Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona non sussiste quando manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta nonché quando, tra le due condotte, non vi sia alcun nesso strumentale che le ricolleghi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 40449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40449 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1259
Dott. ROTELLA AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 030494/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MB IO N. IL 24/05/1964;
avverso SENTENZA del 03/06/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Dal Giudice di Locri AR IM è stato condannato, con sentenza del 9 febbraio 2001, alla pena della reclusione di mesi sette per i reati di lesioni volontarie in danno di ER AT e IM IA, di danneggiamento aggravato e porto di una accetta fuori della abitazione senza giustificazione.
La Corte di Appello di Regio Calabria, con sentenza del 3 giugno 2003, dichiarava non doversi procedere
contro
AR IM in ordine alle lesioni cagionate a IA IM per mancanza di querela, confermava l'affermazione di responsabilità per tutti gli altri reati e rideterminava la pena in quattro mesi di reclusione. Proponeva ricorso per Cassazione AR IM che deduceva la inosservanza e/o erronea applicazione dell'articolo 635 comma 2^ n.c.p.; rilevava il ricorrente che, come aveva statuito la Corte di merito, dapprima esso ricorrente aveva danneggiato l'auto e soltanto successivamente aveva cagionato lesioni al ER;
cosicché non era ravvisabile l'aggravante del danneggiamento compiuto con violenza alla persona. Il ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il motivo del ricorso proposto da AR IM è fondato. Il maggiore rigore - pena maggiore e procedibilità di ufficio - previsto per il "danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona è giustificato dalla maggiore pericolosità dimostrata nella esecuzione del reato di danneggiamento (Cass. 11 ottobre 1989, Vantaggi, in Cass. pen. 1991, 407). Per la configurabilità della aggravante della violenza alla persona non è necessario che la violenza venga usata per vincere l'altrui resistenza alla azione danneggiatrice (vedi Cass. 20 gennaio 1988, Gariglia, in Cass. pen. 1989, 583). È necessario e sufficiente che la violenza alla persona sia contestuale al fatto generatore del danneggiamento (Cass. 24 marzo 1986, Bellini, in Cass. pen. 1987,1328). Quindi è evidente che tra la condotta tendente a realizzare il danneggiamento e la violenza alla persona vi deve essere un rapporto quantomeno di contestualità; si vuol dire cioè che se è vero che la violenza non deve essere teleologicamente diretta a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento, è anche vero che tra il danneggiamento e la violenza vi deve essere quantomeno un rapporto di contestualità, che faccia apprezzare quella maggiore pericolosità dell'azione dell'imputato.
Nel caso di specie le due condotte - quella lesiva e quella di danneggiamento -, per come è stata ricostruita la vicenda dai giudici di merito, non sono contestuali e non sono logicamente collegate;
a quanto è dato comprendere vi è stata una esplosione di rabbia dell'imputato che in rapida successione ha commesso vari reati.
Ha dapprima con una accetta danneggiato una automobile, poi ha scaraventato per terra una donna ed, infine, con il manico dell'accetta ha colpito il ER.
Quindi quando è stata esercitata violenza sulle persone l'azione di danneggiamento era già terminata e, quindi, tra le due condotte non vi è stata nessuna contestualità e nessun logico rapporto. Ne consegue che l'aggravante contestata non è nel caso di specie ravvisabile.
La eliminazione dell'aggravante rende il delitto di danneggiamento perseguibile a querela di parte, che non risulta essere stata presentata per il delitto in questione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale per il delitto di danneggiamento non si sarebbe potuta iniziare per mancanza di querela.
Deve essere eliminata la pena di giorni trenta di reclusione relativa all'aumento per articolo 81 c.p. per il reato di danneggiamento. Nel resto la sentenza impugnata deve essere confermata perché in ordine ai reati di lesioni volontarie in danno di AT ER e porto di oggetto atto ad offendere fuori della propria abitazione non è stato proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 635 comma 2^ n. 1 c.p., l'azione penale per il delitto di danneggiamento era improcedibile per mancanza di querela ed elimina il relativo aumento per continuazione di mesi uno di reclusione;
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004