. Si tratta di affermazione che si pone in contrasto con altre conclusioni raggiunte dal Tribunale circa la mancanza di collusione tra privati e gli organi che si sono occupati della procedura amministrativa.
Il tribunale del riesame ha ritenuto la correttezza della procedura del rilascio della concessione in variante.
Il parere del Collegio di difesa è stato richiesto e adottato proprio in relazione alla procedura in corso e prima del rilascio della concessione e per ottenere il conforto giuridico su interpretazioni tecniche.
4.6. TR BA deduce:
1. Il primo motivo di ricorso censura la formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato anziché quella dell'insussistenza del fatto contesto come abuso d'ufficio.
È stato accertato che la concessione costituiva una variante in corso d'opera e ed era sta legittimamente rilasciata, non essendoci variante essenziali che avrebbero potuto giustificare una nuova concessione edilizia.
Per tal motivo, il parere favorevole non era in contrasto in alcun modo con strumenti urbanistici all'epoca vigente.
Le strutture per le quali era stato espresso parere e poi rilasciata la concessione non costituivano modifiche della volumetria, in quanto si trattava di opere precarie e inserita in una struttura costituente un unico lotto.
La legittimità degli atti avrebbe dovuto comportare l'assoluzione di BA, componente della Commissione edilizia da tutti reati per insussistenza del fatto.
4.7. OR TI deduce:
1. Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere TI Sa. dal delitto di abuso d'ufficio per non avere commesso il fatto.
Tale conclusione è coerente con l'esclusione da parte del Tribunale di ogni collusione tra pubblici ufficiali e privati.
2. Alla medesima conclusione il Tribunale doveva giungere per il reato urbanistico, in quanto la concessione in variante era riferita a un unica struttura volta a soddisfare la diretta fruizione del mare, in coerenza con la L.R. n. 27 del 1996 e il decreto 11 settembre 1999 dell'assessore regionale per il turismo.
3. Il ricorrente deduce l'estinzione del reato per prescrizione, in quanto alla data del 20 maggio 2000 i lavori, per i quali vi era stato rilascio della concessione, era tutti ultimati.
4.8. NO AR deduce:
1. Con il primo motivo si deduce l'erroneità dell'assoluzione dal delitto di abuso perché il fatto non costituisce reato, anziché con la formulata di insussistenza del fatto.
La mancanza di accordi e intese illecite avrebbe dovuto comportare l'insussistenza del fatto.
2. Per il ricorrente, la sentenza è contraddittoria, carente di motivazione ed errata per i capi relativi al reato urbanistico e ambientale.
La Commissione edilizia, della quale faceva parte l'ing. AR Lu., aveva espresso un legittimo parere, in quanto l'opera assentita era conforme agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti. La variante aveva a oggetto l'incremento del numero di unità ricettive che passavano da 44 a 61 e non comportavano varianti costruttive, trattandosi di strutture precarie destinate tutte alla diretta fruizione del mare.
Si contesta la configurazione del concorso ex art. 40 c.p. nella commissione dell'illecito edilizio contestato, in quanto la Commissione edilizia si è limitata a rilasciare un parere non vincolante che non avrebbe avuto rilevanza alcuna ai fini del rilascio della concessione.
4.9. IO NU deduce:
1. Il primo motivo a oggetto il delitto di abuso e si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato per insussistenza del fatto, una volta escluso la esistenza di un comune accordo con i committenti dell'opera.
2. Il NU Ma. ebbe a rilasciare, quale direttore del Dipartimento Politica del territorio, la seconda concessione edilizia definita "progetto in variante".
La difesa pone in rilevo che NU Ma. è l'architetto che ha redatto il nuovo piano regolatore di Messina al quale era riconosciuta particolare competenza in materia.
Egli ha descritto in termini completi la procedura seguita e ha chiarito le ragione della legittimità della concessione rilasciata in variante.
Peraltro, la concessione è stata rilasciata dopo che la pratica è stata esaminata dalla Commissione edilizia, composta da esperti professionisti.
L'arch. NU Ma. ha richiesto anche il parere del Collegio difesa.
Tutto ciò dimostra la buona fede di NU Ma., il quale ha anche richiesto un parere legale al prof. Aldo IG.
La circostanza è stata utilizzata dal Tribunale per avvalorare la esistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto si sarebbe trattato di mera copertura.
Si tratta di una affermazione priva di ogni dimostrazione ed esclusivamente assertiva. Si pone in rilevo che il parere legale fu richiesto prima di quello rilasciato dal Collegio di difesa il 16 maggio 2000 e in un periodo in cui non si conosceva ancora la data dell'udienza di riesame sul sequestro.
Una circostanza di rilievo per il ricorrente è l'archiviazione della posizione del tecnico della ripartizione urbanistica che ebbe a redigere la relazione tecnica del 3 gennaio 2000 che qualificava le nuove opere come variante.
La difesa richiama una memoria prodotta e illustrata da NU Ma. nel corso dell'interrogatorio e insistete per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
4.10. DO AT deduce:
1. Con un primo motivo l'erronea assoluzione dal delitto di abuso perché il fatto non costituisce reato.
Il Tribunale ha escluso collusioni tra i Componenti della Commissione, il funzionario che ebbe a rilasciare la concessione e i privati committenti dell'opera.
Pertanto, a prescindere dall'insussistenza delle violazioni degli illeciti urbanistici, la formula avrebbe dovuto essere diversa.
2. Si deduce l'erroneità dell'affermazione di responsabilità per reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a) come riqualificata l'originaria imputazione.
Il parere espresso dalla Commissione edilizia è conforme alla disciplina vigente.
Erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la concessione non avrebbe potuto essere "in variante" rispetto alla prima, bensì una nuova concessione.
Non vi è stata modifica di cubatura e, pertanto, legittimamente avrebbe potuto essere rilascia la concessione in variante. È altresì erronea la valutazione delle opere per uso comune realizzate all'interno della fascia di rispetto, in quanto si trattava di interventi palesemente diretti alla fruizione del mare ai quali sono riconducibili anche gli interventi che hanno scopo ricreativo e di intrattenimento.
4.11. RI ST, deduce:
7. Il ricorrente, con riferimento al delitto di abuso, sostiene che il Tribunale, una volta escluso il consilium fraudis, avrebbe dovuto assolvere per insussistenza del fatto.
Quanto agli illeciti edilizi, si pone in rilevo che i bungalows non comportano aumento di volumetria e quelli realizzati ai limiti della zona di rispetto sono opere precarie e prive di volumetria urbanistica, in quanto in sede di progetto, risultavano avere una destinazione stagionale.
Si rileva altresì che tutte gli interventi realizzati nell'ambito del villaggio turistico sono conformi allo strumento urbanistico all'epoca vigente e a quello soltanto adottato e poi approvato. L'art. 53 delle norme di attuazione del piano vigente tra le opere assentibili indica a titolo di esempio gli stabilimenti balneari e anche i campeggi, non specificando il novero delle attrezzature tra le quali potrebbe rientrare anche il villaggio turistico, in quanto non diverso sotto il profilo urbanistico da uno stabilimento balneare.
Nel caso di specie sono state richieste e rilasciate tutte le autorizzazioni igienico sanitarie e le valutazioni compiute non hanno tenuto conto soltanto del piano regolatore vigente, ma anche di quello adottato.
La L.R. del 1976, n. 78 prevede la realizzazione di attrezzature compatibili con la fruizione del mare, tra cui rientrano, ad avviso del ricorrente, i bungalows e le strutture ricettive limitate nell'impatto ambientale urbanistico con un numero di posti letto non superiore a trecento, e con un altezza limitata a due piani fuori terra, come previsto dal piano regolatore all'epoca adottato e oggi vigente.
Ne discende la compatibilità delle strutture realizzate con il piano ora vigente ed era compatibile anche con il piano adottato che lascia alla valutazione dell'amministrazione la individuazione dell'impatto ambientale dell'insediamento.
Il ricorrente rileva che avrebbe dovuto essere applicata la disciplina delle norme di salvaguardia, non sussistendo contrasto tra il progetto di variante e le norme di attuazione del piano adottato. Tale circostanza esclude una valutazione di ordine negativo sull'impatto ambientale e dimostra la compatibilità dell'opera ai due piani regolatori, quello vigente e quello adottato. Nè può avere rilievo la mancanza di piani particolareggiati, in quanto non può costituire impedimento all'inizio dell'attività privata.
Al riguardo si cita la giurisprudenza amministrativa che individua i limiti dovuti alla mancata adozione dei piani particolareggiati. Quanto alla nulla osta della sovrintendenza, il ricorrente osserva che la Commissione edilizia è istituzionalmente preposta a esprimere parere sotto il profilo urbanistico, a condizione che intervengano le altre autorizzazioni di competenza.
La Commissione edilizia ha, dunque, espresso il proprio pare in conformità alla disciplina urbanistica.
1.1. Un ulteriore aspetto posto in rilevo dalla difesa e ininfluenza della natura del progetto di variante sotto il profilo se debba essere considerato in "variante in corso d'opera" ovvero "variante essenziale".
La difesa rileva che non è contestabile che le due diverse tipologie di varianti sono classificate in relazione alla necessità o meno della preventiva concessione in ordine alle variazioni progettuali, ma va considerato che nella concreta fattispecie pere il progetto di variante sia stata richiesta la concessione e il parere della Commissione risulta estraneo alla verifica della preventiva realizzazione delle opere.
Per il ricorrente, il progetto de quo va definito variante in corso d'opera non sussistendo per le ragioni poste in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa gli estremi per considerare l'intervento "variante essenziale".
Del resto:
- l'aumento del numero dei bungalows non rileva ai fini della cubatura;
- l'edificio centrale costituisce evento costruttivo minore non incidente quantitativamente e qualitativamente sulle finalità della progettazione;
- l'uso notturno dei bungalows non può costituire mutamento di destinazione, non sussistendo una nuova funzione assegnata all'insediamento, in quanto il villaggio turistico resta tale anche in presenza si uso notturno;
2. Erronea interpretazione delle norme edilizie e falsa applicazione dell'art. 40 c.p.. Il ricorrente ribadisce che il parere espresso dalla Commissione edilizia sul secondo progetto di variate è pienamente conforme alla disciplina all'epoca vigente.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i bungalows non fossero opere precarie e per tale motivo erano soggette a concessione edilizia.
Il primo giudice non ha considerato, ad avviso della difesa, che le opere de quibus non comportavano aumento di cubatura edilizia. Errate altrettanto le conclusioni cui è giunto il Tribunale sulle opere realizzate all'interno della fascia di rispetto, in quanto non ha considerato che si trattava comunque di interventi pertinenziali al villaggio turistico balneare e, quindi, opere palesemente dirette alla fruizione del mare.
La decisione, rileva il ricorrente, è errata per l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p., in quanto non sussiste alcun nesso tra l'abuso edilizio in fase di realizzazione dell'opera e il parere della commissione edilizia, assolutamente estranea alla verifica delle autorizzazioni e al controllo repressivo.
3. Con un ultimo motivo il ricorrente rileva che i reati sono estinti per prescrizione, in quanto il momento consumativi va individuato con la data del parere emesso dalla Commissione edilizia il 29 marzo 2000.
In coerenza con gli argomenti della sentenza, non può ritenersi che ricorra un ipotesi di concorso ex art. 40 c.p. nel periodo successivo al parere della Commissione edilizia.
La realizzazione dell'opera era demandata ad altri soggetti e nessun addebito può essere mosso ai componenti della Commissione edilizia.
4.12. LE ON deduce:
1. Con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art.530 c.p.p., comma 1, e all'art. 323 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) in quanto i fatti non sussistono.
ON L. è stato chiamato a rispondere del reato di abuso d'ufficio e di quello urbanistico solo per avere espresso parere favorevole, quale Componente della Commissione edilizia, al rilascio della concessione in favore della In.Tur s.r.l..
La responsabilità per gli illeciti urbanistici e ambientali è stata fondata a titolo di concorso ex art. 40 c.p., mentre, in mancanza di collusione con i privati, è stata esclusa la responsabilità per il delitto di abuso d'ufficio.
La formula assolutorio è però errata, in quanto avrebbe dovuto essere quella di insussistenza del fatto.
Quanto agli illeciti urbanisti, per il ricorrente è errata la valutazione di illegittimità della concessione.
Errato è ritenere che vi sia stata una totale trasformazione del progetto originario in altro totalmente incompatibile con la disciplina urbanistica.
Mentre, in presenza di una concessione edilizia ab origine legittima, ogni modifica non essenziale non può innestarsi nella procedura originaria.
Gli interventi in corso d'opera non sono varianti essenziali e, come tali, avrebbero dovuto essere assentibili.
Il Tribunale ha anche escluso l'operatività della L. n. 47 del 1985, art. 13 e, pertanto, la possibilità di inquadrare la concessione in quelle rilasciate in sanatoria.
Anche sotto tale profilo il Tribunale ha errato, trattandosi di opere assentibili e, pertanto sanabili ex post.
I bungalows sono opere precarie e prive dei requisiti minimi di abitabilità e non costituiscono volume urbanistico. Sotto altro profilo, l'anfiteatro e il locale cabina regia sono destinate alla diretta fruizione del mare e conformi alla disciplina del piano regolatore vigente.
Peraltro, anche a ritenere il progetto di variante in contrasto con il piano regolatore vigente, esso era del tutto compatibile con quello adottato e successivamente approvato.
Pertanto, come precisato da NU Ma. redattore del nuovo piano, la concessione 24 maggio 2000 era da considerare conforme alla disciplina urbanistica.
Altro profilo attiene alla responsabilità dei componenti della Commissione, una volta esclusa ogni collusione con i privati. Incoerente è anche l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso ex art. 40 c.p., tenuto conto del rilascio della concessione da un organo diverso rispetto alla Commissione edilizia, e del pare re preventivo del Collegio di difesa del Comune.
2. Con un secondo motivo, si censura il trattamento sanzionatorio con la concessione delle attenuanti generiche.
4.14. NT LE deduce:
1. Il primo motivo ha ad oggetto la mancata assoluzione dal delitto di abusi per insussistenza del fatto anziché perché il fatto non costituisce reato.
Il motivo si fonda sulla contraddittorietà tra motivazione e decisione, in quanto il tribunale ha escluso la sussistenza di una collusione tra privato e organi pubblici.
Ciò avrebbe dovuto comportare l'assoluzione per insussistenza del fatto.
2. Si deduce l'improcedibiltà per i reati urbanistici e ambientali, in quanto il reato d'abuso è norma di chiusura è ciò non avrebbe potuto consentire la contestazione di ulteriori reati meno gravi. Tali condotte avrebbero dovute essere assorbite nel delitto di abuso e seguire la medesima soluzione.
3. L'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato urbanistico e da quello ambientale, in quanto non vi sono prove che possano dimostrarne la responsabilità.
La motivazione, illogica e carente, enuncia considerazioni assertive e generiche.
Le carenze di argomenti non sono superate dal richiamo dell'art. 40 c.p., in quanto sarebbe stato compito del Tribunale indicare la condotta degli imputati. Il richiamo dell'art. 40 c.p. è improprio, perché attribuisce competenze che non appartengono alla Commissione edilizia e le responsabilità non possono essere fondate sulla circostanza di avere espresso un parere non vincolante che poi, secondo il Tribunale, avrebbe condotto a un intervento edilizio assentito con concessione illegittima.
Il Tribunale è giunto erroneamente alla conclusione dell'illegittimità della concessione, in quanto ha ritenuto le opere realizzate non assentibili per il piano regolatore vigente. Il ricorrente contesta che le opere non costituivano variante rispetto al progetto originario, in quanto si trattava di opere assentibili in applicazione del piano regolatore vigente e da quello approvato.
Pertanto, la disciplina di salvaguardia di cui alla L. n. 1902 del 1952, nel caso di coesistenza d un piano regolatore vigente e di altro approvato, consente l'approvazione di progetti in variante che risultano, come si è accertato nell'istruttoria dibattimentale, coerenti con le ipotesi di utilizzazione, per i parametri urbanistici, previste dalla normativa vigente e con le finalità perseguite dal Piano regolatore adottato.
Il Tribunale ha poi errato nel ritenere la Commissione edilizia responsabile anche per la realizzazione di sessantadue bungalows, malgrado fosse stato accertato che la variante riguardava la realizzazione soltanto di ventotto bungalows, mentre gli altri trentaquattro risultavano già assentito dalla concessione originaria.
Il ricorrente deduce che la struttura, la tecnologia costruttiva e le autorizzazioni sanitarie sono elementi che qualificano i bungalows strutture precarie e, come tali, non avrebbero potuto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, essere considerate unità abitative minime incluse nel calcolo volumetrico.
Si deduce la contraddittorietà e l'erroneità della decisione nella parte in cui attribuisce alla Commissione edilizia la corresponsabilità nell'asserita illegittimità della originaria concessione edilizia in relazione alla realizzazione di trentaquattro bungalows.
Si trattava di manufatti aventi natura precaria e non avrebbe potuto attribuirsi alla Commissione edilizia la responsabilità per non avere effettuato verifiche circa l'effettiva utilizzazione dei manufatti.
Si censura la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui il parere favorevole per la realizzazione di un ulteriore numero di bungalows avrebbe aggravato la situazione urbanistica. Il Tribunale non ha tenuto conto della disciplina delle norme di salvaguardia.
La Commissione edilizia ha espresso parere favorevole sul progetto di variante in presenza di una concessione edilizia in vigore e in applicazione delle norme di attuazione del piano regolatore. Si censura la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui la realizzazione dell'anfiteatro e della cabina di regia non avrebbe potuto essere assentita perché in violazione della legge Galasso. Non si è tenuto conto che le opere de quibus avrebbero dovuto essere valutate in relazione al contesto in cui erano inserite e non isolatamente.
Si trattava di opere ricompresse in un villaggio e come tali assentibili e non autonome.
4. Il ricorrente rileva l'erroneità dell'applicazione dell'art. 40 c.p. in relazione al reato ambientale di cui al D.Lgs. n. 490 del 1990, art. 163 in quanto la Commissione edilizia non ha alcuna posizione di garanzia rispetto alla tutela paesaggistica attribuita ad altri organi.
La clausola del parere della sovrintendenza è solo di stile e non ha significato alcuno per le prescrizioni relative all'atto concessorio. Non si è tenuto conto dell'assenza di ogni collusione tra privato e organi pubblici che possa giustificare responsabilità penale. Il ricorrente pone in rilievo l'erroneità e delle affermazioni contenute in sentenza circa l'epoca del parere del Collegio di difesa del Comune e il rilascio della convenzione in variante, entrambe avvenuti dopo l'avvio del procedimento penale e giorni prima della decisione del giudice del riesame sul provvedimento di sequestro. Si tratta di affermazione che si pone in contrasto con altre conclusioni raggiunte dal Tribunale circa la mancanza di collusione tra privati e gli organi che si sono occupati della procedura amministrativa.
Il tribunale del riesame ha ritenuto la correttezza della procedura del rilascio della concessione in variante.
Il parere del Collegio di difesa è stato richiesto e adottato proprio in relazione alla procedura in corso e prima del rilascio della concessione e per ottenere il conforto giuridico su interpretazioni tecniche.
5. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, sotto il profilo giuridico, e le censure, per altri aspetti, sono dirette a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella con rigore descritta ed elaborata dal giudice di merito, sebbene a essi debba essere riconosciuta una diversa qualificazione giuridica e applicata un pena diversa rispetto a quella stabilita per entrambi reati in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità.
2. In narrativa sono stati sintetizzati i contenuti della sentenza impugnata e le conclusioni raggiunte circa configurazione giuridica del reato di cui alla L. n. 45 del 1985, art. 20, lett. a) diverso e meno grave rispetto a quello previsto dalla lett. c) dello stesso art. 20 ab origine ascritto agli imputati.
BU A., RC A., NE Gi. e LO Ro. - i primi due, l'uno Presidente e Amministratore delegato della società committente dei lavori, e, gli altri due, direttori e progettisti dei lavori - e poi LU GI, IU AR, RL LE, OM VI, TR BA, TI OR, NO AR, DO AT, ST RI, LE ON e NT LE, tutti componenti della Commissione edilizia, IO NU, funzionario del Dipartimento del Comune di Messina ebbero a porre in essere, nei rispettivi ruoli di richiedenti e progettisti, di componenti dell'organo tecnico consultivo e di funzionario preposto al rilascio della concessione, una condotta illecita preordinata a realizzare e a consentire la realizzazione di un opera in palese violazione della disciplina di settore e in "totale difformità" e "variazione essenziale" rispetto a quella assentita con la concessione edilizia 27 marzo 1997.
La situazione enunciata nell'imputazione ha trovato piena conferma negli elementi in base ai quali il Tribunale si è pronunciato, pur giungendo a una diversa qualificazione giuridica delle condotte. Il complessivo percorso argomentativo del Tribunale, fondato su incontrovertibili elementi acquisiti agli atti del processo, può essere sintetizzato nei punti significative che, per un verso, rendono evidente l'infondatezza delle censure dei ricorrenti e, per altro verso, pongono in rilievo la correttezza dell'originaria qualificazione giuridica indicata nell'imputazione. La premessa eloquente degli argomenti - sviluppati con cura poi dal Tribunale nella corretta descrizione dei fatti e nell'iter amministrativo, in base ai quali si giunge ad affermare la responsabilità non solo dei legali rappresentanti dell'ente richiedente e dei progettisti, ma anche dei pubblici amministratori e funzionari che ebbero a contribuire causalmente e concorrere nell'illecita lesione dell'interesse sostanziale protetto - è racchiusa nell'incipit della motivazione "... le modifiche apportate al progetto originario...", quello assentito con la concessione 27 marzo 1997, sono "...di tale entità da non poter essere inquadrate nella figura delle mere varianti in corso d'opera ma in quella delle variazioni essenziali," e che pertanto l'adozione del provvedimento concessorio avrebbe dovuto precedere e non seguire l'esecuzione di opere in totale difformità, accertate e conosciute dagli organi comunali preposti alla corretta, legittima e sostanziale gestione del territorio con il sopralluogo effettuato il 4 dicembre 1999. La consistenza delle opere in corso di realizzazione e la loro assoluta, totale difformità rispetto a quelle assentite con la concessione 27 marzo 1997 e con la disciplina urbanistica vigente - accertate nel corso del sopralluogo 4 dicembre 1999 - sono specificamente elencate in sentenza: aumento considerevole delle unità abitative-bungalows, il consistente incremento della stessa superficie utile calpestabile, con riferimento al complesso delle strutture ab origine non previste, e poi ancora l'edificazione di un gazebo, un anfiteatro, una cabina di regia, una tensostruttura e di un "bungalow reception" anch'esse non previste nella concessione. Si trattava, in definitiva, di un intervento urbanistico "profondamente" diverso rispetto a quello originario che si qualificava come "variante essenziale" rispetto alle opere ab origine assentite.
La "totale difformità" risiede, oltre che in tali varianti essenziali "strutturali", nella circostanza più volte posta in rilievo in sentenza: il mutamento d'uso delle strutture non più precarie, ma realizzate in prefabbricati in acciaio fissati al suolo su un basamento in cemento armato.
Con la concessione 27 marzo 1997, si stabiliva che i bungalows "fossero realizzati e mantenuti con prefrabbicati ad uso stagionale" e in relazione a tale situazione fu definita la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
nel progetto di prima variante 20 ottobre 1998, "approvata" il 4 novembre 1999 dalla Commissione edilizia, il numero dei bungalows passava a 44, ubicati tutti nella fascia costiera e definiti come "cabina soggiorno tipo", con ambienti "disimpegno spogliatoio oltre wc" senza variazioni dal punto di vista dimensionale e costruttivo, salvo che per una veranda esterna da 2,00 a 3 m di profondità;
con il progetto di seconda variante, presentato l'11 gennaio 2000, era modificato l'assetto urbanistico originario e la originaria "costruzione di uno stabilimento balneare" diventava una "struttura ricettiva all'aria aperta" e i bungalows, con le caratteristiche strutturali di radicamento al terreno con cemento armato, raggiunsero il numero complessivo di sessantuno, rispetto ai trentaquattro ab orgine assentiti.
In tale variante non era più previsto l'uso solo diurno, ma anche notturno.
Il corretto convincimento del giudice dei primo grado, condiviso da questo Collegio, e che si è in presenza di opere "abusive", realizzate senza il previo rilascio di una regolare concessione, nell'attuale disciplina definita in termini appropriati permesso di costruzione, rilasciata dopo che le palesi difformità erano emerse nel corso del sopralluogo 4 dicembre 1994.
Concessione che, lungi dal legittimare e sanare il "macroscopico" abuso realizzato, radicava la prova della edificazione di opere in contrasto con la disciplina urbanistica all'epoca vigente e rendeva l'atto de quo in evidenza illegittimo e, come posto in rilevo dallo stesso giudice di merito, frutto di una "macroscopica violazione" della disciplina di settore alla quale tutti gli imputati, ciascuno, nei rispettivi ruoli, hanno fornito un contributo causale e volontario, in tal modo abdicando alla posizione di garanzia attribuita agli organi pubblici preposti alla "tutela sostanziale dell'interesse urbanistico protetto" per impedire che vengano realizzate opere che arrechino danno all'ambiente e all'assetto del territorio.
Il Tribunale incisivamente pone in risalto, per disattendere il rilievo della difesa - secondo cui non avrebbe potuto essere posta in discussione quanto assentito con la concessione del 1997, in quanto non oggetto di contestazione - che i bungalows "sono stati progettati e realizzati fin dall'origine come manufatti destinati a soddisfare delle spiccate esigenze di natura abitativa, per finalità di tipo turistico", tanto da essere dotate di servizi igienico-sanitari, di cucina e tinello e poi, come emerso dal sopralluogo, dotati "di impianto idrico, elettrico, telefonico e di aria condizionata". Si è, insomma, creata un'imponente struttura destinata a "villaggio turistico" - non assimilabile a un campeggio per la natura spiccatamente non precaria di opere radicate al terreno con strutture in cemento armato e con la predisposizione stabile di locali interni di servizio e di impianti dei quali sono dotati locali abitatitivi - come dimostrato, rileva il Tribunale, dalla documentazione pubblicitaria e dalla deposizione dei funzionari Alpitour, RE Paola e Cammarata IO.
I ricorsi, dunque, sono infondati tanto da lambire l'inammissibilità per manifesta infondatezza e, in ogni caso, per essere volti a prospettare ricostruzioni alternative rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito circa il coinvolgimento dei richiedenti e dei progettisti dell'intervento edilizio, ma anche degli organi pubblici preposti al rilascio della concessione, come si è già detto, posti in "posizione di garanzia" rispetto alla tutela del concreto interesse urbanistico protetto;
posizione incontrovertibilmente riconducibile all'art. 40 c.p., norma diretta a imporre il dovere degli organi pubblici, cui l'ordinamento affida tale compito, di impedire condotte antigiuridiche. Nella concreta situazione, l'intervento dell'organo consultivo e del funzionario del Comune che ha rilasciato la concessione 24 maggio 2000 assumono ancorpiù significato ai fini della configurazione giuridica del dovere imposto dall'art. 40 c.p., in considerazione delle modalità e dei tempi di esercizio della pubblica funzione, come rilevato correttamente dal Tribunale, tanto da lambire l'ipotesi concorsuale.
2.2. L'intervento edilizio abusivo si completa con la realizzazione di un "anfiteatro" e di "una cabina di regia" che, senza indugiare molto sullo loro realizzazione in palese contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, non era assentibile.
Si tratta di opere realizzate all'interno della fascia dei centocinquanta metri dalla battigia, e poi - nonostante la loro incontrovertibile natura di manufatti non in rapporto "di strumentalità diretta e immediata con l'attività di balneazione" o con altra attività in ogni caso "riconducibile alla fruizione del mare", elemento che rende assolutamente infondata la dedotta operatività delle norme di salvaguardia, atteso che anche il piano adottato impediva la realizzazioni di opere che non presentassero tale rapporto di strumentalità con l'attività di balneazione, radicalmente esclusa dal Tribunale - sono stati assentiti con la concessione 24 maggio 2000.
I parametri del piano regolatore - mutuati dalla legge regionale n. 78 del 1976 - per interventi che rispondano alla "diretta fruizione del mare" non possono essere che di stretta interpretazione in considerazione della realizzazione in via del tutto "eccezionale" di strutture all'interno della fascia dei centocinquanta metri dalla battigia.
Le opere de quibus non erano affatto assentitoli e la concessione 24 maggio 2000 non avrebbe potuto favorevolmente provvedere neanche come "sanatoria".
2.3. In tale contesto, la modifica della qualificazione giuridica appare assolutamente ingiustificata.
La concessione 24 maggio 2000 ha assentito manufatti che non avrebbero potuto ne' preventivamente permessi ne' successivamente sanati per essere state realizzati in totale difformità e in variazione essenziale rispetto alla concessione originaria 27 marzo 1997, rilasciata nel formale rispetto della disciplina urbanistica. In realtà, è stato realizzato un "massiccio" intervento edilizio globalmente, sotto il profilo strutturale e della destinazione d'uso, diverso da quello assentito nel 1997 e in apparenza legittimato da un atto - la concessione 24 maggio 2000 - illegittimo, rilasciato in macroscopica difformità con lo strumento urbanistico vigente e lesivo dell'interesse sostanziale protetto, alla cui elusione, come risultato dagli elementi acquisiti, era preordinata anche l'originaria progettazione.
La consapevolezza delle macroscopiche violazioni e della preordinazione di ciascuno dei soggetti coinvolti ad assentire un'opera "abusiva" e avvalorata dalle ulteriori circostanze poste in rilievo dal Tribunale secondo cui, una volta avviate le indagini e disposto il sequestro del complesso, il parere del collegio di difesa il 16 maggio 2000, prima del rilascio della seconda concessione, "...è stato utilizzato per ottenere un ulteriore copertura giuridico- amministrativa finalizzata all'emissione della concessione edilizia rilasciata proprio il 24 maggio, per una strana coincidenza proprio il giorno prima dell'udienza fissata per il riesame del provvedimento cautelare....".
La fattispecie concreta va, dunque, ricondotta al reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c) come ab origine contestato, sussistendone gli elementi costitutivi della realizzazione di un intervento, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale, in variazione essenziale e in totale difformità rispetto al permesso e alla disciplina urbanistica all'epoca vigente. Rispetto a tale tipica fattispecie incriminatrice, l'ipotesi della lett. a), configurata come norma penale in bianco, per l'espresso rinvio a discipline extrapenali, assume carattere del tutto residuale, concernendo abusi commessi al di fuori delle altre fattispecie contemplate nello stesso articolo nelle successive lett. b) e c).
Non è da revocare in dubbio che l'interesse protetto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47 deve rinvenirsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, è ben vero che non viene in discussione la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo, ma non può venir meno la funzione di accertamento dinanzi, pur in presenza di un atto amministrativo, degli elementi costitutivi di un reato. In tale ipotesi, l'esame deve riguardare non l'esistenza ontologica di un atto amministrativo, bensì l'integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. Potere di accertamento non limitato unicamente all'ipotesi di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) ma anche a quelle previste dalle lett. b) e c), nell'ipotesi di macroscopica violazione della normazione urbanistica.
In tal senso, si sono espresse le Sezioni unite che, pur se con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, hanno enunciato principi di ordine generale da applicare per il corretto esercizio dei poteri di accertamento del giudice penale in presenza di atto amministrativo illegittimo incidente sulla disciplina urbanistica. Si è affermato che il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria.
In particolare, il giudice penale, nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela", nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo.
La condotta prevista come illecita, dunque, non è soltanto quella effettuata in assenza di autorizzazione ma è, anzitutto e principalmente, quella contrastante con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle leggi statali e regionali (Sez. un. 28 novembre 2001, dep. 8 febbraio 2002, n. 5115). Quando il giudice, dunque, pur in presenza di un atto di concessione che risulti però in contrasto con previsioni di legge o di piano - non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo - ma si limita ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, poiché, una volta che constati il contrasto con la normativa urbanistica, giunge all'accertamento dell'abusività dell'intervento edilizio realizzato, prescindendo da qualunque giudizio sull'atto amministrativo rilasciato.
Corretta la qualificazione giuridica enunciata nell'imputazione e, pertanto, il fatto va, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ricondotto al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c).
3. Quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 non è da revocare in dubbio che la condotta posta in essere abbia realizzato anche tale ipotesi criminosa relativa all'esecuzione di opere in totale difformità dell'autorizzazione su beni ambientali.
Tale reato concorre con quello di cui alla L. n. 47 del 1985, art.20, lett. c) anzitutto per diversità dell'interesse tutelato e poi perché la condotta è riferita al rispetto delle prescrizioni del nulla osta ambientale.
Nell'ipotesi concreta, non ha rilevo che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali abbia condizionato il nulla osta all'accertamento da parte del Comune della "....ammissibilità o meno delle opere a tutte le prescrizioni sancite dalle leggi vigenti in materia urbanistica...".
L'interesse ambientale, per l'organo preposto alla sua tutela, era nella realizzazione di un intervento ammesso dallo strumento urbanistico relativo a una zona sottoposta a tale tutela e, pertanto, la conformità alla disciplina edilizia di settore avrebbe realizzato la condizione apposta al nulla osta.
Al riguardo, va anche qui precisato che il Tribunale ha applicato per il reato de quo una pena illegale, in quanto la giurisprudenza di legittimità, al di là dei primi contrasti registrati sul punto, si è espressa nel senso che il rinvio è alla sanzione prevista per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c). Si è affermato che in tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 effettuato dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies convertito in L. 8 agosto 1985, n. 431, ed ora sostituito dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, art. 163 allo scopo di individuare la sanzione applicabile alle violazioni ivi contemplate, deve intendersi a quella fissata dal citato art. 20, lett. c). Non è infatti possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline e, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il vulnus all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi (Sez. 3^, 15 giugno 2001, dep. 15 giugno 2001, n. 30866; Sez. 3^, 5 febbraio 1998, dep. 3 marzo 1998, n. 2704; Sez. 3^, 1 febbraio 1995, dep. 9 marzo 1995, n. 2351). Del resto, anche per le ipotesi di totale difformità
dall'autorizzazione la giurisprudenza si espressa nel senso che la sanzione applicabile, per il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, citato art. 163 è quella issata dalla L. n. 47 del 1985, citato art. 20, lett. c) (Sez. 3^, 25 ottobre 2000, dep. 7 dicembre 2000, n. 12873). Ne discende che, in ogni caso, per il reato de quo la pena prevista è quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
La corretta individuazione della sanzione, in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può comportare la modifica della sanzione in concreto applicata, ma, come si preciserà, rileva ai fini della determinazione del tempo della prescrizione e, nel caso di specie, per escludere che il reato si è estinto per prescrizione.
4. I ricorsi, per quanto si è precisato in ordine alla corretta qualificazione per il reato edilizio e alla pena applicabile per il reato ambientale, sono infondati anche in relazione alla dedotta estinzione per prescrizione dei reati.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, è costante nel ritenere che la Corte di cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice del diritto, può attribuire al fatto una definizione giuridica più grave di quella ritenuta dal giudice di merito, salvo soltanto il limite del divieto della reformatio in pejus in mancanza di impugnazione del pubblico ministero;
e, quindi, può ben escludere, di ufficio, l'applicabilità di una causa estintiva del reato qualora nel fatto sia da ravvisare una ipotesi criminosa alla quale la causa di estinzione non compete (ex plurimis, Sez. 5^, 19 dicembre 2006, dep. 7 febbraio 2007, n. 4984; Sez. 6^, 17 febbraio 1998, dep. 2 aprile 1998, n. 4075; Sez. 6^, 10 dicembre 1996, dep. 6 febbraio 1997, n. 1122; Sez. 5^, 26 giugno 1990, dep. 29 novembre 1990, n. 15850; Sez. 5^, 11 luglio 1989, dep. 27 novembre 1989, n. 16302). Il principio di diritto affermato non può che valere anche nell'ipotesi un cui la pena applicata dal giudice di merito non sia quella giuridicamente prevista da un corretto coordinamento delle norme.
Ne consegue che i due reati contravvenzionali, in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti, sono da considerare puniti con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e, pertanto, la durata della prescrizione è di tre anni e, aggiunto un anno e sei mesi ex art. 160 c.p., complessivamente di quattro anni e sei mesi.
I lavori di completamento del complessivo intervento realizzato - come accertato con analisi concreta, coerente e corretta, delle risultanze processuali, accertamento insindacabile in questa sede di legittimità -, sono proseguiti sino all'estate del 2003. Corretto e motivato, dunque, il ragionamento svolto dal Tribunale per stabilire il tempus commissi delicti.
Il momento consumativo dei reati non è stato definito dal pubblico ministero nell'imputazione, in quanto l'indicazione "sino al 24 maggio 2000 e comunque sino al completamento delle opere" rinvia il tempus commissi delicti all'ultimazione dei lavori. Lavori proseguiti dopo il dissequestro disposto dal giudice del riesame e fino all'estate del 2003, come riferito dalla RE Paola, manager dell'Alpitour, secondo cui vi era stata una continuità delle opere fino al momento in cui l'Alpitour aveva commercializzato l'offerta turistica del villaggio "Le Dune". Pertanto, la natura permanente dei reati oggetto di contestazione, quello edilizio (Sez. 3^, 25 settembre 2001, dep. 24 ottobre 2001, dep. 38136) e quello ambientale Sez. 3^, 30 aprile 2003, dep. 2 luglio 2003, n. 28338), ha correttamente portato a individuare la cessazione della condotta criminosa nell'estate del 2003, che può essere ragionevolmente nel giugno 2003.
Ciò comporta che, in considerazione del termine di quattro anni e sei mesi - stabilito dalla legge per i reati come diversamente qualificati anche quoad poenam - il tempo della prescrizione sarebbe decorso a fine novembre 2007.
A tale termine va infine ulteriormente aumentato di quattro mesi (dal 18 luglio al 18 novembre 2003), periodo in cui il processo è stato sospeso per la richiesta L. n. 134 del 2003, ex art. 5 di alcuni imputati, ed è stata sospesa ex lege anche la decorrenza del termini di prescrizione non solo per i richiedenti ma anche per tutti gli altri imputati la cui posizione era incontrovertibilmente connessa. Pertanto, il tempo di prescrizioni non è decorso prima e neanche dopo la pronuncia della presente decisione.
Anche su tale punto i ricorsi sono, dunque, infondati.
4.1. Un'ultima questione è quella se la diversa qualificazione del reato in quello di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e la corretta individuazione della pena prevista per il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 comporti anche il diverso regime dell'impugnazione e pertanto, la riconversione in appello dell'impugnazione proposta.
La questione è stata di recente risolta da questa Corte con riguardo a ipotesi di "errore materiale" nell'indicazione del genus e della species della pena in dispositivo, affermando che in tal caso l'errore ictu oculi rilevato non può produrre la eliminazione del grado di giudizio ovvero comportare un ulteriore grado di giudizio, in quanto l'uno sarebbe stato ammesso e l'altro non sarebbe stato previsto se l'"errore materiale" nell'indicazione della pena non ci fosse stato (Sez. 6^, 2 dicembre 2002, dep. 15 gennaio 2003 n. 1644;
Sez. fer., 30 agosto 2005, dep. 4 ottobre 2005, n. 35653). Diversa è la situazione che si verifica quando, in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte di cassazione, d'ufficio e senza operare alcuna reformatio in pejus, riconosca al fatto una diversa qualificazione rispetto a quella attribuita dal giudice di merito ovvero provveda alla corretta individuazione giuridica della sanzione prevista per il reato ritenuto in sentenza. In tal caso, non si è in presenza di errori materiali e, in ogni caso, di errori collegati alla non corretta lettura della norma incriminatrice, bensì a questioni giuridico-interpretative che il giudice di legittimità risolve, all'esito del relativo giudizio. Il diverso regime della prescrizione si giustifica, in quanto il tempo di prescrizione è riferito alla pena stabilita dalla legge e prescinde, pertanto, dalla pena in concreto applicata. Mentre, il regime di impugnazione è ancorato alla pena "applicata" in concreto, come previsto dall'art. 593 c.p.p., comma 3, e non a quella stabilita dalla legge.
D'altro canto, la soluzione opposta si pone in contrasto con il sistema.
La diversa qualificazione giuridica del fatto e la corretta individuazione della sanzione avviene, senza alcuna diversa ricostruzione rispetto al fatto accertato dal giudice di merito, all'esito del giudizio di legittimità con la definizione del valore giuridico del fatto e delle sue conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, in concreto immodificabile per il divieto reformatio in pejus.
Ciò preclude, ad avviso del Collegio, che possa essere ripristinato il regime delle impugnazione in relazione alle diverse determinazioni adottate all'esito del giudizio di legittimità
5. RC NT ha dedotto, infine, una violazione di legge processuale riferita al lesione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale ha impedito al consulente di parte di assistere all'esame del consulente del pubblico ministero.
La questione, oltre che generica per la mancata specificazione della lesione che in concreto tale asserita violazione avrebbe prodotto, è giuridicamente infondata.
Non vi è alcuna disposizione processuale che riservi al teste- consulente di parte una diversa posizione rispetto agli altri testi.
6. Le censure riferite alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in concreto applicato, hanno a oggetto questioni di merito, come tali non soggette al sindacato di legittimità in presenza di adeguata e coerente giustificazione.
7. Infondati i ricorsi di TR BA e RC NT, proposti L. n. 46 del 2000, ex art. 10, comma 3, contro il capo della sentenza relativo all'assoluzione dal delitto di abuso d'ufficio perché il fato non costituisce reato.
Il Tribunale ha prosciolto tutti gli imputati dal delitto di abuso d'ufficio in quanto non sono emersi elementi di prova su accordi e intese illecite tra i componenti della Commissione edilizia e il Direttore del Dipartimento Politica del Territorio che ebbe a rilasciare la concessione, da un lato e i privati che hanno richiesto e ottenuto la concessione.
Unico dato emerso - di per sè solo privo di significato indiziate in mancanza di specifici contatti tra il pubblico funzionario e il destinatario dell'atto concessorio - è il rilascio della seconda concessione da NU Ma. il 24 maggio 2000, e cioè il giorno prima dell'udienza di riesame, conclusasi con l'annullamento del provvedimento di sequestro.
Mentre, l'affermazione di responsabilità per il reato urbanistico e quello ambientale conferma l'esistenza di un quadro probatorio che giustifica l'esistenza dell'elemento materiale del reato. La mancanza di collusione tra organi pubblici e privati richiedenti non può che comportare l'assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato, per mancanza del dolo intenzionale diretto ad arrecare un vantaggio al privato.
Pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è stata correttamente giustificata.
8. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IU AR perché il reato è estinto per morte dell'imputato in Messina il 6 settembre 2004, come risulta dal certificato acquisito dagli uffici di Cancelleria.
I ricorsi di NT BU, NT RC, NE IO, TA LO, LU GI, RL LE, VI OM, TR BA, TI OR, NO AR, IO NU, AT DO, RI ST, LE ON e LE NT vanno rigettati e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno in solido condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza nei confronti di AR IU per essere il reato è estinto per morte dell'imputato.
Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008