Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 2
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa.
In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante della violenza alla persona non rileva che il reato, separatamente configurato, di lesioni personali sia improcedibile per difetto di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1177
Dott. CAMMINO Matilde - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 31059/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL KA n. Merano 30 agosto 1942;
avverso la sentenza emessa in data 1 giugno 2005 dalla Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Di Stante Marcello, del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 27 ottobre 2003 il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, dichiarava LM KA colpevole del reato di danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona (art. 635 c.p., commi 1 e 2, n. 1 per aver danneggiato la motocicletta Harley
Davidson Low Rider 1.5 targata BE26591 in varie parti con un danno patrimoniale complessivo ammontante a circa L. 16.000.000, in Scena (BZ) il 16 ottobre 2001, con recidiva specifica infraquinquennale) e lo condannava, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di Euro 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale aveva preliminarmente disposto la separazione degli atti relativi al reato di lesioni personali contestato all'imputato, avendo la persona offesa TR SA rimesso la querela in ordine a detto reato per intervenuto risarcimento del danno. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava in data 1 giugno 2005 la sentenza di primo grado negando la parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale e richiamando la motivazione della sentenza impugnata. La Corte precisava che non erano emersi elementi concreti per minare l'attendibilità della persona offesa TR AT e degli altri tre testi dell'accusa tra loro legati da vincoli di affetto, familiari o professionali (i quali avevano riferito che l'imputato procedendo a velocità elevata alla guida della propria autovettura aveva "puntato" il Nicotra, con il quale aveva avuto dei contrasti in passato, e si era allontanato indifferente dopo l'investimento) e che nemmeno il teste KH EI, cliente dell'albergo dell'imputato, non poteva considerarsi del tutto estraneo alle parti in causa (aveva dichiarato che il veicolo dell'LM procedeva a passo d'uomo).
Viene proposto nell'interesse dell'imputato ricorso per cassazione. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), con riferimento agli artt. 84, 582 c.p. e art. 635 c.p., commi 1 e 2, n.
1. Secondo il ricorrente nel caso di specie non sussisterebbe in relazione al reato di danneggiamento l'aggravante della violenza alla persona relativa alla condotta già contemplata dal delitto di lesioni personali in ordine al quale nei confronti dell'LM con sentenza in data 27 ottobre 2003, divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2003 (nelle more del giudizio di appello), è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela. La Corte di appello avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rilevare d'ufficio l'insussistenza dell'aggravante relativa alla condotta già oggetto di giudicato e dichiarare non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento semplice, così qualificato il fatto, perché estinto per intervenuta remissione di querela. Invece la condotta lesiva dell'incolumità personale della persona offesa sarebbe stata illegittimamente oggetto di una duplice valutazione giudiziale, in palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, applicabile anche ai rapporti tra norma incriminatrice e circostanze del reato (Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1979, Manca), e dell'art. 84 c.p. che disciplina la figura del reato complesso. Con riferimento specifico al reato di danneggiamento, anche secondo un autorevole orientamento dottrinale, non potrebbe ravvisarsi concorso di reati tra il delitto di lesioni personali e la fattispecie di danneggiamento aggravata dalla violenza alla persona in quanto il grado di violenza che può essere assorbito dalla figura del danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p., comma 2, n. 1 arriva fino alle percosse e, solo ove tale limite sia superato, la violenza alle persone assumerebbe rilievo autonomo e il fatto dovrebbe essere scomposto in un fatto di danneggiamento semplice e in uno di violenza personale.
In via subordinata il ricorrente deduce la carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa nell'atto di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1 e chiede l'annullamento con rinvio al giudice di appello per procedere all'istruzione suppletiva. Ribadisce da un lato la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto il giudice di primo grado si sarebbe basato esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi indicati dal pubblico ministero (la fidanzata della persona offesa e il fratello di costei, peraltro non attendibili perché nel corso delle indagini preliminari avevano reso dichiarazioni divergenti) e dall'altro lato l'assoluta decisività dei mezzi istruttori sollecitati per evidenziare la contraddittorietà e l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali e l'assoluta carenza di dolo nella condotta di danneggiamento da parte dell'imputato. La Corte di appello, limitandosi ad affermare che si trattava di incombenti istruttori che avrebbero potuto essere introdotti in primo grado e che "ad ogni buon conto" il materiale probatorio già acquisito al processo (sei testi, planimetria, foto) era tale da consentire alla Corte di decidere, non avrebbe fornito alcuna reale motivazione in merito al rigetto della richiesta difensiva (Cass. sez. 1^ 16 luglio 1999 n. 9151). Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene che la configurazione per il reato di danneggiamento dell'aggravante speciale del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c.p., comma 2, n. 1) trovi fondamento - sempre che, come nel caso in esame, vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa - nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato, maggiore pericolosità che giustifica la previsione di una sanzione penale più severa (da sei mesi a tre anni di reclusione) e la procedibilità di ufficio. Del resto, come la Corte ha più volte affermato (sez. 2^ 11 novembre 2003 n. 49382, imp. Mistretta;
sez. 5^ 21 settembre 2004 n. 40449, imp. Trimboli), l'aggravante in questione sussiste indipendentemente dall'esistenza di un nesso teleologico tra la condotta violenta e l'evento produttivo del danno, venendo in rilievo la violenza solo come modalità della condotta che oggettivamente aggrava il reato. La violenza alla persona non necessariamente integra il delitto di lesioni personali, ben potendo manifestarsi nell'esplicazione di un'energia fisica esercitata direttamente sulla persona senza generare alcuna alterazione organica o funzionale. Solo le percosse - che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche (Cass. sez. 5^ 6 dicembre 2004 n. 6430, imp. Caggio;
sez. 6^ 28 aprile 2004 n. 28351 imp. Sarra e altro) - possono quindi coincidere con l'aggravante della violenza alla persona prevista per il reato di danneggiamento e solo per il delitto previsto dall'art. 581 c.p. è pertanto possibile ipotizzare la fusione nell'unica fattispecie criminosa del danneggiamento aggravato. Il delitto di lesioni personali, pur realizzato attraverso la stessa condotta materiale, conserva invece la sua autonomia rispetto al delitto previsto dall'art. 635 c.p., comma 2, n. 1, perché determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa. Non è sufficiente infatti per integrare la figura del reato complesso l'esistenza di elementi in comune fra due reati essendo invece necessario che uno dei reati, convergendo per volontà legislativa nell'altro quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, sia contenuto per intero, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, nell'altro reato e perda la propria autonomia. La circostanza che nel caso in esame in ordine al reato previsto dall'art. 582 c.p., che correttamente era stato originariamente contestato all'imputato come reato concorrente, sia stata emessa sentenza irrevocabile di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela non preclude che possa essere presa in considerazione e ritenuta sussistente, come è avvenuto, l'aggravante della violenza alla persona in ordine al reato di danneggiamento. La remissione di querela relativa al reato di lesioni personali non fa infatti venir meno la particolare connotazione negativa del fatto che il legislatore ha inteso attribuire alla condotta di colui che nell'azione diretta alla distruzione o deterioramento della cosa altrui metta in atto comportamenti anche solo potenzialmente lesivi dell'incolumità personale. Nè può peraltro invocarsi l'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale in quanto la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. non opera qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, essendo possibile riesaminare la condotta sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con l'unico, ragionevole, limite che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo (Cass. sez. 4^ 2 aprile 2004 n. 25305 imp. Aldini). Nel caso di specie tale eventualità va esclusa, essendo stata emessa in ordine al reato di lesioni personali solo una sentenza in rito, per il venir meno di una condizione di procedibilità, e non un'assoluzione nel merito. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sulla correttezza della motivazione del provvedimento pronunciato dal giudice d'appello in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Cass. sez. 4^ 19 settembre 2007 n. 37624 imp. Giovannetti). Alla riapertura dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, che si pone come un fatto eccezionale, può ricorrersi, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", nel caso quindi in cui gli elementi probatori già acquisiti presentino margini di incertezza o quando i mezzi istruttori richiesti siano decisivi per eliminare le eventuali incertezze o comunque oggettivamente idonei ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. sez. 3^ 23 maggio 2007 n. 35372, imp. Panozzo). Nel caso in cui la motivazione sul punto non sia affetta da illogicità manifesta, il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità.
Nel caso di specie la richiesta di parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale riguardava l'acquisizione di alcuni atti (rapporto dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto e verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testimoni indicati dal pubblico ministero), l'esame di testi (US IB e TH Thiele, in merito alla circostanza che la documentazione fotografica prodotta dalla difesa in dibattimento era rappresentativa dello stato delle cose e dei luoghi esistenti nell'immediatezza del fatto, e ER UT, soggetto coinvolto in un episodio estraneo ai fatti oggetto del procedimento), un nuovo esame del teste KH EI (sulla condotta posta in essere dall'imputato dopo l'investimento) e l'espletamento di una perizia volta all'accertamento delle modalità e dei tempi della condotta dell'imputato. La Corte territoriale ha rilevato che si trattava di "incombenti istruttori che, tutti, avrebbero potuto già essere introdotti in primo grado", aggiungendo peraltro che alla testimonianza di ER UT la difesa aveva rinunciato nel corso del dibattimento e che "il materiale probatorio già acquisito al processo (sei testi, planimetria, foto) è tale da consentire alla Corte di decidere senza dover procedere all'acquisizione di ulteriori elementi"; ha osservato, infine, che la difesa aveva prodotto nel dibattimento di appello la memoria del consulente tecnico di parte "con la quale anche da un punto di vista tecnico si procede ad una valutazione delle singole deposizioni testimoniali segnatamente sotto il profilo della loro intrinseca attendibilità con valore processuale di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p.". Si tratta, a parere della Corte, di una motivazione argomentata e congrua in cui il giudice di appello, attraverso il riferimento alla memoria del consulente della difesa in cui "anche da un punto di vista tecnico" si procedeva ad una valutazione delle singole deposizioni testimoniali segnatamente sotto il profilo della loro intrinseca attendibilità, evidenziava che la difesa aveva già inteso con l'ausilio di un tecnico porre in rilievo le pretese incongruenze delle dichiarazioni rese dai testi nel giudizio di primo grado confutandone la credibilità e, nel contempo, ricostruire modalità e tempi della condotta dell'imputato. L'acquisizione di ulteriore documentazione, l'esame di altri testi (tra i quali, come rilevato nella sentenza impugnata, uno ritenuto superfluo anche dalla difesa dell'imputato, che in primo grado vi aveva rinunciato), l'espletamento di una perizia non avrebbero trovato giustificazione, secondo il giudice di appello, in considerazione della completezza del materiale probatorio già acquisito, minutamente elencato, che non lasciava spazio a incertezze o contraddittorietà come poteva desumersi anche dalla restante parte della motivazione, e delle dettagliate deduzioni difensive introdotte con la memoria "tecnica". La Corte ritiene quindi che il giudice di merito abbia spiegato in termini logici ed adeguati - dopo aver correttamente valutato la oggettiva necessità e la decisività dell'integrazione probatoria richiesta (riguardante, come sottolineato, incombenti che avrebbero potuto già essere introdotti in primo grado) - le ragioni della superfluità dei mezzi istruttori sollecitati nell'atto di appello, giungendo alla conclusione di poter decidere allo stato degli atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008