Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Non è configurabile il concorso formale tra i delitti di cui agli art. 610 e 581 cod. pen., dal momento che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2004, n. 28351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28351 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 705
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 17548/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA CH US;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, pronunciata in data 19.12.2002;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Veneziano US, che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato, condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione, per i reati di percosse, ingiurie e violenza, aggravati dalla circostanza dell'abuso di relazioni domestiche, così riqualificato il fatto originariamente contestato, ricorre per Cassazione lamentando violazione di legge, inosservanza di norme processuali.
2. Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 520, 521 e 522 c.p.p. Sostiene che la contumacia dell'imputato avrebbe dovuto imporre la notifica per estratto del verbale di dibattimento, contenente la nuova contestazione.
3. Con il secondo motivo sostiene l'assorbimento del reato di percosse in quello di violenza privata, stante l'inconfigurabilità del concorso formale fra quei delitti.
4. Con il terzo motivo deduce l'insussistenza del reato d'ingiuria.
5. Con il quarto l'insussistenza del reato di violenza privata.
6. Con il quinto sostiene l'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p.. 7. Con il sesto si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
8. Il ricorso è manifestamente infondato.
9. Con riferimento al primo motivo, esso mostra di confondere la tematica della diversa definizione giuridica del fatto, sempre possibile nel caso che il fatto storico rimanga identico, dalla tematica del fatto nuovo o diverso da quello contemplato nel capo d'imputazione. La sentenza impugnata correttamente rileva che nel caso di specie si versa nella prima delle ipotesi considerate e che, pertanto, non risulta violata la regola sancita negli artt. 520, 521, 522 c.p.p.. 10. I restanti motivi di ricorso paiono insanabilmente affetti da genericità.
11. Sul secondo motivo, se è vero, in linea teorica, che "non sia configurabile il concorso formale tra i delitti di cui agli art. 610 e 581 cod. pen., dal momento che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono, effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche" (così Cass. 4669 del 27.4.1995, Riv. 201314), è, tuttavia, altrettanto vero che nel concreto caso di specie risulta contestato un episodio di percosse (schiaffi) del tutto autonomo rispetto al diverso episodio configurato come violenza privata (consistito nel costringere la persona offesa ad andar via di casa, con calci e parolacce).
12. Nel terzo motivo il ricorrente non spiega neppure per quale ragione la frase ingiuriosa attribuita al SA non sarebbe stata pronunciata.
13. Il quarto risulta del tutto privo di argomentazioni logico- giuridiche e si risolve in valutazioni di fatto, su aspetti psicologici, sull'immaturità dei giovani e sulla buona caratterialità dello sfortunato ricorrente, estranei, come ognuno può vedere, alla logica che presiede alle decisioni della corte di legittimità.
14. Il quinto motivo trae spunto da un mero errore materiale, nel quale è incorso il giudice di merito. L'aggravante considerata in sentenza è - senza alcun dubbio - quella dell'abuso delle relazioni domestiche, che corrisponde all'art. 61 n. 11, non già all'art. 61 n. 10 c.p. La motivazione è congrua ed esente da vizi logici, di guisa che non è ipotizzabile alcuna confusione fra i due diversi tipi di aggravante.
15. Congrua appare altresì la motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, stanti i plurimi precedenti penali dell'imputato.
16. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 17. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004